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Affari generali e contabilità (Massimario Generale vol.II)

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(1)

MINISTERO DELLE

FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

MASSIMARIO GENERALE

VOLUME II

Affari generali e Contabilità

R O M A

HTAB. T I P . G . SCOTTI & C .

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MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

MASSIMARIO GENERALE

VOLUME II

Affari generali e Contabilità.

R O M A

S T A R . T I P . G . SCOTTI & C . Via della ijungara, US

1905

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IL D I R E T T O R E G E N E R A L E

D E L D E M A N I O E D E L L E T A S S E S U G L I A P P A R I

Visto il Decreto 31 luglio 1902 di]S. E. il Ministro delle Fi-nanze, che istituiva una Commissione permanente per l'ordina-mento e la pubblicazione del Massimario Generale dei servizi amministrati dalla Direzione Generale del Demanio e delle Tasse sugli affari;

Visto l'altro decreto del 23 ottobre 1903, che autorizza la graduale pubblicazione del Massimario per ciascuna categoria di affari, con speciali Indici complementari delle disposizioni ancora in vigore già pubblicate nella Collezione Demaniale e nel Bollet-tino ufficiale della^detta .Direzione Generale, che non abbiano carattere di massima, e non.siano perciò comprese nel Massi-mario ;

Visto il verbale dell'adunanza tenuta il giorno 28 dicembre 1904 dalla predetta Commissione, nella quale adunanza fu constatato il compimento del Massimario e dell'Indice riguardante gli Affari Generali e la Contabilità, e ne fu stabilito il testo definitivo, con parere favorevole alla sua pubblicazione;

A P P R O V A

il Massimario relativo agli Affari Generali e alla Contabilità, e l'Indice annesso delle sopraccennate disposizioni che vi si riferi-scono e che sono tuttora vigenti, e ne ordina la pubblicazione agli effetti degli art. 2 e 3 del succitato Decreto 23 ottobre], 1903.

Roma, 4 Gennaio 1905.

Il Direttore Generale

(8)

A B B R E V I A Z I O N I

A. E. — Asse Ecclesiastico.

Amm. Dm. —• Amministrazione del Demanio e dello Tasse sugli Affari. Art. — Articolo.

Avv. Erar. — Avvocatura Erariale.

Avv. Erar. Gen. — Avvocatura Erariale Generale.

Boll. 'Dem. — Bollettino della Direzione Generala del Domanio. Boll. Madori — Bollettino di giurisprudenza amministrativa o giudiziaria. Boll. Tesoro — Bollettino ufficiale del Ministero del Tesoro.

0. A. — Corte d'Appello. C. C. — Corte di Cassazione. C. Conti — Corte dei Conti.

C. Suprema — Giornale « La Corte Suprema ». Cir. — Circolare.

Cod. Civ. — Codice Civile.

God. Proc. Civ. — Codice di Procedura Civile.

Collez. Dem. — Collezione degli Atti della Direzione Gonerale del Demanio. Gons. Stato — Consiglio di Stato.

Coni: Dem. — Contabilità Demaniale. Decis. — Decisione.

D. Min. — Decreto del Ministero delle Finanze. G. Girisi. Amm. — Giornale « La Giustizia Amministrativa ». G. La Legge — Giornale « La Legge ».

G. Massime — Giornale « Le Massime del Registro e del Notariato ». Istruz. — Istruzioni.

Legge Coni. Gen. — Legge per l'Amministrazione del Patrimonio, o per la Contabilità Generale dello Stato.

Min. — Ministero.

Min. G. G. — Ministero di Grazia e Giustizia. Mod. — Modello.

jy. — Numero. Norm. — Normale. p. — Pagina. Par. — Parere.

Proc. gen. — Procura Generale. Ques. — Quesito.

R. D. — Regio Decreto. R. M. — Ricchezza Mobile. Race. Uff. — Raccolta ufficiale. Reg. — Regolamento.

Reg. Cont. Gen. — Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio, e per la Conta-bilità Generale dello £Jtato.

Risol. Min. — Risoluzione della Direzione Generale del Demanio. Seni. — Sentenza.

T. U. — Testo Unico. Trib. — Tribunale.

(9)

AFFARI GENERALI E CONTABILITA

MASSIMARIO ALFABETICO

ABBUONO.

Documenti per l'abbuono di interessi sulle obbliga-zioni A. E. V. D I R I T T I D I C O P I A , II. 87.

AFFITTI — V. R E N D I T E .

AFFRANCAZIONI — V. A T T I D I A F F R A N C A Z I O N E

-AGGIO DI RISCOSSIONE.

1. Liquidazione dell'aggio sulle multe e spese di giu-stizia — Il decimo spettante ai Cancellieri giudi-ziari, a sensi dell'art. 5 della Legge 8 agosto.1895 m 556, non è da dedursi dal prodotto delle multe e spese di giustizia, agli effetti della liquidazione dell'aggio dovuto ai Contabili demaniali, perchè tale decimo non si può comprendere tra le quote devolute agli aventi diritto, escluse dall'aggio coll'art. 26 del R. I). 12 novembre 1895, n. 653 (ora art. 12 del

regola-mento 16 luglio 1904, n. 458).

2. Diritto dei reggenti sulVaggio corrisposto dal Fondo Culto — L'aggio o premio del Fondo Culto, in

qual-siasi caso^di reggenza di Uffici demaniali, dev'essere corrisposto a tutti i reggenti indistintamente, e perciò anche a quelli provvisti di stipendio, che abbiano optato per la continuazione di esso, anziché per gli utili dell'Ufficio.

3. Ritenuta per misura disciplinare — La ritenuta sul-l'aggio, per misura disciplinare {art. 274 del

Rego-lamento 29 agosto 1897, n. 512), deve essere pra ticata sull'aggio di cui è provvisto il Contabile al momento in cui viene disposta la sospensione del pagamento, senza riguardo all'Ufficio ove vennero commesse le mancanze che motivarono il provve-dimento.

AGGIUDICAZIONI — V. C O N T R A T T I D E L L O S T A T O .

AMMINISTRAZIONE DEMANIALE.

Sua rappresentanza in giudizio — V. R A P P R E S E N -T A N Z A .

(10)

ANNULLAMENTO DI ARTICOLI.

4. Competenza — Il primo comma dell'art. 303 del Re gelamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla Contabilità generale con cui è delegata alle Intendenze di fi-nanza la facoltà di ordinare l'annullamento dei ere di i riconosciuti assolutamente inesigibili, riguarda soltanto, i crediti propri di Amministrazioni finan ziarie iscritti nei registri degli Uffici dipendenti dalle Intendenze di finanza e non eccedenti la somma di U 500 (limite questo che é stato elevato a L. 5000

con l'art 3 del R. D. 17 febbraio 1895, n. 48 e con l art 8 di quello del 2 maggio 1897, n. 260). Nè tale facoltà può estendersi ai crediti riferibili ad altre Amministrazioni non finanziarie, poiché in questi le Intendenze di finanza non hanno alcuna ingerenza non derivando da servizi da esse amministrati nè d X r VSTt t i SUÌ r,e£i s t r i U f f i«i dipendenti

dalle Intendenze medesime.

Onde è che, qualora le Amministrazioni centrali non finanziane credano doversi annullare crediti rife-ribili a servizi da esse amministrati e riconosciuti assolutamente inesigibili, devono, qualunque ne sia la somma, seguire i procedimenti stabiliti dal secondo e terzo comma dell'art. 303 del Regolamento di Con-tabilità, trasmettendo le loro proposte debitamente documentate al Ministero del Tesoro, cui spetta esa-minarle ed emettere il relativo Decreto per l'annul-lamento di tali crediti.

Idem — Spetta all'Amministrazione interessata giu-dicare, nei singoli casi, se l'annullamento dei crediti

s eSu i r e i n conformità

dell art 303, oppure dell'art. 305 del Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla Contabilità genera e dello Stato.

Ricorre, di regola, l'applicazione del citato art. 303 e di conseguenza debbonsi annullare colla procedura ordinaria m tale articolo stabilita, quei crediti che essendo sussistenti, pure, per le speciali condizioni dei titoli da cui derivano o dei singoli debitori, non offrano probabilità di realizzazione

E invece da applicarsi l'art. 305 a tutti quei casi nei quali il credito risulti insussistente; e tale in-sussistenza può derivare da due cause : o da erronea iscrizione, e su questi non può cader dubbio, trat-tandosi di semplici errori contabili; o da parziale o totale già seguita estinzione, e per questi non avendo nè la Legge, nè il Regolamento generale di

Boll. Tesoro, an-no 1890, p.663. Boll. Dem, 1890, p. 322.

(11)

Contabilità stabilito singoli criteri, è mestieri ricor-rere alle disposizioni del diritto comune.

L'art. 1236 C. C. ammette come modi legali di estinzione: il pagamento, la novazione, la rimes-sione del debito, la compensazione, la confurimes-sione, la perdita della cosa dovuta, l'annullamento o re-scissione della obbligazione, la condizione risolutiva avveratasi, la prescrizione.

Ogni qualvolta, adunque, la radiazione conseguiti da una delle qui indicate cause, deve provvedersi con atto interno dell'Amministrazione.

APPROYAZIOXE.

DI cauzioni — V. C A U Z I O N I , n. 34 a 36.

Di conti-atti dello Stato — V. C O N T R A T T I D E L L O STATO,

n. 62, 63 e 65.

ARCHITI NOTARILI — V. I S P E Z I O N E D E M A N I A L E ,

n. 117.

ATTI DI À EERANCAZIONE.

Rilascio di copie — V . D I R I T T I D I COPIA, n. 81 e 82.

ATTI ESTERI — V. E S T E R O .

ATTI PRIYATI.

Rilascio di copie o estratti — Ricerche — V . D I R I T T I D I COPIA, n . 7 9 , 8 0 e 8 2 .

ATTI PUBBLICI.

Rilascio di copie o estratti — V. ' D I R I T T I D I COPIA,

n. 79 e 82.

AUTENTICAZIONE.

Di verbali di licitazione — V. C O M M E S S O G E R E N T E ,

n. 55. AVVISI.

Per presentazioni di denunzie o per dichiarazione di valore. — V. F R A N C H I G I A P O S T A L E , n. 91.

AVVOCATI. — V. C O N S I G L I D E L L ' O R D I N E D E G L I A V V O C A T I .

(12)

AZIENDE SPECIALI.

Cauzioni speciali - V . C A U Z I O N I , n.,8 e 1 0

AZIONE SOLIDALE.

Mancato esercizio - y. U n w r U H H t ì j n. 147.

BOLLETTE.

Certificato sostituente bolletta smarrita v „ I D I COPIA, ri. 72. narrila — y. D I R I T T I )

BUSTE D'ARCHIVIO.

Spesa relativa — V lpr4T,In)

V . L E G A T U R A D I L I B R I ECC. CANCELLERIE GIUDIZIARIE.

V

t T J S Z 3 , * »

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

^ azionali'-y. CAVZIOm>

CASSE DI RISPARMIO.

Verificazioni degli Ispettori Demaniali v ZIONE D E M A N I A L E , n. 118. ~ V" I S P E

CAUZIONI - V. V A L 0 E I D I B 0 L L 0 ; N 2 1 5

^COMM^T ^ forato ^ « v

C O M M E S S I G E R E N T I , n. 57 e 58 yL r e^n — V 6. Portato eri effetti del vincolo cauzionair

zione prestata da un Contabi/Tf 7 L a c a u" propria gestione é validi™ guarentigia della Regno alqualeegfi p t a p S n f ^ 6 U f f l d° d e l essere destinato 'P S p o s i Z ] o n e superiore, ^ a S ^ r c l S o n e 6 d> °t e C a ^

a qualunque altro ^iffick) ì S E T = 1

Risol. Min. 2 n o -vembre 1871, Num 1 4 6 7 2 4 - 1 2 2 8 4

a quaìunque^altro 'ufficio' ti ^ ^ << estensibile « t o W ^ essere destìn*^ 10 a l q u a I e Potesse il titolare c t ; d l i - Risol.

(13)

che come dinotanti essere la cauzione stessa da ! estendere da uno ad altro impiego analogo, ugual-mente soggetto a cauzione ; e'non può mai tale esten-sione avere effetto per guarentire un debito che il tito-lare contraesse verso lo Stato, in dipendenza ed in occasione di un nuovo impiego pel quale non avesse prestato nè fosse tenuto a prestare cauzione.

Segue: CAUZIONI.

8. Portata ed effetti del vincolo cauzionale {Segue) —

Per costante giurisprudenza della Corte dei Conti, le cauzioni prestate dai Ricevitori del Registro, o da terzi pei Ricevitori medesimi, a favore del De-manio, servono a garantire anche i debiti e le re-sponsabilità che i Ricevitori abbiano potuto incon-trare, nell'esercizio delle loro funzioni, verso l'Am-ministrazione del Fondo per il Culto. Ne può influir^ in contrario il fatto che il Contabile o il terzo abbia anche prestato la cauzione speciale a favore della detta Amministrazione ; giacché siffatte malleverie speciali sono a ritenersi unicamente e semplice-mente come garanzie sussidiarie.

9. Idem — Sebbene il Demanio ed il Fondo Culto siano due enti distinti, tuttavia, col consenso del Demanio, e nei limiti da questo consentiti, la cauzione data da un Contabile a favore del Demanio, può essere alienata dal Fondo per il Culto, in estinzione di de-biti incontrati dallo stesso Contabile nella gestione degli interessi di quest'ultima Amministrazione.

10. Idem — Non vale però la regola anzidetta pel caso inverso di una cauzione speciale prestata a garanzia di una speciale azienda, giacché lo stesso limite dato alla cauzione impedisce che lo si possa estendere.

Pex-ciò se tal cauzione speciale appartiene, non al Contabile; ma ad un terzo, dovendo questi rispon-dere solo pel vincolo ipotecario che è limitato alla azienda speciale, non può la cauzione essere espro-priata per debiti che non procedano dalla gestione dell'azienda stessa.

11. Idem — La cauzione speciale prestata nell' interesse dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, con estensione alle gestioni successive, può, finché dura il vincolo, servire di garanzia a gestioni, per conto della detta Amministrazione, posteriori a quelle per cui fu data, malgrado che per tali gestioni non siavi obbligo di cauzione speciale.

Risol.. Min. 6 di-cembre 1901, Num. 17129 — Decis. C. Conti 9 febbr. 1892 - Scrofani. Decis. C. Centi 1 magg. 1902 - Ser-pi. G. Giusi. Amm. 1902, Parte II,p.85.

Par. Proc. Gen. C. Conti 3 maggio 1899, N. 486 — Ki-sol. Min. 9 maggio 1899, Num. 42690-8390.

(14)

Segue: CAUZIONI.

12.

Portata ed effetti del vincolo cauzionale {Segue) —

La cauzione prestata dai Ricevitori del Registro nel-l'interesse dell' Amministrazione demaniale serve anche a garantire la gestione della tassa sui fiam-miferi.

Non può, quindi, provvedersi allo svincolo delle cauzioni prestate dai Ricevitori che abbiano tale ge-stione, se i conti di questa non risultino giudicati, con discarico, dalla Corte dei Conti.

13. Idem — La cauzione data da un terzo, a garanzia della gestione del Contabile, si estende a tutte le conseguenze contabili della gestione stessa.

14. Idem — La cauzione, sebbene data in più tempi e da più persone, è unica in sè e nei suoi effetti ; nè valgono, perciò, le eccezioni fatte da uno dei cauzio-nanti, affinchè la rendita ad esso intestata serva per cauzione soltanto sussidiariamente.

15. Idem — Alla cauzione prestata in rendita pubblica non sono applicabili le disposizioni del Codice Ci-vile che riguardano la fidejussione, trattandosi di garanzia che ha caratteri speciali e sulla quale l'Amministrazione ha diritto di agire, quando sia regolarmente accertato il debito del Contabile, an-che quando la cauzione sia prestata da terzi.' 16. Idem — .Al cauzionante non competono maggiori

eccezioni di quelle che possono invocarsi dal con-tabile da lui garantito.

17. Idem — La persona che prestò cauzione in rendita pubblica per la gestione di un Contabile, non può eccepire che l'Amministrazione dovesse avvertirla delle irregolarità accertate a carico del Contabile mallevato, imperocché il cauzionante, rispetto alla Amministrazione, fa tutt'uno col suo Agente ; e chi presta una cauzione reale non può fare una ecce-zione che non competerebbe al puro e semplice fì-dejussore.

18. Idem — La prescrizione trentennale che, per l'azione ipotecaria, è stabilita dall'art. 2030 Codice Civile in favore dei terzi possessori, non può essere op-posta dal cauzionante, giacché questi rappresenta la stessa persona del Contabile, nè riveste, di fronte all'Amministrazione, la qualità di terzo.

(15)

Segue CAUZIONI.

19. Portata ed effetti del vincolo cauzionale (Segue) — In caso che la cauzione di un Contabile sia costi-tuita da più titoli appartenenti a varie persone, il titolare di uno dei certificati di rendita non può pretendere che l'Amministrazione agisca preferibil-mente sugli altri certificati, perchè, per le cauzioni costituite in rendita pubblica, non valgono le re-gole della escussione e della divisione proprie della fidejussione personale.

La cauzione è una garanzia reale, e, quando questa consti di più parti, l'Amministrazione può esercitare l'azione sull'una o sull'altra, a piacer suo, nella stessa guisa che è dato di fare al creditore che abbia più fondi ipotecati da terze persone a garanzia delle obbligazioni del suo debitore.

20. Prestazione della cauzione — Non possono essere accettati, per cauzione di Contabili Demaniali, titoli-che siano già affetti da altri vincoli, fatta solo ecce-zione per quelli relativi a precedenti gestioni nella stessa Amministrazione, e salvi, per questi, gli ef-fetti degli addebiti che, in dipendenza delle gestioni stesse, possono sussistere a carico dei Contabili, da valutarsi, tali effetti, d'accordo fra il Ministero e la Corte dei Conti com'è detto nella Normale n. 177 del Bollettino Demaniale 1879.

21. Idem• — La cauzione speciale prescritta, nell'inte-resse del Fondo per il Culto, col R. Decreto 30 di-cembre 1875, n. 2881 serie 2a, è affatto distinta da

quella stabilita pel Demanio. Perciò un Contabile che in conseguenza di anteriori gestioni trovisi prov-visto di una cauzione, in favore del Demanio, supe-riore a quella richiesta per l'ufficio che in atto occupa, non può, finché duri il vincolo, destinare l'eccedenza alla costituzione della cauzione speciale che egli debba ancora prestare in favore del Fondo per il Culto.

22. Idem, — Il termine di sei mesi dalla immissione in funzioni, che l'Amministrazione è in facoltàdi ac-cordare per la prestazione o il completamento della cauzione, giusta l'art. 232 del Regolamento 4 mag-gio 1885 sulla Contabilità Generale dello Stato, e l'art. 65 del Regolamento 29 agosto 1897, n. 512 (cui

corrisponde l'art. 18 del Regolamento 16 luglio 1904, n. 458) non può in nessun caso, e per veruna ra-gione essere prorogato.

Decis. C. Conti 4 dicembre 1883 - Pilo Paris — Decis. C. Conti 13 luglio 1888 - Pepe.

Risol. Min. 19 di-cembre 1901, N. 17960.

Risol. Min. 5màg-gio 1894, N. 67941-9101.

(16)

Segue: CAUZIONI.

23. Prestazione della cauzione {Segue) — In caso di prov-visoria immissione in servizio, a'sensi dell'art. 65 del Regolamento 29 agosto 1897 n. 512 {cui

corri-sponde l'articolo 18 del Regolamento 16 luglio 1904, n. 458) può essere concessa la dispensa dall'obbligo di prestare il supplemento della malleveria, se, pria dello spirare della proroga a tal uopo concessa, il Contabile venga trasferito ad altro ufficio.

24. Idem — Deve intendersi soddisfatto l'obbligo della prestazione della cauzione o del supplemento di essa, e rendesi perciò inapplicabile la penalità commi-nata dall'art. 65 del Regolamento 29 agosto 1897, n. 512 {cui corrisponde l'articolo 18 del

Regola-mento 16 luglio 1904, n. 458) dal momento in cui sono stati presentati i titoli del Debito pubblico pel vincolo, o è stato, allo stesso effetto, eseguito il depo-sito alla Cassa Depositi e prestiti, o, infine, sono state versate alla Cassa Postale le somme occorrenti per l'acquisto della rendita pubblica, o pel deposito alla Cassa Depositi e prestiti, con dichiarazione che la rendita da acquistarsi, o il deposito, debbano es-sere vincolati per la cauzione dovuta dal Contabile. 25. ld"m — La ritenuta del quarto dell'aggio, a' sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 65 del Regolamento 29 agosto 1897, n. 512 (cui corrisponde l'art. 18 del

Regolamento 16 luglio 1904, n. 45S) è applicabile anche nel caso di ritardo alla prestazione della cau-zione speciale prescritta nell'interesse del Fondo perii Culto colK. Decreto30 dicembre 1875, n. 2881, serie 2a. Tale ritenuta, però, si liquida solamente in

ragione dell'aggio che al Contabile va attribuito per la esazione dei cespiti del Fondo per il Culto. 26 Valutazione della rendita pubblica data in cauzione

— Per valutare, in conformità dell'art. 2 del R. De-creto 8 giugno 1873, n. 1447, la rendita pubblica vincolata, per supplemento di cauzione, dai Volon-tari Demaniali nominati Ricevitori del Registro, deve aversi riguardo alla data del Decreto Ministeriale di destinazione, e non a quello del Decreto Reale di nomina a Ricevitore.

27. Idem — La cauzione prestata in rendita pubblica dai Commessi gerenti, in esecuzione dell'art. 99 del Regolamento 29 agosto 1897, n. 512, deve essere rivalutata colle norme sancite dal R. Decreto 8 giu-gno 1873, n. 1447, quando il Commesso gerente

Risol. Min. 1 apr. 1898, N. 26747-5547. Coli. Dem. 1864, p. 119 —Risol. Min. 20 marzo 1901, N. 16084. Boll. Dem. 1876, p. 80 — Risol. Min. 6 marzo 1894, N. 27276-4556.

Risol. Min. 13 di-cembre 1898, N.

105108-21908.

(17)

venga nominato Ricevitore, e faccia concorrere la cauzione già prestata alla costituzione di quella pre-scritta per l'ufficio cui venne destinato.

Per tale valutazione 'deve aversi riguardo alla data del Decreto Ministeriale di destinazione.

Segue: CAUZIONI.

28. Valutazione delle rendita pubblica data in cauzione

{Segue) — La rendita sul Debito Pubblico che si vincola dai Contabili per supplemento di cauzione richiesto per aumentata importanza degli uffici che essi amministrano, va calcolata al saggio medio dei corsi di borsa del semestre anteriore a quello in cui fu emesso il Decreto che ordina l'aumento della cauzione, ed accettata per nove decimi. 29. Idem — Quando il Contabile sia tenuto ad un

sup-plemento di cauzione, e lo presti in rendita sul De-bito Pubblico, solo per tale supplemento devesi, al-l'effetto della valutazione da farsi in conformità del-l'art. 2 del K. Decreto 8 giugno 1873, n. 1447, aver riguardo alla data del provvedimento in conseguenza del quale la cauzione venne aumentata, mentre pel resto della cauzione resta ferma la valutazione già fattasene all'epoca in cui venne prestata.

30. Idem — La stessa regola sta anche nel caso di un Ispettore Demaniale che, ritornando alla carriera contabile, faccia concorrere alla formazione della cauzione prescritta per l'ufficio cui venne destinato, la cauzione in rendita già prestata, e che trovisi tuttora vincolata, per le gestioni sostenute prima della nomina ad Ispettore.

31. Idem — Per costante giurisprudenza della Corte dei Conti, allorché ad un titolo di rendita sul Debito Pubblico, vincolato a cauzione di un Contabile, si intenda di sostituire altro titolo di rendita, la va-lutazione del nuovo titolo deve farsi allo stesso saggio a cui il vecchio titolo era stato valutato.

Quando, invece, il Contabile abbia dato la cauzione in numerario, ed intenda sostituirvi rendita sul De-bito Pubblico, questa deve essere valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui è emesso il decreto autorizzante la sostituzione.

Quando poi trattisi di sostituzione parziale, della cauzione, devesi mantener ferma la restante parte della cauzione primitiva cosi come fu costituita,

Boll. Dera. 1880, p. 379.

t •

Risol. Min. 2 lu-glio 1901, N. 9816.

Risol. Min. 31 ott. 1898, Num. 92721-19321.

(18)

• * n •

valutando, cioè, nell'uno o nell'altro dei modi suac-cennati, secondochè si ver^i nell'uno o nell'altro dei detti casi, la sola rendita da vincolarsi in sostitu-zione.

Segue: CAUZIONI.

32. Valutazione della rendita pubblica data in cauzione

(Segue) — Occorrendo di ricostituire o reintegrare in rendita pubblica una cauzione in tutto o in parte espropriata, la nuova rendita da vincolare deve es-sere valutata allo stesso saggio che già si tenne a base all'epoca del vincolo della rendita espropriata. 33. Idem — In caso di svincolo parziale della cauzione di un Contabile, la residua cauzione in rendita deve riconteggiarsi al saggio medio di borsa del semestre anteriore a quello in cui viene emesso il decreto di svincolo parziale.

34. Approvazione della cauzione — L'approvazione della cauzione da parte della Intendenza, in conformità dell'art. 45 delle Istruzioni 4 maggio 1863, (pag. 174, Coli. Dem. 1863), è obbligatoria anche nel cas > di un Contabile che trovisi già provvisto di una cau zione eguale, od eccedente quella fissata pel posto cui esso Contabile è destinato, e che fosse già stata approvata dalla Intendenza da cui dipendeva l'Uf-ficio precedentemente coperto, poiché è necessario riconoscere se la cauzione sia valida perii nuovo posto, e cioè che il vincolo sia stato regolarmente esteso, e che non sia pregiudicato da qualche de-bito per gestioni anteriori.

35. Idem — Allorché un Contabile è tenuto a prestare solamente un supplemento di malleveria, il Decreto di approvazione che si emette dalla Intendenza non deve limitarsi al solo supplemento, ma deve riguar dare l'intiera malleveria, quantunque quella di cui il Contabile è già fornito, sia stata precedente-mente approvata dall'Intendenza da cui dipendeva l'Ufficio precedentemente coperto, dovendo accer tarsi che il vincolo apposto ai titoli sia valido a gua-rentire la gestione dell'Ufficio cui il Contabile è de-stinato. V. n. 29.

36. Idem — La cauzione che si presta dal Conservatore nell' interesse del pubblico deve sempre essere ap-provata dalla Corte di Appello nella cui giurisdi-zione trovasi l'Ufficio pel quale la caugiurisdi-zione viene prestata.

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Non vien meno tale obbligo anche"se la cauzione sia, senza varianti nell'ammontare e nei tituli che la costituiscono, quella stessa che già fu [prestata per un altro ufficio, e abbia, come tale, già riportata, per quell'ufficio, l'approvazione della stessa o di altra Corte d'Appello.

Segue: CAUZIONI.

37. Sostituzione della cauzione V. n. 31. — Occorrendo di sostituire, in tutto o in parte, altri titoli a quelli già costituenti la cauzione di un Contabile, i nuovi titoli devono essere vincolati con effetto retroattivo al giorno in cui furono assoggettati a vincolo i vecchi titoli che s'intende di sostituire.

38. Idem — Non è nelle attribuzioni dell'Amministra zione della Cassa Depositi e Prestiti il convertire i depositi fatti in numerario in rendita pubblica con-solidato 5 °/0. Le disposizioni contenute nella

Nor-male 138 Bollettino Ufficiale 1884, sono' applicabili ai soli casi in cui le cauzioni da convertirsi siano costituite da certificati di rendita al portatore. 39. Cessione della cauzione — I mutamenti nella

pro-prietà della rendita data a cauzione non toccano il vincolo afavore dell'Erario, e non possono impedire ad esso Erario l'esercizio delle azioni inerenti. 40. Espropriazione delle cauzioni V. n. 6 a 19 e 32

-V . R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n . 2 0 0 L a

competenza della Corte dei Conti a provvedere sulla domanda dell' Amministrazione per la con-dannadel Contabile, e per l'autorizzazione ad espro priarne la cauzione, non può trovare ostacolo nel-l'esistenza di qualche giudizio avanti altra auto-rità, essendo l'oggetto di quella domanda fra le più dirette ed indiscutibili attribuzioni della Corte stessa.

Risol. Min. 1 giu-gno 1900, N. 9670.

Risol. Min 17feb-braio 1895, N.15685-.2485. Decis. C. Conti, 2 gennaio 1883 -Pais. Decis. C. Conti 23 novembre 1886 - Barili — Decis. C. Conti 26 luglio luglio ltìOO - Porta (G. Giust. <Amm., Anno 1901, Parte II, pag.99.

41. Idem — Trattandosi di debito di un Contabile, di- Decis. C. Conti pendente da decisione della Corte dei Conti passata p^™1 2 0 1883

in giudicato, nessuna eccezione può essere opposta alla vendita della cauzione.

42. Idem — Le ragioni di merito, pel debito già accer-tato con decisione di condanna, non possono essere addotte nel giudizio di espropriazione della rendita, chiesta in base a quella decisione, trattandosi di un giudizio meramente esecutivo.

(20)

Segue: CAUZIONI. 43.

44.

45.

Espropriazione delle cauzioni {Segue) — Non può ammettersi che il debito del Contabile rimanga estinto totalmente o parzialmente in conseguenza della consegna alla Amministrazione delle carte le di rendita vincolate per di lui cauzione, giacché tale consegna non può esser fatta ed accettata in

so-Mum, ma soltanto perchè se ne eseguisca la ven-dita e perchè sull'eventuale prezzo di questa sia, in tutto od in parte, estinto il debito del Contabile.

Idem — La disposizione dell'art. 562 del Cod. Proc Civ per la quale l'esecuzione forzata sui beni del debitore deve essere preceduta dalla notificazione del titolo, e dal precetto a pagare è applicabile anche ai casi in cui debbasi procedere alla espro-priazione della malleveria prestata dai Contabili Demaniali, sia essa rappresentata da titoli del De-bito pubblico, o costituita con deposito o denaro presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Svincolo delle cauzioni. V. n. 6 a 19 e 33 — Il Con-tabile che trovisi a gerire un ufficio, pel quale sia richiesta una cauzione inferiore a quella già da lui prestata per uffici precedentemente geriti, ha diritto di ottenere che la cauzione v e n g a ridotta alla

mi-sura stabilita per l'ufficio attuale, quando abbia con-seguito il discarico per le precedenti gestioni.

Non possono a ciò essere di ostacolo, nè la esten-d i b i l i aesten-d ogni altra gestione esten-del vincolo esten-d ipoteca apposto sui titoli dati in cauzione, nè la circostanza che i conti giudiziali resi pel nuovo ufficio non siano stati ancora giudicati.

4fi Idem — Nemmeno è di ostacolo allo svincolo la cir-costanza che l'Intendenza, nell'approvare- la cau-zione pel nuovo ufficio, abbia nel Decreto indicata,

i n v e c e della somma per tale ufficio richiesta quella

maggiore che già trovavasi vincolata per gii utlici precedenti.

4 7 J d e m _ Così pure, in caso di prestazione di altra

e nuova cauzione, per nuovi uffici conferiti e da conferirsi al Contabile, lo svincolo della precedente cauzione è subordinato solo al discarico delle ge-stioni che dalla stessa furono garantite nè può at-tendersi, per consentirlo, che siano del P^1

giudi-cate con discarico le successive gestioni perle quali è stata prestata la nuova cauzione.

Decis. * 4 maggio Caroaesi. 2. Conti 1881 -Boll. Dem. 1893, 120. ì gen 1901, N. 924. Visto ali. C. Conti 24 gen-naio 1901.

Risol. Min. 2 mar-zo 1895, N. 2018(1-3186.

(21)

/

Segue : CAUZIONI.

48. Svincolo delle cauzioni {Segue) — In applicazione della massima riportata al n. 11, il Ricevitore che trovandosi in un ufficio per cui non sia richiesta cauzione speciale, nell' interesse del Fondo per il Culto, domanda lo svincolo di quella già prestata per altro ufficio precedentemente coperto, deve esi-bire i certificati di saldata contabilità relativi alla gestione per conto dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, non solo per l'ufficio per cui fu pre-stata la cauzione di cui chiede lo svincolo, ma anche per tutti quelli retti successivamente, anche se per taluno di essi non fossevi obbligo di cau-zione speciale ; e deve inoltre giustificare che la ge-stione in corso procede regolarmente.

49. Idem — Perchè possa provvedersi alla riduzione di una cauzione rappresentata da un titolo di proprietà del Contabile, occorre siano prodotti, col certificato di saldata contabilità relativo all'ufficio per cui il titolo venne vincolato, anche.quelli per tutti gli altri uffici precedentemente geriti, ed inoltre un certificato dell'Intendenza da cui risulti che la ge-stione dell'ufficio di cui il Contabile è titolare al momento della presentazione della domanda, pro-cede regolarmente.

50. Idem — Nel caso di svincolo parziale di una cau-zione che appartenga in parte al Contabile, ed in parte alla di lui moglie, è valido, anche senza l'au-torizzazione del Tribunale, il consenso prestato da quest'ultima, a sensi della normale n. 105 inserta a pag. 757 del Bollettino Demaniale 1898, a che lo svincolo si effettui sulla parte di cauzione che è di proprietà del Contabile.

Con tale atto, infatti, non si viene che a confer-mare la primitiva dichiarazione di vincolo, per la quale già intervenne l'autorizzazione dell'autorità competente.

51. Idem — Quando la cauzione prestata, a favore delle Finanze dello Stato, da un Contabile Demaniale non appartiene per intero a lui, lo svincolo parziale non può essere decretato per quella parte della cauzione che è di proprietà del Contabile, se i terzi cauzio-nanti, cui appartiene il resto, non vi prestino espli-cito consenso.

In mancanza di tale consenso, lo svincolo deve di preferenza effettuarsi sui titoli appartenenti ai terzi cauzionanti, ed, occorrendo, proporzionalmente.

Risol. Min. 11 maggio 1897, Num. 36902-7902.

Risol. Min.20 ag. 1901, N. 11863.

Risol. Min. 24 giu-gno 1899, N. 51483-10083.

(22)

Segue: CAUZIONI.

52. Svincolo delle cauzioni (Segue) — Per lo svincolo delle cauzionip restate dai funzionari che ebbero l'ufficio di Controllore Demaniale, occorrono i certi-ficati di seguita verifica prescritti dalla Circolare a stampa 16 giugno 1873, n. 688, ed è necessario che la Corte dei Conti abbia giudicato i conti resi dai Contabili degli Uffici, presso cui i Controllori eser-citarono le loro funzioni, e risulti saldata ogni con-tabilità dai medesimi incontrata, giacché dall'esame e giudizio dei conti in parola potrebbero risultare fatti che implicassero la responsabilità idei Control-lori, per avere questi trascurato la vigilanza, e conseguentemente gli obblighi loro deferiti dall'ar-ticolo 40 delle Istruzioni 10 luglio 1882.

53. Idem, — I certificati di saldata contabilità, che si rilasciano agli effetti previsti dalla Circolare 16 giu-gno 1873, n. 688, (pag. 94, C. D. 1873), perchè pos-sano servire allo scopo cui sono diretti, non devono contenere riserve di sorta.

Negli stessi devono, perciò, essere riportati quei soli addebiti per somma certa e determinata, e re-golarmente provati, che emergono dai verbali di ve-rifica di gestione ; dovendo, invece, formare oggetto di separato rapporto informativo le altre responsa-bitità ancor non precisate che eventualmente appa-rissero dovei si attribuire al Contabile.

54. Idem — Avendo la Legge attribuito alla Corte dei Conti la competenza di autorizzare l'alienazione dei titoli di rendita dati in cauzione dai, o pei Conta-bili dello Stato, non può la Corte stessa non essere competente ad ordinare la liberazione negata in sede amministrativa.

CERTIFICATI.

Di saldata contabilità — V . CAUZIONI, n. 53.

Diritti pel rilascio di certificati — V. DIRITTI DI COPIA.

CESSIONE Di CAUZIONE — V. CAUZIONI, n. 39.

COAZIONE.

Mancanza di originale atto di coazione — V.

RE-SPONSABILITÀ, n . 1 6 9 e 1 7 1 .

Spese non ricuperate — V. RESPONSABIUTÀ, n. 181.

(23)

COMMESSI.

Responsabilità del Contabile j>el Commesso infedele

— V . RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI, n . 1 4 5 , 1 4 8

e 149.

COMMESSI GERENTI (1).

Rivalutazione della cauzione in occasione della no-mina a Ricevitore del Registro — V. CAUZIOMI, n. 27.

55. Autenticazione di atti— Il Commesso Gerente ad-detto all'ufficio del Registro non ha veste per auten-ticare il processo verbale della licitazione privata tenuta nell'ufficio stesso, o per ricevere poi il con-tratto, quand'anche il Ricevitore sia assente per re-golare congedo, perchè l'impiegato che stipula e ri-ceve gli atti in forma pubblica amministrativa deve essere di grado non inferiore a quello di Segretario d'Intendenza, giusta l'art. 104 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

Per effetto dell'art. 91 del Regolamento 29 ago-sto 1897, n. 512, per il personale degli uffici finan-ziari, le facoltà che derivano al Commesso Gerente sono esclusivamente quelle che si riferiscono alla qualità di Ricevitore, e fra le medesime non deb-bono ritenersi comprese quelle di ricevere atti pub-blici.

56. Indennità per testimonianza in causa penale — Ai Commessi Gerenti chiamati come^testimoni in cause penali, per deporre sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, competono le indennità di viaggio e di soggiorno, come pubblici funzionari.

57. Estensione della, cauzione dei Contabili all'operato

dei Commessi Gerenti — Non occorre speciale au-autorizzazione da parte dell'Amministrazione per l'estensione della cauzione dei Contabili Demaniali all'operato dei Commessi Gerenti, derivando la fa-coltà relativa alle disposizioni contenute negli ar-ticoli 91 e 92 del Regolamento 29 agosto 1897, n. 512. 58. Idem — Il Decreto che ordina la cancellazione del

vincolo cauzionale acceso a favore dello Stato, sui titoli costituenti la cauzione dei Ricevitori del Re-gistro, autorizza implicitamente, e per necessaria conseguenza, anche la cancellazione della estendi bilità del vincolo all'operato dei Commessi Gerenti,

Boll. Dem 1900, p. 1020.

Risol. Min. 3 ot-tObrel903,n. 14114.

Risol. Min. 12 otto-bre 1900, N. 15653.

Risol. Min. 30 giu-gno 1897. N. 82983-11383,

(24)

perchè la clausola relativa forma parte integrante della dichiarazione d'ipoteca rilasciata a favore dello Stato, e non può sussistere se non in quanto sussista l'ipoteca stessa.

COMMESSI PRIVATI.

Indennità per missioni sostenute in rappresentanza del Ricevitore — V. I N D E N N I T À D I M I S S I O N E 11.105.

COMPENSAZIONE.

Fra lo Stato e i privati — V . R I S C O S S I O N E , n. 211.

COMPETENZA.

Per annullamento di articoli — V. A N N U L L A M E N T O D I A R T I C O L I , n . 4 e 5 .

Per approvazione di cauzioni — V. C A U Z I O N I , n. 34

a 36.

Per esproprio di cauzioni — V. C A U Z I O N I , n. 40 e 4 1 — - V . R E S P O N SA BIL1TÀ D E I C O N T A B I L I , II. 2 0 0 6 2 0 1 . Per svincolo di cauzioni — V. C A U Z I O N I , n. 54. A decidere in materia di responsabilità — V.

RE-S P O N R A B I L I T À , n . 1 9 9 a 2 0 3 .

Delle spese in rapporto agli esercizi finanziari —

V . S P E S E D I G I U S T I Z I A , n . 2 1 2 .

CONDONO.

Effetti in rapporto a pene pecuniarie addebitate a Cantabili — V. R E S P O N S A B I L I T À , n. 167.

Di debiti accertati a carico di Contabili — V.

RE-S P O N RE-S A B I L I T À , n . 2 0 8 .

CONFRATE RIE.

Verificazioni degli Ispettori Demaniali — V. I S P E -Z I O N E D E M A N I A L E , n . 1 1 9 .

CONFRATERNITE.

(25)

CONGREGHE.

Verificazione degli Ispettori Demaniali — V. I S P E -ZIONE D E M A N I A L E , n . 1 1 9 .

CONGRUE PARROCCHIALI.

Ricerche e documenti agli effetti della Legge sulle Congrue l'arrocchiali — V. D I R I T T I D I C O P I A , n. 85.

CONSERVATORI DELLE IPOTECHE.

Cauzione per l'Erario — V. C A U Z I O N I .

Cauzione pel pubblico — V. C A U Z I O N I , n. 36. Loro Responsabilità — V. R E S P O N S A B I L I T À .

59. Dipendenza — Il Conservatore delle ipoteche è insin- Risol. Min. 9

di-dacabile nelle sue funzioni civili, perocché di esse cembre 1886, N. risponde personalmente davanti al pubblico. Mà 153822-31822. per ciò che riferisce all'applicazione della Legge

sulle tasse ed emolumenti ipotecari egli dipende dal Ministero delle Finanze, cui è demandata la osservanza della Legge stessa, e ne deve eseguire le decisioni.

CONSIGLI DI DISCIPLINA DEI PROCURATORI.

Verificazioni degli Ispettori Demaniali — V. I S P E -ZIONE D E M A N I A L E , n . 1 2 0 .

CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI.

Verificazioni degli Ispettori Demaniali — V. I S P E -ZIONE D E M A N I A L E , n . 1 2 0 .

CONSORZI IDRAULICI.

Verificazioni degli Ispettori Demaniali — V. I S P E -ZIONE D E M A N I A L E , n . 1 2 1 .

CONSORZI D'IRRIGAZIONE.

Verificazioni degli Ispettori Demaniali •— V. I S P E -ZIONE D E M A N I A L E , n . 1 2 2 .

CONSORZI STRADE VICINALI.

(26)

CONTI GIUDIZIALI.

60. Documentazione — Nessun conto finale di gestione può essere sottoposto al giudizio della Corte dei Conti, senza che ad esso sia unito il verbale di veri-ficazione dell'Ispettore.

61. Gestioni diverse nello stesso esercizio — Quando nello stesso anno finanziario due gestori si siano succeduti in uno stesso ufficio contabile, non basta che essi rendono un conto complessivo sottoscritto da entrambi, ma ciascuno deve rendere il conto se-parato della propria gestione, perchè possa la Corte dei Conti pronunziare singole decisioni in confronto di ciascun Contabile, e procedere all'accertamento dei rispettivi resti da riprendersi in carico nei conti successivi.

CONTRATTI DELLO STATO — V . DEPOSITI.

Funzionario autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica — V. COMMESSI GERENTI, n. 55.

Proibizione ai Ricevitori di riscuotere diritti per gli originali e per le copie degli atti — V. DIRITTI DI COPIA, n . 8 7 .

Mancata registrazione — V. RESPONSABILITÀ DEI CONTABILI, n . 1 6 7 .

Loro validità — Approvazione — Per diritto pub-blico amministrativo e per giurisprudenza giudi-ziaria, i contratti delle pubbliche Amministrazioni, finché non ne sia intervenuta la superiore appro-vazione, non sono perfetti ed anzi non sussistono se non che come obbligazioni esclusivamente uni-laterali dei contraenti coli'Amministrazione, e non possono quindi produrre alcun effetto giuridico ri-spetto ai terzi. 62. Boll. Dem. 1896, p. 1047 _ Boll. Dem. 1899, p. 399. Decis. C. Conti, 30 gennaio liiOS, G. Ginst. iAmm., Anno 1902, parte II, p, 15.

Approvazione — Le disposizioni del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato 4 maggio 1885 nu-mero 3074 che riguardano i pubblici incanti, sono stabilite nello interesse esclusivo dell'Amministra-zione Pubblica, tanto per la scelta delle varie forme

C. C. Firenze, 7 dicembre 1876 - Fi-nanzec.BelIesi,Boll. Dem. 1877, p. 622 — C. C. Roma, 22 giugno 1883, Finan-ze c. De Marco, C. Suprema, 1883, p. 719 — C. C. T o -rino, 9 maggio 1883 - Finanze c. Dalloro, e C. C. Napoli 8 giugno 1883 - La-vori Pubblici c. Pin-to, Boll. Ma don, anno 1883, p. 269 e anno 1884, p. 14 —Cons. Stato, IV Sez.,Decis. 27 ottob. 1899, Boll. Dem. p. 1032.

(27)

degli incanti, quanto per il modo in cui si esplica la forma prescelta.

L'Amministrazione è libera di approvare o non approvare un aggiudicazione; nè si può parlare di aggiudicazione finché il contratto non sia stato ap-provato.

Segue: CONTRATTI DELLO STATO.

64. Mancata stipulazione eli contratto definitivo a

se-guito di gare — Nel caso previsto dall'art. 332 della Legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, il deliberatario che non si presta a stipulare il con-tratto definitivo entro il termine fissato nell'atto di deliberamento, perde di regola il deposito fatto per essere ammesso agli incanti, e può l'Amministra-zione a seconda delle circostanze e della conve-nienza, richiedere il rimborso delle spese del nuovo-incanto.

65. Stipulazione di contratto in via privata — La con-clusione del contratto in via privata, dopo l'espe-rimento inutile di due incanti, con tutte le condi-zioni del quaderno d'oneri che ha servito di base agli incanti medesimi, e per un prezzo uguale, o più vantaggioso per lo Stato, in confronto di quello sul quale gli incanti furono aperti, non deve con-siderarsi come cosa indipendente dal precedente esperimento d'asta, ma come la ultimazione di un procedimento che ebbe principio con gli incanti inutilmente sperimentati semprechè fra questi e la conclusione in via privata non sia corso un periodo di tempo si lungo da escludere il concetto della connessione fra i due fatti.

In tali condizioni, il limite di valore entro il quale può addivenirsi alla stipulazione del contratto in via privata, senza che occorra di sottoporre pre-viamente il relativo progetto al parere del Consiglio di Stato, è quello di L. 40,000, fissato dal primo comma dell'art. 43 del Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, e non quello di L. 8000, stabilito dal se-condo comma dello stesso articolo.

N. B. La massima è stata sancita sotto l'impero del E. De-creto 3 novembre 1861, N.302, sulla Contabilità Generale dello Stato, e del relativo regolamento 13 dicembre lt63, N. 1628. — Nel riprodurne il testo lo si è coordinato colle disposifcioni della Legge 17 febbraio 1884, N. 2016 e del rela-tivo Regolamento 4 maggio 1885, N. 3074.

Cons. Stato, pa-rere, 2 dicem. 1891, Boll." Dem. 1892, p. 2.

(28)

CONTROLLORI DETTAMALL

Svincolo delle loro cauzioni — V. C A U Z I O N I , n. 52.

COPIE.

Diritti pel rilascio — V. D I R I T T I D I COPIA. Mancanza di copie di atti presentati alla

registra-zione — V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , 11. 150.

CORREZIONI.

Di Decreti — V. D E C R E T I .

CORRIS L'ONDENZA D'UFFICIO.

6 6 . Ritiro della corrispondenza in caso di assenza o Par. Cons. Stato impedimento del titolare — Il pubblico ufficiale in- 9 dicembre 1892,

vestito, dalla Legge o da disposizioni regolamentari Boll. Dem. 1898, delle funzioni del titolare di Ufficio governativo, p' "'

quando 'questi è assente o impedito, può ritirare le corrispondenze dirette all'Ufficio, anche quando portino la indicazione di riservata, eccezione fatta solamente per quelle « riservate alla persona del titolare ».

CORTE DEI CONTI.

Sua competenza in materia di cauzioni — V.

CAU-Z I O N I , n . 4 0 , 4 1 e 5 4 .

Sua competenza in materia dì responsabilità — V.

R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n . 1 9 9 a 2 0 3 .

CREDITI.

Competenza per l'annullamento degli inesigibili — V . A N N U L L A M E N T O D I A B T I C O L I , n . 4 e 5 .

Omessa iscrizione a campione — V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n . 1 5 9 e 1 9 7 .

Prescrizione dei crediti inscritti alla tavola degli insolvibili — V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I —

n. 172.

Riscossione mancata — V . R E S P O N S A B I L I T À D E I CON-T A B I L I .

(29)

DEBITI DEI CONTABILI

DEI CONTABILI.

V . RESPONSABILITÀ

Dipendenti da impiego non soggetto a cauzione —

V . CAUZIONI, n . 7 .

DEBITI DELLO STATO.

67. Loro estinzione — Le Amministrazioni dello Stato si liberano dalla obbligazione del pagamento dovuto, qualunque ne sia il titolo, secondo le norme della Legge sulla Contabilità Generale dello Stato (17 feb-braio 1884, n. 2016, e Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074), rilasciando sulla Tesoreria provinciale il buono od il mandato diretto di pagamento, con che ne sia dato avviso al creditore, e l'Amministra-zione possa provare che il creditore stesso l'abbia ricevuto.

68. Pagamenti ad eredi od aventi causa — Chi con-tratta collo Stato, non può nè deve ignorare che le sue Amministrazioni non possono altrimenti ob-bligarsi che in coerenza al disposto della Legge sulla Contabilità Generale dello Stato, (1) e del re-lativo Regolamento, (1) alle quali disposizioni, co-mechè di ordine pubblico, non potrebbe lo Stato, neanche volendolo, derogare.

Non può perciò dirsi che lo Stato sia in mora ad estinguere la propria obbligazione verso chi, in nome dell'originario creditore, ne pretenda l'adem-pimento, ove questi non abbia giustificato la qua-lità assunta, esibendo i documenti richiesti dalla Legge e dal Regolamento suddetti.

Non è, in tal caso, nemmeno ricevibile la domanda giudiziale di pagamento, e non già perchè l'auto-rità giudiziaria non sia competente a decidere, in massima, della controversia, ma perchè, non essendo stata presentata la domanda in via amministrativa corredata dai documenti prescritti, non si è, per lo Stato, verificato l'obbligo di pagamento.

DECISIONI.

Della Corte dei Conti — Loro notifica — V. RESPON-SABILITÀ DEI CONTABILI, n . 2 0 4 .

C. C. di Napoli, 13 luglio 1877, Boll. Dem^ 1877, p. 782 — C. C. di Torino. 4 apr. 1888, Boll. Dem. 1889, p. 432 — C. C. di Roma, 21 luglio 1899, Boll. Dem. 1899, p 781, C. C. di Torino, 17 aprile 1883, G. La Legge, lo83, Voi. II, p. 120 — C. C. di Torino, 18 di-cembre 1883, Boll. Dem. 1884, p. 648.

(30)

DECRETI.

Amministrativi di scarico — Loro effetti

SPONSABILITÀ DEI CONTABILI," II. 202. V. R E -69. Correzioni — I Decreti emessi dalle Autorità Finan-ziarie non possono essere corretti o variati dopo che sono stati registrati alla Corte dei Conti.

Occorrendo di correggerli o modificarli, vi si deve provvedere con un nuovo Decreto, nel quale, con l'approvazione del provvedimento già decretato, deve essere indicato che il Decreto precedente si ha per non avvenuto

Il nuovo Decreto deve essere rimesso, insieme al precedente ed agli atti relativi, alla Corte dei Conti per la registrazione.

DELIBERAMENTO —V. CONTRATTI DELLO STATO.

Boll. Dem. 1899, p. 67.

DENUNZIE DI CONTRATTI TURBALI.

Redazione degli originali — V. DIRITTI DI COPIA, n. 87.

DENUNZIE DI SUCCESSIONE.

Rilascio di copie — Estratti — Certificati — Ri-cerche — V. DIRITTI DI COPIA, n. 73 a 78, 83 a 87.

DEPOSITI.

Incameramento — V. CONTRATTI DELLO STATO, n. 64. Verificazioni delle contabilità dei depositi presso le

Cancellerie Giudiziarie — V. ISPEZIONE D E M A N I A L E ,

n. 114.

70. Titoli accettabili — Oltre alle cartelle di rendita con-solidata, e ai titoli di debito redimibile emessi dallo Stato, possono essere accettati in deposito provvi-sorio, per concorrere ad aste pubbliche ed a lici-tazioni private nell'interesse dello Stato, anche titoli di Debito pubblico non emessi o serviti dallo Stato, ma da esso garantiti.

Sono da considerarsi come titoli di debito redi-mibili dello Stato le cartelle della Sezione di credito comunale e provinciale emesse ai termini dell'art. 11

Boll. Dem. 1897, p. 248 - Boll. Dem. 1899, p. 141 — I-struz. generali sul servizio del Tesoro 8 febbraio 1908, Art.

(31)

della Legge 24 aprile 1898, n. 132, alle quali in virtù dell'art. 13, della Legge medesima sono applicabili tutte le disposizioni vigenti per i titoli di Debito pub-blico dello Stato, meno l'accettazione in pagamento dell? imposte dirette.

Per effetto, poi, della Legge 3 marzo 1898, n.47, sono da annoverarsi fra i titoli di Debito pubblico garantiti dallo Stato le cartelle fondiarie del Banco di Napoli con interesse 3,50 per cento netto.

I depositi provvisori possono essere convertiti in definitivi per cauzione dei susseguenti contratti.

Segue: DEPOSITI.

71. Restituzione — Le dichiarazioni di « nulla osta » che abilitano gli uffici Finanziari ad ordinare la resti-tuzione di depositi provvisori fatti da concorrenti alle aste in conformità degli articoli 94 e 621 del Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, serie 3*sullà Contabilità Generale dello Stato, possono essere firmate sia dal Presidente dell'incanto, sia dal Se-gretario che vi assiste in qualità di pubblico ufficiale.

DIRITTI DI COPIA, RICERCA, ECC.

72. Certificati'sostituenti quietanza smarrita — Com-pete emolumento al Ricevitore che rilascia ad un privato il certificato sostituente bolletta di paga mento smarrita, ai sensi dell'art. 60 delle Istruzioni di contabilità 7 aprile 1888, perchè agli estratti dei bollettari di riscossione sono estensibili le sposizioni dell'art. 34, n. 2, del Regolamento 23 di-cembre 1879, n. 549.

73. Copie di denunzie di successione — Alle denunzie di successione non può estendersi la disposizione del secondo capoverso dell'art. 33 Regolamento 23 dicembre 1897, per la quale è consentito il rila-scio di copie o estratti di atti anche a persone che non siano le parti contraenti o loro aventi causa, previa autorizzazione del pretore.

l e copie di tali denunzie, perciò, possono rila sciarsi solamente a coloro i quali sono comparte-cipi nelle eredità, e non ai terzi quand'anche questi fossero provvisti dell'autorizzazione del pretore. 74. Idem — La facoltà che, coli'art. 24 delle Istruzioni

10 settembre 1866, si è implicitamente riconosciuta ai Ricevitori del Registro, di rilasciare le copie delle denunzie di successione agli eredi, si fonda su una

Boll. Dem. 1895, p. 260 — Istruz. generali sul servi-zio del Tesoro, 8 feb-braio 1903, Art. 569.

Risol. Min. 2 set-tembre 1899, Num. 75243-14843.

Risol. Min. 7 apri-le 1904, N. 63204.

(32)

interpretazione estensiva della disposizione dell'ar-ticolo 121 della Legge 14 Luglio 1866, cui corri-spondono l'art. 124 del T. U. 20 maggio 1897 n. 217, e l'art. 33 del relativo Regolamento 23 dicem-bre 1897, n. 549.

Consegue da ciò che i diritti spettanti ai Rice-vitori pel rilascio di tali copie non possono essere che quelli stabiliti dall'art. 34 del citato Regola-mento, con esclusione di qualsiasi altro diritto. Segue : DIRITTI DI COPIA, RICERCHE, ECC.

75. Ricerche relative a denunzie di successione — Per la stessa ragione, i diritti dovuti per le ricerche re-lative alle successioni, sono quelli fissati dal n. 1 dell'art. 34, da liquidarsi con riguardo alle indi-cazioni date circa l'epoca dell'apertura della suc-cessione, per quanto remota tale epoca possa essere. 76.

77.

Risol. Min. 30 no-vembre 1900, Num. 70584.

Certificati di denunziata• successione — Pel rilascio dei certificati di denunziata successione, previsti dalla Circolare 19 giugno 1871, n. 632, non com-pete al Ricevitore diritto di ricerca, se la richiesta del certificato vien fatta al momento della presen-tazione della denunzia di eredità, o al più tardi nel termine stabilito per il pagamento della relativa tassa di successione.

Il diritto di ricerca compete invece al Ricevi-tore, a' sensi dell'art. 32 del R. Decreto 25 set-tembre 1874, n. 2127, (cui corrisponde l'art. 34 del Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549), quando il certificato di denunziata successione venga chiesto dopo il pagamento della tassa, perchè la spedizione relativa può dar luogo effettivamente alla ricerca della denunzia.

I Ricevitori hanno, peraltro, l'obbligo di avvertire le parti del bisogno del certificato per corredarne la domanda di voltura catastale.

Risol. Min 15 no-vembre 1879, Num. 119323-17523, Div. Ili — Risol. Min. 23 settembre 1884, •N. 133403-23403, Div.III —Ris. Min. 9 mnggio 189R, N. 37837-5637, Div. III. - Boll. Dem. 1898, p. 618 (Qucs. 21) — Boll. Dem. 1900, p. 215 (Que-sito 8).

Idem — Non competono diritti ai Ricevitori pel ri-lascio dei certificati comprovanti, agli effetti del-l'art. 6 della Legge 14 luglio 1887, n. 4702, {art. 101

T. U. 20 maggio 1897, n.217), la eseguita denunzia di cespiti compresi in successioni, ed occorrendo il pagamento della tassa relativa, dovendosi tali certificati ritenere preordinati a scopo esclusivo di garanzia erariale.

(33)

Segue: DIRITTI DI COPIA, RICERCHE, ECC.

78. Certifìca'i di denunziata successione —• Il diritto degli eredi o legatari a pretendere, In esenzione da tassa e diritti il certificato di eseguita denunzia, ed occorrendo di effettuato pagamento della tassa di successione, ai sensi dell'art. 101 della Legge di Registro (T. U. 20 maggio 1897, n. 211), si estin-gue col decorso di dieci anni dall'apertura della successione, perchè, compiuto tale periodo di tempo, il contribuente non è tenuto a dare la giustificazione richiesta dal citato articolo, agli effetti ivi previsti. Malgrado, però, il decorso del decennio può il cer-tificato rilasciarsi in esenzione da tassa e diritti, quando sia dimostrato che lo stesso è stato richiesto dall'autorità adita dal contribuente.

79. Copie di atti pubblici e privati in genere — Per gli art. 121 della Legge sul Registro 13 settembre 1874, n. 2076, e 31 del Regolamento 25 settembre 1874," n. 2127 (rispettivamente riprodotti agli art. 124 del

Testo Unico 20 maggio 1897, n. 211, e art. 33 del Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549) i Rice-vitori del Registro sono autorizzati, nei casi e con-dizioni ivi previsti, a rilasciare gli estratti, e le copie delle scritture private non autenticate e degli atti esteri presentati al loro ufficio agli effetti della registrazione.

Sono parimenti autorizzati a rimettere copia delle note di registrazione dei contratti tanto pubblici che privati.

Tali facoltà però non possono essere estese alle copie od estratti degli atti pubblici, perchè di questi, sieno essi notarili, giudiziali, od amministrativi, possono le parti ottenere copia od estratto dai fun-zionari che li hanno ricevuti, e che li tengono in deposito.

80. Idem — L'art. 31 del Regolamento 25 settembre 1874, n. 2127, sulle tasse di Registro (riprodotto

all'arti-colo 33 del Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549),

pel quale i Ricevitori sono autorizzati a rilasciare alle parti contraenti o agli aventi causa da esse, gli estratti e le copie delle scritture private non autenticate, era in armonia colle leggi vigenti all'e-poca in cui quel Regolamento venne emanato, per le quali i notai conservavano gli originali delle scritture private da essi autenti. ate, cosicché i cont: aenti o i loro aventi causa potevano rivolgersi ai notai per ottenere le relative copie.

Risol. Min. 11 feb-br. 1903, N. 57432.

Risol. Min. 6 set-tembre 1886, Num. 115504-23504.

(34)

Ma. dopo che coll'art. 66 della Legge 25 maggio 1879, n. 4900 sull'ordinamento del notariato ripor-tato al primo capoverso dell'art. 67 del Testo Unico 20 maggio 1897,n. 217, venne disposto che le scrit-ture private autenticate da notaio debbano, dopo eseguita la registrazione, essere restituite alle parti, la facoltà concessa, coll'articolo di Regolamento suindicato, ai Ricevitori, di rilasciare le copie delle scritture non autenticate, desumendole dalla copia depositata nell'ufficio a'sensi dell'art. 65 del T. U. 13 settembre 1874, n. 2076 {riprodotto nell'art. 66

del Testo Unico, 20 maggio 1897, n. 217) deve per identità di lagione estendersi anche alle scrit-ture autenticate, dal momento che anche di queste, come di quelle non autenticate, non trovandosi l'originale depositato presso notaio, non potrebbero le parti aver copia se non dall'Ufficio Registro depo-sitario della copia.

S-gue : DIRITTI DI COPIA, RICERCHE, ECC.

81. Copie di atti di affrancazione di prestazioni attive del Demanio, Fondo Culto, e Asse Ecclesiastico di Roma. — Il termine di un anno entro il quale l'af-francante di prestazioni dovute al Demanio, al Fondo per il Culto, e all'Asse Ecclesiastico di Roma, ha diritto, a'sensi dell'art. 15 del Regolamento 18 aprile 1880, n. 5405 di farsi rilasciare dal Ricevitore del Registro che conserva l'originale atto di affranca zione, una copia autentica di questo senza paga mento di verun diritto o tassa, decorre dalla data della stipulazione dell'atto, e non da quella della sua approvazione.

E' però sufficiente che entro tal termine venga fatta la richiesta della copia, anche se la copia venga rilasciata posteriormente.

82. Idem — Quando a norma dell'art. 15 del Regola-mento 18 aprile 1880, n. 5405, e secondo i criteri enunciati al numero precedente, la copia dell'atto di | affrancazione non possaessere rilasciata in esenzione da tassa e spese, i diritti dovuti pel rilascio della copia, se l'atto fu ricevuto in forma pubblica, sono esclusivamente quelli stabilii dalla tariffa notarile annessa alla Legge 25 maggio 1879, n. 4900, a tenore del combinato disposto dell'art. 46 della tabella an-nessa alla Legge 13 settembre 1874, n. 2086, e del-l'art. 6 della Legge stessa. Se poi l'atto fu stipulato in forma privata, nessun diritto è dovuto allo Stato. In verun caso competono diritti al Ricevitore del Registro che rilascia la copia.

Risol. Min. 22 ag. 1896, N.

74080-112B0.

Risol. Min. 22 ag. 1896, N.

(35)

Segue : DIRITTI DI COPIA, RICERCHE, ECC. 83. Ricupero di diritti annotati a debito — I diritti

ri-cuperati pei certificati, estratti o copie rilasciati dagli uffici di Registro, spettano integralmente al Ricevitore che, al tempo della riscossione, ha la gestione dell'Ufficio che ebbe a rilasciare i certi-ficati, estratti o copie anzidetti, trattandosi di pro-venti eventuali da ripartirsi giusta le disposizioni dell'art. 17, Normale 40 del 1898.

84. Ricevuta dei diritti — A richiesta di chi fa la ri-cerca, i Ricevitori debbono rilasciare ricevuta dei diritti che essi percepiscono, giusta l'art. 34 del Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549, dichiarando anche se la ricerca sia stata fruttuosa, oppur no. La indicazione dell'esito della ricerca non vale, però, ad attribuire alla ricevuta carattere di cer-tificato ; epperò non è a questa applicabile il di-sposto dell'art. 19, n. 17, della legge 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo.

85. Congrue Parrocchiali — La disposizione dell'art. 37 del Regolamento 25 agosto 1899, n. 350, per l'ese-cuzione della Legge 4 giugno 1899, n. 191, sulle Congrue Parrocchiali, in forza della quale tutti co-loro che sono investiti di pubblico ufficio hanno ob-bligo di rilasciare gratuitamente i certificati, estratti e copie che siano richiesti agli effetti del Regola-mento stesso, è applicabile anche alle ricerche che, pel rilascio dei documenti stessi, debbano eseguirsi dai Ricevitori.

Per tali ricerche non compete, pertanto, ai Rice-vitori il diritto stabilito dall'art. 34, n. 1 del Re-golamento 23 dicembre 1897, n. 549.

83. Elezioni politiche — Devono essere rilasciati in esenzione da tasse e diritti, a' sensi dell'art. 25 della Legge elettorale politica (T. U. 28 marzo 1895, n. 83) i certificati richiesti dalle Commissioni elet torali ai Ricevitori del Registro, circa le risultanze delle denunzie ereditarie.

87. Casi vari di esenzione. — Non competono diritti per quei certificati, dichiarazioni, copie, e atti in genere, che i Ricevitori devono fare ex officio, per obbligo inerente alla loro carica, come, ad esem-pio, le dichiarazioni di annullamento apposte a tergo delle obbligazioni versate in conto prezzo di beni dell'Asse Ecclesiastico, gli atti diretti a provare l'abbuono a contanti degli interessi delle

Risol. Min. 24 di-cembre 1902, Num. 18153. Risol. Minist. 30 maggio 1899, N. 50203-9803. Risol. Min.' 1900, N. 25225-4225.

Risol. Min. 28 feb-br. 1904, N. 52021.

Boll. Dem. 1876 p. 457 e 556.

(36)

obbligazioni medesime sul prezzo dovuto dagli acquirenti, i certificati di sussistenza di debito verso il Demanio richiesti da eredi per corredarne denunzie di successione, gli originali delle denun-z i di contratti verbali, gli originali e le copie degli atti stipulati nell'interesse dell'Amministrazione Demaniale.

ELEZIONI POLITICHE.

Documenti richiesti dalle Commissioni elettorali — V . D I R I T T I DI C O P I A , n . 8 6 .

ENTI MORALI.

Verificazioni degli Ispettori Demaniali — V. I S P E -Z I O N E D E M A N I A L E , n . 1 2 4 .

ERRORE PROFESSIONALE.

Conseguenze in rapporto alla responsabilità — V.

R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n . 1 4 0 .

ERRORI MATERIALI.

Conseguenze in rapporto alla responsabilità — V.

R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n . 1 5 1 .

ESECUZIONI.

Spese non ricuperate

TABI LI, n. 181. V . R E S P O N S A B I L I T À D E I CON-88. Eredi beneficiari del debitore — Il precetto notifi-cato agli eredi beneficiari del debitore è valido ed efficace, quand'anche essi vi siano stati indicati semplicemente come eredi, senza specificare la loro qualità di beneficiari.

89. Esecuzioni in Francia — A norma dell'art. 22 del trattato conchiuso il 24 marzo 1760 fra il Regno di Sardegna e la Francia, come pure in conformità alla dichiarazione scambiata in proposito fra i due Governi 1' 11 settembre 1860, la Sentenza pronun-ziata da un Tribunale del Regno trova in Francia piena esecuzione, purché: 1° Emani da un giudice competente; 2° Sia stata pronunziata, legalmente citate e legalmente rappresentate o contumaci le parti ; 3° Non contenga disposizioni contrarie all'or-dine pubblico ed al diritto pubblico interno.

C. C . R o m a 9 - 2 9 m a g g i o 1904, Ger-vasi, G. Massime, 1904, p. 327.

(37)

Il trattato del 1760 e la dichiarazione del 1860 continuano ad esistere nei rapporti del Regno d'Italia, essendosi in proposito affermativamente pronunziate la Cassazione di Francia, con sentenza 3 agosto 1877, e quella di Roma, con sentenza 23 giugno 1887.

Segue: ESECUZIONI.

SO. Spese di espropriazione — La Legge sul Bilancio di-stingue in due diversi capitoli le spese di coazioni e di liti, da quelle di restituzione propriamente dette. In relazione a siffatta distinzione, sono da impu-tarsi al Capitolo « Spese di coazioni e di liti

di-pendenti dalla vendita di beni ecclesiastici » e non al Capitolo « Restituzioni dipendenti dalla vendita

di beni ecclesiastici» le spese e tasse notate a de-bito in procedimenti di esproprio promossi dall'Am-ministrazione Demaniale, perla riscossione di prezzi di vendita di beni ecclesiastici.

ESPROPRIAZIONI — V. E S E C U Z I O N I . Di Cauzioni — V. C A U Z I O N I , n. 40 a 44.

ESTERO.

Rilascio di copie o estratti di atti stipulati all'estero — V . D I R I T T I D I C O P I A , n . 7 9 .

Esecuzione di Senfenze in Francia — V. E S E C U Z I O N I

n. 89. ESTRATTI.

Diritti pel rilascio — V. D I R I T T I D I COPIA.

Cir. 17 settembre 1904, N . 110648.

FABBRICERIE PARROCCHIALI.

Verificazioni degli Ispettori Demaniali — V. I S P E -ZIONE D E M A N I A L E , n . 1 2 5 .

FESTE — V. ORARIO D ' U F F I C I O .

FONDO PER IL CULTO.

Aggio spettante ai Reggenti di uffici Contabili — V . AGGIO D I R I S C O S S I O N E , n . 2 .

(38)

Segue : F O N D O P E R I L C U L T O .

Cauzione speciale - Suoi caratteri ed effetti — V. C A U Z I O N I , n . 8 , I O , 1 1 .

Idem - Sua prestazione — V. C A U Z I O N I , n. 21. Idem - Ritenuta per ritardata prestazione — V.

C A U Z I O N I , n . 2 5 .

Idem - Svincolo — V. C A U Z I O N I , n. 48.

Rappresentanza in giudizio — V. R A P P R E S E N T A N Z A . F O R Z A M A G G I O R E .

Responsabilità pel danno derivante da forza mag-giore — V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , 11. 152 a 156.

F R A N C H I G I A P O S T A L E .

91. Avvisi e inviti per presentazione di denunzie, o per Boll. Dem. 1898

dichiarazione di valore — Gli avvisi o inviti di- i ^ ^ T gyi'Dc'" retti dai Ricevitori del Registro a privati per la ' r>'

presentazione di denunzie, per dichiarazione di va-lore, e simili, sono equiparabili agli avvisi di pa-gamento, e possono, perciò, al pari di quest'ultimi, essere spediti in franchigia postale, a' sensi del R. Decreto 18 dicembre 1902, n. 568.

F R A N C I A . — V . E S E C U Z I O N I , n . 8 9 .

F U R T O .

Responsabilità del danno — V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n . 1 5 2 a 1 5 6 .

G I O R N I F E S T I V I — V . ORARIO D ' U F F I C I O .

G I U D I Z I — V . E S E C U Z I O N I .

Avanti la Corte dei Conti — V. R E S P O N S A B I L I T À D E I C O N T A B I L I , n/204 a 207.

Rappresentanza delle Amministrazioni del Demanio e del Fondo Culto — V. R A P P R E S E N T A N Z A .

G I U D I Z I O P E N A L E .

(39)

INCHIESTE — V. INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO.

92.

93.

INCOMPATIBILITÀ.

Periti giudiziari — Fra le professioni il cui eserciz'o, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento 14 novem-bre 1894, n. 476, (corrispondente all'art. 8 del

Re-golamento 29 agosto 1897, n. 512) è incompatibile colle funzioni degli impiegati governativi apparte-nenti agli uffici Finanziari, sia direttivi, che ese-cutivi, è compresa quella di perito contabile o li-quidatore pei giudizi di graduazione.

Non possono, in conseguenza, gli impiegati Fi-nanziari farsi inscrivere nell'albo dei periti giudi-ziari contabili presso i Tribunali, come non possono essere iscritti negli albi per l'esercizio di qualunque altra professione.

Mansioni estranee all'ufficio — L'Amministrazione ha diritto di obbligare un proprio funzionario ad astenersi da mansioni estranee al proprio ufficio, anche se non ricorra quel caso di incompatibilità che è dichiarata all'art. 26 del R. Decreto 17 lu-glio 1862, n. 760 (ora articolo 8 del Regolamento

29 agosto 1897, n. 512), ognorachè per attendere a tali mansioni il funzionario trascuri in parte il servizio pubblico che gli è affidato.

INDENNITÀ DI GIRO.

Reggenze d'Uffici Contabili— Agli effetti dell'ap-plicazione dell'art. 2 del R. Decreto 31 gennaio 1878, n. 4281, (e ora dell' articolo 44 del Regolamento

16 luglio 1904, n. 458), sono da calcolarsi come giorni di lavoro utile, pei quali deve essere corri-sposta la indennità di giro, quelli impiegati dal-l'Ispettore nel reggere, senza percezione di aggio, un Ufficio del proprio Circolo, trattandosi, in tal caso, di servizio inerente alla carica d'Ispettore. 95. Operazioni di servizio penale — Sono del pari da

considerarsi giorni di lavoro utile quelli impiegati dall'Ispettore in operazioni di servizio penale ese-guite per disposizione del Giudice Istruttore in una Cancelleria Giudiziaria, sebbene, per quei giorni, spettino all'Ispettore le vacazioni come perito giu-diziario. 94. Boli. Dem. 1895, . 148. Par. R.Avv.Erar. Gen. 1 febbr. 1888, N. 381 — Risol. Min. 8 marzo 1888, N.165626-21826.

Risol. Min. 2 mag-gio 1881,N. 68069-6869.

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