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32. Pubblicità dei prezzi delle cam ere di albergo. ( R . D. L. 8 g e n ­ naio 1925, n. 65 pubblicato Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1925, num. 30).

V I T T O R I O E M A N U E L E I II ecc. A bbiam o decretato e decretiamo :

\

Art. 1. — E fatto obbligo ai conduttori di alberghi :

a) di comunicare , entro il 15 dicembre di ogni anno , al Prefetto della Provincia , il numero delle camere di cui dispone l ’ albergo ed il prezzo globale di ciascuna , comprendendo nel detto prezzo tutte le prestazioni abituali ( luce , riscaldamento , acqua, servizio, ed altre eventuali), con la sola esclusione della tassa ;

sb) di non esigere, per tu tta la durata dell’anno successivo, prezzi superiori a quelli comunicati al Prefetto -a norma della lettera a), salva la facoltà, da accordarsi, caso per caso, dall’Au- torità prefettizia , di aum entare detti prezzi in misura non ecce­ dente il 25 o j o , limitatamente a determ inate stagioni o a dati periodi dell’anno;

c) di tenere esposti in luogo visibile, nel vestibolo e nella portineria ed alla cassa , 1’ elenco completo delle camere di cui 1’ albergo dispone , con 1’ indicazione , per ciascuna, del numero dei letti e del relativo prezzo globale, quale risulta dalla comu­ nicazione fatta al Prefetto, a norma della precedente lettera a);

d) di tenere in ogni camera un cartello indicatore del re­ lativo prezzo globale ;

e) di consegnare al viaggiatore, all’atto dell’arrivo, un b o l­ lettino sul quale sia chiaramente indicato il numero delle camere ed il relativo prezzo globale.

Dalla data dell’e n tra ta in vigore del presente decreto cesse­ ranno di avere effetto le disposizioni dell’art. 15 del decreto luo­ gotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12.

A rt. 2. — I prezzi denunciati ai Prefetti a norm a della let­ tera a) dell’articolo preced en te servono di base alla nuova classi­ ficazione degli alberghi da farsi coi mezzi istruttori che, a seconda delle circostanze, i Ministri competenti crederanno di a d o tta re , e che sarà a p prov a ta con decreto dei Ministri pe r 1’ econom ia nazionale e p er le finanze. D e tta classificazione avrà effetto sia ai fini del p resente decreto che ad ogni altro fine di legge.

A rt. 3. — I Prefetti, p er mezzo delle locali autorità di p u b­ blica sicurezza, vigilano per 1’ osservanza delle disposizioni con­ ten u te nell’art. 1.

I contravv ento ri agli obblighi stabiliti da detto art. 1, sono puniti con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 5000 per gli alber­ ghi di lusso; da L. 300 a L. 2000 p e r quelli di prim a e s e cond a categoria, e da L. 50 a L. 1000 p er tutti gli altri. I massimi delle d e tte pene pecuniarid si intendono raddoppiati in caso di re ­

cidiva. 1

Le trasgressioni potranno essere conciliate in via am m ini­ strativ a m ediante p a g a m e n to della somma che sarà stabilita dal P re fe tto della Provincia.

A tal fine i verbali delle contravvenzioni e le denuncie d e ­ vono essere trasm essi al Prefetto.

Non riuscendo la conciliazione , gli atti verranno inviati al- l’A u to rità giudiziaria.

A rt. 4. -— P e r la prim a applicazione del p resente decreto, la comunicazione di cui al p reced en te art. 1, lettera a), a vrà luogo nel term ine di 15 giorni dalla data dell’en tra ta in vigore del de­ creto stesso. I prezzi così comunicati saranno im pegnativi p er tutto l’anno 1925, ai sensi ed agli effetti del presente decreto.

A rt. 5. — Le disposizioni del p resente decreto non si a p p li­ cano alla città di R o m a fino al i.° gennaio 1926. Fino a q ue sta data continueranno ad aver vigore per detta città le disposizioni del decreto luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 12.

I conduttori degli alberghi della capitale saranno tuttavia tenuti alla denuncia dei prezzi a norma dell’art. i, lettera a) del presente decreto, nel term ine in detto articolo stabilito, applican­ dosi in caso di inosservanza le sanzioni comminate dal succes­ sivo art. 3.

Art. 6. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento p e r la conversione in legge. Ordiniamo, ecc. V I T T O R I O E M A N U E L E Mu s s o l i n i— Na v a— Fe d e r z o n i— R o c c o— De’ St e f a n i

b) ei r co i a r l

3 3. Aggiornam ento dei docum enti riguardanti la precettazion e e requisì» zione dei quadrupedi, carreggi, bardature, natan ti ed au to v eico li. (C. P. S. 13 marzo 1925 n. 5383 ai Sindaci e per conoscenza ai S. Prefetti).

L ’ On. Ministero delITnterno, m ettendo in evidenza la im­ portanza della complessa materia delle requisizioni militari, ai fini delle supreme esigenze della difesa del Paese, ed esponendo come sia insito nello studio inerente alla mobilitazione del R . Esercito il presupposto che debba farsi largo assegnam ento sul­ l’ausilio e sulle risorse della Nazione, osserva come ben pochi siano i Comuni che, per l’obbligo loro fatto dalle vigenti d isp o ­ sizioni, tengano al corrente, nel modo e con i dati prescritti, ì

documenti voluti dalle disposizioni stesse in ordine alle precet tazioni e requisizioni per il R . Esercito.

Pertanto richiamo le SS. LL. sulla esatta e scrupolosa os­ servanza delle vigenti disposizioni in ordine a quanto sopra, in particolare per quanto si riferisce ai documenti che i Comuni devono tenere al corrente. R a m m e n to le sottonotate leggi e de creti che si riferiscono alle requisizioni di cui in oggetto:

a) la legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requi­ sizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R . Esercito;

b) il R . D. 15 aprile 1915, n. 489, che app rova il re g o la ­ m ento p er l’applicazione della leg g e ora detta;

c) il decreto Luog. 4 agosto 1918, n. 1206 (di c a ra tte re transitorio);

d) il R . D. 31 dicem bre 1923, n. 3225, che a p p o rta m odi­ ficazioni ed a gg iunte alla le g g e 22 aprile 1913, n. 693, concer­ nente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R . E- sercito.

P ertan to, nel ram m entare che, p er le dette disposizioni, i Comuni debbono m antenere sem pre al corrente appositi ruoli dei quadrupedi, carregg i e natanti esistenti nel rispettivo terri­ torio, g radirò di avere assicurazione del menzionato adem pim ento.

p. Prefetto — K a r o t

34. In vestim en to di tito li di S ta to . (C, P. S. 12 marzo 1925, n. 4635 ai Sindaci e Capi di Enti Morali).

Il Ministero delle Finanze comunica che:

« A datare dal i° marzo pp. il servizio dell’investim ento di capitali in titoli di Stato a favore di Enti Morali ed Ecclesiastici

cessa di essere d isim pegnato dalla Direzione G enerale del T e ­ soro e viene assunto dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Pertanto, dalla su d d e tta data, tutte ind istintam e nte le do­ mande relative dovranno essere dirette alla Direzione Generale del D ebito Pubblieo, alla quale dovranno essere inviati altresì i va glia del Tesoro, rap presen tan ti i capitali da reim piegare, in­ testati però al 'lesoriere Centrale del Regno e commutabili, come di consueto, in quietanza.

I vaglia del Tesoro che fossero stati già chiesti e rilasciati a favore del Contabile del Portafoglio saranno in via transitoria accettati ugu alm ente dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Si compiaccia codesto Ufficio p ortare quanto sopra a c o n o ­ scenza degli enti interessati e d ’ un cenno di ricevuta della p r e ­ sente.

35. Cassa di P revid en za sa la ria ti Enti lo ca li. (C. P. S. 21 marzo 1925, N. 5558 ai Sindaci)

Pre g o la S. V. farmi conoscere se in cotesto Comune esi­ stano aziende municipalizzate, indicandole.

Favorirà pure un elenco degli impiegati e salariati addettivi.

p. il Prefetto - - Btsivot 36. Pane dì tipo com une. (C. P. S. 17 marzo 1925, n. 5444 a i Sindaci e, per comunicazione, ai Sottoprefetti).

Con riferimento alla circolare 11 dicembre, u. s. N. 30414, inserita nel Bollettino Amm. di dicembre scorso, pag. 279, si comunica a V. S. che la m aggior parte dei Comuni d ’ Italia ha, attuando le norme dettate dal Ministero della Economia Nazio­ nale, disposta la confezione di un tipo di pane comune per i meno abbienti.

Detto pane, per quanto confezionato secondo le istruzioni i- gieniche prescritte, che consentono di produrre un pane gustoso e di colore pressocchè bianco, non ha avuto largo consumo tra la popolazione, in particolar modo operaia, che preferisce di mangiare il pane di forma piccola e più bianco possibile, anche pagandolo a m aggior prezzo, mentre è ogg etto di m aggiore ri­ chiesta dal ceto impiegatizio.

Ciò è la dimostrazione della diffidenza con cui viene accolta la confezione del pane popolare, e quindi occorre porre ogni cura perchè tale diffidenza possa essere sormontata, spiegando la massima vigilanza perchè il pane di tipo comune sia sempre confezionato secondo le prescrizioni igieniche impartite e cer­ cando di mantenere il suo prezzo di vendita sotto costo, con fa­ coltà di compenso ai fornai sul prezzo di quello di lusso.

Gradirò di essere informato dei provvedimenti che in pro­ posito saranno adottati.

p. il Prefetto — I t a v o t 37. Emigrazione clan d estin a pel Canadà e per 1’ A u stralia. (C. Q. S. 25 febbraio 1925 n. 759 ai Sindaci del i° Circondario).

Esiste a Parigi una Ditta la cui attività è risultata sospetta e dannosa per gli emigranti italiani. La Ditta, evidentemente in

relazione con italiani residenti all’estero e nel R e g n o , a mezzo di circolari cerca i nostri lavoratori, p r o m e tte n d o di p rocurare loro lavoro al Canada ed in Austrulia, facilitandone il viaggio a ttrav e rso le vie di Marsiglia e di Londra, previo l’invio ad essa della somm a di franchi duecento, a titolo di deposito pe r 1’ im p e­ g no del posto d ’ imbarco.

L a D itta stessa, p er m agg io rm en te invogliare ed adescare i lavoratori italiani, offre facilitazioni e condizioni migliori di quelle che si possono ottenere in Italia, naturalm ente tu tte fantastiche

ed impossibili.

P r e g o quindi le SS. LL. di m ettere sull’ avviso i lavoratori che venissero officiati dalla D itta stessa o dai suoi emissari, e- sortandoli a non cadere nel grossolano in g a n n o che viene ordito ai loro danni.

I l Questore — c i u r l i l i

38. P a ssa p o rti— Q u alifich e p r o fe ssio n a li. ( C. Q. S. 13 marzo 1925 n. 750 ai Sindaci del i.° circondario).

D a qualche tem po accade di notare che le qualifiche profes­ sionali anno tate nei passaporti in base alle dichiarazioni più o meno incoscienti dei richiedenti non corrispondono sem pre a verità.

Q uesto fatto, verificatosi specialmen te nel caso di em igranti diretti in A rg e n tin a e in Brasile, non im pressiona favorevolm ente i funzionari dell’emigrazione di quegli stati. Questi ultimi, infatti, m en tre sono disposti a favorire in ogni modo gli agricoltori, non vedono con egual favore 1’ arrivo di operai industriali , c h e non abbiano previam ente im piego assicurato, poiché non hanno modo di occuparli.

Il ripetersi di questi casi può in gen erare la diffidenza delle sud d ette autorità contro i documenti rilasciati dagli Uffici del R e g n o ed essere quindi dannoso per il nostro prestigio e per la condizione dei nostri emigranti.

P re g o , pertanto, le SS. LL. di voler richiamare l’ attenzione dei funzionari dipendenti sull’ inconveniente lam e n ta to affinchè curino m agg io rm ente nella compilazione dei nulla osta dei p assa­ porti che le qualifiche degli emigranti corrispondano realm ente alla professione che essi esercitano.

39. M ilitari d e ll’esercito a m erican o. Prem io di sm ob ilitazion e. (C. P. S. 3 marzo 1925 n. 815 ai Sindaci).

P e r la osservanza, comunico alla S. V. la seguente circolare del Commissario G enerale della Emigrazione in data 5 febbraio scorso num. 14:

« Mi reco a prem ura di rendere noto alla S. V. quanto l’Am- basciata degli Stati Uniti in R o m a ha comunicato testé al Ministero degli E steri informandolo che il Governo federale in base alla egge v o t a t a dal Congresso nel mese di m aggio 1924 (W orld W a r A d justed Com pensation Act), ha concesso all’infuori delle reg o­ lari assicurazioni militari, un premio speciale di smobilitazione agli e x militari dell’esercito americano.

O ltre a questo premio del Governo federale, parecchi Stati dell’Unione, con recenti deliberazioni delle loro rispettive assem­ blee legislative, accordarono pure dei premi statali', agli ex mi­ litari anzidetti.

Ai premi elargiti da questi diversi Stati hanno diritto sol­ tanto quegli ex militari che avevano in essi la residenza al momento del loro arruolamento. A meglio specificare l’ impor­ tanza dei premi in d isc o rs o , trascrivo qui 1’ elenco degli Stati elargitori coll’ indicazione deH’ammontare di ciascun premio :

Illinois —- 50 soldi per ogni giorno di servizio militare con un massimo di 300.

J o w a — 50 soldi per ogni giorno di servizio militare con un massimo di 350.

K a n sa s — 1 dollaro per ogni giorno di servizio militare. Maine — 100 dollari ad ogni ex militare.

Massachusetts — 100 dollari ad ogni e x militare. Inoltre 10 dollari per ogni mese di servizio prestato dal 3 febbraio 1917 al 15 gennaio 1918.

Michigan — 15 dollari p er ogni mese di servizio militare. Minnesota — 15 dollari per ogni mese come sopra. Missouri — 10 dollari per ogni mese di servizio militare. New H a m p s h ir e — 100 dollari ad ogni ex militare una volta tanto.

N ew J e rs e y — io dollari per ogni mese di servizio militare con un massimo di 100.

N ew Y o rk — io dollari p e r ogni mese di servizio militare con un massimo di 150.

N orth D a k o ta —25 dollari per ogni mese di servizio militare da essere usati per certi scopi definiti.

Chio — 10 dollari per ogni mese di servizio militare con un massimo 250.

Oregon — 15 dollari per ogni mese di servizio militare con un massimo di 500.

R h o d e lsland — 100 dollari per ogni e x militare.

Scuth D ak ota — 15 dollari p er ogni ogni mese di servizio militare con un massimo di 400.

V e rm o n t — 10 dollari p er ogni m ese di servizio militare con un massimo di 120.

M ashington — 10 dollari p e r ogni mese di servizio militare. Misconsin — 10 dollari per ogni m ese di servizio militare con un massimo di 50.

La p reg o p ertanto di voler comunicare quanto precede agli interessati, invitandoli a rivolgersi ai competenti Consolati am e­ ricani, o all’A d d e tto militare presso l’A m b asciata degli Stati Uniti in R om a, per rendersi esatto conto degli altri particolari relativi a tale concessio ne1 e p er la compilazione altresi degli appositi moduli. Questo dovrebbe farsi senza indugio , poiché il premio viene accordato in caso solo se la dom anda è fatta entro un de­ term inato limite di tempo.

Credo inutile raccom andare alla S. V. di vigilare attentam ente perchè sia evitato 1’ intervento di intermediari che cercassero di approfittare dell’ ignoranza e della buo n a fede dei beneficiari e eventualm ente dei loro eredi, per carpire indebiti guadagni. O c ­ corre in special modo non trascurare alcuna precauzione per im ­ ped ire che i premi vadano nelle mani di persone diverse da q u e ’le a cui è destinato, come è g ià avvenuto più volte nel p a g a m e n to dell’assicurazione militare accordata dal Governo federale agli ex militari, pe r causa di omonimia e di v era e propria fede ».

40. Raffigurazione sim bolica del M ilite Ignoto ad uso d elle scu o le. (C. P. S. 9 gennaio 1925 num. 19 Gab. ai Sindaci).

Con ordinanza 5 giugno 1924 di S. E. il Ministro dell’istru­ zione venne aggiunto al memoriale costituente la dotazione delle scuole elementari una « raffigurazione simbolica del Milite Ignoto » rappresentata da un bassorilievo in bronzo della D ea R o m a vi­ gilante la salma del Milite stesso (particolare del Monumento a Vittorio Em anuele II in Roma).

Ora, dalla Cooparativa fonditori fra mutilati ed invalidi di guerra, con sede in Rom a, Via Banchi Nuovi 21, è stato prodotto in notevole quantità un pregevole bassorilievo, simboleggiante appunto il « Milite Ignoto », che, tra gli altri vantaggi, offre quello della durevolezza, ed è conveniente per tutte le scuole, perchè fabbricato in vari tipi di varie grandezze, dai più piccoli e più modesti, adatti per le scuole rurali, ai più grandi e di lusso, adatti per le scuole dei grandi centri.

T enuto conto anche che la cooperativa suddetta è meritevole della m assim a considerazione, per le nobili finalità cui ispira l'o­ pera sua, richiamo l’attenzione di codesta Amministrazione sulla opportunità di fare acquisto per codeste scnole del mentovato bassorilievo, nel quale la g ioventù studiosa vedrà allegoricamente rappresentato il simbolo glorioso di tutti i caduti per la g ran ­ dezza della Patria.

p el Prefetto — CONTI

41. Istitu lo N azionale di Credito per il lavoro ita lia n o a ll’e stero . (C. P. S. 2 gennaio 1925 num. 40 Gab. al Presidente della Deputazione Provinciale e ai Sindaci).

Con D. L. 15 dicembre 1923 num. 3148 (pubblicato nella G. U. num. 35 dell’ 11 febbraio 1924) venne fondato l’istituto nazionale di Credito per il lavoro italiano all’estero, avente per iscopo:

a) di finanziare imprese di lavori o di colonizzazioni all’estero che impieghino, almeno prevalentemente, mano d ’opera italiana;

teriali e di attrezzi occorrenti p er appalti di lavori e p e r opere di colonizzazione;

c) di raccogliere elementi e, notizie riguardan ti lavori e co­ lonizzazioni da compiersi all’ estero, nonché il m ovim ento com­ merciale e la situazione dei mercati in rapporto all’ impiego del lavoro italiano;

d) di promuovere, intensificare e raccogliere il risparm io degli italiani all’estero.

Con la creazione di d etto Istituto il Governo Nazionale ha inteso, come è evidente, non solo di dare una m ag g io re assistenza agli umili, forti e generosi pionieri d ’Italia, sibbene ancora di far sì che il frutto del loro lavoro non vada esclusivam ente ad a u ­ m entare redditi stranieri, ma div eng a forza prom otrice della pa= cifica espansione morale ed economica della Patria.

Prem esso questo cenno sommario e fugace sugli scopi al­ tissimi che l’istitu to si propone, rendo noto che col primo di­ cembre u. s. è stata iniziata la sottoscrizione alle azioni emesse p e r la costituzione del capitale sociale, stabilito nella m isura di cento milioni di lire italiane, nell’intesa peiò che b a ste rà sia stato versato un capitale di c inquanta milioni , purché l’ Istituto entri senz’altro in funzione. Le azioni, da L. 50 ciascuna, sono al por» ta to re e nominative, convertibili, a richiesta, dall’una all’altra forma.

Ora, è interesse dell’istituto, conforme allo spirito del decreto di fondazione, che anche i Comuni e le Provincie, oltre che le B a n­ che, le Casse di Risparm io, i Monti di Pietà, ecc. concorrano alla rapida formazione del capitale azionario, im piegando all’uopo nell’acquisto di azioni i capitali ora liquidi, ovvero le eventuali disponibilità di bilancio, in questo e n^i venturi esercizi, con l’approvazione, ove occorra, d ell’A u to rità tutoria.

R ichiam o pertan to su ciò la speciale attenzione delle SS. LL., affinchè giusta il desiderio espresso anche da S. E. il P re sid e n te del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, cui sta particolarm ente a cuore che il collocamento delle azioni a v v e n g a nel più breve tem po e coi più lusinghieri risultati, vogliano non

solo invitare le Amministrazioni dalle SS. LL. presiedute ad e sa­ minare la possibilità dell’acquisto di una o più azioni, ma altresì diffondere la notizia della costituzione dell’ importantissimo ente e della disposta emissione delle azioni, agevolando la propaganda che analogamente viene effettuata a cura del Commissario G ene­ rale per l’Emigrazione.

Sicuro che al nuovo Istituto — la cui azione provvida e fe­ condatrice servirà anche a conferire m aggiore dignità alla emi­ grazione italiana — non mancherà da parte di ogni e n t e , sia pubblico che privato, il contributo, cospicuo o modesto, della propria capacità finanziéiria, avverto che p e r l’eventuale acquisto di azioni e per ulteriori chiarimenti occorrerà indirizzare le ri­ chieste alla sede dell’ istituto s te sso : « Via Quintino Sella, 56 — R o m a ».

Per il Prefetto — C o n t i

42. interp retazion e d e ll’ a r t. 30 d ella legge 24 m arzo 1901 num. 313 nel riguardi del periodo di v a lid ità d elle licenze di pesca in acque d olci. (C. Q. S. 3 gennaio 1925 num. 3949 ai Sindaci).

P e r l’osservanza, comunico alla S. V. la seguente circolare del Ministero delia Ec. Naz. in data 26 dicembre 1924 n. 41413 relativa all’o ggetto sopraincato.

« R isulta al Ministero che in alcune località del R e g n o si dà una erronea interpretazione all’espressione anno solare »

usata dalla legge 24 marzo 1921 num. 312 art. 20, per indicare la durata del periodo di validità delle licenze di pesca nelle acque dolci; si riterrebbe cioè che « anno solare » significhi un periodo di 365 giorni che decorra da un qualunque momento dell’ anno civile.

Tale qualunque periodo di 365 giorni non può che dirsi semplicemente « anno », mentre anno solare o astronomico è p r e ­ cisamente quello che va da un equinozio di primavera all’ altro, e dura 365 giorni, alcune ore, minuti e secondi. Pertanto l’espres­ sione usata dalla legg e di « anno solare » considerata in rapporto sopratutto alle parole che la seguono « in qualunque momento

essa v e n g a rilasciata » non può che riferirsi al concetto di anno civile nel senso preciso che tutte indistintam ente le licenze, qua­ lunque sia la data del rilascio di ciascuna, cessano di avere va­ lidità il 31 dicem bre dell’ anno stesso in cui sono rilasciate. D i conseguenza, m entre nel dicembre si procederà, previo avviso agli interessati, alla rinnovazione di tu tte le licenze da pesca, col primo gennaio dovranno senza altro ritenersi prive di validità tutte quelle che non risultassero rinnovate nell’ ultimo dicem bre, e contro coloro che volessero avvalersene arb itrariam ente vi sarà

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