dicem-bre 1986, n. 917, che non adottano i
princìpi contabili internazionali nella
re-dazione del bilancio, possono, anche in
deroga all’articolo 2426 del codice civile e
ad ogni altra disposizione di legge vigente
in materia, rivalutare i beni d’impresa e le
partecipazioni di cui alla sezione II del
capo I della legge 21 novembre 2000,
n. 342, e successive modificazioni, ad
esclusione degli immobili alla cui
produ-zione o al cui scambio è diretta l’attività di
impresa, risultanti dal bilancio
dell’eserci-zio in corso al 31 dicembre 2012.
88. Identico.
89. La rivalutazione deve essere
ese-guita nel bilancio o rendiconto
dell’eser-cizio successivo a quello di cui al comma
88, per il quale il termine di approvazione
scade successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, deve
riguar-dare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea e deve essere annotata
nel relativo inventario e nella nota
inte-grativa.
89. Identico.
90. Il saldo attivo della rivalutazione
può essere affrancato, in tutto o in parte,
con l’applicazione in capo alla società di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, dell’imposta regionale sulle attività
produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le
modalità indicate al comma 93.
90. Identico.
91. Il maggior valore attribuito ai beni
in sede di rivalutazione si considera
rico-nosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività
pro-duttive a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al
quale la rivalutazione è stata eseguita,
mediante il versamento di un’imposta
so-stitutiva delle imposte sui redditi e
del-l’imposta regionale sulle attività produttive
e di eventuali addizionali nella misura del
16 per cento per i beni ammortizzabili e
del 12 per cento per i beni non
ammor-tizzabili.
92. Nel caso di cessione a titolo
one-roso, di assegnazione ai soci, di
destina-zione a finalità estranee all’esercizio
del-l’impresa ovvero al consumo personale o
familiare dell’imprenditore dei beni
riva-lutati in data anteriore a quella di inizio
del quarto esercizio successivo a quello nel
cui bilancio la rivalutazione è stata
ese-guita, ai fini della determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo
al costo del bene prima della
rivaluta-zione.
92. Identico.
93. Le imposte sostitutive di cui ai
commi 90 e 91 sono versate in tre rate
annuali di pari importo, senza pagamento
di interessi, di cui la prima entro il
termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta con riferimento al quale la
riva-lutazione è eseguita, e le altre con
sca-denza entro il termine rispettivamente
previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi
d’im-posta successivi. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
93. Identico.
94. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15
della legge 21 novembre 2000, n. 342,
quelle del decreto del Ministro delle
fi-nanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le
disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi
475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
95. Le previsioni di cui all’articolo 14,
comma 1, della legge 21 novembre 2000,
n. 342, si applicano anche ai soggetti che
redigono il bilancio in base ai princìpi
contabili internazionali di cui al
regola-mento (CE) n. 1606/2002 del Parlaregola-mento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002,
anche con riferimento alle partecipazioni,
in società ed enti, costituenti
immobiliz-zazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85,
comma 3-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Per tali soggetti, per l’importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto
di riallineamento, al netto dell’imposta
sostitutiva di cui al comma 91, è vincolata
una riserva in sospensione di imposta ai
fini fiscali che può essere affrancata ai
sensi del comma 90.
95. Identico.
95-bis. Al trasferimento previsto dal
comma 6 dell’articolo 6 del decreto-legge
30 novembre 2013, n. 133, si applica
l’ar-ticolo 4 del decreto del Ministro
dell’eco-nomia e delle finanze 8 giugno 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135
del 13 giugno 2011, qualunque sia la
categoria di provenienza; ai maggiori
va-lori iscritti in bilancio per effetto del
comma 6, primo periodo, dello stesso
articolo 6 del citato decreto-legge n. 133
del 2013 si applica un’imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive e di
eventuali addizionali, con l’aliquota di cui
al comma 91, da versarsi nei modi e nei
termini previsti dal comma 93.
95-ter. All’articolo 2 del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, dopo il comma 22 è inserito
il seguente:
« 22-bis. Ferme restando le previsioni
del comma 22 concernenti la deducibilità
delle remunerazioni e l’applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 1
oaprile 1996, n. 239, i maggiori o minori
valori che derivano dall’attuazione di
spe-cifiche previsioni contrattuali degli
stru-menti finanziari di cui al medesimo
comma 22 non concorrono alla
forma-zione del reddito imponibile degli
emit-tenti ai fini dell’imposta sul reddito delle
società e del valore della produzione netta.
La presente disposizione si applica con
riferimento agli strumenti finanziari
emessi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ».
96. Le disposizioni di cui ai commi
10-bis e 10-ter dell’articolo 15 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28
gen-naio 2009, n. 2, si applicano anche alle
operazioni effettuate a decorrere dal
pe-riodo di imposta in corso al 31 dicembre
2012. Il versamento dell’imposta
sostitu-tiva è dovuto in un’unica rata da versare
entro il termine di scadenza del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta in riferimento al quale
l’opera-zione è effettuata. L’imposta sostitutiva
dovuta per le operazioni effettuate nel
periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2012 è versata entro il termine di scadenza
del saldo delle imposte sui redditi dovute
per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2013.
97. Gli effetti del riallineamento di cui
al comma 96 decorrono dal secondo
pe-riodo di imposta successivo a quello del
pagamento dell’imposta sostitutiva. Tali
effetti si intendono revocati in caso di atti
di realizzo riguardanti le partecipazioni di
controllo, i marchi d’impresa e le altre
attività immateriali o l’azienda cui si
ri-ferisce l’avviamento affrancato,
anterior-mente al quarto periodo di imposta
suc-cessivo a quello del pagamento
dell’impo-sta sostitutiva. L’esercizio dell’opzione per
il riallineamento di cui al comma 96 non
è consentito in caso di opzione per i
regimi previsti dagli articoli 172, comma
10-bis, 173, comma 15-bis, e 176, comma
2-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e dall’articolo 15, commi 10, 11 e
12, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e viceversa.
97. Gli effetti del riallineamento di cui
al comma 96 decorrono dal secondo
pe-riodo di imposta successivo a quello del
pagamento dell’imposta sostitutiva. Tali
effetti si intendono revocati in caso di atti
di realizzo riguardanti le partecipazioni di
controllo, i marchi d’impresa e le altre
attività immateriali o l’azienda cui si
ri-ferisce l’avviamento affrancato,
anterior-mente al quarto periodo di imposta
suc-cessivo a quello del pagamento
dell’impo-sta sostitutiva. L’esercizio dell’opzione per
il riallineamento di cui al comma 96 non
è consentito sui valori oggetto delle
op-zioni per i regimi previsti dagli articoli
172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e
Nel documento
TESTODELDISEGNODILEGGEN.1865(LEGGEDISTABILITÀ) — — AttiParlamentari —85— CameradeiDeputati
(pagine 68-72)