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In difesa del cav. uff. Clemente Mauro contro il sig. Alfonso Bassi nonchè contro gli eredi del sig. Ignazio Buonomo : tribunale di Salerno, 2. sezione : a relazione del giudice signor Carleo

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(1)

U N IV ER SITÀ DEGLI STUDI S A L E R N O B IB L IO T E C A _ & / ______

j

A

W

ì . y . ^

(2)
(3)

IN D I F E S A

DEL

W.

UFF.

CLEMENTE MAURO

nella qualità di Presidente della D eputazione Prov. di Salerno

C O N T R O

Il Sig. A L F O N S O B A S S I

NONCHÉ CONTRO

Gli eredi del Sig. Ignazio B u onom o

T rib u n ale di S alern o — 2. " S e z io n e

A r e l a z i o n e d el g i u d i c e s i g n o r C arleo

T I P . F R A T E L L I JO V A N E

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F A T T O

L a Pro v in c ia di Salerno quale avente causa della Reai Società E co n o m ica è p r o ­ prietaria di un fondo sito alla contrad a P o r t a Rotese adibito a uso di Orto A g ra ri o . A confine orientale di detto fondo vi è u n a

stradetta, per cui la P ro v in c ia ora, e in

ilio

tempore

i suoi danti causa, ha nno acceduto

alla loro proprietà. In contiguità di detta str adett a e p ro p ria m en te dal suo lato o rie n­ tale si estende la p roprie tà del Sig. Ignazio B uo n o m o (ora degli eredi di costui). Su tale p r oprietà la P ro v in c ia un bel giorno h a occasione di vedere, c h e si alzavano, a c u r a del sig nor Alfonso Bassi, della fabbriche, ch e

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deturpandola, crea va no gravi servitù in suo danno: N o n fu sollecita, e questa fu Tunica su a colpa, di provocare dal m agistrato quei provvedimenti atti a sospendere il prosieguo dei l a v o r i , ch e costituivano per esso un g r a v e danno.

Ma tale su a colpa viene attenuata, se si pone mente, che per una pubblica a m m i ­ nistrazione non si può prescindere da certe p ratic h e b u rocratic he, c h e sono destinate a far perd ere il più bel tempo. Ed infatti, q u a n ­ do la P ro v in c ia potè venire nella decisione di iniziar giudizio, si convinse, ch e meglio di agire in possessorio, le conveniva s pe ri­ m e n tare le sue ragioni in linea petitoria.

E senza fra p p o rr e indugio, con atto dei 17 ma rzo 1908 citò esso Bassi a c o m p a r i r e dinanzi al magistrato competente, p e r sentire em ettere quei provvedimenti di giustizia atti a g a r e n t ire i suoi diritti, im p u n em en te violati.

P recedenti am m in istra tivi del giudizio.

Non mancò la Provincia, non ap p e n a si accorse del g ra v e sconcio, ch e le c o s tru ­ zioni Bassi apporta van o alla su a pro p rie tà di fare a costui le due rimostranze, c e n surando

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in modo esplicito la violazione dei suoi diritti. E ben si dovette acco rger e allora Bassi di non esser stato g u ardin go, e di av ere in b a r b a a tutta le disposizioni di legge fabri- cato senza se rb a r distanza legale, e creando servitù gravi in dann o del suo vicino: e dovette ce rt a m e n te pentirsi di non aver t r a ­ sportati altrove i suoi penati.

Infatti con u n a p r i m a do m a n d a diretta in linea a m m in is tra tiv a alla Deputazione provinciale e pro p ria m e n t e al suo Presidente si esprim ev a così.

« L ’esponente h a acquistato dal Sig. E r- « nesto Bu ono m o u n a zona di terreno accosto « al Viale ch e m e n a A ll’Orto A g ra ri o e alla « pro prietà Buonomo. Essendosi edificato su « questa zona, e nella credenza che il Viale

«

fosse di p roprietà Buonomo,

l’ espo-

« nente h a lasciato otto vani di balconi che « prospettavano sul Viale sud alla distanza « non legale. O r a essendo preinteso, ch e il « Viale stesso possa essere di proprietà della « Provincia, come un accessorio dell’ Orto « A g ra ri o , l’esponente chiede a V. S. II.ma « di esser autorizzato da chi di ragione, a « r im a n e re aperti e completare i balconi, « stessi per non d e t u rp a re la proprietà. In « compenso l’esponente rilascerebbe la zona

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« com p re sa t r a il m u ro orientale del Viale « ed il suo fabbricato, e così la via sarebbe « allar g a ta e reso più agevole il transito ed « il trasporto di frutti e derrate. »

E non contento di questa istanza, Bassi conoscio del grave pericolo ch e correva, ritorna alla carica, e con un altro ufficio redatto dal suo rapp rese nta nte in g e g n ere Santoro, presenta nuova istanza alla P r o v i n ­

cia. V

E bene seguire il ra g io n a m e n to dell’ing. Santoro:

« L a strad etta in parola, (dice T ing. Santoro, riferendosi alla strad etta messa a confine della proprietà della Provincia, e

c h e divide la sua prop rie tà da quella

Buonom o) in virtù dell’ is trumento 2 agosto 1006 per N o t a r G a r g a n o di Vietri, col quale il Sig. Bassi acquistava dagli eredi Bu onom o la zona ad est di detta stradetta, trovasi concessa altresì a questo ultimo pel passaggio ed accesso ad un vano ch e il medesimo h a diritto di ap rir e sulla stessa. E tale facoltà veniva così co n s ac ra t a nel citato istrumento.

E qui trascrive in te gra lm e nte il patto in parola. E poi continua :

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« fede acquistato dal sig. Bassi, e a prescin- « dere da ogni altro considerazione, va « osservato ch e nella specie, la menzionata « stradetta o è di pro prietà assoluta delPOrto « A gra ri o, e gli eredi B uon om o vi vantano « il diritto di passaggio, ovvero è di pro- « prietà assoluta di questi ultimi e la P r o - « vincia vi vanta il diritto di passaggio, « ovvero è di p roprietà co m une dei due « frontisti.

« Essendo, a quanto s e m b ra , tu ttora con- « troversa la quistione, ed am m esso per ipo- « tesi il primo caso, c h e è il più favorevole « per la Pro vincia, a me s e m b r a che non « potendo acquistare nè ch iu de re la detta « stradetta, nè darvi diversa destinazione, le « vedute diretta c h e venisse a crearvi il si- « g n o r Bassi non im p o rta n te limitazione nè « di uso, nè d ’ampiezza della strada, e que- « sta non r im an e n d o in nulla occupata o « altrimenti modificata, la contigua pro- « prietà della P r o v in c ia nessun nocumento « viene a risentire. Rilevato però, che la « presenza di tali vani nei tratti dove la stra- « detta, essendo la rg a meno di tre metri, po- « trebbe ritenersi produttiva di limitazione « di diritto nel godimento della pro prietà « della Pro vincia, nel senso ch e questa

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pò-« trebbe essere impedita in avvenire, di ele- « vare nuove fabbriche lungo il proprio fro n­ te te, osservasi che il Bassi nulla obietta e « nulla potrebbe obiettare, anzi deve accet- « tare di riconoscere, ch e la fattagli c o n ­ te cessione non debba nè possa mai im- « pedire alla Pro vin c ia l’esercizio del suo « pieno diritto, quale che sia la larghe zza « della in tr ap re s a stradetta ».

Così P ing. Santoro scriveva nel’ inte­ resse del Sig. Bassi alla Provincia in nom e del suo rappresentato.

A bbia m o riportata qui in te g ra lm e n te le lettera in parola, perch è ii m ag is tr ato giudicante possdf meglio tenerla presente, com e quella, ch e dimo stra chi a ra m e n te , co m e Bassi per il primo e il suo r a p p res e n tan te tecnico fossero convinti di aver operato, vio­ lando la legge in danno della Pro vin cia .

L a Deputazione Provinciale inviò la pratica al suo Ufficio tecnico p e r c h è a c c e ­ duto al luogo controverso, referisse A l l ’a m ­ ministrazione.

L ’Ufficio tecnico però, dinanzi al danno rilevante, e al deturp a m ento evidente, ch e la proprietà della Provincia, adibita per dippiù a publico uso, veniva a risentire dalla costruzione Bassi, non esitò a dare p a r e r e sfavorevole ad ogni possibile transazione, e

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fu proclive a consigliare la Pro vin c ia di affrontare qu a lu n q u e giudizio, p u r di ve­

dere sa lvaguardati i propri diritti m a la ­ mente manomessi.

Nei due uffici infatti dell’ 11 ottobre 1907 e del 28 novem bre dell’ isfcesso anno

a firma del Cav. B e rn a rb ò direttore

p/'O

tem pore

dell’ufficio, così concludeva :

« A cc lu sa alla presente, restituisco la « istanza Bassi, con parere che sia da rifiu- « tarsi il chiesto permesso, in quanto che « con l’accoglimento di detta d o m anda l’Ort o « A gra ri o, sarebbe g ravato della servitù di « prospetto proibita dall’art. 587 del cod. « -civ.; mancando la distatila di metri 1,50, « tr a il m uro di cinta dell’Orto A g r a r i o « ed il fabbricato Bassi.

E nell’altro ufficio insisteva su questi suoi concetti, mettendo in piena evidenza i gravi danni, ch e in seguito sare bber o potuto derivare da detta concessione.

In vista di tale p ar ere esplicito ed e s au ­ riente, la P ro vin c ia non esitò ad adire il magistrato competente per s a lvagua rd a re i suoi diritti.

Con atto infatti del 17 marzo 1908 prem e ssa l’esposizione dei suoi diritti e gli abusi commessi a suo danno, convenne Bassi innanzi a questo Tribunale, p erchè

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riducesse in un breve te rm ine le sue nuove fabbriche nei limiti imposti dalla legge per il rispetto dei diritti domenicali.

G iudizio attuale

Nelle m ore intanto del giudizio, fece intervento in causa il Sig. E rn e sto B u o n o ­ mo, il quale, dichiarandosi unico e solo p r o ­ prietario della stradetta che se gna il confine fra la proprietà provinciale e quella B u o n o ­ mo, asseriva che bene aveva venduto a Bassi per lire 700 il suolo di su a proprietà, e bene Bassi aveva fabbricato su detto suolo.

F o r t e dell’appoggio di Bu onom o, B a s ­ si, che non aveva cessato nel fra ttem po le pratiche per una bonaria soluzione della cosa, ab b an d o n a il suo atteggiam ento r e m i s ­ sivo e fa causa com un e con B uo n o m o pe r co n tra sta re il diritto della Provincia.

F r a t t a n t o interessando a questa di

non far disperdere delle tracce, e degli indizi esistenti sulla stradetta, e ch e il p r o ­ gredir e delle fabriche Bassi avrebbe c e r ­ ta m e n t e fatto s c o m p a r i r e , provocò in linea incidentale, previa la citazione di tutte le parti in ca usa la nom in a di un perito, che tali elementi avesse raccolti in s u a relazione, da servire poi a g ar en t ia del suo dritto, e

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il l u m in a re vieppiù il magistrato giudicante. C o m p a r s e le parti all’udienza degli incidenti n o n si opposero alla n o m in a di detto perito, p rete ser o però ch e il m a ndato da affidargli non si limitasse alla osservazioni di quegli elem e n­ ti, ch e la Provin cia teneva a che non s c o m ­ parissero, m a si estendesse alla descrizione co m pleta della str ade tta controversa e ad u n giudizio completo sulla proprietà di essa. P u r di ra g g i u n g e re il suo scopo, il r a p ­ present an te della P ro v in c ia non si oppose a tale richiesta, ed il Presid ente del T r i b u ­ nale con suo decreto nominò l’ ing. Cap­ puccio, per ch è tenuti presenti i rilievi delle parti desse il suo p ar ere in subbietta materia.

D ocum enti e rilievi che la Provincia sot­

tomise alta osservazione del perito

.

1. P e r attestare i suoi diritti domenicali

sulla stradetta in parola, la P ro v in c ia h a e- sibito al perito, e esibisce ora al Tri bunale P istru m ento 14 novem bre 1839 nota r della Monica, col quale la Reai Società E c o n o m i­ ca di P rin cip ato Citeriore, dante causa della Provincia, c o m p ra v a la proprie tà ora Orto A g r a r i o dal signor D. Raffaele Monaci, del quale titolo forma par te integrale un ver­ bale dell’ Ing. Santoro, in cui, nel descriversi

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la proprietà, si dice che ad essa si accede « dalla s trad a per mezzo di portone collocato « nell’angolo sud-est, preceduto da r a m p a non « accessibile da vettura ». Descrizione questa, c h e corrisponde precisamente alla via, di cui si contende la proprietà.

2. Prosp ett ia m o,o lt re di questo titolo, qui b r evem en te gli elementi di fatto sottomessi all'esame del perito nei vari rilievi p r e s e n ­ tati nell’ interesse della Provincia, per di­ m o stra re la sua esclusiva pro prietà sulla str adett a controversa, elementi c o r r i s p o n ­ denti a segni permanenti esistenti sulla s t r a ­ detta in parola. Di fronte a tali elementi, gli avversarli ci han detto, ch e per d i m o ­ s t r a r e la proprietà di un immobile c ’ è biso­ gno di titoli validi e non di segni esteriori, c h e h an n o se m pre una importanza relativa. A v r e m m o capito la obiezione, e s a r e m m o stati disposti ad acce ttarla condizionatamente, se di fronte ai nostri elementi B uo n o m o ci a- vesse favoriti dei titoli, nei quali si a c c e n ­ nasse soltanto alla su a proprietà; m a poiché dai titoli da lui esibiti, e come in appresso vedremo, nulla risulta a favore del suo di­ ritto di proprietà, la sua osservazione non h a ragion di essere, e gli elementi messi in ­ nanzi dalla Pro vin c ia , com e presunzioni del su o diritto, acquistano vieppiù valore.

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L a stradetta in quistione, è bene si ten­ ga presente questo dato di fatto, co rre tra la proprietà della Provincia, e quella Buo- nomo, fiancheggiata da due muri, quello

occidentale , che divide la stradetta dal

fondo della Provincia, h a al suo estremo una apertura, per cui si accede al detto fondo; quello orientale la divide dalla proprietà Buonomo. Alla detta stra d e tta si accede dalla sirada comunale per mezzo di un ingresso fornito di cancello.

II primo elemento, c h e si sottoponeva all’osservazione del perito, e r a la co n fo rm a ­ zione a doppio piovente del mu retto ad o- riente della strad etta (quello che la divida dal fondo Buonomo). Si do m a n d av a al pe­ rito, che mettendo in relazione questa c i r­ costanza col disposto dell’ art. 547 del vi­ gente codice, ne traesse le conseguenze ch e reputasse conformi a giustizia.

L ’articolo in parola si esprime infatti così :

« L a proprietà del m u ro divisorio tr a « cortili, giardini orti o campi, è det er m in at a « dal pioverne di esso m u r o ed in ragione « del piovente medesimo ».

Tale dicitura dà c a m p o agli avvers ari di fare un osservazione, c h e ci s e m b r a non abbia sussistenza alcuna.

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« A nessuno è venuto mai in mente, « dice Bassi, di d ed u r r e dalla f o r m a del « piovente il diritto di pro p rie tà dei fondi « limitrofi; il piovente sta ad indicare uniea- « mente la proprietà del m u r o divisorio e « non altro.

Ci pare, che gli avversari sbaglino e r e­ str in g a n o di molto la presunzione co n t en u ta in detta disposizione di legge.

L a disposizione di questo articolo infatti r i g u a r d a non solo la p roprie tà del m u ro , m a a n c h e quella delle pro p rie tà limitrofe.

Infatti non sarebbe im m ag in a b ile una proprietà contenuta tr a due muri, a p p a r t e ­ nente a proprietario diverso da quello dei m u ri, ch e la cingono.

Nella specie la str ade tta c on trove rsa, ch e si trova tr a un m u ro indiscutibilmente a p ­ parten ente alla provincia, p e r c h è sito nel suo fondo, e un altro il cui piovente inclina da parte della p roprie tà di essa, e c h e per tas­ sativa disposizione di legge deve ritenersi a n c h e di su a spettanza, s are bbe di p ro p rie­ tario diverso da quello dei due muri. Questo è assurdo, è irrazionale.

L a restrizione, quindi, c h e Bassi vuole fare dell’articolo in parola, non h a rag io n di esser in tesi generale, nella specie è a d ­ diritt u ra illogica.

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4. Altro elemento importante, su cui la provincia rich ia m av a l’attenzione del perito, e su cui si insistette nei vari accessi locali ri­ guardava il canaletto di rifiuto delle acque che servono ad ir ri g a r e il fondo Orto A- grario di pro prietà della Provincia, e che, proveniente dalla vasca dell’ Orto A gra ri o, si svolge lungo il m a rg i n e orientale della stradetta controversa ; lungo il m uro cioè che corre parallelo alla pr oprietà Buonomo. Si do m a ndava al Per ito la ragione, per cui la P ro v in c ia avesse dato tale corso al ca­ naletto, qu ando per essa e r a facile, e nes­ suna ragione avrebbe impedito, di svolgere il detto canaletto in parola dall’altro lato della str ade tta o add i rit tu ra nell’ interno del- P Orto A g ra rio .

A n c h e a questo elemento im p o rta n tis­ simo gli avversarli han n o voluto c o n t r a p ­ porre una loro osservazione. E questa volta non è Bassi a rispondere.

P e r l’articolo 648 il diritto della c o n ­ dotta d ’ acqua, p ro c la m a Buonomo, non a t ­ tribuisce la pro prietà del terreno laterale o sottoposto, e quindi tanto meno, nella specie, dell’intera stradetta. Si fa presto a rispondere da p ar te nostra a tale in g e n u a obiezione. Noi non abbiamo messo innanzi questo elemento

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a c q u a bastasse da solo ad afferm are la pro ­ prietà della P ro v in c ia sulla st ra d e tta con­ troversa. Ben altra conseguenza intendevamo t r a r n e noi. Se il diritto della condotta d’a c ­ qua, così ra gio na vam o e non attribuisce la p ro prietà del terreno laterale e sottoposto, co­ stituisce per lo meno una servitù in danno del proprietario del terreno. Nella specie, sostenendosi Buonom o proprietario esclusivo della stradetta, dovrebbe concludersi, c h e la P ro v in c ia avrebbe creato nella su a p r o p rie tà una servitù, senza titolo e senza ch e B u o ­ nomo pretendesse alcun corrispettivo.

E se si pone mente a tanti altri ele­ menti messi innanzi dalla P ro v i n c i a com e presunzione del suo diritto di proprietà, e che costituirebbero tante servitù crea te in danno di Buonomo, si deve co n c h iu d ere, c h e costui con u n a liberalità insolita in un privato nei rapporti di una pubblica A m m i n i s t r a ­ zione, avrebbe consentito a fare c r e a re tante servitù in suo danno, senza esplicita conc es­ sione, e senza corrispettivo alcuno. Quello c h e a noi s e m b r a v a inverosimile.

5. Altri elementi, ch e si mettevano in

evidenza, p e r c h è il perito vi portasse il suo esam e si e r a un tubo di t e rra c o tta sp orgente verso la str adett a sulla faccia del m u r o della P ro v in c ia nel suo primo tratto dopo il c a n ­

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cello d’ ingresso, e alcune tegole spo rgenti su detta m u r a t u r a presso il detto tubo. Q u e ­ sto elemento se da u n a parte vale meglio a definire il diritto di p roprie tà da parte della Provincia sulla s tr adetta controversa, nella ipotesi c h e questa si a p pa rt enes se a Buon o­ mo sarebbe al tra servitù c r e a ta a suo danno, senza titolo nè corrispettivo.

6. Infine si faceva osservare al perito

nell’ interesse della Provincia, che i pilastri d’ ingresso alla str adett a co ntroversa e i g r a ­ dini in pietra da taglio, c h e si trovano lun- ghessa si erano simili, e pel modo di co­ struzione, e per la pietra di cui essi erano formati, a quelli del fabbricato contenuto nell’interno dell’orto ag r ar io , e si do m andav a al perito che dicesse in suo giudizio, se dalle dette costruzioni (quella dell’orto a g r a ­

rio e quella della stradetta) per i caratteri comuni e per la identità dei materiali, non potesse e dovesse desumersi l’unità di indi­ rizzo e quindi di proprietà.

Si chiedeva pure al perito di p o r re mente alla m a ggio re importa nza del fondo di pr oprietà della P ro v in c ia (Orto A g ra ri o) su quello di Bassi, pe r poterne desum ere quale dei due a più ragione poteva ritenersi principale, e quindi servito da uno speciale accesso, e quale i n v e r i doveva ritenersi ch e

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sul detto accesso vantasse u n a semplice servitù di passaggio.

Questi sono gli elementi impor ta ntiss im i, c h e si sottomisero alla osservazione del pe­ rito per sostenere gli interessi dell’A m m i n i - strazione, elementi, ch e com e in un p rim o m om ento convinsero quegli A m m in i s tr a to r i del loro buon diritto, talché, rigettate tutte le istanze ch e in via A m m i n i s t r a t i v a Bassi presentava per u n a bonar ia tr an sa z io n e , adirono senz’altro la via giudiziaria, così oggi li rende sicuri, ch e v a r r a n n o presso il magistrato a far s a l v a g u a r d a re i loro diritti , c h e altri i m p u n e m e n te vorre bbe violare.

Titoli su i quali g li a vversa ri fondano

il loro diritto di proprietà.

E qui facciamo un breve cenno dei titoli esibiti da Buonomo, dante ca u sa di Bassi, p er ch è il T ri bunale possa sincerarsi della loro im porta nza negativa, e possa in su a giustizia dire, sino a quanto essi valgano a paralizzare la forza degli elementi messi innanzi dalla P ro v in c ia a sostegno del suo buon diritto.

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Buonomo è un is trumento per N o t a r B i s o ­ gni del 5 febbraio 1826 col quale D. D i e ­ go e D. G en n aro D ’Avossa vendevano al Sig. Ignazio B uono m o un territorio arbostato con ulivi e altri frutti, sito fuori la str ad a detta P o r t a Rotesa, e proprio nel luogo de­ nominato Rafastia. Su di tale documento è ozioso portare il nostro esame. Supponiamo, che gli avversari l’ a b b i a m o esibito per dimostrare la pro prietà sul fondo messo a confine della str adett a controversa. Infatti in esso titolo non si contiene, ch e la descri­ zione di questo fondo e i patti della vendita interceduta fra l'alienante D ’Avossa e l’a c q u i­ rente Buonomo. N e p p u r e una parola o un accenno fugace, ch e possa farci suppo rre , ch e essi abbiano esibito detto titolo per una ragione diversa da quella messa innanzi da noi.

2. Altro titolo esibito dagli avversarli,

ed è per essi il più im porta nte, anzi r a p ­ presen ta il perno della loro difesa, è un estratto del Regio A rchiv io di Stato di una perizia, ch e gli ingegneri Bellabene e R a nie ri redassero e pr esentar ono alla 4.a C a m e r a del T rib unale nel 1.° dic em bre 1837.

Tale relazione fu re datta nell’ interesse e per conto del B a ro n e D. Carm ine Cas­

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setta dante ca usa della P ro v in cia . In tale documento e pro p ria m e n t e nella descrizione dell’ immobile si trova qu esta parte, sulla quale B uono m o insiste.

« A sinistra della str ade tta de n o m in a ta « P o r t a Rotese, trovasi vano di portone « con m a rc ita c h i u s u ra rett an g o la re e coda « di pavone di legno superiore, quale vano « dà F ingresso in uno stradone fiancheg- « giato a diritto e a sini stra da m uro, « quello a destra atta c ca col fondo lim itro­ fe del Sig. Ignazio Buonomo, e quello a « sinistra resta sul fondo a descriversi del- « l’eredità, onde sostenere lo s t r a r i p a m e n t o « delle te rr e superiori del fondo istesso.

« Nella fine di detto stradone, nella « parte di settentrione, e p r o p ria m e n t e costo, « un casalino per neri, di p ro p rie tà della « casa a descriversi, vi è un vano rettango- « lare di palmi 5 '/« per sette e 3A m unito « di cancello di legno in p ar te marcito , « e privo di fer ra tu re , c h e dava passaggio « nel fondo del signo r Ignazio Buonom o. « Quale fondo del signor Buo n o m o tiene la « servitù passiva, ch e quan te volte piace al « proprietario del describente fondo dell’ere- « dità, cui trattasi volervi ac ce dere per pren- « dere l’a c q u a nel corso ch e resta nel fondo « del detto Sig. B uono m o gli sia s e m p r e « permesso.

(23)

Due elementi credono di t r a r r e gli av-O versarii da questo documento.

1. Ohe il vano retta ngolare il quale oggi serve a dare accesso alla proprietà della

Provincia, serviva

quondam

a dare pas­

sammo nel fondo del s ig n o r Buonomo.

/— V

2. Che il fondo Ort o A g r a r i o aveva un accesso proprio dalla s tr a d a P o r t a Rotese all’estremo orientale del m u ro di cinta, cui faceva seguito una st rad e tta sita tutta nel fondo, alla cui es trem it à si ap riv a il vano che serviva per dare passaggio alla proprietà Buon om o e che a questo accesso alluda al

perizia Bellabene.

Niente di tutto ciò. E am mirev ole come Buonom o sa t r a r r e dai documenti esibiti conseguenze meravigliosamente fantastiche, ch e non rispondono per nulla alla parola e al contenuto del documento.

In primo luogo im p u g n i a m o ca te g o ri­ camente, che il vano retta ngola re di cui parla il documento in parola, e ch e serviva di ac­ cesso alla pr oprietà B uonom o sia quello o ra esistente, per cui si acccede all’orto Agra ri o.

Bisognerebbe, c h e gli avversarli si c o m ­ piacessero trovare un solo punto di som i­ glianza tr a quello descritto e quello esistente per poterlo a r g o m e n ta re .

(24)

Il vano di cui par la la perizia Bella- bene, è che er a ubicato sulla stessa linea ch e serve per dare accesso alla pro prietà p ro v in c ia le , in occasione della riattazione della str ad e tta scom par ve per dare luogo all’altro vano ora esistente, e per cui si a c ­ cede alla proprietà Buonomo.

In quanto all’altra affermazione, essere l’orto a g r a r i o fornito di un accesso proprio dalla s tra d a P o r t a Rotese allo es trem o o rie n­ tale, gli avversari ha nno fatto solamente la­ vor ar e la loro fantasia.

Infatti per quanto si ce rc hi nella peri­ zia Bellabene nulla si trova, ch e la giustifichi. Gli avversarli si s a ra n n o domand ati quale, se non quello esistente, e per cui si accede dalla stradetta controversa, potrebbe essere stato l’ingresso al fondo o r a Ort o A g ra ri o , p r i m a che si fosse provvisto della e n t ra ta principale; e non av endone trovato altro, si sono affrettati a c r e a r n e un altro con l’ ingresso nella s tr a d a P o r t a Rotese; e così h an prevenuto la leggittima domanda, ch e c e rt a m e n te si sarebbe loro rivolta circa 1’ ingresso in parola. Questo du n q u e gli av­ versarli vorrebbero far dire al docu m en to in

esame, che r a p p re se n ta l

'ubi consistavi

della

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Lo stradone invece di cui parla la pe­ rizia Bellabene è proprio quello ora esistente, e non un altro o r a scomparso, e ch e s e r ­ virà per dare accesso esclusivamente alla proprietà della Provincia.

Come si fa logicamente ad i m m a g i n a re che Buonomo, avesse permesso che la P r o ­ vincia, dis trugg endo il proprio accesso, avesse usato del suo, e quale ragione e titolo avrebbe avuto questa di farlo ?

Noi invece nella perizia Bellabeno sc or­ giamo qualch e cos’ altra.

Ci pare infatti, ch e niente meglio della descrizione contenuta in essa vale a d im o ­ strare, ch e la strad etta di cui parlasi, e che è proprio quella o ra esistente, e ra contigua al fondo Buonomo, m a non ne faceva parte, come risulta dal modo com e sono indicati i due muri, ch e la cingono ; e più di tutto dalla servitù ben distinta sul fondo stesso Buonomo specificata.

3. Altro docu m en to esibito da Buon o­

mo è un certificato delPArchivio di Stato, contenente un sunto della seduta della D e ­ putazione P rovinciale del 7 maggio, ove fra l’altro a proposito della costruzione dell’ in­ gresso principale all’O rt o A g ra r i o , si p ar la

(26)

del m u ro di cinta necessario pe r detta c o ­ struzione « col quale si provvede p u re a migliorar e la s tr ad a di accesso allo stesso

trasportandola dal sito ove si trova nel

centro di esso

». E qui il giuoco degli

avversari, di far a p p a ri re dai docum enti quel­ lo ch e è solo parto della loro fantasia, c o n ­ tinua.

Infatti, alterandone la parola, B uonom o vorrebbe far ap p arire da questo documento, ch e per la costruzione dell’ingresso prin ci­ pale dell’ orto A g r a ri o fu soppresso quello secondario.

Niente di tutto. Il doc um en to in p a r o ­

la non par la di

soppressione,

m a bensì di

trasporto.

T r a s p o r t a r e l’ in gresso da un sito in u n ’altro non significa abolire uno per c r e a re l’altro.

Il costrutto del documento in parola è invece questo, ch e la Provincia, volle fornire la sua proprie tà adibita ad uso pubblico, di un ingresso principale nel bel mezzo di essa; m a non per questo pensò mai di s o p p r i m e ­ re quello preesistente, che continuò a s e r ­ vire come accesso di servizio. E per questo

accesso secondario

ab im m enno fa b ili

si

è s e m p re passato, come o ra si passa, ri­ manendo P ingresso principale ape rto solo in det er m in at e circostanze.

(27)

Come è possibile infatti ritenere, ch e la Provincia avesse abolito nel 1868 la s t r a ­ detta di accesso alla su a proprietà; se sino dal 1839 nella perizia dell’ ingegnere S an ­

toro si trova specificamente detto, che

alla

sua pro prietà si accedeva p er m ezzo di

via nom inata vicinale.

Avrebb e potuto

la provincia d is tru g g e re una via che teneva in co m une col pr op rietario frontista ? O vuol ritenersi che non ostante questa via vicinale per accedere al suo fo ndo, ne tenesse altra ch e c o rre v a parallela alla pri­ m a , e ch e serviva allo stesso s c o p o ? E come avrebbe fatto l’ in ge gnere S a n to r o , nella descrizione minuta, a ta c e r n e ?

4. Altro documento è il verbale del 22

novembre 1864 degli architetti Menichini Somma e Casalbore incaricati della stim a dei danni apportati ai diversi proprietarii, per la occupazione di suolo necessario allo impianto dell’acquedotto del vallone P r o v e n ­ za a Salerno.

In questo verbale, e propriamen te nella par te r ig u a r d a n te i danni apportati alla pro ­

prietà Buonom o si legge fra l’altro — « lo « acquedotto scavalcato il vallone Rafastia « interseca la p r oprietà Buonom o in linea « poco c u rv a del suo capo superiore, e

(28)

quin-<( di in linea retta da settentrione a mezzo-

« giorno,

sino al cancello di entra ta della

«

medesima proprietà

» — Q u e s t ’ulti ma

frase s e m b r a abbia consigliato gli av vers ar i a esibire il documento. Ci s e m b r a ozioso discuterne la niuna importanza. V ole rt r a r r e ragione dì un proprio diritto da u n a frase g e tta ta lì a casaccio da tre architetti, che non avevano nessuna ragione di conside­ rar la, miran do colla loro ralazione ad altro scopo, è la migliore prova ch e B u o n o m o non h a niente di meglio, nè più serio da

fornirci. Senza dire ch e la frase «

al can­

cello di entrata della m edesim a p r o ­

p rietà

» usa ta dai tre architetti parlando del fondo Bu ono m o non esclude, c h e l’a c ­ cesso in paro la potesse essere c o m u n e a n ­ c h e ad altro proprietario, o esclusivo di questo, colla semplice servitù di passaggio p e r Buonom o. I periti estensori non avevano nessuna ragione di in d a g a re su questa po­ sizione, trascurabile per il loro fine.

5. Ultimo documento esibito da B u o n o ­

mo è un certificato dell’archivio N otarile di Salerno, a cui è attaccato u n a p ianta dell’ing. Santoro, nella quale, come testé dicem m o, la

via in questione è classificata com e

via vi­

(29)

Ci limitiamo a far menzione di questo documento importantissimo, senza discuterlo, avendo bisogno di to rnarci sopra.

Questi è non altri i documenti esibiti da Buonomo nella con trove rsia presente. Vedrà il magistrato, quan to essi valgano a dimostrare il suo buon diritto sulla s trad a in quistione, e con q u a n t a ragione egli si sentì autorizzato a trasferire in altri tale diritto, concorrendo così al depreziamento di una proprie tà adibita al pubblico uso, e che perciò egli aveva doppia ragione di ri­ spettare.

E sam e critico della p e rizia dei-

ring

. Cappuccio.

Abbiam o detto ed insistiamo su questo concetto nostro, ch e in questa relazione il perito ha tenuto in nessun conto i rilievi messi innanzi dalla Provincia, dando so ve r­

chia im porta nza a quelli presentati da

B uonom o e Bassi. Abbiam o trovato una soverchia e a p p a re n te contradizione fra il testo della relazione e la su a conclusione, e tale contradizione evidente ci h a dato il diritto di ritenere illogica tale co nclu­ sione. Ma con queste due nostre cons idera­

(30)

z i o n i , specie colla prima, non abb iamo m e n o m a m e n to voluto a tta ccare l’onorabilità del perito, tanto da farcene volere da costui. Conoscendo l’uomo ce nè s a r e m m o g u ard ati bene. Ma purtroppo , a n c h e quando si tratt a di dover dare un sereno giudizio, non fi­ niamo di essere uomini, e com e tali su bia m o le prim e impressioni, e r im a n i a m o su g g e stio ­ nate da esse, tal chè è difficile poterne sfu g ­ gire.

D ’al tra parte gli avversarli, ch e ci grid aro n o la croce addosso, p er a v e r a c ­ cusato il perito di tropp a benevolenza verso Buonom o e Bassi, non esitano un solo istante, quando la perizia non sodisfa c o m ple tam ente i loro interessi, a rivolgergli, forse con termini più chiari, la stessa accusa.

Il perito dunque, dopo av e r proceduto ad una descrizione esatta e m in u t a delle p r o ­ prietà della Pro vincia e di quella Buonom o, e alla loro storia, e dopo avere elencati i documenli esibiti da Buonom o, limitandosi semplicemente a prospettarli, così ragiona, per confutare i rilievi sottopostigli dalla P r o ­ vincia a sostegno del suo buon dritto:

Si dom and ò in un primo rilievo al p e ­ rito, il p e r c h è del piovente del m u r o o r ie n ­ tale (divisorio fra la str adett a e la pro p rie tà Buon omo) inclinato dalla par te della

(31)

prò-prietà della Provincia. Il perito ch e onesta­ mente avrebbe potuto dire, che tale fatto costituiva una presunzione a favore del diritto della Provincia, m a non poteva tale diritto assodare, invece dà una spiegazione, la cui logicità lasciasi al magistrato di va­

lutare.

Quel muro, dice il perito,

e si r ife r i­

scono testualm ente le sue parole

, fu co­

struito nel 1873 dal Municipio di Salerno e gli si dette quel piovente giacché, l’inge­

gnere Oasalbore

dim enticando

(sic)

il ver­

bale di occupazione di suolo da lui

stesso redatto nel 22 novem bre 1864,

ritenne quel muro di ripartizione fra la

stradetta a levante d ell’ Orto Agrario e

la proprietà B uonom o.

Di ca il magistrato, se la risposta del perito valga a togliere forza al rilievo dalla P rovincia sottoposto al suo esame.

E con la istessa logica, o presso a poco, il perito risponde alle altre domande rivol­ tegli.

Difatti, per il canaletto che dà scolo alle acque provenienti dalla vasca delPOrto A- grario (proprietà della Provincia), e ch e si svolge lungo il m a rg in e orientale della s tr a ­ detta co ntroversa (a confine della proprie tà

(32)

Buonomo) si do m a n d av a al perito se per lui questo costituisse una g ra v is s im a p r e s u n ­ zione del diritto di proprietà della Provincia.

« Questo fatto dice il perito costituisce cer- « tamente un a servitù attiva a c quis ta ta dalla a Provincia, m a tale diritto non basta ad « attestare la proprietà della str ad e tta ». E con tinua : « Questa potrà definirsi vici- « naie, com e la ritiene 1 in ge gnere Santo ro « nel 1839.

P e r il perito, quindi, questa del canaletto costituisce un a servitù attiva acquisita dalla Provincia. E non poteva il perito rivolgersi la stessa d o m a n d a , ch e ci siamo rivolti noi, come avrebbe fatto cioè la P r o v in c ia ad acquista re tutte queste servitù in dann o di Bu on om o senza titolo e senza alcun c o r r i ­ spettivo ?

Dato e non concesso, ch e qu esta str adett a appa rtenes se a proprietario diverso dalla P r o ­ vincia,a vrebbe il vero proprietario, specie t r o ­ vandosi di fronte u n a pubblica A m m in i s tr ., permesso, ch e si creassero tante servitù senza convenzione e senza corrispettivo, servitù ch e in avvenire avrebb ero potuto diventare grav i elementi contro il proprio diritto di proprietà? N on è assu rd o questo? E tale dovette s e m ­ b r a r e an c h e al perito, c h e accortosi di es­ sersi troppo scostato dalla logica fu tratto

(33)

a fare una concessione alla P r o v i n c i a , e finisce col dire c h e il fatto del canaletto, se non vale ad attestare la su a proprietà sulla stradetta, questa però, com e la ritenne l’in­ gegnere Santoro nel 1839, deve ritenersi vi­ cinale.

Pig liam o atto della concessione, av rem o ragione di r ic h ia m a r c i ad essa.

E non basta.

Il tubo di te rrac o tta sporgente verso la stradetta sulla faccia del m u r o della P r o ­ vincia nel suo prim o tratto dopo il cancello, per il perito r a p p r e s e n ta un altro diritto a c ­ quisito dalla P rov incia, quello cioè di river­ sare sulla str ade tta le acque esuberanti di irrigazione o piovane, ch e nella piazza si r a c ­ coglievano.

Non abbiamo bisogno di dire, che questo altro elemento col relativo ragionamen to del perito rafforza vieppiù il ragio nam en to nostro a proposito del canaletto d ’irrigazione, e rende meno verosimile, c h e la strad etta potesse a p ­ partenersi ad altro proprietario che non sia la Provincia.

E cosi, u n ’ a ltr a presunzione a suo fa­ vore la P ro v in c ia la trovava nella identità del tipo delle costruzioni dei pilastri e dei gradini, ch e sono all’ ingresso e lungo la

(34)

stradetta, e quelli dell’ ingresso principale e dell’edificio interno dell’Orto A g ra rio .

Il perito, ch e deve ad ogni ogni costo t r o v a r a rg o m e n to buono per g iu n g e re alla conclusione vaghe ggiata, è fortunato di po ­ terci rispondere, ch e per i pilastri la P r o ­ vincia h a avuto torto di affermare tale iden­ tità, dapoichè quelli dell’ ingresso principale differiscono da quelli della stradetta, invece i scaloni c h e precedono il cancello, sono della stessa pietra di quelli della stradetta.

O r a a n c h e a m m e s s a l’esattezza di q u e ­ sta affermazione del perito, e a prescindere, c h e resta s e m p re la identità della costruzione degli scaloni non potuta sconoscere, per cui si dovrebbe p u r s e m p re ritenere opportun o il rilievo della Provincia, si fa notare per a m o r e di esattezza, ch e il perito non e ra ch ia m a to a dare il suo responso circa l’ identità dei pilastri e degli scaloni della str ade tta c o n t ro ­ versa, e quelli dell’ ingresso principale, bensì fra i primi ed i scaloni e i pilastri dello edifizio interno dell’Orto A g r a ri o , la cui co­ struzione fu eseguita nell’epoca stessa, in cui fu ricostruita la stradetta, c h e r ap p r e s e n ta v a allora 1’ unico ingresso alla pr oprietà or a della Provincia. E ch e così debba essere, e ch e non si sia potuto p a rla re dell’ i n g r e s ­

(35)

so principale, è facile a r g u ir lo dal fatto, che tale ingresso fu costruito in epoca molto più recente rispetto alla stradetta, e quindi sarebbe stato stran o ce rc a r e identità di co­ struzioni e di materiali in costruzioni avve­ nute in epoca differente.

La P ro vin c ia infine faceva notare al pe­ rito, che la m a g g io r estensione del suo fondo su quello di Buonom o, costituiva al tra p re ­ sunzione a suo favore. Il perito invece ri­ sponde, che i due fondi quello della P r o v i n ­

cia e quello di B uonom o

quasi

si equival­

gono, ma si affretta subito a fornirci l’a r g o ­ mento per demolire tale su a affermazione a e ­ rea. Rileva infatti, c h e il valore del fondo della Provincia è di circ a lire otto mila, e quello di Bassi non può valere più di due mila lire.

Trattandosi di fondi contigui, per quanto forse di n a t u r a non perfettamente identica, non si sa com e h a fatto il perito a conciliare la quasi identica estensione con la g ra n d e disparità di valore.

E chiaro, ch e a n c h e questa volta il perito si è adopera to di occultare la verità vera.

Questi i ragio nam enti del perito in ordine ai rilievi sottoposti dalla Provincia al suo esame. Senz a com men tarli oltre, v e d r à il

(36)

magistrato, nella su a logica, se essi sono valsi a togliere valore agli elementi di fatto, ch e la Pro vincia ha messo innanzi, per attestare il suo esclusivo diritto di proprie tà sulla stradetta, o meglio tali elementi h an n o

rafforzato.

In ordine poi alla nostra asserzione, doversi la via in parola ritenere in ogni caso vicinale, p e r c h è così den om in ata da un documento esibito, il perito ch e in un primo momento parve di e n t ra re nel nostro ordine di idee, si accorge poi, che annue ndo a tale nostra ipotesi si verrebbe a trovare in contradizione con la conclusione della sua perizia, e si affretta a n c o ra una volta a contradirsi.

E m entre a proposito delle servitù, ch e si sarebb ero create sulla strad etta a favore della Provincia, h a proclamato, ch e tali servitù non bastavano a far ritenere la str ad a di esclusiva p ro p rie tà della Pro vin cia , m a soltanto s tra d a vicinale, alla fine della sua relazione così ragiona.

« E da ritenersi invece, dato il princi- « pio, che ogni doc um ento esibito debba « considerarsi valido in ogni sua parte, e « data la scrupolosità dell* in ge gnere San- « toro, che esegui la perizia, ch e la via

(37)

« esistente debba ritenersi via vicinale, m a « limitatamente al B uo n o m o e al Galdieri.

Noti il Tribu nale, c h e Galdieri è un proprietario il cui fondo si estende a nord di quello di Buonomo, e con esso la strad etta in parola non h a nulla c h e vedere.

Se è vero, ch e la via vicinale deve es­ sere c o m une e di p roprietà esclusiva dei proprietari frontisti; e deve servire pe r a c ­ cedere ai singoli fondi, la stradetta in qui- stione non può c h e essere vicinale rispetto al fondo della P ro v in c ia e a quello Buonomo.

E evidente, c h e il perito si è trovato a disagio, fra un docum en to la cui es at­ tezza er a riconosciuta a n c h e dagli avversari, e che tale via riconospeva ca tego ricamente per

vicinale,

e la su a perizia che c o n c h iu ­ deva in tutti altri sensi, e quindi ha trovato comodo appigliarsi ad una terza ipotesi il­

logica e inverosimile.

E p r i m a di a r r i v a r e alla conclusione della sua perizia, il perito come sintesi della sua relazione così dice:

« Infine ritenendo ch e la costruzione « dell’edificio Bassi, non abbia ar recato be- « neficii m a peg giora m enti alla proprietà « Provinciale, il sottoscritto dic hia ra ch e « non è suo compito ritenere più o meno

(38)

« validi i documenti esibiti dagli avversarci, « considerare il lato morale della quistione « e discutere la interpetrazione da darsi a- « gli articoli del codice civile ».

E d ecco, ch e in un mom ento di resipi­ scenza il perito ci h a detto, ch e la costruzione Bassi h a ar reca to g rave p eggiora m ento alla proprietà della Provincia. N e pigliamo atto, insieme all’al tra affermazione, non essere suo compito co nsiderare il lato morale della q u e ­ stione e discutere le interpetrazioni da darsi agli articoli del codice civile.

L ’una e l’a ltr a cosa farà il mag is tr at o

perito peritior.

E così il perito viene alla conclusione della sua relazione, degno co ronam ento a ta nta opera. Egli dice, che dall’ esam e dei titoli si è convinto:

a)

ch e l’ ingresso principale dell’ orto

A g r a r i o er a costituito da particolare s t r a d o ­ ne con immediato accesso da via P o rta ro t es e fiancheggiato da m u r o a destra e a sinistra, e ch e conduceva diritto alla casa colonica, ed er a attig ua alla str adett a in quistione.

A bbia m o detto e repetiamo con sicura coscienza, ch e da nessuno dei documenti esibiti dagli avversari, nè da altro elemento di fatto verificato negli accessi locali, è

(39)

ri-suItata tale posizione, poiché lo stradone di cui parla la perizia Bellabene non è, nè potrebbe essere altro ch e la stradetta attuale modificata.

b)

che la strad etta sito fra POrto A g r a ­

rio e la proprie tà Buon om o va considerata in due tratti : Puno di circ a metri 2,90 a partire dalla via comunale, e ubicata sopra suolo ceduto dal Com une alla Provincia, come risulta da ufficio n u m e ro 1788, che il Sindaco inviò al Prefetto del tempo, conservato nelPArchivio di Stato, e dalla deliberazione della Deputazione Provinciale del 7 maggio 1868. Il secondo tratto poi, di circa metri 34,65 non è di proprietà della Provincia; m a si ap part ie ne a B u o n o ­ mo. Cons eguentemente i balconi più verso mezzodì del primo e secondo piano, perchè affacciali ti nel mentovato primo tratto, sono stati illegalmente creati, m e ntre tutti gli altri vi h an n o diritto a rim ane re , g ia cché corrispondono sulla particolare proprie tà del Sig. Buonomo.

E ’ questa la par te della perizia ch e ci dà meglio ragione di dire, che il perito nella redazione di questa relazione h a p e r d u ­ to quel buon senso, di cui lo sa ppiamo dotato.

(40)

Da atti pubblici, quali quelli so pra m e n ­ zionati risulta ch i ar am e n te , c h e il Com une di Salerno nella l a t t a z i o n e della via P o rto Rotese, cedette alla P ro v in c ia uno spazio di te rr eno di metri 2,91 at taccata alla str ad e tta in questione. Non avrebb e dovuto il perito onestamente trovare in questo elemento di fatto incontestabile la migliore prova per dire, ch e la stradetta in questione si a p p a r ­ tenesse alla Pro vin c ia e non ad altri ?

A m m esso , che la stradetta in questione si appartenesse p e r il tratto indicato dal perito ai Signori Buonomo; come avrebb e fatto il Com une a cedere, e ch e rag ione avrebbe avuto la P ro vin c ia di insistere per avere quel tratto di terreno, ch e sarebbe ri­ masto isolato fra la s tr ad a com unale di P o r t a Rotese, e la strade tta Buonom o ?

Noti il Tribunale questo estre mo i m p o r ­ tante; esso costituisce la prova più luminosa, che la strade tta controversa non possa a p ­ partenere ad altri se non alla Provincia.

cj

y « che il signor Bu onom o ha sem-O

« pre permesso o per lo meno tollerato, ch e « la Provincia esercitasse sull’attuale intera

« stradetta atti di

m era p a d ro n a n za

, sia

« col modificare il vano nel m u r o occidentale, « sia col crearvi canale o tubo di scolo, sia

(41)

« col costruirvi ingresso coi pilastri di pie- « ira da taglio, cancello in ferro, e modi- « ficando la r a m p a con scalini.

La migliore difesa, è utile rilevarlo, della causa della P rov incia ce la porge il perito con la su a relazione.

Egli a m m ette ch e tutti gli atti esercitati dalla P ro vin c ia siano atti di m e ra p a d r o ­ nanza, e non si rivolge la do manda che

ogni ingenuo osservatore si rivolgerebbe: eo o

il proprietario vero assoluto della strad etta permetteva ch e tali atti si compissero a suo danno e d etrim en io ? E ‘ ammessibile, ripe­ tiamo per la millesima volta, tanta ge n e ro ­ sità in un privato, specie quando si trovi di fronte una Pubblica am minis trazion e? P e r ­ chè piuttosto il p e r i t o , lealmente, onesta­ mente, non tr ae va dalla esistenza dei mol­

teplici

atti dom inicali

1’ unica e sola con­

seguenza logica e possibile, che cioè, essi stessero a dim ostrare l’ assoluta esclusiva proprietà della P ro v in c ia sulla stradetta in questione? Invece preferisce affrontare delle posizioni insostenibili p u r di tacere la verità.

d)

« che sebbene la provincia non

« sia l’assoluta p roprie ta ria dell’intera stra- « detta, m a solo dei tratto indicato, p u r essa

(42)

« Ciò nella ipotesi più sfavorevole alla Pro- « vincia, ossia non tenendo conto della qua-

« lità di via vicinale, ch e nella a c c u ra ti s s im a 1

« perizia Santoro, si dà alla stradetta.

Bisogna convenire ad on or suo, ch e il perito h a dei momenti, in cui la coscienza si ribella e ce rc a allora di r ip a r a r e al mal fatto. Egli è tanto persuaso, ch e la str ade tta in quistione incontestabimente si appa rt ie ne

alla Pro vin c ia

ab im m em orabili

, ch e p u r a-

vendo conchiuso in senso contrario nella su a relazione di perizia, non m a n ca di fare ad essa tutte le concessioni possibili e immaginabili. E così lealmente si dice, che la su a conclusione deve essere accettata nell’ ipotesi più sfavo­ le alla Provincia, non tenendo conto, cioè, della qualità di via vicinale, che nella perizia S a n ­ toro si dà alla stradetta. Ciò ch e d im o s tr a ad esuberanza, ch e egli per il primo ritiene che tale ipotesi sia di g r a n lunga più ac ce t­ tabile e logica, di quella messa a base della su a relazione.

Queste le conclusioni della relazione Cappuccio, e le conseguenze ch e noi a b b i a ­ mo saputo trarne.

(43)

La strada in quistione è vicinale.

Ma se pure, prescindendo da tutti gli elementi discussi, si potesse dubitare dell’e­ sclusività della proprietà della provincia sulla stradetta in parola, muri dubbio può

cadere per ritenerla

vicinale.

Infatti oltre alla su a conformazione spe­ ciale, sita cioè fra due proprie tà e al s e r ­ vizio di esse, vi è un titolo, che così speci­ ficatamente e ca te goric am ente 1’ h a definita. La perizia infatti dell’ in gegnere Santoro del 1839 alligata all’ istrumento 14 novem- bre N ota r Della Monica, c h e altra volta a b ­ biamo avuto occasione di menzionare, dice precisamente nel descrivere la proprietà, « che nel lato est ha per confine beni una volta di D. Saverio Avossa, ora di D. I g n a ­

zio Buonomo, con

interm edia via vicinale

,

ove si ha p u r e altra secondaria uscita.

Data 1’ im porta nza del titolo, a m m e s s a da tutti, come fanno gli avversari a mettere di accordo la perizia Santoro con l’ inter- petrazione, ch e vorrebbe ro dare a quella Bellabene? L a via, cui allude questa perizia, e che gli avversari vorrebbero far ritenere di proprietà esclusiva della Provincia, di­ strutta in occasione della costruzione dello

(44)

ingresso principale, non può essere ch e quella, indicata nella perizia S anto ro è de­

nom in ata

vicinale.

Ed invero se un al tra via fosse, esistita ripetiamo, come avrebbe fatta 1’ in g egnere Santoro a tacerne nella su a descrizione, quando la sua relazione di perizia fu redatta nel 1839, e la via, di cui parlano gli avver- sarii, sarebbe sc o m p arsa solo quando si p r o ­ cedette alla costruzione dell’ ingresso pr in ci­

pale dell’Orto Agrario, cioè nel 1868? E che tale titolo abbia g r a n valore, e ch e ad esso non si possa contrastare, lo dimostra il fatto, che il perito nel confusionismo della su a perizia, h a trovato modo di am metterlo, e ha mostrato di am m ette rlo an c h e Bassi, in contradizione del suo consorte di lite B u o ­ nomo. « L a intelligenza e scrupolosità, dello i n g e g n e r e Michele Santoro, riportiam o le parole dol perito, noto per intelligenza e probità, ci affidano, che la denominazione di vicinale alla str ad a in parola, non fu messa lì a casaccio, ma ponderatamente, conscio delle conseguenze, che da tale denominazione

potevano derivare ».

Ma se il perito e Bassi h an n o ac ce ttata la perizia Santoro e il suo contenuto, B u o ­ nomo h a dovuto centrastarla. E d è giusto

(45)

c h e lo abbia fatto. L ’unico titolo, ch e per

lui dovrebbe rap p r ese n ta re

Vubi consistam

della sua difesa, è la perizia Bellabene. A cc et­ tando la perizia Santoro egli verrebbe ad accettare, ch e la s tra d a di cui parla la pe­ rizia Bellabene del 1831 è la s tr ad a ora

esistente, e che Santoro denominò

vicinale.

E non potendo servirsi di altri ar gom e nti p e r contrastare alla Provincia, che si trattasse proprio di via vicinale, comincia col do­ mandare se trattasi di via vicinale privata o pubblica. Nella p rim a ipotesi, egli dice, essa non poteva servire per dare accesso al fondo Orto A g ra ri o , dappoicchè questo aveva sulla via principale P o r t a Rotese il suo vano d ’in­ gresso.E inutile ripetere, c h e q u i gli avversari credono di far p e r d u r a r e l’ equivoco. Essi tengono a dare come un fatto assodato, c h e la via, di cui par la la periza Bellabene e quella della perizia Santoro siano due strade distinte, che correv an o parallele. Ciò ch e non è, e recisamente si smentisce. Esse in­ vece rap pr esentan o una sola strada vicinale di accesso ai fondi di Buonom o e Bassi. Se così non fosse, ripetiamo fino alla noia, com e avrebbe fatto l’ ing. Santoro a den om inarla vicinale, essendo essa di esclusiva pr oprietà della Provincia, e servendo uni cam ente a

(46)

d a re l’accesso alla sua proprietà. Quindi di nessun altro accesso e ra provvista la p r o ­ prietà della P ro vin c ia fuor di quello, ch e

menav a al suo fondo per la

via vicinale

attuale.

Nella secondo ipotesi, cont inua B u o n o ­ mo, se, cioè, si trattasse di via vicinale p u b ­ blica, essa non sarebbe così facilmente s c o m ­ parsa, riducendosi al breve tratto attuale, nè sarebbe stata omessa nell’ elenco delle st rade vicinali.

Non av re m m o bisogno di rispondere a questa seconda eccezione, poiché la via in

quistione è proprio una

via vicinale p r i­

vata

, di proprietà esclusiva dei frontisti, co ­

st ruita a spese di costoro, e di cui essi soli han no il godimento. Via vicinale a p e rt a al pubblico può dirsi quella, ch e attr a v e rsa n d o pro prietà private, conduce a q u al ch e fra ­ zione comunale, non quella messa a s e r ­

vizio esclusivo dei due frontisti.

Ma privata o soggetta a servitù p u b ­ blica ch e sia la via vicinale, essa è s e m ­ pre via p riv ata , nè può annovera rs i fra quelle pubbliche, finché costa c h e sia fo r­

m a ta

e x collatione a gro rum privato-

ru m ,

e non è necessario perciò ch e sia inse­ rita nelPelenco delle vie vicinali. A par te la

(47)

pacifica e costante giurisprudenza, che non contraddetta mai, h a affermato tale estremo, l’art. 20 della legge 1865 attribuisce solo efficacia agii elenchi delle strade nazionali, provinciali e comunali, nessuna a quello delle vie vicinali.

Queste sono le r a g i o n i , ch e assume

Buonomo per co ntra st are la n a t u ra di

vi­

cinale

alla via in quistione. V e d r à il m a ­ gistrato, se esse ha nno alcun valore, di fronte ad un titolo antico ed i n o p p u g n a b i l e , che categoricamente così l’h a denominata.

Dicevamo, ch e Bassi h a mostrato di con­ venire nel nostro ordine id e e , ad h a a m ­ messo, che la via in parola fosse non altro, ch e una via vicinale; e ch e quindi alla pe­ rizia Bellabene non bisogna attribuire quel valore e quel significato, c h e Buonom o vor­ rebbe.

Bassi che non er a com e Buonomo le­ gato e costretto a contra st are ad ogni costo la perizia Santoro, h a lealmente ammesso, dando così a questo documento tutta l’ im­ portanza ch e merita, ch e la via in parola non può essere, che la via vicinale di cui parlasi in detta relazione, e che quindi essa è stata 1’ unica per il passato a dare accesso alla prop rie tà o ra provinciale.

(48)

Ci piace rilevare questo atte ggiam ento di Bassi, che, p u r avendo interessi unici e co m uni con Buonomo, h a saputo far p reva­ lere le ragioni di logica e di onestà, e non h a esitato a convenire nel nostro ordine di idee, sebbene an c h e egli non sappia, nè vo­ glia t r a r r e dalla denominazione di vicinale della str ade tta in parola tutte le conseguenze necessarie.

« Gli antichi titoli, così rag io n a Bassi, « per contra, e specialmente la perizia San- « toro, nonché lo stesso antico stato posses- « sivo nell’eguale ed illimitato vantaggio di « entra m bi i proprietarii, attestano del diritto « di condominio in eguali e astratte quote, «

et in toto et in qualibet p a rte

non già

« nei sensi concepiti

(prò p a rte dividua)

« dal perito Cappuccio.

« P re m e s s o poi il condominio e p r e m e s ­ te so ch e il concludente è investito dei di- « ritti del Buonomo limitatamente alla zona « trasmessagli, e per la finalità delle co'stru- « zioni e delle vedute, è indubitato, c h e egli « per le une e per le altre non sia te n u ta a « osservar distanza in rispetto della Provin- « al di là della stradetta.

R ispon diam o brevemente:

(49)

e su a ragione di essere, se fra le due p r o ­ prietà intercedesse una s tr ad a publica, m a non nel caso nostro.

L ’ultimo capoverso dell’art. 587 ape rt is verbis dà torto alla su a tesi.

« Il divieto di s e r b a re la distanza le- « gale, dice l’articolo, cessa allorquando vi « è tra le due proprietà u n a via publica. Il caso nostro è diverso.

Che anzi per le vie vicinali, è opinione prevalente, che la distanza dalle reciproc he proprietà, che i frontisti h an n o da rispettare, non debba considerarsi dal confine delle proprietà attuali, m a da quella che er a prima, che la str ad a fosse costruita. E d è naturale, che sia così. Sorgendo le vie

vicinali col concorso dei terreni forniti

dai due proprietarii frontisti, ognuno h a il dovere rispetto all’altro di se rb a re la di­ stanza legale da quello, ch e rap pr esentav a il precedente confine delle proprietà sc om ­ p a r e per la costruzione delia via vicinale, m a che resta se m p re il confine ideale di esse.

Bassi in ogni modo con le sue fabb ri­ che non ha rispettato nè questo confine, nè quello, ch e per tassativa disposizione di legge, egli, che proprietario di altri st a­

(50)

bili, doveva p u r sapere ch e e ra da r i s p e t ­ tarsi.

P e r una via vicinale privata dicevamo, c h e r acc h iu d e in sè l’idea del condomino, e ch e è destinata a beneficio esclusivo dei due pr oprietari frontisti, ch e 1’ h an n o costruita e se ne servono per l’accesso ai propri fondi,

la teorica di Bassi è da .scartarsi

a p rio ri.

Le vie vicinali, è risaputo, sono per lo più delle minime strisce di te rreno inters e­ canti due proprietà. P erm ett endosi ad uno dei frontisti di alzar fabbriche, e c r e a r sporti, finestre ed altre servitù da un a parte della str ad a, non potrebbe per l’altro non usarsi l’ istesso trattam ento, e si verrebbero a c r e a r così fabbriche a distanza minima, e quasi c o n t i e ^ ' a disdoro e detrimento delle r i ­ spettive pr oprietà e contro i dettati della legge.

A m m e tte n d o , ch e la str ade tta in par ola non esistesse, Bassi avrebb e dovuto nell’ al­ zare le sue fabb rich e tener conto della p ro ­ prietà della Provincia, e osservare la distanza voluta.

L a via vicinale, quindi, c h e dovrebbe agevolare i proprietari frontisti, r a p p r e s e n ­ terebbe per le recipro che p roprie tà un pe­ ricolo, e sarebbe il mezzo per evadere le più elementari disposizioni di legge. Nella

(51)

specie la P ro v in c ia dovrebbe assistere im ­ passibile allo scempio della sua proprietà, sol perchè la su a pro prietà è divisa da quella del proprietario frontista da una strad a, su cui essa, alla peg gi or lettura, h a il condo­ minio, p e r c h è costruita con la su a contri­ buzione di suolo e per proprio comodo. Ciò c h e ripugna alla lo g ic a .e al buon senso.

E dato, ch e in un epoca più o meno lon­ t a n a la Pro vin c ia avvalendosi del suo diritto volesse fabbricai- sulla su a proprietà, Bassi non potrebbe, nè dovrebbe opporsi. Egli h a affermato, ch e co s is i com porterebbe; m a noi non gli diamo fede. Egli per il primo si op­ porrebbe, a c h e la P ro v in c ia fabricasse al di là detta stradetta, depreziando in mal modo la pro prietà o ra da lui costruìtg, anzi rendendola inabitabile.

Sotto tutti gli aspetti la tesi di Bassi quindi, non trova riscontro nella logica, e viola palesamente la legge, vuoi ch e la via vicinale controversa si voglia ritenere pri­ vata, vuoi ch e si debba, a ritroso di tutte le norme giu ridiche e amministrative, ritenere vicinale pubblica.

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tenza del 31 ma ggio 1904 (1) h a così deciso in proposito :

« Le vie vicinali, a n c h e quelle soggette « a servitù di publico passaggio, non pos- « sono an no vera rs i tra le strade publiche, « e quindi nelle costruzioni e fabbriche, c h e « si eseguono lungo di esse non debbono « serbarsi le n o rm e stabilite dagli articoli « 572, 582, 588 codice civile ».

E nell’ istesso senso la Corte di Appello di Genova con sua sentenza del 27 feb­ braio 1899 (2).

Se Bassi avesse, nel fabbrica re di là da detta stradetta, conservata la distanza voluta dalla legge, sarebbe stato discutibile per la esistenza della via vicinale e per le ragioni di condominio, che i frontisti vantano su di essa, se alla Pro vincia fosse stato dato op­ porsi a tale opera; m a tale distanza non a- vendo osservata, è assurdo sostenere, ch e egli abbia agito in perfetta regola, e senza violare la legge.

(1) Giurispr. It. Anno 1904, parte l . a, Sez. I I, col. 534. (2) Giurispr. It. Rep. 1899, voce servitù, n. 69.

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C O N C H I U D E N D O

Il perito onestamente h a asserito nella s u a relazione, che Bassi con le sue co s tru ­ zioni ha di g r a n lu ng a peg gi orata la p ro ­ pr ie tà della Provincia. E, noi, sicuri di a p ­ porci al vero, diciamo c h e di tale proprietà h a fatto ad d irit tu ra scempio. A prescindere, c h e costituisce g r a v e danno e diminuisce di gran lunga il decoro di un publico edi­ ficio , la servitù di prospetto di cui esso si viene a g rav ar e, te nga presente il T r i ­ bunale, ch e la proprie tà provinciale, di cui si disputa, è adibita ad uso di Orto A- grario. Necessità, quindi, ch e in esso si a t ­ tenda a culture speciali e di g ran d e im p o r ­ tanza, si coltivino piante esotiche di g ra n costo. Culture e piante ogni giorno sono de- preziate e distrutte da materiali di ogni spe­ cie, ch e in interrottam ente e senza ritegno si getta dalla proprie tà Bassi. A questo a g ­ giungi, ch e la strad etta in quistione, per cui i danti causa della P ro vin c ia da quasi un secolo hanno avuto il loro accesso, si è resa p e r la stessa ragione i m p r a t i c a b i l e , talché la Pro vin cia si è vista c o s t r e t t a , a dare accesso agli impiegati e ai componenti la Reai Società Eco no mica, ch e h a sede nel

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