E così il perito viene alla conclusione della sua relazione, degno co ronam ento a ta nta opera. Egli dice, che dall’ esam e dei titoli si è convinto:
a)
ch e l’ ingresso principale dell’ ortoA g r a r i o er a costituito da particolare s t r a d o ne con immediato accesso da via P o rta ro t es e fiancheggiato da m u r o a destra e a sinistra, e ch e conduceva diritto alla casa colonica, ed er a attig ua alla str adett a in quistione.
A bbia m o detto e repetiamo con sicura coscienza, ch e da nessuno dei documenti esibiti dagli avversari, nè da altro elemento di fatto verificato negli accessi locali, è ri-
suItata tale posizione, poiché lo stradone di cui parla la perizia Bellabene non è, nè potrebbe essere altro ch e la stradetta attuale modificata.
b)
che la strad etta sito fra POrto A g r a rio e la proprie tà Buon om o va considerata in due tratti : Puno di circ a metri 2,90 a partire dalla via comunale, e ubicata sopra suolo ceduto dal Com une alla Provincia, come risulta da ufficio n u m e ro 1788, che il Sindaco inviò al Prefetto del tempo, conservato nelPArchivio di Stato, e dalla deliberazione della Deputazione Provinciale del 7 maggio 1868. Il secondo tratto poi, di circa metri 34,65 non è di proprietà della Provincia; m a si ap part ie ne a B u o n o mo. Cons eguentemente i balconi più verso mezzodì del primo e secondo piano, perchè affacciali ti nel mentovato primo tratto, sono stati illegalmente creati, m e ntre tutti gli altri vi h an n o diritto a rim ane re , g ia cché corrispondono sulla particolare proprie tà del Sig. Buonomo.
E ’ questa la par te della perizia ch e ci dà meglio ragione di dire, che il perito nella redazione di questa relazione h a p e r d u to quel buon senso, di cui lo sa ppiamo dotato.
Da atti pubblici, quali quelli so pra m e n zionati risulta ch i ar am e n te , c h e il Com une di Salerno nella l a t t a z i o n e della via P o rto Rotese, cedette alla P ro v in c ia uno spazio di te rr eno di metri 2,91 at taccata alla str ad e tta in questione. Non avrebb e dovuto il perito onestamente trovare in questo elemento di fatto incontestabile la migliore prova per dire, ch e la stradetta in questione si a p p a r tenesse alla Pro vin c ia e non ad altri ?
A m m esso , che la stradetta in questione si appartenesse p e r il tratto indicato dal perito ai Signori Buonomo; come avrebb e fatto il Com une a cedere, e ch e rag ione avrebbe avuto la P ro vin c ia di insistere per avere quel tratto di terreno, ch e sarebbe ri masto isolato fra la s tr ad a com unale di P o r t a Rotese, e la strade tta Buonom o ?
Noti il Tribunale questo estre mo i m p o r tante; esso costituisce la prova più luminosa, che la strade tta controversa non possa a p partenere ad altri se non alla Provincia.
cj
y « che il signor Bu onom o ha sem-O« pre permesso o per lo meno tollerato, ch e « la Provincia esercitasse sull’attuale intera
« stradetta atti di
m era p a d ro n a n za
, sia« col modificare il vano nel m u r o occidentale, « sia col crearvi canale o tubo di scolo, sia
« col costruirvi ingresso coi pilastri di pie- « ira da taglio, cancello in ferro, e modi- « ficando la r a m p a con scalini.
La migliore difesa, è utile rilevarlo, della causa della P rov incia ce la porge il perito con la su a relazione.
Egli a m m ette ch e tutti gli atti esercitati dalla P ro vin c ia siano atti di m e ra p a d r o nanza, e non si rivolge la do manda che
ogni ingenuo osservatore si rivolgerebbe: eo o
il proprietario vero assoluto della strad etta permetteva ch e tali atti si compissero a suo danno e d etrim en io ? E ‘ ammessibile, ripe tiamo per la millesima volta, tanta ge n e ro sità in un privato, specie quando si trovi di fronte una Pubblica am minis trazion e? P e r chè piuttosto il p e r i t o , lealmente, onesta mente, non tr ae va dalla esistenza dei mol
teplici
atti dom inicali
1’ unica e sola conseguenza logica e possibile, che cioè, essi stessero a dim ostrare l’ assoluta esclusiva proprietà della P ro v in c ia sulla stradetta in questione? Invece preferisce affrontare delle posizioni insostenibili p u r di tacere la verità.
d)
« che sebbene la provincia non« sia l’assoluta p roprie ta ria dell’intera stra- « detta, m a solo dei tratto indicato, p u r essa
« Ciò nella ipotesi più sfavorevole alla Pro- « vincia, ossia non tenendo conto della qua-
« lità di via vicinale, ch e nella a c c u ra ti s s im a 1
« perizia Santoro, si dà alla stradetta.
Bisogna convenire ad on or suo, ch e il perito h a dei momenti, in cui la coscienza si ribella e ce rc a allora di r ip a r a r e al mal fatto. Egli è tanto persuaso, ch e la str ade tta in quistione incontestabimente si appa rt ie ne
alla Pro vin c ia
ab im m em orabili
, ch e p u r a-vendo conchiuso in senso contrario nella su a relazione di perizia, non m a n ca di fare ad essa tutte le concessioni possibili e immaginabili. E così lealmente si dice, che la su a conclusione deve essere accettata nell’ ipotesi più sfavo le alla Provincia, non tenendo conto, cioè, della qualità di via vicinale, che nella perizia S a n toro si dà alla stradetta. Ciò ch e d im o s tr a ad esuberanza, ch e egli per il primo ritiene che tale ipotesi sia di g r a n lunga più ac ce t tabile e logica, di quella messa a base della su a relazione.
Queste le conclusioni della relazione Cappuccio, e le conseguenze ch e noi a b b i a mo saputo trarne.