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97. Base pel computo — Le indennità di soggiorno

sta-bilite, col R. Decreto 14 settembre 1862, in favore degli impiegati in missione, devono essere liqui-date sullo stipendio annesso al grado dell' impie-gato, senza tener conto dell'aumento del dieci per cento, per compito sessennio, stabilito dal R. De-creto 31 dicembre 1876, n. 3614.

98.4 Casi in cui sono dovute — Le disposizioni conte-nute nell'art. 3 del R. Decreto 31 gennaio 1878, n. 4281, in ordine alle indennità di viaggio e di sog-giorno assegnate agli Ispettori Demaniali per le operazioni delle quali vengano incaricati fuori del loro Circolo, vanno intese nel senso che l'Ispet-tore debba, di fatto, recarsi fuori del proprio di-stretto, e sopportare spese che, altrimenti, non avrebbe incontrate.

Non competono, pertanto, tali indennità all'Ispet-tore che, per eseguire le operazioni affidategli,, non debba abbandonare la residenza del Circolo, nè incontrare, quindi, spese di viaggio, come nel caso di verifiche da eseguirsi in uffici siti nella stessa città in cui l'Ispettore ha sede, ma com-presi in altro Circolo d'Ispezione.

99. Verifiche a Cancellerie Giudiziarie — A sensi del-del'art. 3 del R. Decreto 31 gennaio 1878, n. 4281, agli Ispettori Demaniali spettano le indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dai RR. Decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446, sol quando essi vengano incaricati di qualche ope-razione fuori del proprio Circolo. Non sono, perciò, dovute tali indennità, per le verifiche ordinarie che l'Ispettore è tenuto di fare, e nemmeno per quelle straordinarie di cui venisse incaricato, nelle Cancellerie Giudiziarie comprese nel distretto degli

uffici assegnati al proprio Circolo.

Risol. Miti. 10 giu-gno 1884, N. 01418-10818.

Boll. Dem. 1878, p. 404.

Risol Min. 15no-vembre 1883, N. 163806-22800.

Risol. Min. 0 giu-gno 1882, N. 7657.5-8573 — Risol. Min. 6 ottobre 1900, M. 16812, Div. I.

Segue: INDENNITÀ DI MISSIONE.

100. Verifiche a studi notarili — Nello stesso concetto, non sono dovute le indennità suddette per le verifiche negli studi notarili del Circolo, quand'anche si tratti di verifiche straordinarie ordinate di con-certo col Ministero di Grazia e Giustizia, ed ese-guite in concorso dell'Autorità Giudiziaria, a' sensi dell'art. 56 della Legge Notarile (Testo Unico ap-provato con R. Decreto 25 maggio 1879, n. 4900, serie 2a), giacché anche le dette verifiche sono da considerarsi, giusta gli articoli 2 e 128 delle istru-zioni del 5 gennaio 1894, sul servizio d'Ispezione, quali atti di ordinaria attribuzione dell'Ispettore del Circolo.

101. Verifiche ad Istituti di emissione — Per le veri-fiche agli Istituti di emissione, eseguite nell'am-bito del Circolo, non è dovuta agli Ispettori De-maniali alcuna indennità, o speciale compenso, all' infuori delle normali indennità di giro. 102. Impiegati a riposo — Le indennità di viaggio e di

soggiorno che, col R. Decreto 8 luglio 1878, n. 4459, serie 2a, sono state stabilite, nella misura fissata dai R. Decreti 14 settembre 1862, n. 840, e 25 agosto 1863, n. 1446, in favore degli impiegati delle Amministrazioni civili chiamati quali testi-moni per l'istruttoria dei procedimenti penali o alle udienze, per essere esaminati sopra fatti re-lativi all'esercizio delle loro funzioni, non com petono agli impiegati a riposo, sebbene chiamati a testimoniare su fatti dipendenti dallo esercizio delle precedenti loro funzioni.

103. Reggenze per malattia dei titolari— Nei casi di reggenza per malattia dei titolari, questi debbono rimborsare, ai reggenti destinati dall'Amministra-zione, le sole indennità di viaggio, nella misura portata dal R. Decreto 25 agosto 1863, n. 1446, e non le spese che essi reggenti abbiano effettiva-mente sostenuto per la trasferta, non avendo l'art. 24 del R. Decreto 27 dicembre 1896, n. 581, (ora art. 16 del Regolamento 16 luglio 1904, 458)

inteso di stabilire, al riguardo, un trattamento diverso da quello ordinario.

104. Pretori richiesti per assistere l'Ispettore — Il pa-. gamento ai Pretori della indennità di viaggio e

di soggiorno per l'intervento alle verifiche degli Ispettori Demaniali, a sensi dell'art. 55 della legge 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo, è"da

Risol. Min. 18 set-tembre 1883, Num. 134665-18855—Ri-sol. Min. 12 novem-bre 1884, N. 158602-21502 —Risol. Min. 15 luglio 1898, N. 60181-12981.

Risol. Min. 21 ot-tob. 1898, N. 90410-18810.

Decis. Cons. Sta -to 25 marzo 1893, Boll. Dem. 1893, p. 222.

Risol. Min. 9 lu-glio 1897, N. 12753.

Risol. Min. 10 no-vembre 1897, Nuni. 99872-20472.

eseguirsi a carico del Bilancio del Ministero delle Finanze, giacché la trasferta avviene nell'inte-resse di questo.

Segue: I N D E N N I T À D I M I S S I O N E .

105. Commessi privati — I commessi privati degli uf-fici del Registro, quando addivengano, in nome e vece del Ricevitore e per incarico da lui avuto, a prese di possesso di Enti ecclesiastici, od a qua-lunque altra operazione in rappresentanza sempre del Ricevitore, non hanno diritto che al rimborso delle spese di viaggio, giusta il disposto del R. De-creto 25 agosto 1863, n. 1446, ed alle indennità di soggiorno da liquidarsi, a' sensi dell'altro R. De-creto 14 settembre 1862, n. 840, nella misura mi-nima di L. 5, riducibile a metà, in caso che l'in-carico venga esaurito nella stessa giornata.

I N D E N N I T À D I P E R I Z I A .

!06. Impiegati richiesti per operazioni di perizia — Agli impiegati governativi richiesti per operazioni di perizia nello interesse della giustizia punitiva, competono le indennità stabilite per i periti dalla tariffa penale, ogni qual volta le operazioni di cui essi vengono incaricati siano estranee alle ordi-narie incombenze del loro impiego.

INFORTUNI! DEULI OPERAI SUL LAVORO. 107. Imputazione delle spese di inchiesta — Le

inden-nità dovute, a' sensi del R. Decreto 11 settem-bre 1899, n. 389 (ora art. 89 a 93 del

Regola-mento 13 marzo 1904, n. 141) per le inchieste relative ad infortuni degli operai sul lavoro, fanno carico al Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e devono, perciò, i man-dati relativi contenere la espressa indicazione che si riferiscano ad una « inchiesta eseguita nei ter-mini dell'art. 67 (ora art. 84) del regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro » ed essere contabilizzati distintamente dai mandati per spese di giustizia penale, mediante compilazione di se-parate note mod. 72 C. G. e di separati prospetti riassuntivi mod. 73 C. G.

Non sono, però, da considerarsi spese d'inchiesta, ma di giustizia penale, quelle che si compiono al-lorché il magistrato, sia pure per lo stesso fatto che ha dato luogo all' inchiesta, debba iniziare una regolare istruttoria penale.

Risol. Min. 21 no-vembre 18*9, Num. 103842-20042. Coli. Dem. 1871, p. 114. Boll. Dem. 1900, p. 52.

f

Segue: INFORTUNII DEGLI OPERAI SUL LAVORO. 108. Imputazione e riparto di pene pecuniarie e spese

ricuperate. — Agli effetti dell'art. 26 della Legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (oggi art. 37 T. U. 31 gennaio 1904,

n. 51) sono da considerare per somme riscosse in dipendenza di contravvenzioni alla Legge stessa, e da versare conseguentemente alla Cassa Depo-siti e Prestiti, solamente le pene pecuniarie poste a carico del contravventore, sulle quali spetta, però, alle Cancellerie che ne promuovono la ri-scossione, il decimo di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 1895, n. 556, e agli Agenti scopri cori la quota di compartecipazione nella misura del quarto al netto, indicata dall'art. 3 della Legge 26 gen-naio 1865, n. 2134.

Le spese del giudizio contravvenzionale, e la tassa di sentenza spettano all'Erario, e agli altri aventi diritto,

INGIUNZIONE.

Mancanza dell'originale — V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T À B I L I , n . 1 6 9 e 1 7 1 .

Spese di notificazione non ricuperate — V.

RE-S P O N RE-S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n . 1 8 1 .

INTENDENZE DI FINANZA.

Competenza per annullamento di articoli V.

AN-N U L L A M E AN-N T O D I A R T I C O L I , n . 4 .

Competenza' per approvazione di cauzioni — V.

C A U Z I O N I , n . 3 4 e 3 5 .

INTERRUZIONE DI PRESCRIZIONE — V.

PRE-S C R I Z I O N E .

IPOTECHE.

Mancata iscrizione a garanzia di tassa di svin-colo — V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n. 183. 109. Documentazione delle note di rinnovazione — Per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, non oc-corre che, a oc-corredo delle doppie note prescritte dall'art. 2005 del C. C., venga esibita al Conser-vatore la nota delle iscrizioni da rinnovarsi, tro-vandosi già presso l'ufficio delle Ipoteche un duplo di quest'ultima nota, che, a'sensi del capoverso del detto art. 2005 può, esso stesso, tener luogo di titolo. Boll. D e m . 1900, . 745. Boll. D e m . p. 473. 1901, e

Segue: I P O T E C H E

110. Termine per la rinnovazione — Le ipoteche iscritte Cons Stato 24 h, a norma delle leggi anteriori al Codice Civile, glioi867,Boll.Dem senza determinazione di una somma di denaro, 1878, p. 691. e senza specificazione degli immobili gravati, e

poscia nuovamente iscritte colle indicazioni stabi-lite dal Codice stesso, a' sensi dell'art. 38 del R. Decreto 30 novembre 1865, n. 2606, debbono rinnovarsi nel termine di 30 anni dalla nuova iscrizione.

I S P E Z I O N E D E M A N I A L E .

Conseguenze di verificazioni irregolari o non ese-guite — V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n. 145 146, 148 e 188.

Indennità spettanti agli Ispettori — V . I N D E N N I T À D I GIRO — I N D E N N I T À DI M I S S I O N E — I N D E N N I T À D I P E R I Z I A .

Indennità al Pretore richiesto dall' Ispettore per l'assistenza — V. I N D E N N I T À D I M I S S I O N E , n. 101. Ritorno degli Ispettori alla carriera Contabile —

V . C A U Z I O N I , n . 3 0 .

Valore jorobante dei verbali e rapporti degli Ispet-tori V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n. 189. 111. Azione direttiva degli Ispettori — Non rientra nella competenza degli Ispettori Demaniali l'impartire istruzioni ai Contabili, all'effetto di ampliare quelle emanate dall'Amministrazione, e tanto meno nel fine di modificarle.

Gli Ispettori possono, soltanto, dentro i limiti delle istruzioni e regolamenti vigenti, fare quelle avvertenze, che ravvisano utili al migliore anda-mento del servizio.

112. Ricognizione valori di bollo nel Magazzino Provin- Risol. Min. 26 di-ciale del bollo — A tenore dell'art. 3 5 delle Istru- cembre 1890, Num. zioni 16 giugno 1882, il Primo Ragioniere è in ob- 169181-83881 Divi-bligo di constatare nel Magazzino Provinciale del S10ne

Bollo, la tenuta dei registri d'introito del Magaz ziniere e del Controllore, e di apporvi, in prova, la propria firma. In conseguenza, anche l'Ispet-tore Demaniale che procede alla ricognizione dei valori di bollo e bollettari esistenti nel magazzino, a' sensi del successivo art. 37, deve adempire alle stesse formalità.

Risol. Min. 10 a -prile 1883, Num. 14260-1850.

Segue: ISPEZIONE DEMANIALE.

113. Verbali di verifica di gestione - - I verbali delle verifiche di gestione sono destinati a comprovare in modo preciso e indubbio anche l'estensione data ai riscontri prescritti pel Demanio, pel Pondo per il Culto e per altre aziende ; onde è necessario che, nei verbali stessi sia fatto esplicito riferimento ad ognuna di tali aziende, anche quando risultino escluse proposte di addebiti.

114. Verifiche dei depositi nelle Gancelleme Giudiziarie — Alla verificazione delle contabilità dei depositi nelle Cancellerie Giudiziarie deve, di regola, ri-tenersi estranea l'Amministrazione Demaniale, perchè la sorveglianza di tale servizio è attri-buita esclusivamente alle autorità giudiziarie, a termini degli art. 83 a 91 del Regolamento 10 di-cembre 1882, n. 1103.

115. Facoltà di indagine degli Ispettori negli uffici non demaniali — Il diritto di esame e di verifica attri-buito, dall'art. 52 della Legge 13 settembre 1874, n. 2077, (ora art. 55 del Testo Unico approvato

con R. Dec?~eto 4 luglio 1S97, n. 414), agli Agenti finanziari allo scopo di fornire loro un mezzo di controllo per accertarsi che non siasi fatta frode all'Erario dello Stato, è illimitato e comprende, anche in rapporto al contenuto, non solo i libri e registri soggetti alla tassa di bollo, ma qualsiasi • atto, scritto, o carta esistente nel locale addetto

all'esercizio del commercio, o degli uffici indicati in detto articolo ; nè può essere lasciato in balìa delle persone ivi contemplate di sciegliere i docu-menti e le carte da sottoporsi alla verifica.

116. Idem — I Funzionari Demaniali non hanno facoltà di fare rilievi in dipendenza di mancata registra-zione di atti, allorché la scoperta degli atti stessi avvenga in occasione e per effetto delle ispezioni eseguite, in forza dell'art 55 della Legge pel Bollo (Testo Unico 4 luglio 1897, n.414), presso Società, Enti, o persone che, pur essendo soggetti al di-sposto del detto art. 55, non sono, però, anche contemplati dall'art. 119 della Legge sul Registro (Testo Unico, 20 maggio 1897 n. 217).

I rilievi possono, invece, farsi allorché gli atti, oltreché di fronte alla Legge sul Registro, siano anche irregolari in rapporto al Bollo, giacché in

Boll Dem. 1899, p . l l .

Risol. Min. 18 set-tembre 1896, Num. 84956-17956. C.C.Roma 26 no-vembre 1889, Boll. Dem. 1890, p. 241 — C. C. Roma 5 marzo 1890, Boll. Dem. 1890, p. 388 — C. C. Roma 18 marzo 1891, Boll. Dem. 1891, p. FOtì — C. C. Roma 23 luglio 1891, Boll. Dem. 1892, p. I l i — C C. Roma 23 dicem. 1893, Boll. Dem. 1895, p. 116. Risol.Min. 10 no-vembre 1904, Num. 30216.

tal caso, coli'accertamento della contravvenzione al Bollo, fatto coi mezzi e nelle forme stabilite dalla Legge relativa, la esistenza e la condizione d'essere degli atti resta legalmente constatata ad ogni conseguente effetto nei rapporti delle Leggi tributarie.

Segue: ISPEZIONE DEMANIALE.

117. Archivi notarili — L'Ispettore Demaniale ha fa-coltà di asportare dagli Archivi notarili, per le verificazioni di suo istituto, i repertori notarili speciali istituiti dalla Legge di Registro. Nè a ciò osta la disposizione proibitiva contenuta nell'art. 98 del Regolamento 23 novembre 1879, n. 5170; giac-ché tal disposizione, in quanto ai repertori' ri-guarda quelli prescritti dalla Legge sul notariato, e non i repertori speciali istituiti dalla Legge di di Registro, la cui consegna, agli Agenti dell'Am-ministrazione Demaniale, è condizione dell'esecu-zione dei controlli finanziari pei quali tali repertori sono preordinati.

L'asportazione non è, però, consentita allorché dei due repertori prescritti, uno dalla Legge 25 maggio 1879, n. 4900, sul Notariato, e l'altro dal Testo Unico 20 maggio 1897, n. 217, sul Registro, uno solo se ne trovi depositato nell'Archivio No-tarile.

118. Casse di Risparmio — Gli amministratori delle Casse di Risparmio non possono rifiutarsi di esibire agli Agenti finanziari, che ne facciano richiesta, i loro libri, registri e carte. In caso di rifiuto incorrono nella penale stabilita dall'art. 53 n. 4, della Legge 13 settembre 1874, n. 2077 (ora art. 56, n. 4

T. U. 4 luglio 1897, n. 414).

119. Confraternite, Confraterie, Congreghe e

Compa-gine — Le Confraternite, Confraterie, Congreghe e Compagnie, anche di mero culto, vanno soggette a verifica da parte degli Ispettori Demaniali, quando hanno un patrimonio proprio, od amministrano beni di altri Enti, e sono sottoposte alla sorveglianza dell'Autorità tutoria.

120. Consigli dell'ordine degli Avvocati e di disciplina

dei Procuratori — I Consigli dell'ordine degli Av-vocati e di disciplina dei Procuratori non sono soggetti alla verifica degli Ispettori Demaniali, perchè non possono equipararsi ad uffici pubblici.

Boll. Dem. . 980. 1900, C. C Roma 9 marzo 1888, Com-pagnoni c Zoppi, Boll. Dem. 1888, p. 326. Risol. Min. 19 a-prile 1899 N. 33280-6430.

Risol. Min. 22 feb-braio 1895, Num. 17279-2679—Boll. Dem. 1896, p. 434.

Segue: ISPEZIONE DEMANIALE.

121. Consorzi idraulici —- I Consorzi idraulici, relati-vamente alle operazioni di bonifica e di scolo che compiono, sono amministrazioni pubbliche nel senso dell'art. 52 della Legge sul Bollo (55 del

Testo Unico approvato con R. Decreto 4 luglio 1897, n. 414), e non possono perciò rifiutarsi alla veri-ficazione dei loro atti da parte dell'Ispettore De-maniale.

122. Consorzi di irrigazione — I Consorzi di irrigazione regolati dalla Legge 29 maggio 1873, n. 1373, 25 dicembre 1883, n. 1790, (oggi Testo Unico

appro-vato con R. Decreto 28 febbraio 1886, n. 3732, e Regolamento relativo 28 febbraio 1886, n. 3733)

essendo enti di indole privata, e avendo privata amministrazione, non sono soggetti alla verifica per parte degli Ispettori Demaniali.

123. Consorzi strade vicinali — Le commissioni con-sorziali per la costruzione di strade vicinali sono ob-bligate alla tenuta del repertorio, e quindi sog-gette alla verifica da parte dei funzionari Demaniali. i 24. Enti morali — Di regola, le verifiche degli Ispettori Demaniali alle Segreterie dei Comuni, e degli

altri Enti morali, devono essere eseguite alle sedi rispettive. Ciò però non esclude che gl'Ispettori, in occasione delle consuete verifiche presso le Pre-fetture e Sotto PrePre-fetture, possano estendere il loro esame, nei rapporti delle Leggi sul Registro e sul Bollo, anche ai bilanci e conti consuntivi dei Co-muni e degli Enti morali che vi si trovassero de-positati per l'approvazione.

125. Fabbricerie Parrocchiali—Sono soggette a veri-ficazione preriodica, le Fabbricerie Parrocchiali che risultano sottoposte alla sorveglianza gover-nativa.

126. Istituzioni pubbliche di beneficenza — La facoltà di disporre le verifiche presso le Congregazioni di Carità e le Istituzioni Pubbliche di beneficenza soggette a sorveglianza od ingerenza governativa, Provinciale e Comunale trovasi poggiata all'art. 52 della Legge sul Bollo, 13 settembre 1874, n. 2077,

(55 del Testo Unico, 4 luglio 1897, n 414), che contempla qualunque funzionario od amministra-tore pubblico; articolo che vuole essere messo in relazione col n. 4 dell'art. 73, e coll'art. 116 della Legge sul Registro 13 settembre 1874, n. 2076,

Cons. Stato 21 no-vembre 1884, Boll. Dem. 1885, p. Iu6 — C. C. Roma 17 luglio 1889, Boll. Dem. 1890, p. 240. Boll. Dem. 1896, p. 434 — C. C Ro-ma 23 gennaio 1896 - Ruzza, Sin. Giur. fase. 107, Serie II, Art. 52).

Risol. Min.28 no-vembre 1894, Num. 124092-14092.

Risol. Min. 14 lu-glio 1882, N 72143-8343, Div. I.

Risol. Min. 21 di-cembre 1898, Num. 109862-23062.

Risol. Min. 1 ago-sto 1880,N. 109521-12521, 25 ottobre 1883, N. 153550-21550, Div. I, e 5 nov. 1888, N.14687.

{oggi rispettivamente : n. 4 art. 73 e art. lly del Testo Unico 20 maggio 1897, n. 217) e 97 del-l'annessa tariffa.

Segue: ISPEZIONE DEMANIALE.

127. Istituzioni pubbliche di beneficenza — Cade in con-travvenzione il rappresentante di un'Opera Pia che si rifiuta di comunicare i registri e le mi-nute degli atti all'Ispettore Demaniale per la veri-fica in rapporto alle Leggi di bollo e di registro. 128. Seminari Vescovili — I Seminari Vescovili non

sono soggetti a verifica da parte degli Ispettori Demaniali, perchè non sottoposti a sorveglianza di Autorità civile.

129. Uffici Postali — Negli Uffici Postali incaricati della rivendita dei valori di bollo, le verificazioni di che all'art. 66 delle Istruzioni 16 giugno 1882, deb bono essere eseguite dagli Ispettori Demaniali, e non dalle Guardie di Finanza.

130. Verificatori Pesi e misure — Gli uffici di Verifi-cazione dei Pesi e misure non sono soggetti a ve-rifica da parte degli Ispettori Demaniali, poiché ogni loro atto viene compilato dalla Prefettura o dalla Sotto Prefettura, sicché gli uffici stessi non conservano documenti che possano dar luogo a rilievi dell'Ispettore Demaniale.

ISTITUTI DI EMISSIONE.

Indennità agli ~spettori Demaniali per le verifiche

— V . INDENNITÀ DI MISSIONE, n . 1 0 1 .

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA.

Verificazioni degli Ispettori Demaniali— V. ISPE-ZIONE DEMANIALE, n . 1 2 6 e 1 2 7 .

LATORI D'UFFICIO.

Eliminazione di arretrato — V. RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI, n . 1 6 0 , 1 6 1 e 2 0 3 .

C C. 1 giugno 1885 - Boll. Dem. 1886 p. 117.

Risol. Min. 8 mag gio 1896, N. 43673-8873 — Boli. Dem. 1896, p. 434.

Risol. Min. 8 feb-br. 1890. N. 16000-2066 d'accordo col Min. Poste e Teleg.

Risol. Min. 25ag. 1894, N. 10738(5-16636, Div. 1, e 30 gennaio 1895, N. 160204-26064.

LEGATURA DI LIBRI, RACCOLTE ECC. — V.

R E S P O N S A B I T I T À D E I C O N T A B I L I , n . 1 6 2 , 1 6 3 e 2 0 3 . 131. Spese relative — Stanno a carico dei Contabili

De-maniali, a' sensi dell'art. 82 del Regolamento 29 agosto 1897, n. 512, (art. 10 del Regolamento 16

luglio 1904, n. 458), le spese per la fornitura di buste o cartelle per la custodia di atti, nei casi previsti dalla normale n. 68 a pag. 304, Bollettino Demaniale 1883, o da altre speciali disposizioni, e quelle per la legatura della Raccolta delle Leggi e Decreti, dei Bollettini Ufficiali, dei Fogli pe-riodici degli annunzi legali, e di ogni altro libro di proprietà dell'Ufficio contabile.

L'obbligo della rilegatura, poi, incombe al tito-lare, o al reggente retribuito cogli utili dell'uf-ficio, che ha ricevuto gli indici analitici ed alfa-betici dei volumi, o, pei fogli periodici e altri libri, l'ultimo fascicolo pubblicato; e ricade sull'Ammi-nistrazione, ove i volumi vengano a completarsi durante la gestione di reggenze assolutamente gratuite. Coli. D e m . 1863, p. 1 6 6 — B o l l . D e m . 1875, p. 5 — Boll, D e m 1885, p. 363 — Boll. Dem. 1893, p. 7 4 6 — B o l l . D e m . 1898, p. 455. LICITAZIONI PRIVATE.

Funzionario autorizzato ad autenticarne il verbale — V . C O M M E S S I G E R E N T I , n . 5 5 .

LIQUIDAZIONI DI TASSA.

Notificazione — V . N O T I F I C A Z I O N I .

MAGAZZINO PROVINCIALE DEL BOLLO.

Ricognizione valori di bollo — V. I S P E Z I O N E D E -M A N I A L E , n . 1 1 2 .

MULTE E SPESE DI GIUSTIZIA.

Liquidazione dell'aggio ai Contabili — V. AGGIO D I R I S C O S S I O N E , n . 1 .

Ricupero di quelle dipendenti da contravvenzioni alla Legge per gl'infortuni degli operai sid la-voro — V. I N F O R T U N I ECC., n. 108.

NOTIFICAZIONI.

Di decisioni della Corte dei Conti, e di ricorsi della Procura Generale presso la stessa Corte — V.

RE-SPONSABILITÀ D E I CONTABILI, n . 2 0 4 .

132. Di liquidazioni di tasse — Per la notificazione delle Boll, Dem 1877 liquidazioni suppletive d'ufficio per tassa di ma- p.807 —Boli.Dem! nomorta, e degli avvisi di liquidazione per tasse di 1878> P- 928 -registro e di successione, compete agli Ufficiali

Giu-diziari, oltre il diritto di centesimi venticinque per ciascuna notificazione, anche l'indennità di trasferta, perchè il Regolamento 25 settembre 1874, n. 2129, per l'esecuzione della Legge sulla tassa di manomorta, e quello 25 settembre 1874, n. 2127

(oggi 23 dicembre 1S97, n. 549), per l'esecuzione della Legge sulle tasse di registro, col fissare lo emolumento od onorario dell'Ufficiale Giudiziario, per le notificazioni suindicate, non escludono il rimborso della spesa di viaggio da liquidarsi nella misura stabilita dalla tariffa civile approvata con R. Decreto 23 dicembre 1865, n. 2700,

(modifi-cata colla Legge 21 dicembre 1902, n. 528), e da pagarsi dai Ricevitori del Registro colle forme di che all'art. 56 dell'istruzione sulla Contabilità Demaniale 10 dicembre 1876, (oggi art. 109

Istru-zioni 7 aprile 1888).

OBBLIGAZIONI DELL'ASSE ECCLESIASTICO

Dichiarazioni di annullamento — V . D I R I T T I D I COPIA, n . 8 7 .

ORARIO D'UFFICIO.

Risol. Min. G. G.

133. Giorni Festivi — Agli effetti^ civili, sono festivi sola- 8 aprile I90t, N.

mente i giorni tassativamente designati come tali F ,4-«-2080, Div. 8.

dalla Legge, (Leggi 23 giugno 1874, n. 1968, e 19 luglio 1895, n. 401); giacché solo per Legge può effettuarsi una simile designazione dalla quale la nostra legislazione fa derivare conseguenze giu-ridiche gravissime.

In qualsiasi altro giorno, perciò, anche se festeg-giato per consuetudine, o per ricorrenza di fausti eventi, devono gli uffici del Registro, e gli uffici delle Ipoteche, osservare l'orario feriale che per essi è rispettivamente stabilito dall'art. 42 del Regola-mento approvato con R. Decreto 23 dicembre 1897, n. 549, e dall'art. 10 del Regolamento approvato con R. Decreto 25 settembre 1874 n. 2130, serie 2a.

PAGAMENTO.

Allo Stato — V. R I S C O S S I O N E .

Di debiti dello Stato — V. D E B I T I D E L L O STATO. Indebito — V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n. 164 Interruttivo di prescrizione — V. P R E S C R I Z I O N E .

PENE PECUNIARIE.

Per ritardata prestazione di cauzione — V. CAU-Z I O N I , n . 2 4 e 2 5 .

Per ritardata registrazione di atti o denunzie — V . R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n . 1 6 5 e 1 6 6 . Per ritardato versamento — V. V E R S A M E N T I , n. 128. Responsabilità per mancato ricupero di pene

pe-cuniarie— V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I n. 167. PERITI GIUDIZIARIE

Impiegati chiamati come periti giudiziarii — V. I N D E N N I T À DI P E R I Z I A , n . 1 0 6 .

Iscrizione d'impiegati nell'albo dei periti — V. IN-C O M P A T I B I L I T À . TI- 9 2 .

Ispettore Demaniale incaricato di accertamenti in materia penale -— V. I N D E N N I T À D I G I R O , n. 95.

PRECETTO.

Notifica ad eredibeneficiarii — V. E S E C U Z I O N I , n 88. Obbligo di notificarlo per l'esproprio delle cauzioni

— V . C A U Z I O N I , n . 4 4 . PRESCRIZIONE.

Di crediti — V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I . Dell'indennità di giro degli Ispettori Demaniali —

V . I N D E N N I T À D I G I R O , n . 9 6 .

134. Interruzione per effetto di pagamento —Il paga-mento di una parte del debito già prescritto equi-vale a ricognizione del debito stesso, a norma degli art. 2107 e 2111 del Codice Civile, e per analogia

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