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Articolo 39 ter del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e relativi atti delegati e attuativi, come modificato dal Reg. (UE) n. 2393/2017.

DDeessccrriizziioonnee ggeenneerraallee ddeellllaa mmiissuurraa,, ccoommpprreessii llaa ssuuaa llooggiiccaa dd''iinntteerrvveennttoo ee iill ccoonnttrriibbuuttoo aaggllii aassppeettttii ssppeecciiffiiccii ee aaggllii oobbiieettttiivvii ttrraassvveerrssaallii

La misura contribuisce alla priorità 2 “ Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività” ed in particolare alla focus area 2A“Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

Gli agricoltori e le imprese rurali sono state colpite in modo straordinario dalle conseguenze della crisi dell'epidemia COVID-19. Le restrizioni alla circolazione, nonché le chiusure obbligatorie di negozi, mercati all'aperto, ristoranti, hotel e catering, hanno creato perturbazioni ai mercati dei prodotti agricoli e hanno causato problemi di liquidità per agricoltori.

A seguito di tali effetti negativi, si è reso necessario attivare nel PSR 2014-2020 il sostegno eccezionale temporaneo introdotto con l’articolo 39 ter al Regolamento UE 1305/2013 dal Regolamento UE2020/872

“che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)in risposta all’epidemia di COVID-19”. I fabbisogni sono: fronteggiare i problemi di liquidità che mettono a rischio la continuità delle attività agricole, garantire la competitività e la redditività delle aziende agricole che soffrono maggiormente della crisi.

PRIORITÀ 2

Tipo di operazione FOCUS AREA

P2A 21.1.01 “Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19 

2211..11..0011 ““SSoosstteeggnnoo aa ffaavvoorree ddii aaggrriiccoollttoorrii ccoollppiittii ddaallllaa eem meerrggeennzzaa CCoovviidd--1199””

Emergenza COVID-19 - Sostegno alle attività di diversificazione”

DDeessccrriizziioonnee ddeell ttiippoo ddii iinntteerrvveennttoo

L’intervento intende dare una risposta alla situazione di crisi, conseguenza dell’interruzione delle attività dall’inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, che ha colpito in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell’attività, quali l’agriturismo e le fattorie didattiche.

In tale contesto l’intervento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, sulla base della proposta della Commissione COM(2020) 186 final del 30.4.2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 “misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19”- articolo 39 ter.

Con la presente tipologia di operazione si intende contrastare la situazione di crisi che, in seguito alle disposizioni di chiusura delle attività e di restrizioni alla circolazione delle persone, sta colpendo in modo particolare le aziende che diversificano le proprie attività. Tali restrizioni hanno causato numerose disdette delle prenotazioni ricevute prima dell’inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19 ed una caduta sostanziale delle nuove prenotazioni e delle presenze.

Al fine di preservare il tessuto economico e produttivo di tali aziende che risultano essere tra le più penalizzate dalle conseguenze derivanti dalla manifestazione della pandemia COVID-19, è previsto il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività. Anche la sospensione dei servizi erogati dalle fattorie didattiche ha comportato una grave pregiudizio per la continuità aziendale in tali comparti, e, pertanto, un analogo sostegno dovrebbe essere concesso a tali realtà.

La tipologia di operazione si inserisce nell’ambito della focus area 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività”.

L’intervento è applicabile all’intero territorio della regione Emilia-Romagna.

TTiippoo ddii ssoosstteeggnnoo

Sovvenzione. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è erogato sulla base di un importo forfettario alle aziende agricole beneficiarie.

CCoolllleeggaammeennttii ccoonn aallttrree nnoorrmmaattiivvee

 Legge regionale n. 4 del 31 marzo 2009 “Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”.

 Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Cura Italia).

 Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità).

 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”

(Decreto Rilancio).

BBeenneeffiicciiaarrii

Imprenditori agricoli ai sensi del art. 2135 del Codice civile.

CCoossttii aammmmiissssiibbiillii

Il tipo di operazione non prevede il pagamento del contributo pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari. Il pagamento è effettuato in modo forfettario secondo le modalità stabilite nel paragrafo Importi e aliquote di sostegno.

CCoonnddiizziioonnee ddii aammmmiissssiibbiilliittàà Gli imprenditori agricoli devono:

 essere iscritti negli elenchi di cui all’art. 30 della Legge regionale n. 4 del 2009 “Disciplina dell’agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole”

 aver avviato attività di agriturismo e/o di fattoria didattica non più tardi del 31 gennaio 2020

 risultare attive alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Tenuto conto che la finalità del tipo di operazione è di fornire il più ampio supporto alle aziende colpite dagli effetti del Covid-19 e che tali effetti sono distribuiti in modo omogeneo rispetto ai potenziali beneficiari, si ritiene non necessario fissare i criteri di selezione. Pertanto, la tipologia di operazione beneficia dell’eccezione di cui all’art. 49, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1305/2013.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo del contributo pubblico erogabile, una tantum, per ciascuna azienda agricola è così articolato:

A) Aziende agrituristiche = € 2.000

B) Aziende agricole che esercitano la sola attività di Fattoria didattica = € 1.000

Non è prevista la possibilità di cumulare il contributo pubblico, pertanto, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica si applicano esclusivamente gli importi per le aziende agrituristiche.

Il contributo pubblico è erogato ai sensi ed in conformità del regime di aiuto SA.57021 (2020/N) che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020).

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

La misura è finalizzata a fornire liquidità ai beneficiari per il mantenimento della continuità aziendale. Non sono presenti altre misure o tipologie di operazioni nel PSR che abbiano la medesima finalità. Pertanto, non si ravvisano, in tale ambito, rischi legati alla sovra-compensazione.

Considerata la ridotta entità del sostegno, non si rileva un rischio di sovra-compensazione neanche con altri interventi i nazionali realizzati in chiave anti-Covid19. Anche i provvedimenti che agevolano la concessione di garanzie per il ricorso al credito, generano un basso livello di contribuzione pubblica in termini di ESL che non concorrono al rischio di generare sovra-compensazioni con la presente misura.

In aggiunta, il livello di rischio in merito alla controllabilità della misura risulta estremamente basso tenuto conto che sarà possibile controllare i criteri di ammissibilità in modo automatizzato attraverso la verifica di banche dati amministrative.

Misure di attenuazione

Tenuto conto che non si ravvisano rischi di sovra-compensazione non sono approntate misure di attenuazione particolari in tale ambito. Anche la semplicità delle modalità attuative (ridotto numero di condizioni di ammissibilità, contributo forfettario ed assenza di criteri di selezione) rendono la misura a basso rischio errore.

Valutazione generale della misura

Sulla base di quanto descritto nei precedenti paragrafi in merito alla sovra-compensazione ed ai rischi per la controllabilità dei criteri di ammissibilità, la misura non presenta profili di rischio particolari.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

L’importo del sostegno è erogato sulla base di quanto previsto al paragrafo “Importi e aliquote del sostegno”

in cui si tiene conto della qualità e numerosità dei servizi offerti dalle aziende agricole.

La determinazione dei servizi è oggettivamente riscontrabile nei registri regionali delle aziende agricole che offrono rispettivamente servizi agrituristici e servizi di fattoria didattica. Le aziende, inoltre, non subiscono discriminazioni nella determinazione del livello del pagamento poiché la metodologia adottata riflette il cash flow atteso delle aziende e la rispettiva struttura dei costi fissi.

Ai sensi del comma 6 dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l’entità del sostegno ha tenuto conto della possibilità di accedere ad altre sovvenzioni nell’ambito di strumenti nazionali o unionali o di regimi privati per rispondere all’impatto della crisi di COVID-19. Pertanto, l’aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario funzionale all’attenuazione delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, nei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato.

Informazioni specifiche della misura Non pertinente

Motivazioni: Il tipo di operazione intende dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell’interruzione delle attività dall’inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione dell’attività, quali l’agriturismo, l’agricoltura sociale e le fattorie didattiche. In tale contesto, l’intervento è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali. In base ad uno studio pubblicato da ISMEA, il settore agrituristico ha subito nel periodo primaverile del 2020 una perdita di fatturato di circa 800-900 milioni di euro. Rapportando tale valore ai 23.615 agriturismi censiti in Italia si stima una perdita media che varia tra i 33.000 ed i 38.000 euro. Tali valori danno l’idea che il fabbisogno di liquidità delle aziende agrituristiche si attesta su di un ordine di grandezza superiore rispetto all’entità del sostegno previsto dal presente tipo di operazione.

Per consentire di dare risposta immediata ai fabbisogni di liquidità a dette imprese si è ritenuto di commisurare il livello dell’aiuto in funzione del differente grado di complessità organizzativo esistente fra aziende agrituristiche e le aziende che svolgono la sola attività di fattoria didattica.

Inoltre, si è privilegiata la velocità di erogazione del sostegno rispetto a forme più articolate di che richiederebbero procedure di controllo tali da ritardare in modo significativo l’erogazione delle risorse.

L’aiuto è stato fissato a un livello tale da consentire la più ampia cumulabilità con le altre forme di sostegno straordinario previsto delle misure nazionali di attenuazione delle conseguenze dell’emergenza COVID-19, nel rispetto di quanto previsto del comma 6 dell’art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013.

Pertanto, non sussistono rischi di sovra-compensazione e l’aiuto risulta cumulabile con altre forme di sostegno alla liquidità attivate in conseguenza dell’emergenza COVID - 19.

Effetti della modifica: La modifica si propone di attenuare gli effetti dell’emergenza COVID-19 sul reddito delle imprese agricole che effettuano attività di diversificazione.