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delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicem-bre 1986, n. 917, che non adottano i

princìpi contabili internazionali nella

re-dazione del bilancio, possono, anche in

deroga all’articolo 2426 del codice civile e

ad ogni altra disposizione di legge vigente

in materia, rivalutare i beni d’impresa e le

partecipazioni di cui alla sezione II del

capo I della legge 21 novembre 2000,

n. 342, e successive modificazioni, ad

esclusione degli immobili alla cui

produ-zione o al cui scambio è diretta l’attività di

impresa, risultanti dal bilancio

dell’eserci-zio in corso al 31 dicembre 2012.

88. Identico.

89. La rivalutazione deve essere

ese-guita nel bilancio o rendiconto

dell’eser-cizio successivo a quello di cui al comma

88, per il quale il termine di approvazione

scade successivamente alla data di entrata

in vigore della presente legge, deve

riguar-dare tutti i beni appartenenti alla stessa

categoria omogenea e deve essere annotata

nel relativo inventario e nella nota

inte-grativa.

89. Identico.

90. Il saldo attivo della rivalutazione

può essere affrancato, in tutto o in parte,

con l’applicazione in capo alla società di

un’imposta sostitutiva delle imposte sui

redditi, dell’imposta regionale sulle attività

produttive e di eventuali addizionali nella

misura del 10 per cento da versare con le

modalità indicate al comma 93.

90. Identico.

91. Il maggior valore attribuito ai beni

in sede di rivalutazione si considera

rico-nosciuto ai fini delle imposte sui redditi e

dell’imposta regionale sulle attività

pro-duttive a decorrere dal terzo esercizio

successivo a quello con riferimento al

quale la rivalutazione è stata eseguita,

mediante il versamento di un’imposta

so-stitutiva delle imposte sui redditi e

del-l’imposta regionale sulle attività produttive

e di eventuali addizionali nella misura del

16 per cento per i beni ammortizzabili e

del 12 per cento per i beni non

ammor-tizzabili.

92. Nel caso di cessione a titolo

one-roso, di assegnazione ai soci, di

destina-zione a finalità estranee all’esercizio

del-l’impresa ovvero al consumo personale o

familiare dell’imprenditore dei beni

riva-lutati in data anteriore a quella di inizio

del quarto esercizio successivo a quello nel

cui bilancio la rivalutazione è stata

ese-guita, ai fini della determinazione delle

plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo

al costo del bene prima della

rivaluta-zione.

92. Identico.

93. Le imposte sostitutive di cui ai

commi 90 e 91 sono versate in tre rate

annuali di pari importo, senza pagamento

di interessi, di cui la prima entro il

termine di versamento del saldo delle

imposte sui redditi dovute per il periodo di

imposta con riferimento al quale la

riva-lutazione è eseguita, e le altre con

sca-denza entro il termine rispettivamente

previsto per il versamento a saldo delle

imposte sui redditi relative ai periodi

d’im-posta successivi. Gli importi da versare

possono essere compensati ai sensi del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

93. Identico.

94. Si applicano, in quanto compatibili,

le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15

della legge 21 novembre 2000, n. 342,

quelle del decreto del Ministro delle

fi-nanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le

disposizioni del regolamento di cui al

decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi

475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30

dicembre 2004, n. 311.

95. Le previsioni di cui all’articolo 14,

comma 1, della legge 21 novembre 2000,

n. 342, si applicano anche ai soggetti che

redigono il bilancio in base ai princìpi

contabili internazionali di cui al

regola-mento (CE) n. 1606/2002 del Parlaregola-mento

europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,

anche con riferimento alle partecipazioni,

in società ed enti, costituenti

immobiliz-zazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85,

comma 3-bis, del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917. Per tali soggetti, per l’importo

corrispondente ai maggiori valori oggetto

di riallineamento, al netto dell’imposta

sostitutiva di cui al comma 91, è vincolata

una riserva in sospensione di imposta ai

fini fiscali che può essere affrancata ai

sensi del comma 90.

95. Identico.

95-bis. Al trasferimento previsto dal

comma 6 dell’articolo 6 del decreto-legge

30 novembre 2013, n. 133, si applica

l’ar-ticolo 4 del decreto del Ministro

dell’eco-nomia e delle finanze 8 giugno 2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135

del 13 giugno 2011, qualunque sia la

categoria di provenienza; ai maggiori

va-lori iscritti in bilancio per effetto del

comma 6, primo periodo, dello stesso

articolo 6 del citato decreto-legge n. 133

del 2013 si applica un’imposta sostitutiva

delle imposte sui redditi e dell’imposta

regionale sulle attività produttive e di

eventuali addizionali, con l’aliquota di cui

al comma 91, da versarsi nei modi e nei

termini previsti dal comma 93.

95-ter. All’articolo 2 del decreto-legge

13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, dopo il comma 22 è inserito

il seguente:

« 22-bis. Ferme restando le previsioni

del comma 22 concernenti la deducibilità

delle remunerazioni e l’applicazione delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 1

o

aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori

valori che derivano dall’attuazione di

spe-cifiche previsioni contrattuali degli

stru-menti finanziari di cui al medesimo

comma 22 non concorrono alla

forma-zione del reddito imponibile degli

emit-tenti ai fini dell’imposta sul reddito delle

società e del valore della produzione netta.

La presente disposizione si applica con

riferimento agli strumenti finanziari

emessi dalla data di entrata in vigore della

presente legge ».

96. Le disposizioni di cui ai commi

10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28

gen-naio 2009, n. 2, si applicano anche alle

operazioni effettuate a decorrere dal

pe-riodo di imposta in corso al 31 dicembre

2012. Il versamento dell’imposta

sostitu-tiva è dovuto in un’unica rata da versare

entro il termine di scadenza del saldo delle

imposte sui redditi dovute per il periodo di

imposta in riferimento al quale

l’opera-zione è effettuata. L’imposta sostitutiva

dovuta per le operazioni effettuate nel

periodo di imposta in corso al 31 dicembre

2012 è versata entro il termine di scadenza

del saldo delle imposte sui redditi dovute

per il periodo di imposta in corso al 31

dicembre 2013.

97. Gli effetti del riallineamento di cui

al comma 96 decorrono dal secondo

pe-riodo di imposta successivo a quello del

pagamento dell’imposta sostitutiva. Tali

effetti si intendono revocati in caso di atti

di realizzo riguardanti le partecipazioni di

controllo, i marchi d’impresa e le altre

attività immateriali o l’azienda cui si

ri-ferisce l’avviamento affrancato,

anterior-mente al quarto periodo di imposta

suc-cessivo a quello del pagamento

dell’impo-sta sostitutiva. L’esercizio dell’opzione per

il riallineamento di cui al comma 96 non

è consentito in caso di opzione per i

regimi previsti dagli articoli 172, comma

10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma

2-ter, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e dall’articolo 15, commi 10, 11 e

12, del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.

97. Gli effetti del riallineamento di cui

al comma 96 decorrono dal secondo

pe-riodo di imposta successivo a quello del

pagamento dell’imposta sostitutiva. Tali

effetti si intendono revocati in caso di atti

di realizzo riguardanti le partecipazioni di

controllo, i marchi d’impresa e le altre

attività immateriali o l’azienda cui si

ri-ferisce l’avviamento affrancato,

anterior-mente al quarto periodo di imposta

suc-cessivo a quello del pagamento

dell’impo-sta sostitutiva. L’esercizio dell’opzione per

il riallineamento di cui al comma 96 non

è consentito sui valori oggetto delle

op-zioni per i regimi previsti dagli articoli

172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e