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BENE N° 2 - TERRENO Trascrizioni

Nel documento T R I B U N A L E D I N O L A (pagine 21-29)

 Verbale di pignoramento immobiliare Trascritto a Caserta il 22/04/2015 Reg. gen. 11388 - Reg. part. 8870

Quota: 1/3 dell'unità immobiliare pignorata A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****

BENE N° 2 - TERRENO Trascrizioni

 Verbale di pignoramento immobiliare Trascritto a Caserta il 22/04/2015 Reg. gen. 11388 - Reg. part. 8870

Quota: 1/3 dell'unità immobiliare pignorata A favore di **** Omissis ****

Contro **** Omissis ****

Va segnalato che dall’ispezione ipotecaria per nominativo (**** Omissis ****) risultano ulteriori trascrizioni gravanti però su immobili estranei alla odierna procedura (le cui note sono state comunque acquisite ed accluse all'allegato 17).

NORMATIVA URBANISTICA BENE N° 1 - VILLETTA

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica all'uopo acquisito dallo scrivente in data 18.12.2017 presso il competente Ufficio Tecnico del Comune di Camposano (cfr. allegato 13), si desume che la particella di terreno su cui insiste l'unità immobiliare in oggetto (C.T. al foglio 6, particella 815), è classificata nella Variante (approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 27.12.2013 pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 24.02.2014) al Piano Regolatore Generale del Comune di Camposano (approvato con Decreto del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Napoli n. 563 del 05.07.2007 pubblicato sul B.U.R.C. n. 45 del 13.08.2007):

 per la maggiore superficie in Zona Territoriale Omogenea B - Satura;

 per la restante parte in Zona E1 - Agricola Produttiva.

L'unità immobiliare in oggetto è adibita ad uso civile abitazione.

BENE N° 2 - TERRENO

Dal Certificato di Destinazione Urbanistica si desume che la particella di terreno in oggetto (C.T., foglio 6, particella 816), è classificata:

 per la maggiore superficie in Zona E1 – Agricola Produttiva;

 per la restante parte in Zona Territoriale Omogenea B satura.

Si riporta di seguito uno stralcio delle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente riferito a tali zone, di cui agli art. 5 e 8 delle Norme di Attuazione (riprodotti in calce al CDU acquisito):

Art. 5: Zona Territoriale omogenea “B satura”

Definizione

In considerazione della circostanza che il Piano Regolatore Generale non prevede la possibilità di nuove edificazioni, se non quelle legate al recupero ai fini abitativi dei seminterrati esistenti condonati o regolarmente realizzati in ottemperanza alle direttive della Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 04.07.2002, il territorio totalmente edificato diverso da quello ricadente nella zona omogenea di tipo A e di quello di tipo rurale, è stato individuato come "B saturo".

Normativa di zona

Per tale parte del territorio il Piano Regolatore Generale ha come fine l’adeguamento urbanistico e l’integrazione dei servizi pubblici e privati e degli standard urbanistici.

Gli interventi edilizi dovranno essere finalizzati all'adeguamento delle tipologie edilizie esistenti e all'integrazione degli spazi destinati a parcheggio, in ottemperanza alle norme vigenti.

Le aree non edificate dovranno essere lasciate libere come verde vincolato privato. E' consentito, inoltre, la realizzazione di arredo per spazi esterni come previsto dal Titolo II del vigente Regolamento Edilizio al fine di migliorare la fruibilità degli spazi esterni.

Gli interventi consentiti, oltre alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono anche quelli di demolizione e ricostruzione dei manufatti edilizi esistenti nei limiti delle consistenze volumetriche esistenti.

I vani e le superfici derivanti in eccedenza rispetto all'esistente per modifiche del sistema strutturale (realizzate a parità di volume) potranno essere ad uso diverso dalle residenze.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la densità fondiaria non potrà superare i 3 mc/mq.

In caso di demolizione, nella successiva ricostruzione si potrà realizzare al massimo la stessa superficie utile.

L'altezza massima degli edifici non dovrà superare in nessun caso i limiti previsti dalla vigente normativa sismica sia in relazione alla tipologia costruttiva che alla larghezza delle strade prospicienti l'edificio.

In tali aree si applica la Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 15 - Norme per il recupero abitativo dei sottotetti.

Destinazione d’uso consentite Abitazioni

Studi professionali Commercio al dettaglio

Attività terziarie non inquinanti e per il tempo libero

Non è consentito modificare la destinazione d’uso di vani destinati a pertinenza di alloggi.

Parametri d’intervento Distanza tra i fabbricati:

- in aderenza;

- 6,00 metri tra pareti non finestrate ai sensi del R.E.;

- 10,00 metri tra pareti finestrate e pareti fronteggianti.

Distanza dal confine:

- Confine;

- 3,00 metri per pareti non finestrate rispetto al confine inedificato;

- 5,00 metri per pareti finestrate rispetto al confine inedificato.

Altezza massima dei fabbricati:

- 11,40 metri.

 In caso di abbattimento e ricostruzione, il nuovo corpo di fabbrica, a parità di sagoma planimetrica, potrà essere posizionato alla stesse distanze preesistenti dal confine e dai fabbricati.

 Sugli edifici esistenti o di nuova costruzione è consentito la realizzazione di sottotetti termici conformi alla normativa del vigente Regolamento Edilizio.

Art.8: Zona “E1 – Agricola Produttiva”

Definizione

Le aree agricole produttive individuano le parti del territorio comunale destinate all'attività agricola ed alle sue attività colturali così come previsto dal Titolo II, punto 1.8 dell’allegato alla Legge Regionale della Campania n.

14/82.

Gli obiettivi sono rivolti alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle aree agricole del territorio in relazione allo sviluppo del settore, alla difesa dell’ambiente e alla produzione alimentare dei prodotti tipici della zona.

Normativa di zona

In relazione agli scopi prefissati nelle aree individuate come agricole produttive sono consentiti i seguenti interventi:

- la manutenzione, il ripristino e la realizzazione di strade rurali, vicinali e comunali rispettando la suddivisione agraria e la vegetazione arborea e arbustiva;

- la realizzazione di serre ai sensi della Legge Regionale n. 8/95;

- il recupero del sistema edilizio rurale storico (masserie, case coloniche, etc.);

- la realizzazione di nuovi edifici rurali nonché impianti per la zootecnia e per la lavorazione di prodotti agricoli.

Nelle suddette aree sono, invece, vietati i seguenti interventi:

- abbattimento di alberi di alto fusto ed in genere esemplari arborei con età superiore a 50 anni e diametro del fusto (misurato all'altezza di 1 m dal piano di campagna) superiore a 60 cm;

- realizzazione di depositi, centri di raccolta, demolizioni e rottamazioni di autoveicoli, macchine, beni di consumo domestici, di materiali edili e di derivati prodotti dal petrolio;

- emungimento di acque dal sottosuolo senza le relative e preventive autorizzazioni;

- inquinamento con acque reflue e prodotti chimici delle falde acquifere;

- realizzazione di discariche di rifiuti solidi urbani, di sostanze tossiche e/o di qualunque altra sostanza che possa inquinare i terreni, l’atmosfera ed i corpi idrici.

Destinazioni d’uso consentite Residenze

Attività commerciali, ricettive ed artigianali connesse alla produzione agricola per gli immobili di costruzione antecedente al 1942.

Parametri di intervento

Indice di fabbricabilità fondiaria:

- Aree boschive, pascolive ed incolte 0,003 mc/mq;

- Aree seminative ed a frutteto 0,03 mc/mq;

- Aree seminative con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva 0,05 mc/mq.

Distanza tra i fabbricati:

- minimo 20,00 metri.

Distanza dai confini:

- minimo 10,00 metri.

Altezza massima dei fabbricati:

- 7,00 metri.

Nel computo dei volumi abitativi non sono da conteggiarsi: silos, stalle, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli, in funzione della conduzione del fondo e delle sue caratteristiche colturali ed aziendali documentate, nonché gli impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero - caseari. La realizzazione di tali volumi deve essere eseguita in volumetrie non comunicanti tra loro.

Per la realizzazione di silos, stalle, magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti agricoli è fissato un indice di fabbricabilità territoriale uguale a 0,07 mc/mq.

Per gli allevamenti zootecnici, consentiti esclusivamente nelle zone boschive ed incolte e pascolive sono fissati i seguenti limiti:

- Indice di copertura 0,05 mq/mq;

- Minima distanza dai confini 20,00 metri.

Non sono consentiti, comunque, interventi che prevedono la realizzazione di volumi residenziali superiore a 500 mc indipendentemente dalla superficie fondiaria di riferimento.

Le esistenti costruzioni a destinazione agricola potranno, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20% dell’esistente cubatura, purché siano direttamente utilizzate per la conduzione del fondo circostanza opportunamente documentata da una relazione agronoma.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento di lotti di terreno non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'U.T.C. In ogni caso, l'asservimento non potrà consentirsi per volumi superiore a 500 mc.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Nella zona agricola la concessione ad edificare per le residenze potrà essere rilasciata esclusivamente ai proprietari coltivatori diretti, proprietari conduttori in economia, ovvero ai proprietari concedenti, nonché agli affittuari o mezzadri aventi diritto a sostituirsi al proprietario nelle esecuzione delle opere e considerarsi imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n. 153.

Per gli edifici esistenti con destinazione d'uso residenziale sono consentiti gli interventi di manutenzione originaria, straordinaria, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia. In caso di abbattimento e ricostruzione il nuovo edificio, a parità di volume e superfici utili, dovrà rispettare i parametri previsti per la zona omogenea.

REGOLARITÀ EDILIZIA BENE N° 1 - VILLETTA

Per l’unità immobiliare in esame risultano i seguenti titoli abilitativi edilizi, tutti rilasciati dal Comune di Camposano al sig. **** Omissis ****, padre e dante causa del debitore esecutato:

 Concessione Edilizia n. 83 del 2002;

 D.I.A. prot. n. 5168 del 22.05.2003;

 Permesso di Costruire in sanatoria n. 1/2004 del 06.02.2004;

 Permesso di Costruire n. 48/2003 del 13.10.2003;

 Permesso di Costruire n. 69/2005 del 02.08.2005.

Lo scrivente ha provveduto ad acquisire presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Camposano copia dei suddetti titoli abilitativi edilizi e di parte dei documenti ad essi allegati.

In particolare:

 per quanto concerne la Concessione Edilizia n. 83/2002 è stato acquisito (cfr. allegato 8) il solo grafico progettuale prot. 2900 del 04.04.2003 in quanto presso l’Ufficio Tecnico non è risultato possibile rinvenire né il titolo edilizio né alcun altro documento ad esso allegato;

 per quanto riguarda la D.I.A. prot. n. 5168/2003 sono stati acquisiti (cfr. allegato 9): il titolo del 22.05.2003 presentato da **** Omissis ****; la relazione tecnica asseverata; la tabella plano-volumetrica; la determinazione degli oneri concessori (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) con i relativi bollettini di pagamento;

 per quanto concerne il Permesso di Costruire in sanatoria n. 1/2004, sono stati acquisiti (cfr.

allegato 10): il titolo edilizio rilasciato in data 06.02.2004; la domanda di Permesso di Costruire in sanatoria (ex art. 36 del DPR 380/2001) presentata in data 12.11.2003 al prot. n. 10818; la relazione tecnica con prospetto del calcolo dell’oblazione; il grafico progettuale;

 per quanto concerne il Permesso di Costruire n. 48/2003, sono stati acquisiti (cfr. allegato 11):

il titolo edilizio rilasciato in data 13.10.2003; la domanda di Permesso di Costruire in variante presentata in data 14.07.2003 al prot. n. 7225; la relazione tecnica con prospetto del calcolo degli oneri concessori; la relazione per la valutazione di competenza del 15.09.2003 prot. n.

8812; la proposta motivata di accoglimento della richiesta di variante del 29.09.2003 prot.

9261; la comunicazione di accoglimento della richiesta di variante del 29.09.2003 prot. 9265; il grafico progettuale;

 per quanto concerne, infine, il Permesso di Costruire n. 69/2005, sono stati acquisiti (cfr.

allegato 12): il titolo edilizio rilasciato in data 02.08.2005; la domanda di Permesso di Costruire in variante presentata in data 19.11.2004 al prot. n. 11274; la relazione tecnica con prospetto del calcolo degli oneri concessori; la comunicazione di accoglimento della richiesta di rilascio del Permesso di Costruire del 17.05.2005; il grafico progettuale.

Secondo quanto comunicato dall’ufficio tecnico, non sono presenti ulteriori documenti urbanistici intervenuti successivamente ai predetti titoli abilitativi edilizi e non risulta rilasciato il certificato di agibilità.

A seguito dell’esame dei suddetti documenti è possibile riportare sinteticamente le seguenti considerazioni.

La Concessione Edilizia n. 83/2002 (rectius Permesso di Costruire trattandosi di titolo edilizio successivo all’entrata in vigore del D.P.R. n. 380/2001 che ha sostituito il precedente istituto della concessione edilizia) risulta rilasciata al sig. **** Omissis **** quale proprietario del suolo identificato dalla particella 665 del foglio 6 del C.T. del Comune di Camposano ed ha per oggetto la realizzazione di una villetta unifamiliare e di un muro di cinta nel tratto privato di traversa delle Mimose. La villetta risulta composta, da progetto, di un piano seminterrato e di un piano terra. Va segnalato che il grafico acquisito reca, in calce alla copertina, l’annotazione di “Parere Sfavorevole” reso con parere della Commissione Edilizia n. 40 del 29.04.2003. Tuttavia, dal momento che tale originaria Concessione Edilizia viene citata in tutti i successivi titoli abilitativi edilizi, non può che desumersene la effettiva validità. Ad ogni modo essa risulta comunque superata dai suddetti titoli edilizi successivamente intervenuti.

La D.I.A. prot. 5168 del 22.05.2003, presentata dal sig. **** Omissis ****, ha per oggetto la realizzazione di alcuni lavori in variante alla predetta Concessione Edilizia n. 83/2002, consistente nella fattispecie nell’ampliamento della porzione di villetta entro terra in direzione est con un aumento delle superficie non residenziale (Snr) del piano seminterrato.

Il Permesso di Costruire in sanatoria n. 1/2004, rilasciato in data 06.02.2004 al sig. **** Omissis

****, ha per oggetto la realizzazione di opere strutturali al primo piano fuori terra eseguite prima del rilascio del Permesso di Costruire n. 48/2003 ed in variante rispetto alla D.I.A. prot. 5168/2003. In particolare tali opere riguardano poco più della metà dell’ingombro assentito con la C.E. 83/2002 e la D.I.A. prot. 5168/2003.

Il Permesso di Costruire n. 48/2003, rilasciato in data 13.10.2003 al sig. **** Omissis ****, ha per oggetto la realizzazione di alcuni lavori in variante rispetto alla Concessione Edilizia n. 83/2002 e alla D.I.A. prot. 5168/2003. Tali lavori in variante consistono nell’arretramento di 3,50 m della parte di costruzione furi terra sul lato ovest e lo sviluppo dell’unità immobiliare su due livelli anziché uno nonché la realizzazione di una loggia al primo piano, il tutto con una riduzione della volumetria e della superficie coperta rispetto al progetto iniziale (rispettivamente da 645,45 a 636,15 mc e da 162,40 a 101,36 mq), una variazione dell’altezza complessiva del fabbricato da 3,90 a 6,90 m e un incremento della superficie non residenziale da 209,95 a 233,40 mq, sempre nel rispetto delle previsioni di zona del P.R.G. (zona B satura) e in conformità alle norme del P.d.F.

Il Permesso di Costruire n. 69/2005, rilasciato in data 02.08.2005 al sig. **** Omissis ****, ha infine per oggetto la realizzazione di alcuni lavori in variante rispetto ai predetti titoli abilitativi edilizi ossia alla Concessione Edilizia n. 83/2002, alla D.I.A. prot. 5168/2003 e al P.d.C. n. 48 del 2003. Tali lavori in variante consistono nella realizzazione di un locale per impianti tecnici (volume tecnico) adiacente il vano scala sul piano di copertura e la modifica della distribuzione degli spazi interni ai piano seminterrato e terra/rialzato, il tutto con un incremento della superficie non residenziale (di 9,75 mq) e dell’altezza complessiva della villetta (da 6,90 a 9,45 m), rimanendo invariati gli altri parametri di progetto già assentiti con P.d.C. n. 48/2003, sempre nel rispetto delle previsioni di zona del P.R.G.

(zona B satura) e in conformità alle norme del P.d.F.

Va riferito che tutti i suddetti titoli, intervenuti tra il 2002 e il 2005, riportano correttamente quale appezzamento di suolo interessato dalla realizzazione della villetta il terreno in C.T. al foglio 6, particella 665 (frazionato nelle odierne particelle 815 e 816 solo con successivo tipo mappale del 20.12.2006) e risultano tutti rilasciati al sig. **** Omissis **** dichiaratosi sempre proprietario del suddetto suolo.

A tal riguardo va, però, segnalato che l’atto mediante cui il predetto **** Omissis ****, in comunione legale con il coniuge **** Omissis ****, ha donato il suolo sopra identificato ai figli **** Omissis **** è

stato stipulato in data 23.06.2004 quindi in data anteriore al più recente Permesso di Costruire n.

69/2005 che, in maniera anomala, risulta, invece, ancora rilasciato a favore del dante causa ****

Omissis **** (probabilmente in quanto trattasi di permesso in variante ai precedenti titoli abilitativi tutti rilasciati a favore del predetto soggetto).

Sempre a tal riguardo va, infine, segnalato che oggetto del suddetto atto di donazione del 23.06.2004 è la sola zona di terreno censita in C.T. al foglio 6, particella 665, seppure, stante a quanto desumibile dai titoli edilizi acquisiti, il fabbricato risulti realizzato nel periodo tra il 2002 e il 2005, sicché è altamente probabile che, alla data della predetta stipula, sul terreno trasferito già insistesse gran parte del costruendo immobile (comunque accatastato solo nel 2007, cfr. par. “Cronistoria dati catastali”).

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità

 Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE.

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico.

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

 Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico.

Rilievo delle difformità riscontrate

Tra lo stato attuale dei luoghi rilevato dallo scrivente nel corso dell’accesso materiale effettuato in data 14.11.2017 e i grafici allegati al Permesso di Costruire n. 69 del 2005, ultimo titolo abilitativo edilizio rilasciato per la villetta staggita, sussistono alcune difformità, graficamente rappresentate nella specifica tavola in allegato 4 e di seguito concisamente descritte:

1. al piano seminterrato è presente un bagno, realizzato mediante l’introduzione di due tramezzi, non riportato nel grafico di progetto (il tutto, però, senza alcuna variazione della superficie e del volume complessivi);

2. al piano terra sono presenti due aiuole poste a ridosso del confine sud dell’area di sedime non riportate nel grafico progettuale;

3. al piano primo è presente una finestra in corrispondenza del vano scale non riportata nella planimetria di progetto;

4. al piano secondo non si rilevano difformità.

Le difformità sopra segnalate risultano, con ogni probabilità, realizzate in corso d’opera, sicché il futuro aggiudicatario, appurato che tali discrasie risultano conformi sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione delle stesse che alla disciplina urbanistica ed edilizia attualmente vigente, avrà facoltà di procedere alla regolarizzazione delle stesse ricorrendo all’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del DPR 380/2001.

Il rilascio del permesso in sanatoria sarà in tal caso subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in maniera doppia (calcolato con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso) oltre ai diritti di istruttoria e segreteria.

Ipotizzando per tali modifiche un costo di costruzione pari a circa 5.000,00 € (ipotesi del tutto cautelativa soprattutto tenuto conto che nessuna delle suddette difformità ha di fatto comportato una variazione né del volume o né della superficie complessiva), secondo le informazioni assunte presso l’Ufficio Tecnico comunale (contributo di costruzione pari a circa il 7% del costo di costruzione) ne deriva un’oblazione pari a 350,00 €, cui vanno ad aggiungersi i diritti di istruttoria pari a 300,00 € (calcolati ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 25.06.2012) nonché le spese tecniche

occorrenti anche per l’allineamento catastale, il tutto per un onere complessivo stimabile in circa 3.000,00 €.

Dal momento che agli atti del Comune di Camposano non risulta il certificato di agibilità relativo alla predetta villetta, a seguito della regolarizzazione delle difformità urbanistiche sopra prospettata, per il futuro aggiudicatario potrebbe rendersi opportuno presentare allo sportello unico per l’edilizia la segnalazione certificata di agibilità secondo le modalità ed allegando tutti i documenti di cui all’art. 24 del DPR 380/2001 come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n.

222. I costi per la suddetta procedura di segnalazione certificata di agibilità saranno dati dalla somma dei costi amministrativi di istruttoria della pratica pari a 200,00 € e dei costi tecnici il tutto per un ulteriore onere stimabile in circa 2.000,00 €.

In definitiva può farsi riferimento al seguente prospetto sintetico dei costi di regolarizzazione urbanistica di cui si terrà conto nella formulazione del più probabile valore di mercato del cespite staggito:

 Sanatoria (accertamento di conformità) ex art. 36 DPR 380/2001: 3.000,00 €

 Segnalazione certificata di agibilità: 2.000,00 €

 Totale costi di regolarizzazione urbanistica: 5.000,00 €

BENE N° 2 - TERRENO

Sull’appezzamento di terreno pignorato non insistono manufatti e/o fabbricati, con la sola eccezione di un pozzo in muratura.

Va ribadito che tutti i titoli abilitativi edilizi riferiti alla realizzazione della villetta, rilasciati tra il 2002 e il 2005, riportano quale appezzamento di suolo interessato dalla realizzazione dell’immobile il fondo in C.T. al foglio 6, particella 665, solo successivamente frazionato nelle odierne particelle 815 (area di sedime della villetta) e 816 (terreno).

Più precisamente, la suddetta originaria particella 665, di qualità seminativo arborato e di consistenza pari ad are 16.30, risulta frazionata con tipo mappale del 20.12.2006 nelle odierne particelle 815, ente urbano di consistenza pari ad are 6.84, e 816, terreno di qualità seminativo arborato e di consistenza pari ad are 09.46.

Ciò premesso, dalla relazione tecnica allegata al Permesso di Costruire n. 69/2005, ultimo titolo abilitativo edilizio in ordine cronologico, si desume che la superficie del lotto oggetto di edificazione, pari a 1.630 mq (ossia alla consistenza della predetta particella 665), rispetto alle previsioni del PRG in vigore (cfr. par. “Normativa urbanistica”) ricade per 448 mq in zona “B” (zona omogenea satura) e per i restanti 1.182 mq in zona “E1” (agricola produttiva). Dal che ne deriva una volumetria massima edificabile pari a 672,00 mc, valore ottenuto moltiplicando la porzione di lotto ricadente in zona territoriale omogenea “B”, pari come detto a 448 mq, per l’indice di fabbricabilità di tale zona previsto dal PRG pari a 1,5 mc/mq.

Dal momento che con il predetto Permesso di Costruire n. 69/2005 viene assentita una volumetria complessiva di progetto pari a 635,15 mc, si ricava che ad oggi, per l’intero lotto costituito dalle particelle 815 ed 816, originate dal frazionamento della succitata 665, residua una volumetria edificabile pari a soli 36,85 mc.

Da ciò ne deriva che il terreno pignorato identificato dalla particella 816, attualmente adibito a giardino pertinenziale alla villetta, pur ricadendo parzialmente in zona territoriale omogenea “B”

satura (cfr. par. “Normativa urbanistica”), dispone di una volumetria residua potenzialmente

satura (cfr. par. “Normativa urbanistica”), dispone di una volumetria residua potenzialmente

Nel documento T R I B U N A L E D I N O L A (pagine 21-29)

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