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Blocco delle derrate nei casi di emergenza o di allerta sanitaria

10. ACCREDITAMENTO DEI FORNITORI E SELEZIONE DEI PRODOTTI NON ALIMENTARI

15.6 Blocco delle derrate nei casi di emergenza o di allerta sanitaria

I controlli possono anche dar luogo al “blocco di derrate”, in caso di dubbio sulla salubrità dell’alimento; nel caso si riscontrino alimenti crudi, semilavorati, o cotti che a giudizio dei tecnici incaricati non presentino all’esame a vista le condizioni contrattuali previste, l’Azienda provvede a:

 fare accertare le condizioni igieniche e merceologiche dell’alimento presso un laboratorio accreditato;

 darne tempestiva comunicazione al Concessionario, qualora i referti diano esito

46 16. PENALI

positivo.

In attesa degli accertamenti l’alimento in questione viene messo in cella, se deperibile, o in magazzino, applicando un cartello identificativo con la scritta “In attesa di accertamento - non destinato alla somministrazione”.

Qualora si verifichino inadempienze del Concessionario nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, Azienda si riserva di applicare le penalità nel seguito indicate:

N. Descrizione inadempimento Penale

1

Ritardata attivazione del Sopralluogo come da tempistica identificata al par.

5.1

- Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 150,00

2

Ritardata attivazione del “Servizio”

oggetto del contratto come da tempistica identificata al par. 5.2

- Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 150,00

3

Difformità qualitativa e quantitativa dei

piatti rispetto al menù - Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 150,00

4

Ritardata comunicazione della sostituzione del personale per accesso alla sede (par. 5.3)

- Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo

5

Ritardata riqualificazione dell’area mensa, rispetto ai miglioramenti indicati in offerta tecnica e nei tempi indicati (par.

6.1)

- Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 150,00

6

Ritardata integrazione al monte ore del personale rispetto a quanto riportato in offerta tecnica e nei tempi indicati (par.

7.1)

- Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 150,00

47 7

Ritardata esibizione del libro unico del personale addetto, delle ricevute dei versamenti contributivi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, del registro degli infortuni e la lista nominativa del personale impiegato, rispetto ai tempi richiesti (par. 7.1 ultimo periodo)

- Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 50,00

8

Mancato rispetto delle disposizioni in

materia di informazione/

Ritardata erogazione giornaliera del

“Servizio” oggetto del contratto nelle fasce orarie indicate (par. 8)

- Per ogni ora di ritardo nell’avvio o di anticipo nella conclusione, sarà applicata una penale di € 100,00 Ritardata trasmissione del report semestrale (par. 8.13)

Ritardata comunicazione delle variazioni rispetto all’elenco fornito in sede di offerta (par. 9.1)

- Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 70,00

13

Dichiarazioni di conformità delle forniture Ritardata comunicazione del cambio di somministrazione di un prodotto alimentare (par. 9.4)

Ritardata comunicazione delle variazioni rispetto all’elenco fornito in sede di offerta (par. 10.1)

- Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 70,00

48 15

Carenza igienica degli ambienti, mancata o ritardata effettuazione dei servizi di pulizia e delle procedure di apparecchiature di lavaggio stoviglie a seguito di malfunzionamenti e/o guasti (par. 11.3)

- Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 500,00

17

Ritardata effettuazione nell’esecuzione degli interventi di manutenzione secondo le modalità previste in capitolato (oltre all’addebito dei costi diretti ed indiretti eventualmente

sostenuti da A z i e n d a (par. 11.8)

- Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 500,00

18

Per ogni giorno di interruzione del servizio disciplinato oltre i termini e secondo le modalità previste in capitolato

- Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 500,00

19

Report sui pasti somministrati e prodotti utilizzati

Ritardata trasmissione dei report trimestrali e annuali di monitoraggio (par. 14)

- Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 70,00

20 Mancato rispetto delle prescrizioni di igiene del personale durante lo svolgimento del lavoro

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 500,00

21 Errata preparazione di una dieta speciale

per soggetti allergici/intolleranti Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 1.000,00

22 Mancato rispetto delle grammature o

delle tabelle merceologiche delle derrate Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 200,00

23 Derrate non conformi ai limiti microbiologici previsti (escluso specie potenzialmente

patogene)

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 500,00

24 Derrate non conformi ai limiti microbiologici previsti (specie potenzialmente patogene)

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 1.000,00

49 25 Ritrovamento di corpi estranei organici ed

inorganici nei prodotti alimentari Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 1.000,00

26 Mancata conservazione dei campioni ad

uso interno Per ogni giorno di ritardo sarà applicata

una penale di € 500,00

27 Mancato rispetto delle norme igieniche nella conservazione delle derrate, la preparazione e

cottura dei pasti, il trasporto dei prodotti, la distribuzione dei pasti

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 500,00

28 Derrate prive di etichettatura o aventi etichettatura non conforme alle leggi vigenti

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 500,00

29 Mancato rispetto delle temperature di

conservazione (caldo e freddo) Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 500,00

30 Carenza del piano di manutenzione e/o mancata esecuzione dei necessari interventi tecnici

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 500,00

31 Mancata applicazione del Piano HACCP e della procedura di tracciabilità dei prodotti

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 1.000,00

32 Mancata applicazione del DVR e delle

procedure di sicurezza sul lavoro Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di € 1.000,00

L’incameramento delle penali avverrà a seguito di comunicazione formale scritta della stazione appaltante ed al versamento della ditta aggiudicataria al tesoriere dell’Azienda; in mancanza si procederà alla risoluzione del contratto con incameramento della cauzione definitiva, salvo esecuzione in danno ed ogni altro provvedimento sanzionatorio e\o risarcitorio.

Nel caso in cui il servizio non sia stato regolarmente eseguito, il Direttore dell’esecuzione del Contratto provvederà alla contestazione dell’inadempimento sulla base della seguente procedura:

1. Le irregolarità riscontrate dovranno essere specificamente indicate e contestate dal DEC all’aggiudicatario entro 10 giorni dall’inadempimento; l’aggiudicatario

50 dovrà presentare, in ogni caso, le sue controdeduzioni al DEC nel termine massimo di 7 giorni dalla stessa contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano ritenute idonee ed accogliibili, ad insindacabile giudizio del DEC, si darà corso all’applicazione delle penali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Le predette comunicazioni verranno inviate per conoscenza alla Direzione Amministrativa del P.O. del Mare.

2. Decorso il termine di cui sopra ed acquisite le controdeduzioni, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ne darà comunicazione alla Direzione Amministrativa del P.O. del Mare, unitamente alle proprie valutazioni.

3. Il RUP, alla luce delle valutazioni del Direttore dell’Esecuzione, procederà all’applicazione della penale o delle altre misure sanzionatorie previste dal contratto, dandone contestuale comunicazione al Direttore dell’Esecuzione ed all’

UOC GEFI.

4. L’ammontare della penale dovrà essere corrisposto contemporaneamente al pagamento del versamento della prima rata utile di canone concessorio, in mancanza di detto versamento si provvederà ad escutere l’importo della penale alla cauzione definitiva. Il pagamento delle penali deve essere espressamente garantito dalla cauzione definitiva. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’AZIENDA di chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. Se nell’arco di un anno al Concessionario vengono sollevata più di n. 3 contestazioni, la Stazione Appaltante può dichiarare la risoluzione del contratto, lasciando impregiudicata la facoltà di comminare sanzioni pecuniarie, ed in ogni caso il Concessionario risponderà dei danni derivanti dalla risoluzione anticipata.

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