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Avv P to \o Santacroce Specialista in m ateria amministrativa

Napoli—Salita Stella 41 (a Foria)

Salerno (Cava dei Tirreni) Roma (Via Pietro Cossa 41) Udienze per la Provincia di Salerno: nei giorni dispari dalle iò alle iq: nei giorni pari dalle 8 alle 11 : la domenica tutto il giorno.

BOLLEMO i l i l l

DELLA PROVINCIA DI SALERNO

51 P U B B L I C A N O b U E F A S C I C O L I A L M E S E

A b b o n a m e n to a n n u o L . T R E N T A o lt r e c e n t. 4 5 p e r s p e s e d i q u ita n z a e p o s ta li

U n fa s c ic o lò s e m p lic e L . 1 ,5 0 , d o p p io L . 2 , 5 0

In se rzio n i a p a g a m e n to in c o p e rtin a L . 2 ,0 0 la lin e a d i c o rp o o tto . S i d a rà re c e n s io n e d e lle o p e re p e rv e n u te in d o p p io e s e m p la re D ire z io n e e d A m m in is tr a z io n e R . P R E F E T T U R A - S A L E R N O S O M M A R I O P A R T E I. b)

Ciroolari

58. Im p o sta co m p lem en tare sul red d ito : p ro p ag an d a. (C. P . S. 7 ap rile 1925 n. 8438).

59. S istem azione serv izi s a n ita ri. t,C. P . S. 6 ap rile 1925 n . 20315). 60. V accinazioni a n tiv a io lo se . ( 0 . P . S. 21 m arzo 1925 n. 7117). 61. L o tta co n tro la m a la ria . ( 0 . P . S. 16 m arzo 1925 n . 5364).

62. Corso m edio dei tito li di S ta to o g a re n titi dallo S ta to del 2.° sem estre 1924 per le cauzioni da p re s ta rs i nel 1.° se m e stre del 1925. (C. M. F . 26 m arzo . 1925 n. 1249).

63. E lenco delle s tra d e in co stru zio n e e in p ro g e tto . (C . P . S. 11 ap rile 1925 n. 8497).

®4. Im p ian to e fu n zio n am en to d e ll’a n a g ra fe co m m erciale. (C. P . S. 31 m arzo 1925 n. 7730).

65. R eg o lam en to u si civici. ( 0 . P . S. 26 m arzo 1925 n. 29014).

66. M ilitari d e ll’esercito am erican o : sussidi di sm o b ilitazio n e. (0 . Q. S. 6 ap rile 1925 n. 843).

67. D enunzie d'esercizio . (C. Q. S. 5 ap rile 1925 n . 1152).

68. A ddizionale g o v e rn a tiv o e com unale a l dazio sul consum o delle bevande vinose ed alcooliche e d e lla .b ir r a . (0 . M. P . 18 m arzo 1925 n . 3220). 69. id. id. id. (C. M. P . 26 febbraio 1925 n. 2259). 70. D isin fe tta n ti. C essione a p a g a m e n to . (C . P . S. 3 ap rile 1925 n. 7947). 71. E m ig razio n e n eg li S ta ti U n iti. (0 . Q. S. 9 ap rile 1825 n . 1241).

C O P E R T IN A

C ircolari N. 70 e 71 — N el p erso n ale della R . P re f e ttu r a — Pubblicazio* ni — P u b b lic ità .

70. D is in fe tta n ti. C ession e a p agam en to. (C. P. S. 3 aprile 1925, n.° 7947 Div. V ai Sindaci).

Con riferimento alla preced en te circolare dell’ 11 febbraio 1925 n.° 2511, pubblicata nel Bollettino A m m inistrativo della P r o ­ vincia di febbraio u. s., (1) informo che il Ministero dell’ Interno ha stabilito, a decorrere dal 1° aprile 1925. i seguenti prezzi per la cessione a p ag am en to dei disinfettanti della Sanità1 Pubblica.

« i.° Miscela di sublimato corrosivo e di cloruro di sodio flacone di 250 gr. di miscela . L. 4

« 2.0 Acido fenico puro al kg. . . . . » 12 « 3.0 A cido fenico grezzo al kg. » 2 « 4.0 Soluzione saponosa al kg. » 5

« 5.0 Sod a caustica al kg. . . . » 3»5o « 6.° Form alina liquida al kg. » 12 « 7.0 F orm alina in pastig lie al kg. » 50 « 8.° Soluzione saponosa di formaldeide al kg. » 5

« Il ricavato di ogni vendita prev e n tiv a m en te autorizzata « dal Ministero dovrà essere versato presso la Sezione di Te- « soreria a cura degli interessati e prim a del ritiro dei disinfet- « tanti ceduti, im putando l’importo al capitolo 172 dello stato di » previsione dell’entrata p e r l’esercizio 1924-1925 ».

Le quietanze di pa ga m e nto dovranno essere c onsegnate alla P re fe ttu ra pe r la trasmissione al Ministero.

p. Prefetto — l l s i v o t

71. Em igrazione degli S ta ti U niti. (C. Q. S. 9 A prile 1925 N. 1241 ai Sindaci).

R ichiam an d o la circolare N. 457 del 7 febbraio scorso , (2) comunico alle SS. LL. per 1’ osservanza la seg uen te nota del Commissariato Generale della emigrazione.

« Non ostante la circolare di questo Commissariato Generale in data 31 gennaio u. s. N. 7 colla quale si preg avano le R R .

(1) V. B-A anno 1925 pag. 3 cop. fascicolo di febbraio. (2) v. Boll. Amm. anno 1925 pag. 6 1.

Parte I.

b)

Gircolari

58. Imposta com plem entare sul reddito propaganda. (C. P. S. 7 aprile , 1925 n.° 8438 ai Sindaci e per conoscenza ai Sottoprefetti).

P e r l’imposta complementare progressiva sul reddito, le cui dichiarazioni debbono essere presentate entro il 31 m aggio pros­ simo, è stata g ià , da tempo effettuata la distribuzione delle schede e dei manifesti per il pubblico.

In questi giorni è stata anche compiuta una larga distribu­ zione agli Uffici del fascicolo contenente tutti i decreti istitutivi dell’ imposta e le relative istruzioni; cosichè può dirsi compiuta tutta la fase p reparatoria pe r l’ assetto del nuovo tributo.

L ’azione delle autorità deve ora essere rivolta alla più intensa propaganda per far che i contribuenti rispondano, con grande spi­ rito di civismo, all’obbligo imposto loro dalla legge.

A questo fine confido che le SS. LL. saranno assai larghi di consigli e di suggerimenti, chiarendo, sulla scorta delle istru­ zioni, quanto fosse rimasto ancora di dubbio sui vari punti della dichiarazione, g ià analiticamente indicati sulla scheda, e daranno, quali interessati alle buone sorti della Finanza dello Stato, quella piena ed a p erta collaborazione, perchè i contribuenti diano lar­ ghissima e completa prova della loro obbedienza al volere della legge.

La nuova imposta, che entra nel nostro ordinamento tribu­ tario, per coronar© il riordinato sistema della imposizione diretta, ha, di fronte ai corrispondenti tributi dei più progrediti paesi, caratteristiche notevoli di mitezza, deliberatamente volute perchè il suo funzionamento si avviasse senza creare tra gli organi del* l’amministrazione finanziaria ed i contribuenti dissidi e contrasti.

Notevole so pratu tto la limitata m isura dell’o n e r e , in risp o n ­ denza ad un ordine di idee che ha avuto la sua concreta e sp res­ sione anche nel nuovo assetto delle im poste dirette reali, secondo le linee del R . D ecreto 16 ottobre 1924 ed in correlazione ad una tendenza di politica tributaria, che vuole giu ng ere alla g e ­ neralizzazione e miglior perequazione dei carichi tributari, m ercè la conoscenza più esatta possibile dei cespiti imponibili con a p ­ plicazione di aliquote percentuali sem pre più moderate.

Su queste notevoli caratteristiche dovrà anche essere richia­ m ata l’attenzione del pubblico, perchè si abbia più precisa co­ gnizione della p o rta ta delle riforme del Governo Nazionale e, con m agg iore ossequio, i contribuenti abbiano a secondare non senza fare presente che la leg g e, tra l’altro, contiene anche sanzioni punitive verso gli inadem pienti ed i trasgressori.

Certo della valida cooperazione delle SS. LL. e dei funzionari d i p e n d e n t i , atten d o notizie intorno all’ azione che si andrà svol­ gendo nei due mesi che ancora restano per giungere al term ine utile p e r le denunzie e intorno alle eventuali deprecabili resistenze, che dovessero, per avventura, da. qualche parte venire. (1)

I l Prefetto — I>’ A r i e n z o

59. S istem a zio n e serv iz i sa n ita r i. (C. P S. 6 aprile 1925 n. 20315 ai Sindaci).

Comunico alle SS. LL. la segu en te ordinanza della G iun ta Provinciale Am m inistrativa, con invito a provvedere a quanto è

(1) L ’im p o sta co m p lem en tare p ro g re ssiv a sul re d d ito è s ta ta is ti tu i ta col R . D . 30 dicem bre 1923 n. 3062. II R . D . 19 febbraio 1923 n . 177 a p p ro v a la ta b e lla delle a liq u o te p ro g ressiv e e il i>. M. 20 febbraio 1925 fissa la v a lu t a ­ zione del re d d ito p e r i te r re n i p er l'a n n o c o rre n te . R eg o lan o l ’ap plicazione d ella n u o v a im p o sta sui re d d iti di c a te g o ria D (stip e n d i, p en sio n i di im p ieg ati dello S ta to e di p u b b lich e am m .) la loro d e n u n z ia e il p a g a m e n to i R R . D D . 31 di- oem bre 1924 n. 304, 4 g e n n a io 1925 n . 2 ( a r t. .7) e 26 feb b raio 1925. n. 241. Le com plesse is tru z io n i del M in istero delle F in a n z e , e d ite d a lla L ib re ria dello S ta to . R om a (fascicolo n . 207) p o rta n o la d a ta del 12 m arzo 1925.

stato disposto, nel term ine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente circolare.

Seduta del 6 marzo 1925.

La Giunta Provinciale Amministrativa;

Vista la relazione della Divisione .Sanità, dalla quale si rileva che pochissimi Comuni si sono conformati alla decisione 6-12 di­ cembre 1024 della Giunta Provinciale Amministrativa, (1 ) circa le nuove tabelle organiche dei sanitari comunali entro il termine di mesi due assegnati per provvedervi;

Considerato che, prim a di provvedere di ufficio per dare esecuzione alla cennata decisione tutoria, sia il caso di fare no­ vello invito ai Comuni inadempienti, assegnando agli stessi un congruo termine.

Or d i n a

che a cura della Divisione S anità sia rivolto un nuovo invito ai Comuni inadempienti, assegnando agli stessi il termine di trenta giorni pe r conformarsi alla menzionata decisione tutoria.

p. il Prefetto — I t a v o i

60. V accin azion i a n tiv a iu o lo se . (C. P. S. 25 marzo 19 5 n.° 7117 ai Sindaci e Ufficiali Sanitari e per conoscenza ai Sottoprefetti). Dalle statistiche delle vaccinazioni e delie rivaccinazioni eseguite nel decorso anno e dall’esame dei registri relativi si rileva che in molti comuni il servizio non è fatto con la regolarità e con la diligenza che la leg g e richiede.

Lo scarso numero dei vaccinati nell’ anno e negli anni pre­ cedenti dimostra che molti sfuggono alla inoculazione del vaccino ienneriano, e possono costituire, perchè non immunizzati, un grave pericolo per la pubblica sedute, essendo suscettibili alla infezione vaiolosa.

osservata, e che tutti gli obbligati siano, nel tem po prescritto, vaccinati e rivaccinati con vaccino animale.

A). R ico rd o che, p e r le disposizioni contenute nell’articolo 130 del T. U. delle leggi sanitarie, modificate dall’articolo 67 del R . D. 30-12-1923 n. 2889, « la vaccinazione antivaiuolosa è ob­ bligatoria entro il 1 ° semestre successivo alla nascita, e dovrà essere ripetuta quando abbia avuto esito negativo; e che è Obbligatoria la rivac­ cinazione all'ottavo anno di età ».

B). Che sono esonerati dall’obbligo della vaccinazione s o l­ tanto i bambini che abbiano, nel frattempo, sofferto il vaiuolo e quelli che, da certificato medico per iscritto, risultino malati in tali condizioni da non po ter subire senza pericolo tale operazione.

C). Che i bambini tem po ran eam en te esonerati per malattia accertata dov ran no essere a s so g g e tta ti nella successiva sessione di vaccinazione.

D). Che in ogni comune si debbono tenere alm.eno due s e s ­ sioni ordinarie di vaccinazione e di rivaccinazione, in prim avera e in autunno.

* * *

P erch è il servizio proceda regolarm ente occorre lo impianto perfetto dei registri. Q uesta P refettu ra con circolare del 18 lu­

glio 1924 n. 10688 dispose che ogni Comune doveva adottare il modello alligato alla su d d e tta circolare; e che nel registro si dovevano segnalare, anno p er anno e per data di nascita, i nati dal 1912, segnand o a fianco di ciascuno la data della vaccinazione e l’esito, e per quelli che avevano compiuto l ’ottavo anno di età, la data della rivaccinazione e l’esito.

Tali disposizioni non sono state osservate da molti c o m u n i, dei quali, alcuni non hanno adottato il modello indicato, altri non hanno trascritto i nati dal 1912; molti hanno segnato nel reg istro soltanto i vaccinati e non tutti gli obbligati; la m assima parte infine non ha vaccinato e rivaccinato tutti gli obbligati e non ha segnato l’esito.

Non posso tollerare irregolarità in un servizio di m assima importanza, e pertanto occorre:

i,° Che ogni comune impianti i registri con il modello p re ­ scritto, che è vendibile presso la TIPOGRAFIA DEL CAV. ANTONIO VOLPE & FIGLI DI SALERNO. L ’impiego di tale modello è di grande utilità, perchè rende superfluo il registro delle rivaccinazioni, e mette in g rad o l'ufficiale sanitario e il Sindaco di conoscere in ogni tempo gli obbligati alla vaccinazione e alla rivaccinazione e coloro che non hanno subito la inoculazione del vaccino.

2.0 Che nel registro siano trascritti tutti i nati dal 1912 in poi in ordine cronologico, e, sulla scorta dei vecchi registri, sia segnato a fianco di ciascun nome la data della vaccinazione e della rivaccinazione e l’esito.

3.0 Che conseguentem ente, prima di aprire ogni sessione o r­ dinaria, a cura del Segretario Comunale e in base ai registri dello Stato Civile, si debbono trascrivere i nomi dui bambini nati nel semestre anteriore all’apertura della sessione di vacci­ nazione.

4.0 Che in base a tale registro l’ufficiale sanitario provvederà a fare vaccinare tutti i nati nel semestre precedente e i nati negli anni precedenti tutto ra non vaccinati, nonché tutti i fanciulli che abbiano 1’ età di otto anni e quelli di età m aggiore che non ri­ sultano rivaccinati.

5.0 Che nel detto registro inoltre debbono essere segnati anche sem estralm ente g l’ imm igrati che sono obbligati alla vae>- cinazione ed alla rivaccinazione.

6.° Che i medici vaccinatori debbono adoperare soltanto vaccino animale e disinfettare di volta in volta col calore il vaccino-stilo prima di praticare l’operazione a ciascun individuo.

7 ° Che i medici vaccinatori debbono personalmente accertare l’ esito dell’operazione, e ripetere nella medesima sessione la vaccinazione, qualora la prima abbia avido esito negativo. A tal uopo i medici vac­ cinatori, in riconoscimento d d l ’esito, debbono apporre la propria firma nel registro a lato di ogni individuo.

8° Che nei Comuni popolosi e aventi più condotte, sotto la personale responsabilità dell’ufficiale sanitario, saranno compilati

da un im piegato del Comune gli stralci degli obbligati sia alle vaccinazioni, sia alle rivaccinazioni per ogni condotta.

* * *

Tali norme debbono essere osservate nella imm inente s e s ­ sione primaverile.

L ’ape rtu ra di ogni sessione deve essere stabilita dal .Sindaco di accordo con l’Ufficio sanitario, e deve essere resa nota al p u b ­ blico con avviso sia all’albo sia nei luoghi più frequentati, e con

altri mezzi idonei, indicando le località, i giorni e l’óra.

Oltre gli avvisi al pubblico, occorre fare g l ’inviti alle singole famiglie degli obbligati. In tal guisa g l ’interessati non potranno eccepire la m ancata conoscenza dell’ ape rtu ra della sessione.

Gl’ inviti debbono essere fatti non soltanto ai capi di famiglia dei nati nel sem estre preced en te all’a p e rtu ra della sessione, ma ancora ai capi di famiglia di tutti coloro che, p er qualsiasi r a ­ gione, non siano stati vaccinati e rivaccinati negli anni preced en ti e degli immigrati, per i quali non viene presentato il certificato di subita vaccinazione e rivaccinazione in altri comuni.

I capi di famiglie che non presentano i propri figliuoli per essere vaccinati o rivaccinati saranno deferiti a cura del Sin­ daco all’autorità giudiziaria, e / ’ inoculazione del vaccino sarà fatto coattivamente, chiedendo all’ occorrenza l’aiuto della forza pubblica.

La sessione prim averile dovrà avere luogo nei mesi di Aprile e Maggio; l’autunnale nei mesi di S e tte m b re e Ottobre.

II vaccino sarà chiesto tem p estiv am ente al signor Medico Provinciale.

La vigilanza di tutte le operazioni e della regolarità del servizio deve essere esercitata dall’Ufficiale Sanitario al quale ricordo specialmente le disposizioni contenute negli articoli 20, 21 e 22 del R eg o la m e n to speciale sulla vaccinazione del 31 marzo

1892 n.° 328.

Il Medico provinciale nelle ispezioni che farà ai Comuni p o r­ terà il suo esame speciale sulla regolarità del complessivo servizio

e sulla tenuta dei registri; e, qualora dai rapporti del cennato funzionario rileverò manchevolezze e trascuratezze, sarò costretto adottare provvedim enti a carico dei responsabili.

Confido nella energia e nella diligenza delle SS. LL. e del personale sanitario, perchè le disposizioni impartite con la pre­ sente circolare siano rigorosam ente osservate, e mi sarà gradito un cenno di riscontro e di assicurazione.

I l Prefetto — D ’A r i e n z o

61. L otta contro la m alaria. (C. P. S. 16 Marzo 1925 n. 5364 ai Sindaci e Ufficiali Sanitari dei Comuni malarici e per intelligenza ai Sottoprefetti).

Il R . D. 30 D icem bre 1923 N. 2880 sulla riforma degli o r ­ dinamenti sanitari ha modificato le competenze e le attribuzioni degli E n ti locali nei riguardi delle provvidenze per diminuire le cause della malaria.

P e r l’articolo 60, l’acquisto del chinino di Stato, invece che ai Comuni malarici , spetta alla P r o v in c i a , la quale si rivarrà della sj^esa dai proprietari dei terreni posti in zone malariche a mezzo di ruoli.

Alla Provincia questo ufficio sanitario ha fatto presente il fabbisogno di ciascun comune malarico.

La provincia curerà 1’ invio delle quantità di chinino sopra indicate in una ò in più volte, e la S. V. , nel segnare ricevuta al Presidente della Deputazione Provinciale, ne informerà anche la Prefettura.

Le richieste suppletive di chinino dovranno essere fatte sem pre per il tram ite della Prefettura.

P erch è la P rovincia possa provvedere alla compilazione dei ruoli di rimborso , occorre che prepari per ciascun comune 1' e- lenco dei proprietari inclusi in ciascuna zona malarica con la indicazione della estensione delle proprietà rispettive.

P residente della Deputazione Provinciale l’ultimo ruolo di repa rto, dal quale si rilevano i nomi dei proprietari di terreni in zone malariche e le rispettive estensioni possedute.

* * *•

Se i Comuni sono esonerati d a ll'a c q u is to del chinino, sono obbligati di organizzare e fare funzionare il servizio di distribu­ zione. Le disposizioni di leg ge e di regolam ento per diminuire le cause della m alaria vogliono che il chinino sia som m inistrato gratu itam ente agli operai e coloni, e che sia assicurato a questi il trattam en to curativo e profilattico della infezione.

Tale somministrazione deve essere fatta a mezzo degli Uffi­ ciali Sanitari dai medici condotti e, quando o c c o rr a , da altri s a ­ nitari incaricati o, quanto meno, da speciali distributori di fiducia dell’ A m m inistrazione e dei medici. Ora la distribuzione del c h i ­ nino è a carico dei Comuni (artic o lo 69 del succitato d ecreto legislativo), e pertanto nei bilanci comunali deve essere fatto uno speciale stanziam ento p er tale servizio.

Occorre pertanto :

i.u Che sia organizzato il servizio in modo che in ogni com une siano aperti dispensari proporzionati ai bisogni {Iella p o ­ polazione che lavora in zone malariche.

I dispensari debbono essere aperti , oltre che nei centri u r ­ bani, nelle cam pagne popolate da lavoratori fissi e normali , per modo che questi vi possano accorrere col loro minore d isagio possibile. Ogni dispensario deve essere diretto da un m edic o, e deve restare aperto dal 15 M aggio al 31 O ttob re almeno tre volte la settim ana in ore determ inate e rese note al pubblico con m a­ nifesti e con ta rg a applicata alla po rta di ciascun dispensario. Ogni dispensario, dev e essere provvisto di registri p e r notare g l ’ individui curati e quelli profilassati, nonché il chinino d i s t r i ­ buito.

2 ° Che nei Comuni di malaria intensa e che hanno territorio esteso siano incaricati della distribuzione del chinino anche degli speciali distributori scelti tra persone intelligenti e capaci, i quali,

sotto la vigilanza del medico, d a cui ciascun distributore dipende, curino la consegna del chinino direttamente agli operai sul luogo del lavoro. Tale distribuzione deve essere fatta settimanalmente e proporzionalmente ai bisogni di ciascun operaio.

3.0 Che la distribuzione del farmaco in questa stagione in- terepedemica sia a tutti i malarici in quantità sufficiente per la loro cura intensiva , al fine di ridurre al minimo le infezioni r e ­ cidive e le sorgenti di infezioni.

4.0 Che ogni medico e ogni distributore autorizzato debba presentare alla fine di ogni mese l’elenco delle persone alle quali è stato dato il chinino con l’ indicazione della relativa quantità.

Tali elenchi riveduti e controllati dall’Ufficiale Sanitario vanno custoditi nell’archivio comunale.

5.0 Che sia fatta attiva p ro p ag an d a p e r persuadere la po­ polazione agricola della grande utilità di prendere il chinino p er uso preventivo. A tal fine i medici, per i continui rapporti con la popolazione , possono e debbono spendere la loro autorevole parola per imprimere nella m ente dei lavoratori i sani principi di profilassi antimalarica.

Valenti coadiutori di p ro p ag an d a possono essere g l ’ inse­ gnanti elementari, i parroci, i distributori di chinino.

6.° Che l’ Ufficiale Sanitario, predisposto d ’ accordo con la S. V. il piano di a z io n e , ne informi sollecitamente il Medico Provinciale.

7 ° Che l’Ufficiale sanitario curi la regolare tenuta dei r e ­ gistri , denunzi giornalm ente i casi di malaria e invii infallante­ mente ogni settim ana il bollettino delle cause di morte, dal quale si possono rilevare gli eventuali decessi per malaria.

8.° Che 1’ Ufficiale Sanitario sulla scorta degli elenchi di distribuzione invii alla fine di ogni mese un prospetto d im o s tra ­ tivo della quantità di chinino distribuito durante il mese , sepa­ ratamente p er cura e per profilassi , del numero di persone che ne fruiscono.

lavori pubblici in zone malariche devono provvedere alla sommi­ nistrazione gratu ita di chinino agli operai im piegati sui lavori , sia per cura che per profilassi, e alla com pleta assistenza sanitaria gratuita. E p ertanto i Signori Sindaci e gli Ufficiali Sanitari de­ vono invigilare sulla esatta e completa applicazione di tale di­ s p o s iz io n e , denunziando gli eventuali contravventori all’ autorità giudiziaria per l’ applicazione della penalità comm inata dallo art. 160 del T. U. delle leggi sanitarie a pprovato con R . D. i.° agosto 1907 n. 636.

Di pari passo con l’esplicazione del piano di lotta imm ediata della malaria (cura e profilassi chin in ica), la S. V . , coadiuvata dall’ufficiale sanitario, dovrà curare che sia provveduto a ll’a ttu a ­ zione della profilassi meccanica nei casi prescritti.

Speciale esame deve essere portato pe r assodare se la persi­ stenza della malaria negli abitati , specialm ente r u r a l i , piuttosto che ad estese paludi, si d eb ba all’esistenza di limitati ristagni di raccolta di acqua comunque formatasi, eliminabili. Si tra tte re b b e in tali casi di eseguire lavori di piccola bonifica, (come colmate delle depressioni, espurgo dei canali dì scolo, favorire il deflusso delle acque stagnanti , distruzione delle larve delle anofele) che ,

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