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132-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata la

stipulazione di nuove convenzioni per

l’utilizzazione di lavoratori socialmente

utili di cui al comma 132-ter, a pena di

nullità delle medesime.

132-quinquies. Le risorse finanziarie,

nella misura individuale massima di cui

all’articolo 7, comma 1, del decreto

legi-slativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono

as-segnate ai comuni, che hanno disponibilità

di posti in dotazione organica

relativa-mente alle qualifiche di cui all’articolo 16

della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e

successive modificazioni, per incentivare

l’assunzione a tempo indeterminato, anche

con contratto di lavoro a tempo parziale,

dei soggetti di cui ai commi 132-ter e

132-quater, anche in deroga alla vigente

normativa in materia di facoltà

assunzio-nali, ma in ogni caso nel rispetto del patto

di stabilità interno e dell’articolo 1,

comma 557, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e successive modificazioni.

132-sexies. Con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze e con il Ministro per la

pubblica amministrazione e la

semplifica-zione, di cui al comma 132-sexies, in fine,

sono stabiliti le modalità e i criteri di

assegnazione delle risorse, con priorità per

i comuni che assumano nei limiti delle

facoltà assunzionali stabilite dalla

norma-tiva vigente. In ogni caso i comuni sono

tenuti a dimostrare attraverso idonea

do-cumentazione l’effettiva sussistenza di

ne-cessità funzionali e organizzative per le

assunzioni, valutata la dimensione

demo-grafica dell’ente, l’entità del personale in

servizio e la correlata spesa, nonché

l’ef-fettiva sostenibilità dell’onere a regime

assicurando la graduale riduzione del

per-sonale di cui all’articolo 9, comma 28, del

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

con-vertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, e successive

modifica-zioni, tenuto conto delle proiezioni future

della spesa di personale a seguito di

ces-sazione.

132-septies. Al comma 9-bis

dell’arti-colo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,

n. 101, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 ottobre 2013, n. 135, sono

ag-giunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono

fatte salve le disposizioni previste

dall’ar-ticolo 14, comma 24-ter, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,

n. 122, per consentire l’attuazione dei

pro-cessi di stabilizzazione di cui al presente

articolo, in ogni caso nel rispetto del patto

di stabilità interno. A tal fine gli enti

territoriali delle regioni a statuto speciale

calcolano il complesso delle spese per il

personale al netto dell’eventuale

contri-buto erogato dalle regioni, attribuite nei

limiti dei risparmi di spesa realizzati a

seguito dell’adozione delle misure di

ra-zionalizzazione e revisione della spesa di

cui al primo periodo; la verifica del

ri-spetto delle disposizioni di cui all’articolo

1, commi 557 e 562, della legge 27

dicem-bre 2006, n. 296, e dell’articolo 76, commi

4 e 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive

modificazioni, è ultimata tenendo conto di

dati omogenei. In caso di mancato rispetto

del patto di stabilità interno e successive

modificazioni per l’anno 2013, al solo fine

di consentire la proroga dei rapporti di

lavoro a tempo determinato fino al 31

dicembre 2014, non si applica la sanzione

di cui alla lettera d) del comma 26

del-l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011,

n. 183, e successive modificazioni. Per

l’anno 2014, permanendo il fabbisogno

organizzativo e le comprovate esigenze

istituzionali volte ad assicurare i servizi

già erogati, la proroga dei rapporti di

lavoro a tempo determinato, fermo quanto

previsto nei periodi precedenti, può essere

disposta in deroga ai termini e vincoli di

cui al comma 9 del presente articolo ».

132-octies. I rapporti di lavoro a tempo

determinato di cui all’articolo 2, comma

551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

finanziati a valere sulle risorse di cui

all’articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo

periodo, del decreto-legge 30 dicembre

2008, n. 207, convertito, con

modifica-zioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,

possono essere prorogati, alla scadenza,

anche in deroga alle disposizioni di cui

all’articolo 76, comma 7, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, e successive modificazioni, nonché

a quelle di cui all’articolo 9, comma 28,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge

30 luglio 2010, n. 12, e successive

modi-ficazioni, nelle more dell’adozione del

de-creto di cui al comma 132-ter del presente

articolo e tenuto conto dei vincoli previsti

dal patto di stabilità.

132-novies. Al fine di favorire il

rein-serimento lavorativo dei fruitori di

am-mortizzatori sociali anche in regime di

deroga e di lavoratori in stato di

disoccu-pazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2,

lettera c), del decreto legislativo 21 aprile

2000, n. 181, e successive modificazioni,

presso il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali è istituito il Fondo per le

politiche attive del lavoro, con una

dota-zione iniziale pari a 15 milioni di euro per

l’anno 2014 e a 20 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con

successivo decreto di natura non

regola-mentare del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, da emanare entro

no-vanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, sono stabilite le iniziative,

anche sperimentali, finanziabili a valere

sul Fondo di cui al primo periodo e volte

a potenziare le politiche attive del lavoro,

tra le quali ai fini del finanziamento

statale può essere compresa anche la

spe-rimentazione regionale del contratto di

ricollocazione, sostenute da programmi

formativi specifici.

133. All’articolo 81, comma 32, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, le parole: « di

citta-dinanza italiana » sono sostituite dalle

se-guenti: « cittadini italiani o comunitari

ovvero familiari di cittadini italiani o

co-munitari non aventi la cittadinanza di uno

Stato membro che siano titolari del diritto

di soggiorno o del diritto di soggiorno

permanente, ovvero cittadini stranieri in

possesso di permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo, ». Il Fondo

di cui all’articolo 81, comma 29, del

de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, è incrementato, per

l’anno 2014, di 250 milioni di euro. In

presenza di risorse disponibili in relazione

all’effettivo numero dei beneficiari, con

decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il

Mini-stro dell’economia e delle finanze, è

de-terminata una quota del Fondo da

riser-vare all’estensione su tutto il territorio

nazionale, non già coperto, della

speri-mentazione di cui all’articolo 60 del

de-creto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono

stabiliti le modalità di prosecuzione del

programma carta acquisti, di cui

all’arti-colo 81, commi 29 e seguenti, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, in funzione dell’evolversi

delle sperimentazioni in corso, nonché il

riparto delle risorse ai territori coinvolti

nell’estensione della sperimentazione di

cui al presente comma. Per quanto non

specificato nel presente comma,

l’esten-sione della sperimentazione avviene

se-condo le modalità attuative di cui

all’ar-ticolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28

giugno 2013, n. 76, convertito, con

modi-ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40

milioni di euro per ciascuno degli anni

133. All’articolo 81, comma 32, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, le parole: « di

citta-dinanza italiana » sono sostituite dalle

se-guenti: « cittadini italiani o comunitari

ovvero familiari di cittadini italiani o

co-munitari non aventi la cittadinanza di uno

Stato membro che siano titolari del diritto

di soggiorno o del diritto di soggiorno

permanente, ovvero cittadini stranieri in

possesso di permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo, ». Il Fondo

di cui all’articolo 81, comma 29, del

de-creto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, è incrementato, per

l’anno 2014, di 250 milioni di euro. In

presenza di risorse disponibili in relazione

all’effettivo numero dei beneficiari, con

decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il

Mini-stro dell’economia e delle finanze, è

de-terminata una quota del Fondo da

riser-vare all’estensione su tutto il territorio

nazionale, non già coperto, della

speri-mentazione di cui all’articolo 60 del

de-creto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,

conver-tito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile

2012, n. 35. Con il medesimo decreto sono

stabiliti le modalità di prosecuzione del

programma carta acquisti, di cui

all’arti-colo 81, commi 29 e seguenti, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, in funzione dell’evolversi

delle sperimentazioni in corso, nonché il

riparto delle risorse ai territori coinvolti

nell’estensione della sperimentazione di

cui al presente comma. Per quanto non

specificato nel presente comma,

l’esten-sione della sperimentazione avviene

se-condo le modalità attuative di cui

all’ar-ticolo 3, commi 3 e 4, del decreto-legge 28

giugno 2013, n. 76, convertito, con

modi-ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Il Fondo di cui all’articolo 81, comma 29,

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, è incrementato di 40

milioni di euro per ciascuno degli anni

2014-2016 ai fini della progressiva