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L’avvocato notificante ed i destinatari della notifica telematica diretta

parte dell’avvocato; 2.4. Le comunicazioni telematiche da parte della segreteria.

2.1. Premessa. In particolare, accenni normativi

Con riferimento alle notifiche dirette da parte degli avvocati, disciplinate dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati), l’art. 16quater del D.L. 18 ottobre 2012, n.

179, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha abrogato l’art. 3, comma 3bis, e ha dettato una nuova disciplina per la notificazione diretta, contenuta nell’art. 3bis, da leggersi in combinato disposto con le aggiunte contenute negli artt. 8, comma 4bis, 9, comma 1bis, 10, comma 1, secondo periodo.

Tra i molti aspetti innovativi e degni di rilievo della disciplina de qua (anch’essa oggetto, nel giro di due anni, di interventi modificativi dovuti sia al D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, che al D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2015, n. 132), è bene rammentare che la notifica diretta non avviene più solo tra avvocati, ma tra avvocati e soggetti i cui indirizzi PEC risultino da pubblici elenchi; che all’avvocato è consentito di estrarre una copia per immagine su supporto informatico (ad es., tramite scanner) da un atto originariamente redatto

in cartaceo, in modo da provvedere alla notifica mediante allegazione dell’atto al messaggio di PEC (il che comporta l’estensione al difensore del potere di attestazione della conformità della copia digitale all’originale analogico); che l’art. 3bis, comma 3, recepisce il principio della separazione del momento perfezionativo della notifica, sancito per tabulas dall’art. 149, comma 3, c.p.c. ma irragionevolmente escluso dall’art. 149bis c.p.c.

(quest’ultima è però disposizione di fatto inutilizzata); che non è più necessaria la tenuta del registro cronologico né l’autorizzazione del consiglio dell’ordine di appartenenza.

In passato, è sorto contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza amministrativa circa la possibilità per gli avvocati di poter validamente notificare atti giudiziari del processo amministrativo con l’ausilio della posta elettronica certificata ai sensi di quanto previsto dal citato art. 3bis della L. n. 53/1994.

E’ noto che i problemi interpretativi sono stati generati dal disposto dell’art. 16quater, comma 3bis, del citato D.L. n.

179 del 2012, il quale ha escluso l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo amministrativo del meccanismo di notificazione in questione, nonostante l’art. 39, comma 2, cod. proc. amm. (“Rinvio esterno”) ne disponesse e disponga comunque la sua applicazione. Infatti, recita quest’ultima norma che “Le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”. Il rinvio pieno e completo in essa contenuto riguarda, quindi, non solo le norme contenute nella sezione quarta del Titolo terzo del Libro I c.p.c. (artt. 136–152), ma anche, tra le altre, le disposizioni di cui alla L. n. 53/1994 cit., indipendentemente dall’esistenza di regole tecniche e specifiche tecniche ad hoc per il processo amministrativo.

Nel corso degli ultimi anni, difatti, la giurisprudenza amministrativa aveva a volte ammesso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 maggio 2015 n. 2682; in senso conforme:

T.A.R. Campania, Napoli 6 febbraio 2015 n. 923 e 22 dicembre 2015 n. 5864) e altre volte negato l’utilizzo di tale mezzo di notifica (cfr. T.A.R. Veneto, Venezia 27 marzo 2015 n. 370, che comunque si era espresso per la sua validità solo in quanto la P.A. intimata si era costituita in giudizio, sanandone così la sua acclarata nullità). Da ultimo, la Sezione III del Consiglio di Stato, con sentenza n.

189 del 20 gennaio 2016, aveva persino sostenuto l’inesistenza della notifica PEC nel processo amministrativo (non sanabile neanche per effetto della successiva costituzione in giudizio del soggetto destinatario della notifica stessa) proprio in mancanza delle regole tecniche e specifiche tecniche del PAT, ritenendo che nel processo amministrativo non potessero applicarsi le regole tecniche e specifiche tecniche del PCT previste dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 3 aprile 2013, n. 48.

In particolare, ne aveva dichiarata la sua inutilizzabilità nel processo amministrativo, salvo specifica autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc.

amm.. Mentre, sei giorni prima, con altra decisione, lo stesso Consiglio di Stato aveva stabilito che “la mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, cod.

proc. amm. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo posta elettronica certificata (PEC), atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la legge 53/1994 (ed in particolare gli articoli 1 e 3 bis), nel testo modificato dall’art. 25 comma 3, lett. a) della legge 183/2011, secondo cui l’avvocato «può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale (…) a mezzo della posta elettronica certificata» (cfr. Cons. Stato, V, n. 4863/2015; III, n.

4270/2015 e VI, n. 2682/2015)” (Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2016 n. 91).

Come si può notare, nell’arco di una settimana il Consiglio di Stato ha emesso pronunce diametralmente opposte.

Ora, però, con il noto D.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40, contenente le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, può dirsi finalmente risolto il suddetto contrasto interpretativo.

Difatti, l’art. 14 del citato D.P.C.M. si occupa espressamente delle notificazioni per via telematica, sancendo l’applicabilità dell’art. 3bis legge n. 53 del 1994 anche al processo amministrativo e dettando disposizioni dettagliate sia per la prova dell’avvenuta notificazione sia per il deposito delle ricevute di posta elettronica certificata.

A completare il quadro normativo vi è poi l’art. 14 dell’Allegato A del D.P.C.M. in commento, che detta disposizioni in materia di pubblichi elenchi utilizzabili per la notificazione, di allegazione della procura alla lite e di deposito in giudizio (per via telematica) dell’atto notificato con modalità cartacea.

2.2. L’avvocato notificante ed i destinatari della notifica telematica diretta

In caso di notifica telematica da parte degli avvocati, come si è già anticipato sopra, questi non necessitano più dell’autorizzazione dell’ordine nel cui albo sono iscritti, considerate le modifiche apportate agli artt. 1, 3bis e 7 (quanto a quest’ultimo, con l’aggiunta del comma 4bis) della L. n. 53/1994 dall’art. 46 del citato D.L. n. 90/2014 cit., convertito nella L. n. 114/2014 cit..

Inoltre, se l’avvocato ricorre alla notifica telematica diretta, egli non paga più la marca di cui all’art. 10 della L. n.

53/1994, stante la modifica apportata a detta disposizione dall’art. 46, comma 1, lett. d), del citato D.L. n. 90/2014.

L’art. 3bis L. n. 53/1994 stabilisce al comma 1 che la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo PEC all’indirizzo “risultante da pubblici elenchi”, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di PEC del notificante “risultante dai pubblici elenchi”.

Tanto il notificante che il destinatario della notifica, dunque, devono essere muniti di un indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.

Analogamente, l’art. 14, comma 1, All. A del D.P.C.M. n.

40/2016 dispone che i difensori dovranno effettuare le notifiche PEC utilizzando esclusivamente l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, ove l’indirizzo PEC del destinatario risulti dai medesimi pubblici elenchi; la disposizione è simile a quella in essere per le notifiche PEC nel processo civile.

Le disposizioni in commento rivestono particolare importanza, dato che, ai sensi dell’art. 11 L. n. 53/1994, le notificazioni da parte dell’avvocato sono nulle e la nullità è rilevabile d’ufficio “se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell’atto o sulla data della notifica”.

Bisogna domandarsi, a questo punto, cosa debba intendersi per “pubblici elenchi”.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. o), All. A del D.P.C.M. in commento, per “pubblici elenchi” si intendono “gli elenchi di indirizzi PEC indicati nell'articolo 16ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n.

221”.

Ebbene, l’art. 16ter D.L. n. 179/2012 stabilisce che, a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione degli atti in materia amministrativa, “si intendono per pubblici elenchi” quelli previsti:

a) dall’art. 4 del medesimo D.L. n. 179/2012, che ha introdotto nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (c.d. Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD) l’art. 3bis, dando la facoltà ad ogni cittadino di indicare alla P.A., secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di PEC quale suo domicilio digitale, inserito nell’anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR istituita presso il Ministero dell’interno ex art. 62 CAD, al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini e reso disponibile a tutte le P.A. ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) dall’art. 16, comma 12, del medesimo D.L. n. 179/2012 cit., concernente l’elenco degli indirizzi PEC delle P.A.

formato dal Ministero della giustizia, registro non liberamente consultabile, occorrendo al riguardo un apposito certificato di autenticazione forte tramite token crittografico (smart card, chiavetta usb) perché il soggetto abilitato possa accedervi tramite il portale dei servizi telematici-PST (area riservata) del Ministero della giustizia.

Il completamento di tale elenco era stato fissato per il 30 novembre 2014, termine questo stabilito dall’art. 47, n. 1) del D.L. n. 90/2014 cit., convertito nella L. n. 114/14 cit., in vigore dal 19 agosto 2014; ad oggi però tale pubblico elenco contiene solo una piccola parte degli indirizzi PEC della P.A. per cui, non essendo più possibile ricavare gli indirizzi PEC dal sito www.indicepa.gov.it (il quale non è più pubblico elenco valido per estrarre gli indirizzi PEC delle P.A. per effetto delle norme sopra citate) sarà assai difficoltoso per i professionisti procedere alla notifica

dell’atto amministrativo tramite PEC ai sensi della L. n.

53/94;

c) dall’art. 16, comma 6, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n.

2, sull’istituzione/comunicazione degli indirizzi PEC da parte delle imprese costituite in forma societaria, obbligo poi esteso anche alle imprese individuali dall’art. 5, commi 1 e 2, del D.L. n. 179/2012 cit.. L’art. 16ter del D.L. n.

179/2012 cit. faceva integrale riferimento in origine all’art.

16 del D.L. n. 185/2008 cit. (correlato anche agli albi ed elenchi dei professionisti e delle P.A.), ma poi l’art. 45bis del D.L. n. 90/2014, inserito in sede di conversione nella L.

11 agosto 2014, n. 114, ha limitato il riferimento di cui all’art. 16ter D.L. n. 179/2012 cit. al solo comma 6 dell’art.

16 D.L. n. 185/2008 cit.. Ne deriva che il richiamo a quest’ultimo D.L. n. 185/2008 da parte dell’art. 16ter D.L. n.

179/2012 cit. va riferito al solo registro delle imprese, come contemplato appunto dal comma 6 dell’art. 16 D.L. n.

185/2008 cit., liberamente consultabile anche via web (www.registroimprese.it) e tenuto dalle camere di commercio, in cui, per l’appunto, oltre a contenere i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica, con sede o unità locali sul territorio nazionale, nonché gli altri soggetti previsti dalla legge, contiene delle stesse anche gli indirizzi PEC. In materia è prevista la sospensione e poi reiezione della domanda di iscrizione nel registro delle imprese (in luogo della sanzione di cui all’art. 2630 c.c.) nei confronti delle imprese che non abbiano provveduto a depositare il proprio indirizzo di PEC presso l’ufficio del registro delle imprese competente;

d) dall’art. 6bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), sull’indice nazionale delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), liberamente consultabile anche via web (www.inipec.gov.it). È possibile trovare al suo interno gli

indirizzi PEC dei professionisti e delle imprese presenti sul territorio italiano; viene aggiornato con i dati provenienti dal Registro Imprese e dagli Ordini e dai Collegi di appartenenza, nelle modalità stabilite dalla legge;

e) nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia (c.d. ReGIndE).

Contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni, ovverossia:

- appartenenti ad un ente pubblico;

- professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge;

- ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’Ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).

Tale registro non è liberamente consultabile, essendo necessaria l’identificazione c.d. forte tramite token crittografico (smart card, chiavetta usb) contenente un certificato di autenticazione.

Ciò premesso è possibile consultare il ReGIndE sia tramite funzionalità disponibili nei Punti di Accesso (PDA) privati sia tramite l’area riservata del Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST).

L’art. 14 del D.P.C.M. in esame precisa, però, che i difensori possono eseguire le notificazioni a mezzo PEC, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati dal successivo art. 15, ossia che l’utilizzo della PEC a fini processuali avvenga mediante l’impiego di servizi di gestori che:

a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;

b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;

c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia amministrativa;

d) dispongono di uno spazio-disco minimo non inferiore a 1 Gigabyte, come dispone l’art. 15 delle Specifiche tecniche;

e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilità dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC del Registro delle P.P.AA., fermo restando quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato (v. punto b) supra). Ne deriva che, in caso di mancata elezione del domicilio digitale di cui trattasi, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio - fatta eccezione per le amministrazioni rappresentate ex lege dall’Avvocatura dello Stato - non potrà che essere seguita con le tradizionali modalità cartacee presso il domicilio fisico dell’amministrazione medesima.

2.3. Le modalità della notifica telematica da parte