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sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.»

9. Gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell’ar-ticolo 243, commi 1 e 7, e dell’ardell’ar-ticolo 243 -bis , comma 8, lettere d) e g) , del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2020, che si trovano nell’impossibilità di con-cludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all’articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell’adozione del bilancio di previ-sione per il triennio 2021-2023.

10. In relazione alle conseguenze derivanti dalle atti-vità di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il program-ma «Matera 2019» nonché per completare la rendiconta-zione, all’articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo la parola «2020» è sostituita dal-la seguente: «2021»;

b) al secondo periodo, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021»;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l’an-no 2021 il Comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risor-se finanziarie stanziate dal prerisor-sente comma per l’anno 2020.».

11. All’articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 mar-zo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola «2020» è sostituita dalla seguente: «2021».

12. All’articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

13. All’articolo 8, comma 1 -quater , del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell’eventuale atto di rinnovo».

14. All’articolo 4, comma 2 -bis , del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di poten-ziamento dell’attività informativa, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022».

15. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 feb-braio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle struttu-re dei servizi di informazione per la sicustruttu-rezza, le parole

legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole

«Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguen-ti: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo» e, al terzo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021».

17. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ot-tobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021«.

17 -bis . Per la presentazione di progetti di legge d’ini-ziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validità, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell’articolo 49 della medesima legge, scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza.

18. Alla compensazione degli effetti finanziari in ter-mini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302:

«Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni 1. ( Omissis ).

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 66, commi 9 -bis , 13, 13 -bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive mo-dificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2021.».

— Si riporta il testo dell’articolo 32 -sexies del decreto-legge 28 ot-tobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, con-nesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione straordinaria, come modificato dalla presente legge:

«Art. 32 -sexies . Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo

1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico appartenente al ba-cino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in essere o scaduti nell’anno 2020, fino al 31 marzo 2022 .

2. ( Omissis ).».

— La legge della Regione Sicilia 26 novembre 2000, n. 24 (Di-sposizioni per l’inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del

5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2013, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2021.

6. - 14. ( Omissis ).».

— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 227 della legge 28 di-cembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annua-le e pluriennaannua-le dello Stato (annua-legge di stabilità 2016)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, Supplemento ordinario n. 70:

«Art. 1.

227. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del de-creto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di quali-fica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispon-dente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legisla-tivo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l’attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risor-se disponibili, ai risor-sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicem-bre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.».

— Si riporta il testo dell’articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014, n. 302:

«Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. ( Omissis ).

2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo in-determinato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dal-la legge 11 agosto 2014, n. 114, dall’articolo 66, commi 9 -bis e 13 -bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è proro-gato al 31 dicembre 2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2021.

3. ( Omissis .)

4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l’anno 2014, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2021.

5. - 12 -quater . ( Omissis ).».

— Si riporta il testo dell’articolo 1, comma 1148, lettera e) , del-la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bidel-lancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, Supplemento ordinario n. 62:

«Art. 1.

1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche

za epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 mag-gio 2020, n. 128, Supplemento ordinario n. 21:

«Art. 250 Scuola Nazionale dell’amministrazione e conclusione dei concorsi, già banditi, degli enti pubblici di ricerca

1. - 3. ( Omissis ).

4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al com-ma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigen-te disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati, sono iscritti secondo l’ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacan-ti. Ferma restando l’assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo pre-vio completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

5. ( Omissis ).».

— Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di raffor-zamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, Supplemento ordinario n. 141:

«Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni

1. - 14. ( Omissis ).

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 sono sospe-se le modalità di reclutamento previste dall’articolo 28 -bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15 -bis . - 20 -quinquies . ( Omissis ).».

— Si riporta il testo dell’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, (Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unità di personale, in favore di varie amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2018, n. 134:

«Art. 5. Ministero dell’interno

1. Il Ministero dell’interno è autorizzato ad indire procedure con-corsuali, nel triennio 2018-2020, per personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costitu-isce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.

2. Sono, altresì autorizzate le risorse da cessazione 2017 - budget 2018 relative al personale della carriera prefettizia e al personale diri-genziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

3. Il Ministero dell’interno è autorizzato ad assumere a tempo inde-terminato unità di personale non dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2017 - budget 2018 di personale non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.».

— Si riporta il testo dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 mag-gio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a) , e 2, lettere b) , c) , d) ed e) e 17, comma 1, lettere a) , c) , e) , f) , g) , h) , l) m) , n) , o) , q) , r) , s) e z) , della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130, come modificato dalla presente legge:

«Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il

finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigo-re della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato pvigo-resso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministra-zioni comunali che esercitino funamministra-zioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle me-desime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021 , alle dipendenze dell’am-ministrazione di cui alla lettera a) che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni , possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell’adeguato accesso dall’ester-no, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021 , almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di perso-nale, le pubbliche amministrazioni , fino al 31 dicembre 2021 , ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclu-tamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse pre-viste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all’arti-colo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le me-desime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell’organo di controllo interno di cui all’ar-ticolo 40 -bis , comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere ap-plicate dai comuni che per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, pos-sono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l’utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell’intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell’eventuale cofinanzia-mento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proro-ga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all’assun-zione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-glio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità in-teressate dalle predette procedure. Il comma 9 -bis dell’articolo 4 del

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all’articolo 14 del decreto legi-slativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse dispo-nibili ai sensi dell’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all’adozione del rego-lamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e) , della legge 21 dicem-bre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si appli-cano alle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente artico-lo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sa-nitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’ar-ticolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui effi-cacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell’articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle am-ministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministra-zioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituamministra-zioni di ricerca.

11 -bis . Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell’erogazio-ne dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conse-guimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) , e al comma 2, lettera b) , è stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il perso-nale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c) , e 2, lettera b) , si considera anche il periodo maturato presso l’amministrazione di provenienza.

14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall’artico-lo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presen-te comma le amministrazioni inpresen-teressapresen-te possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell’eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la pro-roga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall’ultimo periodo del comma 4.».

— Si riporta il testo vigente degli articoli 243, commi 1 e 7, 243 -bis , comma 8, lettere d) e g) , e 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, Supple-mento ordinario n.162:

7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finan-ziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a) .»

«Art. 243 -bis Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio

«Art. 243 -bis Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio