stipulazione di nuove convenzioni per
l’utilizzazione di lavoratori socialmente
utili di cui al comma 132-ter, a pena di
nullità delle medesime.
132-quinquies. Le risorse finanziarie,
nella misura individuale massima di cui
all’articolo 7, comma 1, del decreto
legi-slativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono
as-segnate ai comuni, che hanno disponibilità
di posti in dotazione organica
relativa-mente alle qualifiche di cui all’articolo 16
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, per incentivare
l’assunzione a tempo indeterminato, anche
con contratto di lavoro a tempo parziale,
dei soggetti di cui ai commi 132-ter e
132-quater, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di facoltà
assunzio-nali, ma in ogni caso nel rispetto del patto
di stabilità interno e dell’articolo 1,
comma 557, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni.
132-sexies. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplifica-zione, di cui al comma 132-sexies, in fine,
sono stabiliti le modalità e i criteri di
assegnazione delle risorse, con priorità per
i comuni che assumano nei limiti delle
facoltà assunzionali stabilite dalla
norma-tiva vigente. In ogni caso i comuni sono
tenuti a dimostrare attraverso idonea
do-cumentazione l’effettiva sussistenza di
ne-cessità funzionali e organizzative per le
assunzioni, valutata la dimensione
demo-grafica dell’ente, l’entità del personale in
servizio e la correlata spesa, nonché
l’ef-fettiva sostenibilità dell’onere a regime
assicurando la graduale riduzione del
per-sonale di cui all’articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive
modifica-zioni, tenuto conto delle proiezioni future
della spesa di personale a seguito di
ces-sazione.
132-septies. Al comma 9-bis
dell’arti-colo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 135, sono
ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono
fatte salve le disposizioni previste
dall’ar-ticolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per consentire l’attuazione dei
pro-cessi di stabilizzazione di cui al presente
articolo, in ogni caso nel rispetto del patto
di stabilità interno. A tal fine gli enti
territoriali delle regioni a statuto speciale
calcolano il complesso delle spese per il
personale al netto dell’eventuale
contri-buto erogato dalle regioni, attribuite nei
limiti dei risparmi di spesa realizzati a
seguito dell’adozione delle misure di
ra-zionalizzazione e revisione della spesa di
cui al primo periodo; la verifica del
ri-spetto delle disposizioni di cui all’articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27
dicem-bre 2006, n. 296, e dell’articolo 76, commi
4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è ultimata tenendo conto di
dati omogenei. In caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno e successive
modificazioni per l’anno 2013, al solo fine
di consentire la proroga dei rapporti di
lavoro a tempo determinato fino al 31
dicembre 2014, non si applica la sanzione
di cui alla lettera d) del comma 26
del-l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, e successive modificazioni. Per
l’anno 2014, permanendo il fabbisogno
organizzativo e le comprovate esigenze
istituzionali volte ad assicurare i servizi
già erogati, la proroga dei rapporti di
lavoro a tempo determinato, fermo quanto
previsto nei periodi precedenti, può essere
disposta in deroga ai termini e vincoli di
cui al comma 9 del presente articolo ».
132-octies. I rapporti di lavoro a tempo
determinato di cui all’articolo 2, comma
551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
finanziati a valere sulle risorse di cui
all’articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo
periodo, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207, convertito, con
modifica-zioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
possono essere prorogati, alla scadenza,
anche in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 76, comma 7, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, nonché
a quelle di cui all’articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 12, e successive
modi-ficazioni, nelle more dell’adozione del
de-creto di cui al comma 132-ter del presente
articolo e tenuto conto dei vincoli previsti
dal patto di stabilità.
132-novies. Al fine di favorire il
rein-serimento lavorativo dei fruitori di
am-mortizzatori sociali anche in regime di
deroga e di lavoratori in stato di
disoccu-pazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni,
presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è istituito il Fondo per le
politiche attive del lavoro, con una
dota-zione iniziale pari a 15 milioni di euro per
l’anno 2014 e a 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con
successivo decreto di natura non
regola-mentare del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da emanare entro
no-vanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono stabilite le iniziative,
anche sperimentali, finanziabili a valere
sul Fondo di cui al primo periodo e volte
a potenziare le politiche attive del lavoro,
tra le quali ai fini del finanziamento
statale può essere compresa anche la
spe-rimentazione regionale del contratto di
ricollocazione, sostenute da programmi
formativi specifici.
133. All’articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole: « di
citta-dinanza italiana » sono sostituite dalle
se-guenti: « cittadini italiani o comunitari
ovvero familiari di cittadini italiani o
co-munitari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadini stranieri in
possesso di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, ». Il Fondo
di cui all’articolo 81, comma 29, del
de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è incrementato, per
l’anno 2014, di 250 milioni di euro. In
presenza di risorse disponibili in relazione
all’effettivo numero dei beneficiari, con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il
Mini-stro dell’economia e delle finanze, è
de-terminata una quota del Fondo da
riser-vare all’estensione su tutto il territorio
nazionale, non già coperto, della
speri-mentazione di cui all’articolo 60 del
de-creto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono
stabiliti le modalità di prosecuzione del
programma carta acquisti, di cui
all’arti-colo 81, commi 29 e seguenti, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in funzione dell’evolversi
delle sperimentazioni in corso, nonché il
riparto delle risorse ai territori coinvolti
nell’estensione della sperimentazione di
cui al presente comma. Per quanto non
specificato nel presente comma,
l’esten-sione della sperimentazione avviene
se-condo le modalità attuative di cui
all’ar-ticolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con
modi-ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
Il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni
133. All’articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, le parole: « di
citta-dinanza italiana » sono sostituite dalle
se-guenti: « cittadini italiani o comunitari
ovvero familiari di cittadini italiani o
co-munitari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadini stranieri in
possesso di permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, ». Il Fondo
di cui all’articolo 81, comma 29, del
de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è incrementato, per
l’anno 2014, di 250 milioni di euro. In
presenza di risorse disponibili in relazione
all’effettivo numero dei beneficiari, con
decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il
Mini-stro dell’economia e delle finanze, è
de-terminata una quota del Fondo da
riser-vare all’estensione su tutto il territorio
nazionale, non già coperto, della
speri-mentazione di cui all’articolo 60 del
de-creto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono
stabiliti le modalità di prosecuzione del
programma carta acquisti, di cui
all’arti-colo 81, commi 29 e seguenti, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in funzione dell’evolversi
delle sperimentazioni in corso, nonché il
riparto delle risorse ai territori coinvolti
nell’estensione della sperimentazione di
cui al presente comma. Per quanto non
specificato nel presente comma,
l’esten-sione della sperimentazione avviene
se-condo le modalità attuative di cui
all’ar-ticolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con
modi-ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
Il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni
2014-2016 ai fini della progressiva
Nel documento
TESTODELDISEGNODILEGGEN.1865(LEGGEDISTABILITÀ) — — AttiParlamentari —85— CameradeiDeputati
(pagine 103-108)