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Breve di Villa di Chiesa di Sigerro

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RUBRICARIO

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[Qui incomenciano le robriche del primo libro del breve di Villa di Chiesa di Sigerro.331

I Del iuramento che fanno lo capitano o rectore di Villa di Chiesa. II Della eleccione del capitano overo rectori, et loro salario. III Della iurisdiccioni dello capitano overo rectori.

IIII Di quello medesmo. V Di quello medesmo.

VI Della elleccione del iudice, e suo officio e salario. VII Di non potere appellare alle sentencie date dal iudice. VIII Della eleccioni delli notari, e loro salario e officio. VIIII Delli salarii che denno avere li notari di lloro scripture.

X Delli notari, che debbiano scrivere e ricevere l’accusi e denonciagioni. XI Della eleccioni delli sergenti, e loro officio e salario.

XII Delli sergenti, che non possano cercare per arme né per giuoco sensa li notari della corte.

XIII Della famiglia dello capitano e iudice e notari, che non abbiano del guadagno di quello che continge alli sergenti.

XIIII Dello capitano o altri officiali, che non possano fare mercatantia. XV Di leggere lo breve infra di dì octo.

XVI Del saramento del populo, che si faccia dalli homini habitatori di Villa. XVII Di deffendiri e mantìniri la iurisdiccioni e confini di Villa e dell’argentiera. XVIII Di fari lo consiglio sensa la paraula del capitano.

XVIIII Di non valere in consiglio voce di capitano, iudice, overo notari. XX Di deffendere li possessione date per li sindichi.

XXI Di dare agiuto e consiglio al camarlingo e altri officiali.

XXII Di fare dare al camarlingo di Villa del signore re tucti li pesoni infra uno mese.

XXIII Di fare ricoglire li condepnagioni.

XXIIII Del soprastante della pregioni, di fare ogni mese inquisicione contra di llui.

XXV Delli ombrachi e tittarelli.

XXVI Delli lebrosi, che non stiano in Villa di Chiesa. XXVII Di mostrari lo breve.

XXVIII Della eleccione delli consiglieri, e del loro officio.

XXVIIII De eleggire et constituire persone secreti sopra maestri di monte. XXX Della eleccione delli sindichi sopra denonciare li maleficii.

XXXI Della eleccione di .cc. homini della Reali, e della mostra.

XXXII Della eleccione delle brevaiuoli, e loro officio, e mandare lo breve al signore.

XXXIII Della eleccioni delli modulaturi, e loro salario e officio.

331 Si supplisce a quanto manca delle rubriche relative al primo libro e ai primi ventisei capitoli

del secondo, non più leggibili a causa della caduta delle prime due carte, con le corrispondenti rubriche nel testo del breve.

XXXIIII Della eleccione dei sindichi e arbitri sopra terminare le confine. XXXV Della eleccioni delli stimaturi, e loro officio e salario.

XXXVI Della eleccioni dell’operaio di sancta Chiara. XXXVII Dello officio dell’operarii.

XXXVIII Delle luminari di sancta Chiara.

XXXVIIII Di mantìniri la ragioni e lo honore delle suprascripte ecclesie. XL Della eleccioni dei cappellani di sancta Chiara.

XLI Della eleccione dello scandigliatore et cercatore delle statee. XLII Della eleccioni delli messi, e loro officio e salario.

XLIII Dello salario delli messi della corte.

XLIIII Della eleccione del bandieri, e suo salario e officio.

XLV Quanto tempo dureno li officiali e officii, e quanto tempo debbiano vacare. XLVI De non vendere né comperare officio, et de non mettere scambio.

XLVII Della festa di sancta Maria d’ogosto. XLVIII Di quelli che fanno li candili grossi. XLVIIII Di schapulari li pregioni.

L Di potere arare et seminare in lo districto di Villa di Chiesa.

LI Di potere tenere et pascere bestie in dei salti et districto di Villa di Chiesa. LII Di potere traggere fuore dela decta terra legname, e botte di ritrate. LIII Di potere chavari legname dei boschi e salti di Kallari.

LIIII Di non dare l’avere della università di Villa per modo de salario né de donamento, né arringarlo in consiglio.

LV Delli ambassiatori, e loro notaio.

LVI Delli ambassiadori, se alcuno ne domandasse per lui.

LVII Del breve nuovo, quando fie venuto in Villa che se ne faccia uno nuovo. LVIII Delle carte che si fanno delle pace.

LVIIII Della lampana, che non stia accesa alle spese della università. LX Di specificari tucti li processi infra .xx. dì, et puplicare li testimone. LXI Di chiamare per lo consiglio due sensali.

LXII Delli brevi di Villa, dal tempo di miser Bacciameo infine ad ora. LXIII Dello operaio di sancta Chiara, che non possa disfare le candeli.

LXIIII Delli notari della corte, e camarlingo e suo notaio, et sergenti, che non advochino per altrui.

LXV Del iudice dela corte, che sia tenuto ad ogni pena pagare chome-l capitano. LXVI Delli sergenti che sostenno altrui.

LXVII Di quelli che ricusano stare sotto la iurisdiccione del capitano di Villa. LXVIII Del meglioramento che si fa in delli case e altre possessioni apegionate dal camarlingo.

LXVIIII Del renonciamento delli meçi corbelli. LXX Della eleccione delli .xx. guardie delli vigne.

LXXI Dello capitano, iudice e notari, e loro parenti, che non possano fare parentessa con alcuno di Villa.

LXXII Delli venditori dei pescii, dove debbiano vendere, e a che hore. LXXIII Di fare levari li tombe di torno a sancta Chiara.

LXXIIII Di fare remondare ogni anno la fontana di Piassa Vecchia.

LXXV Della eleccione dell’operaio dell’opera della chiesa di sancto Saturno. LXXVI Dell’officiali della grassa, e loro officio e salario.

Incominciano le rubriche del secondo libro.

I Di fare condapnagione ogni mese, e di constringere li condempnati a pagari, e lo bando a difense.

II Di potere procedere sopra li maleficii commessi per sei mesi ansi la ’ntrata del capitano.

III Delli maleficii non specificati.

IIII Di potere condepnare per arbitrio a chi non obedisse. V Di mandare a confine in qualunqua parte.

VI Di non mettere a martorio né a tormento homo di buona fama. VII Di non portar arme alcuno homo per monstrare polissa niuna. VIII Di non portari arme alcuno homo per mostrare alcuna polissa. VIIII De non tenere giuco di dadi, né giocare.

X Di quelli che ucideno altrui.

XI Delli assissini, e coloro che offendino altrui per denari. XII Di quelli che tienno moglie altrui, e altre cose.

XIII Di quelli che pigliano moglie altrui, e ànno altra moglie. XIIII Di sodomiti, pattarini e gaççari.

XV Delli furi e robbatori.

XVI Di non rompere muro, porta, o digainare alcuno uscio. XVII Di fare ressa, iura né conpagna.

XVIII Di non mettere fuocho in alcuno boscho. XVIIII Di quelli che rendino falsa testimonia.

XX Di quelli che offendino altrui con arme, o percotessino altrui con mano o in altro modo.

XXI Di quelli che assaglisseno altrui alla casa sens’arme, o con arme.

XXII Di quelli che assaghisseno altrui in via di boscho, o di monte, o altro luogo. XXIII Di quelli che assaglisseno altrui con mano o percotessino.

XXIIII Di quelli che biastima Dio, o la sua madre, o alcuno sancto o sancta. XXV Di quelli che chiamano altrui furo o traditore.

XXVI Di quelli che rimprovirassino altrui ferita.] [1r]

XXVII Di quelli che diceno altrui paraule i(n)iuriose.

XXVIII Di quelli che co(n)te(n)dino altrui tenere, staçina o peg(n)o. XXIX Di quelli che danno agiuto, co(n)siglio (e) favore alli sbanditi.

XXX Di no(n) sba(n)dire alcuno testimone se no(n) p(er) lo i(n)frasc(r)ipto modo. XXXI Di p(ro)cedere co(n)tra nob(i)li che offe(n)dino alcuno borghese o pop(o)lare.

XXXII Di no(n) battiri fanti o fancelli che sangui n’escha.

XXXIII Di no(n) andare dipo lo terso <suo> suono della ca(m)pana.

XXXIIII Di no(n) tenere cilliere ap(er)to dipo-l terso suono della ca(m)pana. XXXV Di menimare la pena et co(n)dapnagione p(er) la pace332.

XXXVI Di radoppiare li peni p(er) li maleficii com(m)essi dipo lo t(er)so suono della | ca(m)pana.

XXXVII Dille pene (e) co(n)depnagione che si faran(n)o a marchi.

XXXVIII Delle pene p(ro)messe a vuo’ d’alcuno segnore, che siano a vuo’ del sig(n)ore | re.

332

XXXIX Di quelli che no(n) p(ro)vano l’accuse (e) dino(n)ciagioni. XL Di no(n) dima(n)dare debbito pagato.

XLI Delli fanti, che no(n) corrano li cavalli.

XLII Di no(n) cavar sangui di cavallo i(n) alcuna ruga. XLIII Di no(n) gittare bestia morta né soççura al beviratoio.

XLIIII Delli molenta(r)i che portano vena o menuto, che no(n) e(n)treno in | Villa co(n) lo carricho.

XLV Di no(n) offendir li sba(n)diti. XLVI Delli vinaiuoli.

XLVII Di no(n) sbandire alcuna p(erson)a p(er) peccu(n)ia. XLVIII Di fuocho, che no(n) si debbia mectere i(n) boscho.

XLVIIII Delle p(erson)e che no(n) possano vend(er)e vino alle mo(n)tagne. L Delle p(erson)e che no(n) possano co(m)p(er)are alcuno leg(n)ame da s(er)rare. LI Di coloro che riceveno bando p(er) co(n)tumacio.

LII Di no(n) potere fare co(n)cia di coyame fuore.

LIII Che nessuna p(erson)a di Villa n[é]333 de altro [luogo], che abbia vigni (e) orti | in del territo(r)io del co(n)ducto dell’acqua di Bangiargia, possa pian|tare334 alcuno arbore.

[1v]

LIIII Che nessuna femina possa entrare i(n) della piassa del grano.

LV Che nessuno h(om)o che ae moglie menata possa tenere altra femina | o don(n)a.

LVI De no(n) potere struggere sevo se no(n) p(er) lo infr(ascript)o modo. LVII Di sigurare p(er) nimistà.

LVIII Di scorticare le bestie.

LIX Delli carratore, che no(n) com(m)ettano fraude.

LX Delle bestie, che no(n) paschano i(n) alcuna mo(n)tag(n)a d’arge(n)tiera là dove | ae da octo fosse o bottini i(n) su.

LXI Di no(n) sbandire alcuna p(erson)a se no(n) p(er) lo i(n)fr(acript)o modo. LXII Che nessuna p(er)sona possa i(n)cantare i(n) suli piassi la domi(ni)ca se no· | che lo bandiere di Villa overo lo messo.

LXIII Che nessuna p(erson)a di Villa possa ess(er)e sbandita i(n) Catalog(n)a, se no(n) p(er) lo | infrasc(r)ipto modo.

LXIIII Delli iudei, che no(n) possano stare in Villa.335 LXV De no(n) fare concie i(n) delli [inf](rascrip)ti336 lochi.

LXVI Di no(n) vendiri carni di bestia femina, se no(n) i(n) dello infr(ascript)o luoco.

LXVII Di no(n) ricari carni morticina delli straineri.

LXVIII Delli piscaiuoli o rigattieri, che no(n) co(m)p(er)ano i(n) Villa p(er) reve(n)d(er)e.

LXVIIII Di no(n) tenere panca o tenda i(n) della piassa della corte. LXX Di no(n) co(m)p(er)are leg(n)ame p(er) reve(n)d(er)e.

333 Ms.: non.

334 Foro nella pergamena.

335 Nel testo la rubrica del cap. 64 è Delli borghesi 7 hītatori di villa, che nō possano eſſe sbāditi,

se no | p lo infrō modo; questa è invece la rubrica del cap. 65. C’è pertanto una sfasatura di un item fra rubricario e testo, sino alla fine del secondo libro.

LXXI Di no(n) tenere né fare fraschato dentro delle colo(m)pne. LXXII Di no(n) tenere orticelli né corbelli alle fenestri.

LXXIII Delle femine che no(n) ànno marito, che no(n) possano stare i(n) s(an)c(t)a Chiara.

LXXIIII Delli porci, che no(n) vadano p(er) Villa di Chiesa.

LXXV Delli cavalli capomorbi o infermi, che no(n) beano al beveratoio. LXXVI Di no(n) abeverari bestie o lavar panni ad alcuna fontana. LXXVII Di no(n) aver (con)ducto o canali d’acqua un(de) vada i(n) via.

LXXVIII Di no(n) gettari acqua né fastidio anse lo terso suono della ca(m)pana337.

[2r]

Qui incomi(n)ciano li rubriche del terso libro.

I Di stare a rragione i(n) della corte di Villa di Chiesa.

II Delli homini (e) fem(m)ine che stan(n)o i(n) della nostra arge(n)tiera.

III Delli habitatori di Villa di Chiesa (e) altri, che siano tenuti [allo capitano overo rectore]338.

IIII Delle richieste a ffare ragione. V Delle richieste delli absenti.

VI Di no(n) mandare p(er)he(n)ptorio alli borghesi di Villa, si no· i(n) dela corte di Vil(la).

VII Delle ferie.

VIII De no(n) ten(er)e corte né re(n)dire ragio(n)e li i(n)fr(ascript)i dì.

VIIII Di no(n) i(n)te(n)diri a rragione che no(n) facesse lo sarame(n)to del sig(n)ore re.

X Delli diritti delli piaiti.

XI Di potere dare pagatori p(er) li piaiti. XII Delli salarii delli advocati.

XIII Di pot[er]e ess(er)e ogni p(erson)a p(ro)curatori altrui. XIIII Delle tavernari.

XV Delle tavernari, che siano tenuti di gittari fari i(n)terami. XVI Di q(ue)lli che fan(n)o pane a ve(n)dere.

XVII Di q(ue)lli che chuoceno pane.

XVIII Di quelli che macinano g(ra)no a p(re)sso.

XVIIII Della piassa di s(an)c(t)a Chiara, che vi se ve(n)da chose manicatoie. XX Delle lavandaie.

XXI Delli mole(n)tari che portano acq(u)a a ve(n)d(er)e. XXII Di tenere buone (e) iuste misuri (e) pesi.

XXIII Delle ruche (e) chiassi. XXIIII Del diricto delli botti.

XXV Di ricoglire lo diricto di s(oldi) .xx. p(er) botte. XXVI Del diricto delli starella di d(ena)r(i) .iii. p(er) carro.

337 In fondo alla carta 1v si legge la scritta in latino expliciūt rubrice secđi libri.

338 Nel ms. il copista ha erroneamente attribuito le parole allo capitano overo rectore ad una

successiva autonoma rubrica Dello capitano overo rectore cui in realtà non corrrisponde quindi alcun capitolo nel testo e che determina la sfasatura di un item nella numerazione delle successive rubriche.

XXVII Del diritto delli statee.

XXVIII Del diricto delli taverne (e) tavernari. [2v]

XXVIIII Del diritto delli tavernari, che no(n) possano andari di nocte. XXX Del diritto delli libri di quello che den(n)o fari li co(m)p(er)atori. XXXI Delli libri vecchi dell’argentiera.

XXXII Di provedere sopra lo pane, vino (e) carne.

XXXIII Di dare casalini a chiu(n)qua vollesse hedificare case. XXXIIII Di q(ue)lli che co(n)fessano lo debito.

XXXV Di dare fede al sarame(n)to dello creditore p(er) lo infr(ascript)o modo. XXXVI Delli piatitori che p(ro)duceno loro ragioni i(n)fra lo infr(ascript)o t(er)mine.

XXXVII Di no(n) dare p(er) testimone pare(n)ti alli piati dei maleficii. XXXVIII Di no(n) potere p(ro)vare p(er) testimoni che la carta sia cassa. XXXVIIII Di pòtiri dima(n)dare così al paga[tore] come al p(r)incipali.

XL Del debito facto anti lo maleficio, che si paghi anti che la co(n)de(m)pnagio(n)e.

XLI Del debito facto i(n) [Villa di Chiesa]339.

XLII Di potere fare staçina.

XLIII Di potere fare staçire p(er) meço p(re)sso p(er) le infr(ascript)i chose. XLIIII Delli teneri (e) i(n)canti.

XLV Di no(n) potere dare paraula se(n)sa richiesta poi ch’è passato l’an(n)o. XLVI Delli teneri p(re)ssi i(n) denari.

XLVII Delli chose che si pognano peg(n)o, che si possano ve(n)d(er)e (e) i(n)ca(n)tari.

XLVIII Di no(n) pigliare h(om)o in p(erson)a, se no(n) p(er) le i(n)fr(ascript)i cagione.

XLVIIII Di dare ragione (e) accione a chi pagasse p(er) altrui p(er) maleficio. L Di no(n) vendere vena o menuto altrui se(n)sa paraula di cui è.

LI Di q(ue)lli che guastano alcuna chosa altrui. LII Di quelli che verran(n)o co(n) grassa. LIII Di potere vendere ciaschuno li suoi beni.

LIIII Di fare bandire le vendegione delle possessione.

LV [Di pote]re340 scempicare la vendita di iusto p(re)gio facta.

LVI [Delle v]endigione341 che facciano p(er) iusto p(re)gio, (e) revoca(r)i lo i(n)gan(n)o.

LVII [Di avere]342 ferme l’alogagione.

LVIII [De]343 alogagione delli cavalli (e) altre chose. LVIIII [Di quel]li344 che ànno posseduto iusto titolo345.

[LX Di non occupare né fare scrivere trente per occupare le creditore. LXI Delli fanti, che non possano deffendere li beni del loro signore.

339 Su rasura è leggibile villa di mano più tarda.

340 Illeggibile sul ms. per estesa lacerazione del margine sinistro. 341 Illeggibile sul ms. per estesa lacerazione del margine sinistro. 342 Illeggibile sul ms. per estesa lacerazione del margine sinistro. 343 Illeggibile sul ms. per estesa lacerazione del margine sinistro. 344 Illeggibile sul ms. per estesa lacerazione del margine sinistro.

345 Manca una carta, contenente le restanti rubriche del terzo libro e le prime ventisei del quarto.

LXII Delli fante o fancelle che si partino dalli loro signori e donne.

LXIII Delli servi e ancilli nati in Sardigna, che non si forcino di scire di Villa. LXIIII Delli testamenti e ultimi volontà di quelli che muoiano sensa herede. LXV Delli tutori et curatori et fidecomissarii.

LXVI Delli moglie, che possano deffendere loro corredi et altre cose.

LXVII Di non potere dimandare antefacto ne’ beni del marito, se non per lo infrascripto modo.

LXVIII Delli moglie che consentino alli obligagioni dello marito. LXVIIII Delli habitator di Villa di Chiesa che si voghiano partire. LXX Di quelli che si partino per sbandimento di Villa di Chiesa. LXXI Delli barberi.

LXXII Di quelli che fanno mattoni e teuli.

LXXIII Delli tagliatori dei panni delli farsetti, che debbiano dare pagatori. LXXIIII Delli carte che si fanno per li preite e chierici.

LXXV Delli starella con che se mesura la biada.

LXXVI Di quelli che fusseno pignorati o presi in scambio d’alcuna persona. LXXVII Delli carratori di Villa di Chiesa.

LXXVIII Delli notari che volessino fare l’arte della notaria, e volessino asentare. LXXVIIII Di non opponere ad alcuna carta la excepcioni della non numerata peccunia.

LXXX Delli negossanti e venditori, che misurino con canna della università di Villa di Chiesa.

LXXXI Delli pissicaiuoli che vendino a medaglie e altre. LXXXII Delli venditori delli panni e rigatieri, che sigure. LXXXIII Del breve nuovo, che si faccia in carta di montone.

LXXXIIII Dello operaio di sancta Maria di Valvirdi, che non possa allogare li beni della suprascripta ecclesia.

LXXXV Della lite che fusse tra medici e altri borghesi.

LXXXVI Di non potere lavare né fare lavare là u’ si lava vena.

LXXXVII Di guardare le infrascripti festi, e non tenere botteghe aperte. LXXXVIII Di non potere pighiare dell’acque delle fontane.

Qui incominciano le robriche del quarto libro. I Delli maestri del monte, et del loro officio. II Del salario dei maestri del monte.

III Della eleccione dello scrivano delli maestri del monte, e suo officio. IIII Della eleccioni delli misuratori, e loro officio.

V Della casa, in della quale denno intendire ragionare li maestri del monte. VI Di soccorrere quelli, che fusseno impediti in alcuna fossa.

VII Delle montagne, che ragionino, e quando.

VIII Delle montagne, boschi e acque potere benificare. VIIII Delli maestri del monte, che non possano advocare. X De non scrivere trente né parte ad alcuno minore. XI Di potere ripigliare e signare bottini.

XII Di potere segnare bottini e canali presso alli vicini passi .vii. XIII Di diffendire li bottini dì .xv.

XV Delli bottini che fondorano in delli altri. XVI Delli bottini, che vadano diritti.

XVII Di deffendere le fosse per li suo’ parsonavili.

XVIII Di non potere diffendire le fosse se non fusseno lavorate. XVIIII Delle fosse, che abbiano un’altra boccha e speraglio. XX Di dare vento alli fosse.

XXI Di non ricidere alcuno bottino.

XXII Di coloro che vogliano prendere le bottini. XXIII Delli canali, che non abbiano franchessa. XXIIII Delli bottini et canali, che stiano a ragioni. XXV Di non fare revedere alcuna fossa.

XXVI Delle fosse e bottini che sono presso, in che modo possa fare rivedere l’una l’altra.]

[3r]

XXVII Delli canaletti (e) dorgomene.

XXVIII Di q(ue)lli che ripighiano li fosse lassate.

XXVIIII Delli fossi (e) bottini, che no(n) si lavorino i(n) dì bandorigiati. XXX Di no(n) sboccari la fossa sensa la paraula delli p(ar)sonavili. XXXI Delle fosse i(n)sieme fondorate.

XXXII De no(n) gittare mo(n)te p(er) fondorato.

XXXIII Delli p(ar)sonavili, che debbiano andare a llavorari alla fossa. XXXIIII Delli fossi, che no(n) p(er)dano loro lavoreri.

XXXV Delli maestri (e) scrivani delle fosse, che no(n) pognano né facciano | ponere alcuno bottino p(re)sso alla fossa unde sono officiali.

XXXVI Delli maestri del mo(n)te (e) loro sc(r)ivano, che no(n) possano segnare né | fare co(m)p(er)are i(n) del te(m)po dil loro officio, (e) poi p(er) uno mese. XXXVII Delli maestri del mo(n)te vecchi, che vadano alli nuovi.

XXXVIII Delli lavoratori delli fosse che lavorano.

XXXVIIII Delli maestri delli fosse, che debbiano essere ogne lune alli fosse. XL Delli p(ar)sonavili, che franchino li loro p(ar)te i(n)fra lo t(er)mine. XLI Di tenere fermi li p(ar)titi dei maestri del mo(n)te.

XLII Di no(n) cavari vena ina(n)ti la p(ar)titura comunali. XLIII Di fare sc(r)ivere la vena venduta (e) lo p(re)gio.

XLIIII Delli maestri delli fosse, qua(n)ta vena den(n)o avere p(er) loro maistratico.

XLV Delli maestri o sc(r)ivani che riceveno som(m)a che facciano sc(r)ivere. XLVI Delli lavoratori, che vadano là u’ sono accordati.

XLVII Di no(n) teneri lavoratori che sia accordato o allogato co(n) altrui.

XLVIII Delle maestri delle fosse, che pighino qualu(n)q(u)a lavoratore furto facesse346.

XLVIIII Delli maestri delle fosse, che no(n) si possano ragionari | a più d’una fossa.

L Delli lavoraturi, che no(n) debbiano lavorare alla fossa co(n)tra(r)ia co(n) la | quali guerrigiasse.

LI Delli molentari che portano legname. LII Di no(n) cavare vena de nocte. 346 facesse scritto nel rigo sotto.

[3v]

LIII Delli bistanti che danno la som(m)a lo sabbato. LIIII Di q(ue)lli che lavorano fossa a p(ar)te fra(n)cha. LV Delli bistanti (e) p(r)ivilegii loro.

LVI Di q(ue)lli che ànno a rricevere p(er) bistanta(r)ia, che dima(n)dino i(n)fra c(er)to t(er)mine.

LVII Di potere chiamare bistante, se-l p(r)imo no(n) vollesse dare la som(m)a. LVIII Delli lavoratori che no(n) si fanno pagare i(n)fra dì .xv.

LVIIII De fare obs(er)vare le p(ro)missioni facti a bistanti.

LX Delle maestri delle fosse, che paghino li loro lavoratori lo sabbato. LXI De no(n) potere ess(er)e maestro di fossa q(u)ine ove fosse p(ar)sonavili. LXII Di fare sc(r)ivere (e) ragionare lo gusscierno.

LXIII Delli maestri del mo(n)te, che pre(n)dano li malefactori i(n)e le mo(n)tagne. LXIIII Di fare dare all’op(er)a di s(an)c(t)a Chiara le p(ar)te che li viene.

LXV Delli guelchi che co(m)p(er)ano vena o menuto netto.

LXVI Delli muli(n)tari (e) carrature, che no(n) gittino la vena (e) li carboni. LXVII Delli mulintari (e) carraturi, che no(n) possano portare d’alcuna piassa di forno vena.

LXVIII Delli muli(n)ta(r)i (e) carrato(r)i, che debbiano obs(er)vare li p(ro)messio(n)i alli guelchi.

LXVIIII Delli guelchi, che no(n) (com)p(er)ino i(n) piassa di forno se no(n) della p(ro)p(r)ia p(erson)a.

LXX De no(n) com(m)ettere fraude i(n) colare.

LXXI De no(n) co(n)p(ar)ari carboni da alcuno focaiuolo che sia allogato co(n) altrui.

LXXII Di pagari i(n) p(r)ima li debiti facti ad op(er)ai de forno. LXXIII Di q(ue)lli che p(re)stano ansi piassa di forno.

LXXIIII Di q(ue)lli che p(ro)metteno ceppi o /al/ altro alli guelchi. LXXV Delli carratori (e) molentari, che portano carboni alla iusta misura. LXXVI Delli venditori delli ceppi.

LXXVII Delli venditori della cen(n)ere. LXXVIII De potere lavorare le bocche347.

LXXVIIII Delli maestri smiratori, aiutatori (e) tractatori, che no(n) si p(ar)tino. LXXX Delli maestri smiratori, aiutatori, che facciano bene l’arte.

LXXXI De potere lavari vena a Canadonica. LXXXII Di no(n) fare orto ap(re)sso gora di forno. [4r]

LXXXIII Di q(ue)lli che apr(e)sseno mo(n)tag(n)a nuova. LXXXIIII Delli pagame(n)ti facti dal guelcho a bistanti, o altrui. LXXXV Delli maestri di fossi (e) ricoglitori di som(m)a.

LXXXVI Delli p(ar)titi che si rissano p(er) li maestri del mo(n)te.

LXXXVII Delli liti delle mo(n)tagne delle q(u)ale no(n) parla q(ue)sto breve. LXXXVIII Delle accordie che fanno le maestri delle fosse.

LXXXVIIII Di no(n) fare ressa li venditori (con)tra li (com)p(er)atori dela vena. LXXXX Delli maestri (e) sc(r)ivani (e) p(ar)sonavili delle fosse.

LXXXXI Di q(ue)lli che fusseno stati maestri d’alcuna fossa. LXXXXII Di no(n) riempiri fossa, canali o bottino.

LXXXXIII Di no(n) deceptare alcuno maestro di mo(n)te. LXXXXIIII Delle fosse che si vogliano acomonari i(n)sime. LXXXXV Di cercari li pietre delli guelchi.

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