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B REVI CONSIDERAZIONI SULLA NATURA DELLE DISPOSIZIONI

Nel documento UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 60-65)

Dopo aver esaminato, una per una, le limitazioni al diritto di brevetto (o, perlomeno, quelle aventi più stretta attinenza con l'argomento principe della presente tesi) e prima di proseguire nella trattazione, emerge la necessità di chiarire se le sopra richiamate esenzioni costituiscano meramente delle deroghe alle facoltà esclusive del titolare (con la conseguenza che la loro portata deve essere interpretata restrittivamente, secondo il principio “singularia non sunt extendenda”113) ovvero se la loro debba piuttosto considerarsi una natura autonoma, ispirata a principi del medesimo rango di quelli in cui trova fondamento la privativa industriale (se non addirittura di livello superiore).

Secondo la dottrina nazionale114, anche volendo fare riferimento al brocardo latino secondo cui il diritto eccezionale andrebbe interpretato in modo restrittivo, non si potrebbe comunque esulare dalla considerazione che, avendo tali norme origine convenzionale e comunitaria, le stesse debbano essere interpretate in modo autonomo ed uniforme, non secondo i criteri interpretativi del diritto domestico115, bensì secondo quelli imposti dall'ordinamento

113 Cfr. MUSCHELER, Singularia non sunt extendenda, in DRENSECK – SEER (ed.), Festschrift für Heinrich Wilhelm Kruse zum 70. Geburstag, 2001.

114 Così BRICENO, Le limitazioni del diritto di brevetto: libere utilizzazioni, invenzioni dipendenti e preuso, cit., p. 686.

115 Così la Corte di Giustizia nella sentenza emessa il 18 ottobre 2011 nella causa Oliver Brüstle c. Greenpeace e V. (C-34/10) e BARIATTI, L'interpretazione delle Convenzioni internazionali di diritto uniforme, Padova, 1986, pp. 87 ss. e 264 ss.

sovranazionale (si pensi, in particolare, agli artt. 31116 e 32117 della Convenzione di Vienna che, a differenza dell'art. 14 disp. prel. c.c.118, non impongono un'interpretazione restrittiva delle norme eccezionali119).

Detto questo, sempre secondo l'opinione sopra richiamata120, vi è inoltre da tener conto del fatto che l'uso privato, l'esenzione sperimentale, gli studi e le sperimentazioni finalizzate ad ottenere una AIC e l'eccezione galenica sono

116 L'art. 31 della Convenzione di Vienna, rubricato “Regola generale di interpretazione”, recita: “1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo; 2. Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi: - ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato; - ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione del trattato e accettato dalle parti come strumento in connessione col trattato; 3. Si terrà conto, oltre che del contesto: - di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle sue disposizioni; - di qualsiasi prassi successivamente seguita nell'applicazione del trattato attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo; - di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti; 4. Un termine verrà inteso in un senso particolare se risulta che tale era l'intenzione delle parti”.

117 L'art. 32 della Convenzione di Vienna, rubricato “Mezzi complementari di interpretazione”, sancisce che “Si può fare ricorso ai mezzi complementari di interpretazione, e in particolare ai lavori preparatori e alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo, sia di confermare il senso che risulta dall'applicazione dell'art. 31, sia di determinare il senso quando l'interpretazione data in conformità all'articolo 31: lascia il senso ambiguo o oscuro; oppure conduce ad un risultato che è manifestamente assurdo o irragionevole”.

118 Il Codice Civile, all'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (rubricato

“Appliazione delle leggi penali ed eccezionali”), prevede che “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati (Cost. 25; Cod. Pen. 2)”.

espressione di principi generali dell'ordinamento121 e, precisamente, nell'ordine:

dell'inviolabilità della sfera privata122; della libertà di ricerca123; della libertà di concorrenza124; della tutela della salute125.

Trattandosi quindi di rappresentazione di “spazi di libertà costituzionalmente garantiti entro cui non può estendersi il diritto esclusivo del titolare del brevetto”126, le limitazioni di cui all'art. 68, 1° comma, c.p.i.

integrerebbero delle fattispecie di “libere utilizzazioni”.

119 In tal senso vedi ROMANDINI, Die Patentierbarkeit von menschlichen Stammzellen – Eine vergleichende Betrachtung des europäischen, deutschen und italienischen Patentrechts (Schriftenreihe zum Gewerblichen Rechtsschutz), Köln, 2012.

120 Nuovamente BRICENO, Le limitazioni del diritto di brevetto: libere utilizzazioni, invenzioni dipendenti e preuso, cit., p. 686.

121 Sul punto, confronta LEVI, L'interpretazione della legge: i principi generali dell'ordinamento giuridico, Milano, 2006, pp. 32, 59 e 60, secondo cui “I principi sono norme che danno fondamento o giustificazione ad altre norme” e rappresentano “strumenti di interpretazione, precisamente criteri direttivi alla cui stregua sono da valutare le esigenze sociali nei rapporti della vita”.

122 Art. 2 Costituzione: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

123 Art. 9, comma 1, Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”.

124 Art. 41 Costituzione: “L'iniziativa economica privata è libera”.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.

125 Art. 32 Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

Se il richiamo alla carta costituzionale (richiamo che può ritenersi valido anche in riferimento agli altri Stati membri dell'Unione) non fosse sufficiente per acclarare “l'alto lignaggio” e l'inviolabilità delle limitazioni in esame, basti pensare che i principi di cui queste ultime costituiscono un'esemplificazione sono espressi anche nella Carta di Nizza127 e nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)128, le quali, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (che, come noto, ha modificato il Trattato UE), sono

126 Così BRICENO, Le limitazioni del diritto di brevetto: libere utilizzazioni, invenzioni dipendenti e preuso, cit., p. 686, la quale precisa che “occorre infatti distinguere tra il diritto di attuare l'invenzione e l'esclusiva conferita dalla privativa”, poiché, citando FRANZOSI (Art. 66 c.p.i., in: SCUFFI – FRANZOSI – FITTANTE, Codice proprietà Industriale, cit., p. 356), “ciò che il diritto di brevetto aggiunge è il potere di escludere i terzi da questa attuazione, e quindi il potere di attuare l'invenzione in esclusiva”.

La stessa BRICENO, richiama infine, sul concetto di attuazione, quanto espresso da SENA in I diritti sulle invenzioni e sui modelli industriali, cit., p. 332: “la ratio della normativa considerata parrebbe dunque duplice: da un lato essa mira a soddisfare le esigenze del mercato, assicurando la disponibilità del prodotto, dall'altro intende favorire lo sviluppo industriale e tecnologico”.

127 Con riferimento alla Carta di Nizza, l'art. 6.1 del Trattato UE, così come modificato dal Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2009), sancisce che “L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni”.

128 Per quanto riguarda invece la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, l'art. 6.2 prevede che “L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati”.

divenute parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione Europea (da intendersi come ordinamento sovranazionale distinto dagli Stati che ne fanno parte).

Ora, sebbene i diritti di cui sopra siano stati recepiti in ambito comunitario come principi generali del diritto129 – trovandosi quindi ad occupare, nella gerarchia delle fonti, una posizione intermedia tra le norme di diritto primario e quelle di diritto secondario, non potendo pertanto costituire parametro di validità rispetto alle prime –, di essi deve essere tenuto conto nell'interpretazione delle disposizioni di diritto derivato130.

129 Si veda infatti l'art. 6.3 del Trattato UE, ai sensi del quale “i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali”.

130 Tale impostazione, da un lato, è coerente con il criterio di interpretazione autonoma e uniforme e, dall'altro, trova il proprio fondamento nell'art. 6.1 del Trattato UE (vedi supra, nota 116, nella parte in cui richiama i criteri per l'interpretazione dei diritti, delle libertà e dei principi della Carta) e, di rimando, nell'art. 51.1 della Carta di Nizza (rubricato “Ambito di applicazione”) il quale prevede che “Le disposizioni della presente carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze”.

Nel documento UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA (pagine 60-65)