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129-bis. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini nuovi nati

o adottati appartenenti a famiglie residenti

a basso reddito, è istituito per l’anno 2014

presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri un Fondo per i nuovi nati. Al

predetto Fondo confluiscono le risorse

disponibili alla data di entrata in vigore

della presente legge del Fondo per il

credito per i nuovi nati di cui all’articolo

4 del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all’articolo

12 della legge 12 novembre 2001, n. 183,

che è contestualmente soppresso. Con

de-creto del Presidente del Consiglio dei

mi-nistri, di concerto con il Ministro

dell’eco-nomia e delle finanze, sono stabiliti i

criteri per l’erogazione dei contributi nei

limiti delle disponibilità del Fondo, l’ISEE

di riferimento e le modalità di

organizza-zione e di funzionamento del Fondo.

130. La dotazione del fondo di cui

all’articolo 23, comma 11, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, è incrementata di 20 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

130. Identico.

130-bis. La dotazione del fondo di cui

all’articolo 23, comma 11, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,

n. 135, è incrementata complessivamente

di 40 milioni di euro per l’anno 2014, di

cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo

di solidarietà comunale, che viene

conse-guentemente ridotto, e 10 milioni di euro

a valere sulle risorse del fondo per il

credito per i nuovi nati, di cui all’articolo

4 del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed all’articolo

12 della legge 12 novembre 2001, n. 183,

che a tal fine sono versate all’entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate

al citato fondo di cui all’articolo 23,

comma 11, del decreto-legge n. 15 del

2012, iscritto nello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze.

130-ter. Per la realizzazione di

inizia-tive complementari o strumentali

necessa-rie all’integrazione degli immigrati nei

co-muni, singoli o associati, sedi di centri di

accoglienza per richiedenti asilo con una

capienza pari o superiore a 3.000 unità, il

Fondo nazionale per le politiche e i servizi

dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge

28 febbraio 1990, n. 39, è incrementato di

3 milioni di euro per l’anno 2014.

131. Le disposizioni di cui all’articolo 2,

commi da 4-novies a 4-undecies, del

de-creto-legge 25 marzo 2010, n. 40,

conver-tito, con modificazioni, dalla legge 22

mag-gio 2010, n. 73, relative al riparto della

quota del cinque per mille dell’imposta sul

reddito delle persone fisiche in base alla

scelta del contribuente, si applicano anche

relativamente all’esercizio finanziario 2014

con riferimento alle dichiarazioni dei

red-diti 2013. Le disposizioni contenute nel

decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 131 dell’8 giugno

2010, si applicano anche all’esercizio

fi-nanziario 2014 e i termini ivi stabiliti

relativamente al predetto esercizio

finan-ziario sono aggiornati per gli anni: da 2009

a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a 2015.

Le risorse complessive destinate alla

liqui-dazione della quota del cinque per mille

nell’anno 2014 sono quantificate

nell’im-porto di euro 400 milioni. Le somme non

utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun

anno possono esserlo nell’esercizio

succes-sivo.

131. Identico.

131-bis. All’articolo 48, primo comma,

della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le

parole: « conservazione di beni culturali »

sono inserite le seguenti: « , e

ristruttura-zione, miglioramento, messa in sicurezza,

adeguamento antisismico ed

efficienta-mento energetico degli immobili di

pro-prietà pubblica adibiti all’istruzione

sco-lastica ».

132. Per le finalità di cui all’articolo 3,

comma 1, del decreto-legge 25 marzo

1997, n. 67, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, nel

limite di 1 milione di euro, per le finalità

di cui all’articolo 2, comma 552, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché

per fare fronte all’eccezionale necessità di

risorse finanziarie da destinare ai

lavora-tori socialmente utili e a quelli di pubblica

utilità della regione Calabria e altresì ai

lavoratori di cui alla legge regionale della

regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15, è

autorizzata la spesa di 110 milioni di euro

per l’anno 2014. Nell’ambito delle risorse

destinate dal periodo precedente alla

re-gione Calabria, la rere-gione provvede al

pagamento degli arretrati dell’anno 2013

dei progetti dei lavoratori socialmente utili

e dei lavoratori di pubblica utilità, alla

proroga per l’anno 2014 dei medesimi

progetti in essere alla data di entrata in

vigore della presente legge, nonché

all’av-vio di un percorso di inserimento

lavora-tivo dei suddetti lavoratori.

132. È autorizzata la spesa complessiva

di 126 milioni di euro per l’anno 2014,

destinata per 100 milioni di euro alle

finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del

decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,

con-vertito, con modificazioni, dalla legge 23

maggio 1997, n. 135, per 1 milione di euro

per le finalità di cui all’articolo 2, comma

552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

e per 25 milioni di euro per far fronte

all’eccezionale necessità di risorse

finan-ziarie da destinare ai lavoratori

social-mente utili e a quelli di pubblica utilità

della regione Calabria e altresì ai

lavora-tori di cui alla legge regionale della regione

Calabria 13 giugno 2008, n. 15.

Nell’am-bito delle risorse destinate dal periodo

precedente alla regione Calabria, la

re-gione provvede al pagamento degli

arre-trati dell’anno 2013 relativi ai progetti dei

lavoratori socialmente utili e dei lavoratori

di pubblica utilità. Le risorse impegnate

per le finalità di cui all’articolo 1, comma

1156, lettera g-bis), della legge 27

dicem-bre 2006, n. 296, sono destinate, per

l’anno 2014, nella misura di 50 milioni,

agli enti pubblici della regione Calabria al

fine di stabilizzare, con contratto di lavoro

a tempo determinato, i lavoratori

impe-gnati in attività socialmente utili, in quelle

di pubblica utilità, e i lavoratori di cui

all’articolo 7 del decreto legislativo 1

o

dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare

un percorso di inserimento lavorativo dei

suddetti lavoratori ai sensi dell’articolo 4

del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge

30 ottobre 2013, n. 125, nonché in

attua-zione dei commi da 132-bis a 132-sexies

del presente articolo. Con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze e con il Ministro per la

pubblica amministrazione e la

semplifica-zione, sono stabilite le modalità e i criteri

di assegnazione delle risorse. Per l’anno

2014 le assunzioni a tempo determinato

finanziate a favore degli enti pubblici della

regione Calabria con le risorse di cui

all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis),

della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

pos-sono essere effettuate in deroga all’articolo

9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e

suc-cessive modificazioni, all’articolo 76,

comma 7, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con

modifica-zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

successive modificazioni, e all’articolo 1,

commi 557 e 562, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e successive modificazioni,

fermo restando il rispetto del patto di

stabilità interno. In caso di mancato

ri-spetto del patto di stabilità interno per

l’anno 2013, al solo fine di consentire la

sottoscrizione dei rapporti di lavoro a

tempo determinato fino al 31 dicembre

2014, non si applica la sanzione di cui al

comma 26, lettera d), dell’articolo 31 della

legge 12 novembre 2011, n. 183, e

succes-sive modificazioni.

132-bis. Il fondo sociale per

occupa-zione e la formaoccupa-zione di cui all’articolo 18,

comma 1, lettera a), del decreto-legge 29

novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,

n. 2, è ridotto di 16 milioni di euro per

l’anno 2014.

132-ter. Al fine di razionalizzare la