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b- Onere probatorio d e\ preteso danneggiato

Nel documento "AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (pagine 39-42)

Invero,

non può che

gravare sul danneggiato- attoie l'onere di provare tutti gli

elementi costitutivi della

domanda

azionata in giudizio di risarcimento del

danno

per fattoillecito.

L'obbligazione risarcjtoriapostula, pertanto,lo svolgimento di appropriate allegazioni, attraverso le quali si provi,

da

parte del

danneg^ato,

l'esistenzae l'entità del pregiudizio sofferto,ilnessodi causalitàe,soprattutto, lacolpa dell'amministrazione intimata(cfr. ex multis Consiglio Stato sez.

V, 23

ottobre 2007, n. 5571; Cons. Stato, Sez. IV, n.

5012/04;

a

5500/04).

Viceversa, la società ricorrente,

non

solo

non ha

fornito a tale riguardo alcun contributo dimostrativo,

ma non ha neppure

corredato razionata pretesa risarcitoria di conferenti e specificheallegazioni assertive, idonee

ad

accreditare

un

giudizio di grave e palese antidoverosità dell'azione postain essere dalia

Amministrazione

procedente, si da poterevocare,a

suo

danno, deisignificariviprofili dicolpevolezza.

Questa

Difesa è

ben

consapevole delladiffusione,pressola piùrecente giurisprudenza amministrativa, di orientamenti

che

vorrebbero mitigareil

regime

dell'onere probatorio che d'ordinariograva sulprivatodanneggiato

da

attività illegittima della

VA,.

Così,

una

partedellagiurisprudenza del

CdS

ritiene dipoter farricorso, per la verifica dell'elemento soggettivo, allepresunzionisemplicidi cui agliartt

2727

e

2729 ce.

In tale ottica, Ìl privato,

ancorché

onerato della dimostrazione della colpa dell'amministrazione, viene

ad

essere agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari quali la gravità della violazione, il carattere vincolato dell'azione

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amministrativagiudicata, l'univocità della notmativa di rifemnento edil

pmprio

apporto partecipativoalptocedimÉnto.

Una

volta, poi, acquisiti significativi indici rivelatori della colpa, spetterebbe all'Amniinistta^ione l'allegagione degli elenaenti di segno

contrago

(^wtc indiziati) ascrivibili alio

schema

dell'errore scusabile, e, in ulturoa analisi, al Giudice- così

come,

in sostanza, voluto dalla Cassazione

con

la sentenza n.

500/99

- apprezzarne e valutarne liberamente l'idoneità ad attestare

o ad

escludete la colpevolezza dell'amministrazione

(cfr. exmultis Consiglio Stato sez. IV,

16

luglio

2007

n. 4010;sez. VI,

03

aprile

2007 a

1514;sez.IV, 15 febbraio

2005

n.47S).

Orbene, anche

nellasuddetta prospettivala parte ricorrenteresta

pur sempre

tenutaad offidre algiudiceelementi di

o^ettivo

rilievosintomatico idoneia fondate

-

sìa

pur con

Tausilio di operazioni logiche di tipo induttivo

- un

giudìzio di

rimprovero

che tenga conto delle condizioni concrete in cuirAmministrazioni

ha

operato (cfr. Cons. Stato,

V

Sez,, n.995/07; sez.IV, 01 ottobre2007,n. 5052;

IV

Sez. n.

43

e

5204

del2005).

contro, la

domanda

azionata dalla società ricorrente, per il fatto di obliterare

completamente

il

tema

oggetto diindagine,

non

vale a soddisfare

nemmeno

gli standard minimali fissati dal sopra richiamato orientamento giurisprudenziale, che pure sarebbe quello

ad

essapiùfavorevole.

Non

può, dunque, che accotdarsi rilievo dirimente all'eccepita inettitudine strutturale della

domanda

attorcaa fondare l'istanza risardtoria.

A

siffattainettitudinesidconnette,

infatti, in palese violazione del princìpio del contraddittorio,

una

preclusione, per le

Aniministtazioni convenute, del diritto di esercitare le più elementari prerogative di difesa,

menomate

dall'impossibilità di imbastire

una

trama argomentativa calibrata su specifiche contestazioni(nellaspecie del tutto assenti).

Anche

a volere poi tenere per

un

attimo in disparte la

pur

conclamata assenza di qualsivoglia pertinente deduzione rispetto all'elemento costitutivo della colpevolezza, mette conto evidenziare che nessuna delle suindicate circostanze di rilievo indiziario è rinvenibile nella procedura in esame. Anzitutto,

non

è predicabileil caratterevincolato dell'azione amministrativa,

come

dimostrato dalla sicura natura discrezionale propria

dell*attività amministrativa di pianificazione delle firequenze (cfr. Corte

Cost

n-1030/1988,

102/1990, 112/1993;

negU

stessitermini, v.

anche

lasentenza n.

9315/2004

del

Tar

Lazio );

è possibile invocare ii diverso parametro della chiarezza della normativa di riferimento, che evidentemente deponeva,

semmai,

alla uce di

una

ricognizione

doverosamente completa deUe norme

vigenti, in senso

opposto

alla spettanzadellapretesadella ricorrente; né, infine,

assume

rilievol'apporto partecipativo

non

meglioindividuato) dellapartealprocedimento. (

In disparte le carenze di cui sopra (pur ài per se stessi assorbenti), la colpa dell'Amministrazione va

comunque

esclusa.

e-

Im

tìutabìHta'rie!

danno

allflp.;^.

Giusta

quanto

già sopra anticipato, lagiurisprudenza è preoccupata di evidenziare,

altresì, i caratteri

che devono

possedere gli elementi addotti a propria discolpa dalla pubblica amministrazione, a fronte deUa

produzione

di indizi a suo carico (produzione

40

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nel caso di specie

non

avvenuta), perché

k

situazione allegata ìntegri gli estremi

dell'errote seusabUe e consenta,

perno,

4i escludete la colpa dellapparato

amministrativo.

....

Traendo

spunto daUe indicazioni rinvenienti dalla giurisprudenza comunitaria, si e accordato tilievo dirimente aUa gravità della violazione, individuando quali parametri espressivi di quel carattere Ù grado di chiare^^a e precisione della

norma

violata e la presenta di

una

giurisprudenza consoUdata sulla questione esaminata e definita dall'amminìsttaaione,

nonché

lanovitàdiquest'ultima.

Sotto tale proElo, è stato

ndH^zato

li criterio

deUa

comprensibiHtà della portata precettiva

deUa

disposizione inosservata e deUa univocità e chiarezza della sua interpretazione,ritenendodipoter

ammettere

l'esenzione

da

colpasoloinpresentadi

un quadro normativo confuso

eprivo di chiarezza (cfr. Cons. St, Se2. IV,

dee

n.

5012

del

2004

dt).

Inoltre,nel giudìzio di ascrizione del

danno

alla P.A. siè ritenuto dipoter

mutuare U

critedo ài cui aU'art.

2236 ce

(responsabilità del professionista), e,

dunque,

di tener conto del grado complessità delle questioni impEcate.

A

fronte, infatti,

una

simazione connotata

da

apptezzabiH

proBU

dicomplessità, può, in particolare, ritenersi giusdficata, in analogia

con

la disciplina della

responsabEtà

del prestatore d'opera intelletmale. un'attenuazione di

queUa

dell'Amministrafidone perattività

prowedimentale

illegittima chela circoscrìvaallesole ipotesi dicolpa grave (

c& ConsigKo

Stato sez. IV, 15 febbraio

2005

n. 478).

In

essete , . ^

dell'amministrazione, derivante

da

fattori particolari cottelati, esemplificativamente, alla formulazione incerta delie

norme

applicate, alle oscillazioni interpretative della giurisprudenza, alla rilevante complessità del fatto,

oppure

ai

comportamenti

di altri

soggetti

(da

ultimosi

veda

Consiglio distato ,sez.

V,

19

marzo

2007, n. 1307).

Orbene,

avato riguardo al caso di specie, appare di evidenzaintuitiva

-

così

come

già acclarato dal Giudice d'Appello nella sentenza di rimessione degli atti alla Corte di Giustizia (n.

3S4Ó/05) - che

i danni rivendicati dalla società ricorrente restano ascrivibili afattoridi ordineprettamente normativo.

Appare

allora di mtta evidenza che, all'interno di siffatta cornice di riferimento, alcun

rimprovero

e possìbile

muovere

slle Amministtasdoni, che, diversamente opinando, finirebbero

con

il doversi ritenere responsabile per il solo fatto ... di aver prestato ossequioa disposizioni contraddistinte

da una

vincolante efficaciaprecettiva.

Sotto tale profilo appare sìgnifìcatì\'^o rilevare che, alla stregua degli stessi soprarichiamatì orientamenti giurisprudenziali, il giudìzio di colpevolezza si rapporta

altresì al grado comprensibilità della portata precettiva della singole disposizione e dellaunivocitàe chiarezzadellasua interpretazione.

Di

contro, nel caso di Specie alcuno scollamento si è

mai

verificato tra la portata precettiva deliadisciplina di settore eleopzioniapplicative seguitedall'Amministrazione, di talché verrebbero a

mancare

i presupposti basilari per impiantare

un

giudizio di colpevolezza, la proponibilità del quale resta

pur sempre

ancorata al

non

aver

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ìnterptetato coinrettamente la legge,

ovvero

al

non

aver saputo correttamente inquadrare

la fattispecie.

a diverse conclusioni si perviene qualora aropli il

paradigma normativo

di riferimento, facendo cioè carico alla

Amministrazione

procedente di rapportate il

proprio

comportamento -

piuttosto

che

alla

normazione

primaria - all'intero sistema ordina mentale, e tliveriacare finanche il rispettodei vincoli posti dalle fonti normative dirango superiore.

In tale ottica,

mette conto

ribadite

che -

giusta

quanto

già reso esplicito dal Giudice dell'appello nella decisione sopra richiamata (n. 3846/05)- la Corte Costitu^onale

ha

riconosciuto la compatibilità della normativa di settore

con

la Carta Costimzionale

quanto meno

fino alPanno 2003. Peraltro,

un

eventuale contrasto

con

i principi della Carta Costituzionale

non poteva

cheesseteapprezzato nelle

forme

tipiche del giudizio di costitozìonalità,

ovviamente non

proponibile dall'Amministrazione procedente, che

giammai

avrebbe potuto sotttarsi all'obbligo dì

puntualmente

applicare le prescrizioni precettivedella

normazione

vigente.

Allo stesso

modo,

alcuna

conseguenza può

trarsi

- quanto

al profilo in

esame

- dal

Nel documento "AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (pagine 39-42)

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