Invero,
non può che
gravare sul danneggiato- attoie l'onere di provare tutti glielementi costitutivi della
domanda
azionata in giudizio di risarcimento deldanno
per fattoillecito.L'obbligazione risarcjtoriapostula, pertanto,lo svolgimento di appropriate allegazioni, attraverso le quali si provi,
da
parte deldanneg^ato,
l'esistenzae l'entità del pregiudizio sofferto,ilnessodi causalitàe,soprattutto, lacolpa dell'amministrazione intimata(cfr. ex multis Consiglio Stato sez.V, 23
ottobre 2007, n. 5571; Cons. Stato, Sez. IV, n.5012/04;
a
5500/04).Viceversa, la società ricorrente,
non
solonon ha
fornito a tale riguardo alcun contributo dimostrativo,ma non ha neppure
corredato razionata pretesa risarcitoria di conferenti e specificheallegazioni assertive, idoneead
accreditareun
giudizio di grave e palese antidoverosità dell'azione postain essere daliaAmministrazione
procedente, si da poterevocare,asuo
danno, deisignificariviprofili dicolpevolezza.Questa
Difesa èben
consapevole delladiffusione,pressola piùrecente giurisprudenza amministrativa, di orientamentiche
vorrebbero mitigareilregime
dell'onere probatorio che d'ordinariograva sulprivatodanneggiatoda
attività illegittima dellaVA,.
Così,
una
partedellagiurisprudenza delCdS
ritiene dipoter farricorso, per la verifica dell'elemento soggettivo, allepresunzionisemplicidi cui agliartt2727
e2729 ce.
In tale ottica, Ìl privato,
ancorché
onerato della dimostrazione della colpa dell'amministrazione, vienead
essere agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari quali la gravità della violazione, il carattere vincolato dell'azione02.MAG.2008 09:49 05 97250762 PLACIDI #1504 P.040
amministrativagiudicata, l'univocità della notmativa di rifemnento edil
pmprio
apporto partecipativoalptocedimÉnto.Una
volta, poi, acquisiti significativi indici rivelatori della colpa, spetterebbe all'Amniinistta^ione l'allegagione degli elenaenti di segnocontrago
(^wtc indiziati) ascrivibili alioschema
dell'errore scusabile, e, in ulturoa analisi, al Giudice- cosìcome,
in sostanza, voluto dalla Cassazionecon
la sentenza n.500/99
- apprezzarne e valutarne liberamente l'idoneità ad attestareo ad
escludete la colpevolezza dell'amministrazione(cfr. exmultis Consiglio Stato sez. IV,
16
luglio2007
n. 4010;sez. VI,03
aprile2007 a
1514;sez.IV, 15 febbraio
2005
n.47S).Orbene, anche
nellasuddetta prospettivala parte ricorrenterestapur sempre
tenutaad offidre algiudiceelementi dio^ettivo
rilievosintomatico idoneia fondate-
sìapur con
Tausilio di operazioni logiche di tipo induttivo
- un
giudìzio dirimprovero
che tenga conto delle condizioni concrete in cuirAmministrazioniha
operato (cfr. Cons. Stato,V
Sez,, n.995/07; sez.IV, 01 ottobre2007,n. 5052;
IV
Sez. n.43
e5204
del2005).Dì
contro, ladomanda
azionata dalla società ricorrente, per il fatto di obliterarecompletamente
iltema
oggetto diindagine,non
vale a soddisfarenemmeno
gli standard minimali fissati dal sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, che pure sarebbe quelload
essapiùfavorevole.Non
può, dunque, che accotdarsi rilievo dirimente all'eccepita inettitudine strutturale delladomanda
attorcaa fondare l'istanza risardtoria.A
siffattainettitudinesidconnette,infatti, in palese violazione del princìpio del contraddittorio,
una
preclusione, per leAniministtazioni convenute, del diritto di esercitare le più elementari prerogative di difesa,
menomate
dall'impossibilità di imbastireuna
trama argomentativa calibrata su specifiche contestazioni(nellaspecie del tutto assenti).Anche
a volere poi tenere perun
attimo in disparte lapur
conclamata assenza di qualsivoglia pertinente deduzione rispetto all'elemento costitutivo della colpevolezza, mette conto evidenziare che nessuna delle suindicate circostanze di rilievo indiziario è rinvenibile nella procedura in esame. Anzitutto,non
è predicabileil caratterevincolato dell'azione amministrativa,come
dimostrato dalla sicura natura discrezionale propriadell*attività amministrativa di pianificazione delle firequenze (cfr. Corte
Cost
n-1030/1988,
102/1990, 112/1993;negU
stessitermini, v.anche
lasentenza n.9315/2004
delTar
Lazio );né
è possibile invocare ii diverso parametro della chiarezza della normativa di riferimento, che evidentemente deponeva,semmai,
alla uce diuna
ricognizionedoverosamente completa deUe norme
vigenti, in sensoopposto
alla spettanzadellapretesadella ricorrente; né, infine,assume
rilievol'apporto partecipativonon
meglioindividuato) dellapartealprocedimento. (In disparte le carenze di cui sopra (pur ài per se stessi assorbenti), la colpa dell'Amministrazione va
comunque
esclusa.e-
Im
tìutabìHta'rie!danno
allflp.;^.Giusta
quanto
già sopra anticipato, lagiurisprudenza sì è preoccupata di evidenziare,altresì, i caratteri
che devono
possedere gli elementi addotti a propria discolpa dalla pubblica amministrazione, a fronte deUaproduzione
di indizi a suo carico (produzione40
02.MAG.200B 09:50 06 97250762 PLACIDI #1509 P.041
nel caso di specie
non
avvenuta), perchék
situazione allegata ìntegri gli estremidell'errote seusabUe e consenta,
perno,
4i escludete la colpa dellapparatoamministrativo.
....
Traendo
spunto daUe indicazioni rinvenienti dalla giurisprudenza comunitaria, si e accordato tilievo dirimente aUa gravità della violazione, individuando quali parametri espressivi di quel carattere Ù grado di chiare^^a e precisione dellanorma
violata e la presenta diuna
giurisprudenza consoUdata sulla questione esaminata e definita dall'amminìsttaaione,nonché
lanovitàdiquest'ultima.Sotto tale proElo, è stato
ndH^zato
li criteriodeUa
comprensibiHtà della portata precettivadeUa
disposizione inosservata e deUa univocità e chiarezza della sua interpretazione,ritenendodipoterammettere
l'esenzioneda
colpasoloinpresentadiun quadro normativo confuso
eprivo di chiarezza (cfr. Cons. St, Se2. IV,dee
n.5012
del2004
dt).Inoltre,nel giudìzio di ascrizione del
danno
alla P.A. siè ritenuto dipotermutuare U
critedo ài cui aU'art.2236 ce
(responsabilità del professionista), e,dunque,
di tener conto del grado dì complessità delle questioni impEcate.A
fronte, infatti, dìuna
simazione connotata
da
apptezzabiHproBU
dicomplessità, può, in particolare, ritenersi giusdficata, in analogiacon
la disciplina dellaresponsabEtà
del prestatore d'opera intelletmale. un'attenuazione diqueUa
dell'Amministrafidone perattivitàprowedimentale
illegittima chela circoscrìvaallesole ipotesi dicolpa grave (
c& ConsigKo
Stato sez. IV, 15 febbraio2005
n. 478).In
essete , . ^
dell'amministrazione, derivante
da
fattori particolari cottelati, esemplificativamente, alla formulazione incerta delienorme
applicate, alle oscillazioni interpretative della giurisprudenza, alla rilevante complessità del fatto,oppure
aicomportamenti
di altrisoggetti
(da
ultimosiveda
Consiglio distato ,sez.V,
19marzo
2007, n. 1307).Orbene,
avato riguardo al caso di specie, appare di evidenzaintuitiva-
cosìcome
già acclarato dal Giudice d'Appello nella sentenza di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia (n.3S4Ó/05) - che
i danni rivendicati dalla società ricorrente restano ascrivibili afattoridi ordineprettamente normativo.Appare
allora di mtta evidenza che, all'interno di siffatta cornice di riferimento, alcunrimprovero
e possìbilemuovere
slle Amministtasdoni, che, diversamente opinando, finirebberocon
il doversi ritenere responsabile per il solo fatto ... di aver prestato ossequioa disposizioni contraddistinteda una
vincolante efficaciaprecettiva.Sotto tale profilo appare sìgnifìcatì\'^o rilevare che, alla stregua degli stessi soprarichiamatì orientamenti giurisprudenziali, il giudìzio di colpevolezza si rapporta
altresì al grado dì comprensibilità della portata precettiva della singole disposizione e dellaunivocitàe chiarezzadellasua interpretazione.
Di
contro, nel caso di Specie alcuno scollamento si èmai
verificato tra la portata precettiva deliadisciplina di settore eleopzioniapplicative seguitedall'Amministrazione, di talché verrebbero amancare
i presupposti basilari per impiantareun
giudizio di colpevolezza, la proponibilità del quale restapur sempre
ancorata alnon
aver02.Ì.IAG.2008 09:50 06 97250762 PLACIDI #1504 P.042
ìnterptetato coinrettamente la legge,
ovvero
alnon
aver saputo correttamente inquadrarela fattispecie.
Né
a diverse conclusioni si perviene qualora sì aropli ilparadigma normativo
di riferimento, facendo cioè carico allaAmministrazione
procedente di rapportate ilproprio
comportamento -
piuttostoche
allanormazione
primaria - all'intero sistema ordina mentale, e tliveriacare finanche il rispettodei vincoli posti dalle fonti normative dirango superiore.In tale ottica,
mette conto
ribaditeche -
giustaquanto
già reso esplicito dal Giudice dell'appello nella decisione sopra richiamata (n. 3846/05)- la Corte Costitu^onaleha
riconosciuto la compatibilità della normativa di settorecon
la Carta Costimzionalequanto meno
fino alPanno 2003. Peraltro,un
eventuale contrastocon
i principi della Carta Costituzionalenon poteva
cheesseteapprezzato nelleforme
tipiche del giudizio di costitozìonalità,ovviamente non
proponibile dall'Amministrazione procedente, chegiammai
avrebbe potuto sotttarsi all'obbligo dìpuntualmente
applicare le prescrizioni precettivedellanormazione
vigente.Allo stesso