ritenne quel muro di ripartizione fra la
stradetta a levante d ell’ Orto Agrario e
la proprietà B uonom o.
Di ca il magistrato, se la risposta del perito valga a togliere forza al rilievo dalla P rovincia sottoposto al suo esame.
E con la istessa logica, o presso a poco, il perito risponde alle altre domande rivol tegli.
Difatti, per il canaletto che dà scolo alle acque provenienti dalla vasca delPOrto A- grario (proprietà della Provincia), e ch e si svolge lungo il m a rg in e orientale della s tr a detta co ntroversa (a confine della proprie tà
Buonomo) si do m a n d av a al perito se per lui questo costituisse una g ra v is s im a p r e s u n zione del diritto di proprietà della Provincia.
« Questo fatto dice il perito costituisce cer- « tamente un a servitù attiva a c quis ta ta dalla a Provincia, m a tale diritto non basta ad « attestare la proprietà della str ad e tta ». E con tinua : « Questa potrà definirsi vici- « naie, com e la ritiene 1 in ge gnere Santo ro « nel 1839.
P e r il perito, quindi, questa del canaletto costituisce un a servitù attiva acquisita dalla Provincia. E non poteva il perito rivolgersi la stessa d o m a n d a , ch e ci siamo rivolti noi, come avrebbe fatto cioè la P r o v in c ia ad acquista re tutte queste servitù in dann o di Bu on om o senza titolo e senza alcun c o r r i spettivo ?
Dato e non concesso, ch e qu esta str adett a appa rtenes se a proprietario diverso dalla P r o vincia,a vrebbe il vero proprietario, specie t r o vandosi di fronte u n a pubblica A m m in i s tr ., permesso, ch e si creassero tante servitù senza convenzione e senza corrispettivo, servitù ch e in avvenire avrebb ero potuto diventare grav i elementi contro il proprio diritto di proprietà? N on è assu rd o questo? E tale dovette s e m b r a r e an c h e al perito, c h e accortosi di es sersi troppo scostato dalla logica fu tratto
a fare una concessione alla P r o v i n c i a , e finisce col dire c h e il fatto del canaletto, se non vale ad attestare la su a proprietà sulla stradetta, questa però, com e la ritenne l’in gegnere Santoro nel 1839, deve ritenersi vi cinale.
Pig liam o atto della concessione, av rem o ragione di r ic h ia m a r c i ad essa.
E non basta.
Il tubo di te rrac o tta sporgente verso la stradetta sulla faccia del m u r o della P r o vincia nel suo prim o tratto dopo il cancello, per il perito r a p p r e s e n ta un altro diritto a c quisito dalla P rov incia, quello cioè di river sare sulla str ade tta le acque esuberanti di irrigazione o piovane, ch e nella piazza si r a c coglievano.
Non abbiamo bisogno di dire, che questo altro elemento col relativo ragionamen to del perito rafforza vieppiù il ragio nam en to nostro a proposito del canaletto d ’irrigazione, e rende meno verosimile, c h e la strad etta potesse a p partenersi ad altro proprietario che non sia la Provincia.
E cosi, u n ’ a ltr a presunzione a suo fa vore la P ro v in c ia la trovava nella identità del tipo delle costruzioni dei pilastri e dei gradini, ch e sono all’ ingresso e lungo la
stradetta, e quelli dell’ ingresso principale e dell’edificio interno dell’Orto A g ra rio .
Il perito, ch e deve ad ogni ogni costo t r o v a r a rg o m e n to buono per g iu n g e re alla conclusione vaghe ggiata, è fortunato di po terci rispondere, ch e per i pilastri la P r o vincia h a avuto torto di affermare tale iden tità, dapoichè quelli dell’ ingresso principale differiscono da quelli della stradetta, invece i scaloni c h e precedono il cancello, sono della stessa pietra di quelli della stradetta.
O r a a n c h e a m m e s s a l’esattezza di q u e sta affermazione del perito, e a prescindere, c h e resta s e m p re la identità della costruzione degli scaloni non potuta sconoscere, per cui si dovrebbe p u r s e m p re ritenere opportun o il rilievo della Provincia, si fa notare per a m o r e di esattezza, ch e il perito non e ra ch ia m a to a dare il suo responso circa l’ identità dei pilastri e degli scaloni della str ade tta c o n t ro versa, e quelli dell’ ingresso principale, bensì fra i primi ed i scaloni e i pilastri dello edifizio interno dell’Orto A g r a ri o , la cui co struzione fu eseguita nell’epoca stessa, in cui fu ricostruita la stradetta, c h e r ap p r e s e n ta v a allora 1’ unico ingresso alla pr oprietà or a della Provincia. E ch e così debba essere, e ch e non si sia potuto p a rla re dell’ i n g r e s
so principale, è facile a r g u ir lo dal fatto, che tale ingresso fu costruito in epoca molto più recente rispetto alla stradetta, e quindi sarebbe stato stran o ce rc a r e identità di co struzioni e di materiali in costruzioni avve nute in epoca differente.
La P ro vin c ia infine faceva notare al pe rito, che la m a g g io r estensione del suo fondo su quello di Buonom o, costituiva al tra p re sunzione a suo favore. Il perito invece ri sponde, che i due fondi quello della P r o v i n
cia e quello di B uonom o
quasi
si equivalgono, ma si affretta subito a fornirci l’a r g o mento per demolire tale su a affermazione a e rea. Rileva infatti, c h e il valore del fondo della Provincia è di circ a lire otto mila, e quello di Bassi non può valere più di due mila lire.
Trattandosi di fondi contigui, per quanto forse di n a t u r a non perfettamente identica, non si sa com e h a fatto il perito a conciliare la quasi identica estensione con la g ra n d e disparità di valore.
E chiaro, ch e a n c h e questa volta il perito si è adopera to di occultare la verità vera.
Questi i ragio nam enti del perito in ordine ai rilievi sottoposti dalla Provincia al suo esame. Senz a com men tarli oltre, v e d r à il
magistrato, nella su a logica, se essi sono valsi a togliere valore agli elementi di fatto, ch e la Pro vincia ha messo innanzi, per attestare il suo esclusivo diritto di proprie tà sulla stradetta, o meglio tali elementi h an n o
rafforzato.
In ordine poi alla nostra asserzione, doversi la via in parola ritenere in ogni caso vicinale, p e r c h è così den om in ata da un documento esibito, il perito ch e in un primo momento parve di e n t ra re nel nostro ordine di idee, si accorge poi, che annue ndo a tale nostra ipotesi si verrebbe a trovare in contradizione con la conclusione della sua perizia, e si affretta a n c o ra una volta a contradirsi.
E m entre a proposito delle servitù, ch e si sarebb ero create sulla strad etta a favore della Provincia, h a proclamato, ch e tali servitù non bastavano a far ritenere la str ad a di esclusiva p ro p rie tà della Pro vin cia , m a soltanto s tra d a vicinale, alla fine della sua relazione così ragiona.
« E da ritenersi invece, dato il princi- « pio, che ogni doc um ento esibito debba « considerarsi valido in ogni sua parte, e « data la scrupolosità dell* in ge gnere San- « toro, che esegui la perizia, ch e la via
« esistente debba ritenersi via vicinale, m a « limitatamente al B uo n o m o e al Galdieri.
Noti il Tribu nale, c h e Galdieri è un proprietario il cui fondo si estende a nord di quello di Buonomo, e con esso la strad etta in parola non h a nulla c h e vedere.
Se è vero, ch e la via vicinale deve es sere c o m une e di p roprietà esclusiva dei proprietari frontisti; e deve servire pe r a c cedere ai singoli fondi, la stradetta in qui- stione non può c h e essere vicinale rispetto al fondo della P ro v in c ia e a quello Buonomo.
E evidente, c h e il perito si è trovato a disagio, fra un docum en to la cui es at tezza er a riconosciuta a n c h e dagli avversari, e che tale via riconospeva ca tego ricamente per
vicinale,
e la su a perizia che c o n c h iu deva in tutti altri sensi, e quindi ha trovato comodo appigliarsi ad una terza ipotesi illogica e inverosimile.
E p r i m a di a r r i v a r e alla conclusione della sua perizia, il perito come sintesi della sua relazione così dice:
« Infine ritenendo ch e la costruzione « dell’edificio Bassi, non abbia ar recato be- « neficii m a peg giora m enti alla proprietà « Provinciale, il sottoscritto dic hia ra ch e « non è suo compito ritenere più o meno
« validi i documenti esibiti dagli avversarci, « considerare il lato morale della quistione « e discutere la interpetrazione da darsi a- « gli articoli del codice civile ».
E d ecco, ch e in un mom ento di resipi scenza il perito ci h a detto, ch e la costruzione Bassi h a ar reca to g rave p eggiora m ento alla proprietà della Provincia. N e pigliamo atto, insieme all’al tra affermazione, non essere suo compito co nsiderare il lato morale della q u e stione e discutere le interpetrazioni da darsi agli articoli del codice civile.
L ’una e l’a ltr a cosa farà il mag is tr at o