deirefficacìa del suddetto titolo, che gli sarebbe stato
comunque
precluso, aquanto
consta, perlacarenzadelrequisitoprescritto dall'art.25 comma
It dellalegge112/2004
nella parte in cui prescrive, ai suddetti fini,
una
coperturaminima
in tecnica digitale dialmeno
il50 per centodellapopolazionenazionale.Si segnala, a questo riguardo, che la società
ha
prodotto istanza diprolungamento
ai sensi dellanorma appena
citata in data25
luglio 2005, e che il Ministero il20
ottobre2005 ha
chiesto elementi informativicirca lemodalità ditrasmissione in tecnica digitale (taleprecisazioneassume
rilievo in quanto,se la Società avessevolutoilprolungamento
della concessione, sarebbe stato per lei sufficiente effetmate ttasn:iissiom digitali
come
fornitore di contenuti su multiple^ altrui).
Ebbene,
a tale notanon
è stato fornito più alcunriscontrodalla Società.a2. -previsionedi
un termine
posticipatorio degli effetriinconcessione
Né
sarebbe possibile ritenere,namralmente,
che il termine finale (6 anni dal rilascio della concessione) subisse sospensioni di sorta per effetto della previsione, nelcorpo
44
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deEo
stesso attoconcessorio, diun ptogxanuna
4iadeguamento
aUecui prescozioni ogni concessìonado sisarebbedovuto
uniformale,Sotto tale profilo
va semmai
considerato che il termine di24
e36 mesi
airuopo previsto dalcomma 2
deU^art 1 delprovvedimento
di concessione era posto innanzimtto nell'interesse deU'Amministtazione.Dal
che discende, quale ditetto corollario, che un'evenmale iner2ia amtuìmsttativaneU'assegna^one
delle frequenze potrebbe essere riscontrata solo a decorrete dalla scadenza del suddetto termine, previstogiustappunto perilvarodei dettoprogramma
diadeguamento.
Anche
nella diversa prospettiva ermeneutica, però, diun
termineda
reputare posto nell'interesse dello stesso concessionario, occorrerebbe tenetecomunque
conto, ai fini delcomputo
del periodo di possibile esercizio dell'attività di impresa, del differimento dell'avvio delle attività di trasmissioneche
sì sarebbe inevitabilmente determinato in ragione della necessaria previa acquisizione'delprogramma
diadeguamento,
la cui predisposizionenon
era invero soggetta 3 termini di scadenza. Inoltre,un
ulterioreslittamento sarebbepoi
mamrato
in tagionedella necessità peril singolo concessionario diadattategliimpianti inuso
alleprescrizioni del dettoprogramma.
In altri termini, l'atto di concessione,
pur prevedendo
l'immediata decorrenza del termine di efScacìa,suboranàva
la concreta operatività delle attività di trasmissione a taluni pregiudizialiadempimenti
(a carico dell'Amministrazione e dello stesso concessionario), la cui cura inevitabilmenteimpegnava
frazioni ditempo
cheandavano pur sempre
sottratte dal termine complessivo di dilata-
pati a 6 anni-
del rapporto concessorio, sì dacomprimere
il periodo di effettiva efficacia delprovvedimento
ampliativiIn ragionedi
quanto
precede,lapretesarisatcìtoria,nellaparte in cui prescindeda
ogni valutazione della possìbileed
effettiva diitata della efficacia della concessione, sirivela manifestamente disancorata dal contenuto specifico del titolo di legittimazioneed
è quindi, sul piano assertivoprima
ancora che probatorio, palesemente inammissibile per genericità oltreche
infondata.3^,-
Mancanza
diun danno
ingiusto:33.1.
acadenaa
al3112.2003
delregime
transitorioper
leRetieccedenti
Una
volta definito l'arco temporale di riferimento cuidovrebbe
essere circoscritta lapretesaaicionata in giudizio (6 anni dalrilascio della concessione),
deve
essere, anzitutto, revocataindubbio
lastessa confìgurabilità,nelsuddettoperiodo, diun danno
ingiusto.Com'è
noto, per potersi attribuireun
addebito di responsabilitàda
fatto illecito è necessaria, tra l'altro, la concreta confìgurabilità diuna
condotta posta in essere in violazionediuna notma
giuridicaediun danno
conseguentequalificabilecome
ingiusto, ossia perpetratoledendouna
situazione giuridicaaltrui, enon
nell'esercizio diun
propriodiritto.
Nella detta prospettiva, occorre,
dunque,
che ildanno
sìa infetto in assenza dìuna
causagiustificativa.Orbene,
alla stregua di tuttoquanto
finora osservatonon può
che essete revocataindubbio
laconcreta predicabilità, nelcaso in esame, delrequisito deldanno
ingiusto, Ciò02.MAG.2008 09:52 05 97250762 PLACIDI #1504 P.045
in l-agione della chiata emersione di
pludmi
fattori impeditivi che,ponendosi
a presidio dì interessi confliggenticon
quello della società cicottente,hanno imposto
opzioni diverseda
quella» auspicatada
CentroEuropa
7, di procedefe all'assegnazionead
esse dellefrequenzein tecnicaanalogica.Sulpunto, èsufficiente ribadire,
quanto
aivincoli rinvenientidalla disciplina transitoria nellaparte in cui autorizzava l'esercizio "difatto''delle frequenzeda partedelle Retinon
concessionarie,
che
la stessa Corte Costituzionale, nella sentenza466/2002, ha confermato
la costituzionalità delregimenormativo
vigente a quella data, limitandosi a"puntualizzare l'obbligo di fissare
normativamente
al 31.12.2003 il termine delregime
provvisorioperleReticheeccedevano
ìlimitiantitrust.Posto, allora, che la costimzionalità delia normativa vigente era stata finanche espressamente dichiarata dalla Corte, l'Amministrazione (con tutto il rispetto possibile perle costruzioni giuridicheavversarie) era inevitabilmentecostretta a dare
ad
essaesatta applicazione (e, si ricorda, la Corte aveva vagliato pure la conformità dellaforma2done
nazionale alle direttive europee,menzionandole
espressamente nella partemotiva
della suadecisione).Con
riferimento al periodo successivo al 31.12.2003, siapermesso
ribadire che: la disciplina normativanon
èmai
stata oggetto dìvalutazioni in termini di difformità aiprincipi costituzionali; il sistema è radicalmente
mutato
avuto riguardo al rispetto dei principi del pluralismo derinformazione; l'avversarianon ha
dedotto alcunchéin meritoad una
presunta colpa dell'Ammimstrazione eneppure
alla ingiustizia deldanno
sofferto.
Le
stesse direttivecomunitarie posteabase della decisionedella Cortedi Giustìzia del 31,1.2008 risalgono tutte amar^o ed
a settembre 2002, enon coprono,
pertanto, ilperiodopregresso.
Peraltro,il
pronunciamento
della Corteprende
abbrivioda una premessa
inesatta,vsle a dire quella dell'esistenza incapo
alla società ricorrente diuna
concessionegià perfetta impedita nella suaefficaciasolo dallalegittimazione conferita (in vìa transitoria)ad
altreimpreseinassenza dicriteriobiettivi, trasparenti,
non
discriminatori e proporzionati.L'effetto vincolante rinveniente dai suddettidietasì esauriscepoinelriconoscimento di
un
interesse di carattere solo strumentale all'assegnazione di frequenze,da
effetmare però necessariamente solo a seguito diuna
procedura concorrenziale rettada
criteri contraddistintida
determinatiptedicati. Viceversa, talearresto giurisprudenzialenon
vale a corroborare laposizione sostanziale rivendicatadallaricorrente, ilcuipreciso spessore sul piano ordinamentale risulta condizionato dall'apprezzamento delle specifiche risultanze ìstmttorie,non
direttamente conosciutedallaCorte di Giustizia.D'altro canto, il Giudice comunitario
non
a\T:ebbepomto mai
spìngersi fino ad esaminare direttamente la posizione della ricorrente; proprio in ragione didò,
alcuna tracciavi è nelrelativo 4^dstim degli ulterioriesignificativi fattoricheinterferivanocon
le rivendicazioni attore voltead
ottenere-
attraverso l'assegnazione delle frequenze-
lapienaefficaciadeltitoloconcessorio.
Sul punto, vale allora ribadire che il Piano
non
fumai
attuato per effetto dei molteplici fattoridianzi precisati,46
02.MAG.2008 09:53 OS 97250752 PLACIDI #1504 P.047
P.,-
TT.DA N^JO RISARCTR
TT.R: last3a f[UiììÌficegÌonfeIn disparte
quanto
fin qui detto, occotttcomunque e.plome
le deduzioni attoteecitcalevocidi
danno
di cuisichiedeilristoro._
Come
è noto,ilpregiudizioósa^icibilesicompone, secondo
la definizionedi cui aUait.1223
ce. deldanno emergente
e del lucro cessante, ossiadeUa
diminuzione teale del patrimonio del privato, per effettodegU
esborsi inutilmente sostenuti,nonché
della perdita diuna
occasione diguadagno o comunque
di una.utilitàeconomica
connessa aU'adozioneo
alia esecuzione deipjrowedimento
illegittimo.Ai
finideUa
prova, per ildanno emergente
è sufficienteche
sianodocumentate
le spesesostenute,mentre
per illucro cessanteilprivato
deve
dimostrateanche U mancato
accrescimento della sua sfera patrimoniale, nella misura che avrebberag^unto
se ilprovvedimento
amministrativo riconosciuto ìlle^ttìmonon
fosse statoadottatood
eseguito.Tanto
premesso,va
subito evidenziatoche non può
essere condivisa l'impostazione difondo
attorcache prende
abbrivio dallapostulato della sussistenza dìun
diritto -oramai acquisito- al rilascio dell^assegna^ionedeUe
frequenze, sìda
accreditare ildanno
rivendicato