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Le modalità della notifica telematica da parte dell’avvocato

L’atto da notificarsi tramite PEC dovrà essere creato dal professionista con un qualsiasi programma di redazione

testi e poi direttamente trasformato in file PDF senza scansione. Tuttavia, l’art. 12 delle Specifiche tecniche prevede quale formato consentito anche il testo piano senza formattazione (estensione TXT) e il testo formattato (estensione RTF). Si consiglia comunque il formato PDF, già usato nel PCT.

L’atto, poi, dovrà essere sottoscritto esclusivamente con firma digitale PadEs-BES e ciò ai sensi dell’art. 12, comma 6, delle Specifiche tecniche, non essendo consentito nel PAT l’utilizzo della firma digitale CAdEs, quella che aggiunge al file l’estensione .p7m. Tutti i dispositivi di firma digitale consentono questa tipologia di firma che il professionista inserisce direttamente all’interno del PDF da sottoscrivere digitalmente.

Quanto alla procura alle liti, rispetto alla normativa vigente nel PCT riconducibile all’applicazione di quanto disposto dall’art. 83 c.p.c., nel PAT bisognerà procedere diversamente quanto, ad esempio, alla modalità dell’attestazione di conformità della copia informatica della procura (da notificare o depositare telematicamente) all’originale cartaceo.

Come si è già avuto modo di evidenziare nella Parte I, a differenza del PCT – nel quale ai fini dell’attestazione di conformità della procura la sola apposizione della firma digitale ex art. 83 c.p.c. è sufficiente, non prevedendosi una dichiarazione espressa da parte dell’avvocato – l’art. 8, comma 2 delle Regole tecniche PAT prevede che “Nei casi in cui la procura è conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale”; al riguardo, si evidenzia che tale espressa previsione implica la necessità di indicare, nel corpo della dichiarazione ex

art. 22, comma 2, CAD, l’impronta della copia informatica (hash) ed il riferimento temporale.

Si ricorda che anche l’art. 14 delle Specifiche tecniche del PAT stabilisce che il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 22 CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale.

Se la procura alle liti originale è, quindi, cartacea, il difensore dovrà autenticare la firma autografa dell’assistito apponendo la propria firma autografa, scansionare e ottenere copia informatica della procura alle liti, attestare nella relata di notifica la conformità della stessa all’originale cartaceo inserendo apposita dichiarazione e indicando l’impronta della copia informatica (hash) e il riferimento temporale.

Se la procura alle liti è invece rilasciata direttamente su documento informatico (è il caso in cui il cliente è a sua volta munito di firma digitale) il difensore si limiterà a sottoscrivere digitalmente anch’esso il documento informatico dopo che lo stesso sarà stato sottoscritto digitalmente dalla parte.

È evidente che, dovendosi sempre applicare l’art. 12, comma 6, delle Specifiche tecniche, tutte le sottoscrizioni digitali dovranno essere in formato PadEs-BES.

In presenza di più procure (es. ricorso collettivo), sarà possibile allegare all'atto notificato uno o più documenti contenenti la scansione per immagini di una o più procure (artt. 8, comma 4, delle Regole tecniche e 14, comma 4, delle Specifiche tecniche).

La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce:

a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce;

b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce (art. 8, comma 3, delle Regole tecniche).

L’art. 14, comma 5, delle Specifiche tecniche precisa, poi, che il deposito della documentazione riguardante la notificazione dovrà essere effettuato con modalità telematiche, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 (a tal proposito si rinvia a quanto detto nella Parte prima, § 5.).

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3bis l.

n. 53/1994, “quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità con le modalità previste dall’articolo 16undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata”.

Al riguardo, l’art. 14, comma 6, delle Specifiche tecniche precisa che “Qualora l'atto di parte sia stato notificato con modalità cartacea, il relativo deposito in giudizio dovrà essere comunque effettuato con modalità telematiche, nel rispetto dei formati consentiti dalle specifiche tecniche.

Quando la notifica abbia riguardato la copia analogica di un atto in originale informatico, la prova della medesima sarà data mediante deposito di copia informatica della relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i

documenti. Qualora l'atto notificato con modalità cartacea consista, nei casi consentiti, in un atto nativo analogico, la prova della notifica sarà data mediante il deposito di copia informatica della relativa documentazione analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i documenti”.

Quanto alla relata di notifica, anche quest’ultima dovrà essere creata dal professionista con un qualsiasi programma di redazione dei testi, poi direttamente trasformata in file PDF senza scansione e firmata digitalmente nel formato PadEs-BES.

Ai sensi dell’art. 3bis, commi 5 e 6, l. n. 53/1994, l’avvocato redige la relazione di notifica su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di PEC. La relazione deve contenere:

a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;

b) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;

c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;

d) l’indirizzo di PEC a cui l’atto viene notificato;

e) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;

f) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.

Prima di inviare la PEC di notifica, il professionista dovrà accertarsi di aver selezionato, quale tipo di ricevuta di avvenuta consegna, quella “completa”, così come previsto dal comma 3 dell’articolo 14 delle Regole tecniche del PAT.

Ai sensi dell’art. 3bis, comma 4, l. n. 53/1994, il messaggio relativo alla notifica deve indicare nell’oggetto la dizione:

«notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

Si ricorda che anche per le notificazioni eseguite telematicamente si applica il disposto dell’art. 147 c.p.c.

(“Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21”) in virtù dell’art. 16septies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella L.

17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall’art. 45bis, comma 2, lett. b), del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, il quale altresì precisa che “quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”.

Secondo il disposto del comma 3 dell’art. 3bis l. n.

53/1994, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, in base all’art. 14 delle Regole tecniche, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto nell’art. 6, comma 4, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

Le ricevute di cui all’art. 3-bis, comma 3, della L. n.

53/1994, la relazione di notificazione e la procura alle liti dovranno essere depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalità telematiche stabilite dalle specifiche tecniche.

Qualora la notificazione non sia eseguita con modalità telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla notificazione dovrà essere depositata nel fascicolo informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche. In tale caso l’asseverazione prevista dall’articolo 22, comma 2, del CAD è operata con inserimento della dichiarazione di conformità all’originale nel medesimo o in un documento informatico separato.

Ciò significa che l’avvocato dovrà depositare telematicamente le ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg con le modalità previste dagli artt. 6, 7 e 8 delle Specifiche tecniche del PAT e quindi mediante PEC o mediante caricamento diretto attraverso il sito istituzionale (upload), con la precisazione che l’upload sarà possibile solo nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cui all'articolo 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del documento da depositare superi i 30 MB.

Se la notifica è effettuata tramite PEC, la prova della notificazione dovrà essere fornita sempre con modalità telematiche a meno che ciò non sia possibile per effetto della oggettiva indisponibilità del SIGA, resa nota ai difensori con le modalità definite dal Responsabile del SIGA anche attraverso il sito web della giustizia amministrativa e il difensore, solo in questo caso, procederà ai sensi dell’art. 9, comma 1bis, della L. 21 n.

53/1994, estraendo copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati

e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesterà la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CDA).

In tal caso, la Segreteria dell’ufficio giudiziario presso cui l’atto notificato è depositato procede tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell’inserimento nel fascicolo informatico.

Nel ricorso elettorale, di cui all'art. 129, comma 3, lettera a) cod. proc. amm., il ricorrente in possesso di firma digitale e di un proprio indirizzo PEC potrà effettuare la notifica del ricorso a mezzo PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi;

la segreteria dell'ufficio giudiziario adito, ricevuto il deposito del ricorso elettorale con modalità telematiche, provvederà alla sua immediata pubblicazione sul Sito istituzionale, nell’area “Ricorsi elettorali” accessibile a tutti, senza necessità di previa autenticazione (art. 14, commi 7 e 8, Specifiche tecniche).

2.4. Le comunicazioni telematiche da parte della