o adottati appartenenti a famiglie residenti
a basso reddito, è istituito per l’anno 2014
presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un Fondo per i nuovi nati. Al
predetto Fondo confluiscono le risorse
disponibili alla data di entrata in vigore
della presente legge del Fondo per il
credito per i nuovi nati di cui all’articolo
4 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all’articolo
12 della legge 12 novembre 2001, n. 183,
che è contestualmente soppresso. Con
de-creto del Presidente del Consiglio dei
mi-nistri, di concerto con il Ministro
dell’eco-nomia e delle finanze, sono stabiliti i
criteri per l’erogazione dei contributi nei
limiti delle disponibilità del Fondo, l’ISEE
di riferimento e le modalità di
organizza-zione e di funzionamento del Fondo.
130. La dotazione del fondo di cui
all’articolo 23, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, è incrementata di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
130. Identico.
130-bis. La dotazione del fondo di cui
all’articolo 23, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, è incrementata complessivamente
di 40 milioni di euro per l’anno 2014, di
cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo
di solidarietà comunale, che viene
conse-guentemente ridotto, e 10 milioni di euro
a valere sulle risorse del fondo per il
credito per i nuovi nati, di cui all’articolo
4 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all’articolo
12 della legge 12 novembre 2001, n. 183,
che a tal fine sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate
al citato fondo di cui all’articolo 23,
comma 11, del decreto-legge n. 15 del
2012, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
130-ter. Per la realizzazione di
inizia-tive complementari o strumentali
necessa-rie all’integrazione degli immigrati nei
co-muni, singoli o associati, sedi di centri di
accoglienza per richiedenti asilo con una
capienza pari o superiore a 3.000 unità, il
Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di
3 milioni di euro per l’anno 2014.
131. Le disposizioni di cui all’articolo 2,
commi da 4-novies a 4-undecies, del
de-creto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
conver-tito, con modificazioni, dalla legge 22
mag-gio 2010, n. 73, relative al riparto della
quota del cinque per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche in base alla
scelta del contribuente, si applicano anche
relativamente all’esercizio finanziario 2014
con riferimento alle dichiarazioni dei
red-diti 2013. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno
2010, si applicano anche all’esercizio
fi-nanziario 2014 e i termini ivi stabiliti
relativamente al predetto esercizio
finan-ziario sono aggiornati per gli anni: da 2009
a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015.
Le risorse complessive destinate alla
liqui-dazione della quota del cinque per mille
nell’anno 2014 sono quantificate
nell’im-porto di euro 400 milioni. Le somme non
utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun
anno possono esserlo nell’esercizio
succes-sivo.
131. Identico.
131-bis. All’articolo 48, primo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le
parole: « conservazione di beni culturali »
sono inserite le seguenti: « , e
ristruttura-zione, miglioramento, messa in sicurezza,
adeguamento antisismico ed
efficienta-mento energetico degli immobili di
pro-prietà pubblica adibiti all’istruzione
sco-lastica ».
132. Per le finalità di cui all’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel
limite di 1 milione di euro, per le finalità
di cui all’articolo 2, comma 552, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché
per fare fronte all’eccezionale necessità di
risorse finanziarie da destinare ai
lavora-tori socialmente utili e a quelli di pubblica
utilità della regione Calabria e altresì ai
lavoratori di cui alla legge regionale della
regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, è
autorizzata la spesa di 110 milioni di euro
per l’anno 2014. Nell’ambito delle risorse
destinate dal periodo precedente alla
re-gione Calabria, la rere-gione provvede al
pagamento degli arretrati dell’anno 2013
dei progetti dei lavoratori socialmente utili
e dei lavoratori di pubblica utilità, alla
proroga per l’anno 2014 dei medesimi
progetti in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonché
all’av-vio di un percorso di inserimento
lavora-tivo dei suddetti lavoratori.
132. È autorizzata la spesa complessiva
di 126 milioni di euro per l’anno 2014,
destinata per 100 milioni di euro alle
finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
con-vertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro
per le finalità di cui all’articolo 2, comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
e per 25 milioni di euro per far fronte
all’eccezionale necessità di risorse
finan-ziarie da destinare ai lavoratori
social-mente utili e a quelli di pubblica utilità
della regione Calabria e altresì ai
lavora-tori di cui alla legge regionale della regione
Calabria 13 giugno 2008, n. 15.
Nell’am-bito delle risorse destinate dal periodo
precedente alla regione Calabria, la
re-gione provvede al pagamento degli
arre-trati dell’anno 2013 relativi ai progetti dei
lavoratori socialmente utili e dei lavoratori
di pubblica utilità. Le risorse impegnate
per le finalità di cui all’articolo 1, comma
1156, lettera g-bis), della legge 27
dicem-bre 2006, n. 296, sono destinate, per
l’anno 2014, nella misura di 50 milioni,
agli enti pubblici della regione Calabria al
fine di stabilizzare, con contratto di lavoro
a tempo determinato, i lavoratori
impe-gnati in attività socialmente utili, in quelle
di pubblica utilità, e i lavoratori di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 1
odicembre 1997, n. 468, al fine di avviare
un percorso di inserimento lavorativo dei
suddetti lavoratori ai sensi dell’articolo 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, nonché in
attua-zione dei commi da 132-bis a 132-sexies
del presente articolo. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplifica-zione, sono stabilite le modalità e i criteri
di assegnazione delle risorse. Per l’anno
2014 le assunzioni a tempo determinato
finanziate a favore degli enti pubblici della
regione Calabria con le risorse di cui
all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
pos-sono essere effettuate in deroga all’articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
suc-cessive modificazioni, all’articolo 76,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con
modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, e all’articolo 1,
commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni,
fermo restando il rispetto del patto di
stabilità interno. In caso di mancato
ri-spetto del patto di stabilità interno per
l’anno 2013, al solo fine di consentire la
sottoscrizione dei rapporti di lavoro a
tempo determinato fino al 31 dicembre
2014, non si applica la sanzione di cui al
comma 26, lettera d), dell’articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, e
succes-sive modificazioni.
132-bis. Il fondo sociale per
occupa-zione e la formaoccupa-zione di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per
l’anno 2014.
132-ter. Al fine di razionalizzare la
Nel documento
TESTODELDISEGNODILEGGEN.1865(LEGGEDISTABILITÀ) — — AttiParlamentari —85— CameradeiDeputati
(pagine 99-103)