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Brevi cenni sulla prima legge notarile del 1875: legge del tutto decisiva per la stagna-

Nel documento Il divieto dei patti successori (pagine 83-85)

zione del divieto

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E noto, come ricorda anche l’insigne notaio Marcello di Fabio223, che l’attuale legge notarile trae origine dall’antica legge notarile fran- cese del 29 settembre 1791 e che, il 25 ventoso dell’anno XI - ossia il 16 marzo 1803, `e stata introdotta nel Regno d’Italia224 - rimanendo

in vigore fino alla Restaurazione: legge, tra l’altro, introdotta prece- dentemente all’applicazione del Code civil, in base alla legge del 16 gennaio 1806.

Tale legge all’art. I titolo I sezione I statuisce che ”i notai sono Funzionari Pubblici stabiliti per rogare tutti gli atti e tutti i contratti ai quali le parti debbano o vogliano imprimere il carattere d’autenticit`a ovvero agli atti emanati dalla Pubblica Autorit`a e per assicurare la data, conservare il deposito, spedire copie di essi”.

Chiaramente ta legge ha permesso in Francia di rogare, visto l’art. 1083 Code civil, la donation-partage e, nel rispetto dell’art. 1082 del Code, anche la istitution contractuelle o donation de biens `a venir.

Successivamente, dal 1864, inizi`o un lungo dibattito per realizzare la prima legge italiana sul notariato, abragando in tal modo le plu- rime legislazioni notarili degli stati pre-unitari225: si giunge cos`ı alla

Torino, 1877, pg. 67 e ss.

Si vedano, inoltre, M. IEVA, Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto d’impresa. Profili generali di revisione del divieto dei patti successori, in riv. del not., 1997, pg. 37; G. OBERTO, I contratti della crisi coniugale, I, Milano, 1999, pg. 82; G. GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, Milano, 1954, pg. 44; O. BENELLI, I patti successori e le disposizioni del codice civile italiano, Tempio, 1936, pg. 20; R. DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile II, Messina, 1930, pg. 636; E. GIANTURCO, Diritto delle successioni, Napoli, 1893, pg. 214; F. FILOMUSI GUELFI, Diritto civile. Trattato delle Successioni, Roma, 1892-1893.

Infine `e stato anche disposto l’art. 811, nel quale si prevedeva che i legittima- ri che acconsentivano all’alienazione di un bene, non potevano successivamente imputare o collazionare i beni alienati al capitale perduto.

223In M. DI FABIO, La legge notarile: nascita, storia, evoluzione e prospettive,

articolo gratuito reperibile sul web, 19.

224Per comprendere meglio il periodo storico, si rinvia al paragrafo precedente i

cui si tratta della bozza di decreto del Regno d’Italia, commentata dal Romagnosi.

225Si veda G. CERBIONI, Riflessioni sulla genesi della legge notarile del 1913,

in Studi e Materiali, 3, 2008, pg. 4 e ss, il quale afferma che ”all’indomani dell’unificazione italiana i notai, come tutti i cittadini del nuovo regno, non erano automaticamente divenuti “italiani”: nel 1861 il notariato in Italia era ancora disciplinato da ben dieci diverse leggi”. Lo stesso ricorda - alla nota 20 - che le

promulgazione da parte del Re d’Italia, della legge del 25 luglio 1875 n. 2786226.

Analizzando pi`u precisamente l’art. 24 della legge in esame227, si

riscontra che `e del medesimo tenore dell’attuale art. 28, num. 1, della legge, ovvero proibisce al notaio di ricevere determinati atti vietati228.

Interessante la relazione del Guardasigilli dell’attuale legge nota- rile, ovvero la legge 16 febbraio 1913 n. 89, in merito all’art. 24 della precedente legge; lo stesso recita che “poiche’ non sempre e’ facile il giudicare se una convenzione sia o no contraria al buon costume, e specialmente se sia o no contraria alla legge, l’articolo in esame, on- de, per quanto sia possibile, non addurre troppe gravi responsabilita’ sul notaro, ha dichiarato che egli deve ricusare l’atto soltanto allor- che’ e’ espressamente proibito dalla legge o manifestamente contrario al buon costume”.

Pertanto con la disposizione in questione si vieta di ricevere tutti gli atti espressamente proibiti dalla legge, ossia anche i patti succes-

leggi che regolavano l’esercizio del notariato in Italia erano: per il Regno delle Due Sicilie, la legge del 23 Novembre 1819, n. 1767; per le Province Pontificie, il regolamento del 31 Maggio 1822; per la Toscana, la legge 11 Febbraio 1815; per Massa e Carrara, il regolamento del 15 Dicembre 1859; per Lucca, il decreto del 9 Agosto 1808; per Parma, legge 29 Novembre 1821; per Modena, la legge del 14 Settembre 1815; per la Sardegna, la legge del 17 Gennaio 1827; per il Lombardo- Veneto, il decreto del 9 Novembre 1807; per le Province Liguri e Piemontesi, l’editto del 23 Luglio 1822, n. 1366.

226In G. CERBIONI, Riflessioni sulla genesi della legge notarile del 1913, in

Studi e Materiali, 3, 2008, pg. 4, nota 20, si sottolinea che dopo un anno sono state intodotte per legge delle variazioni e con un decreto del 1879 le due leggi, del 1875 e del 1879, sono state raccolte nel testo unico del 25 maggio n. 4900. Sempre in M. DI FABIO, La legge notarile: nascita, storia, evoluzione e pro- spettive, articolo gratuito reperibile sul web, 19, il quale aggiunge che la legge medesima prevede la: la definizione dei notai come “ufficiali pubblici” e non quali pubblici funzionari, come nella legge francese; la funzione di imprimere agli atti il carattere della pubblica fede e non quello dell’autenticit`a; un periodo di pra- ticantato e l’esame di idoneit`a; le formalit`a da osservare nella redazione e con servazione degli atti, che segnava una presa di di stanza dal modello francese; la nomina a vita; l’istituzione degli Archivi notarili di Stato; la sostituzione del requisito della laurea con quello di aver studiato all’Universit`a alcune materie giuridiche ed averne superato gli esami”. Inoltre ricorda che il 19 dicembre 1875 veniva emanato con r.d. il Regolamento di esecuzione.

227Si consigliano degli articoli dell’epoca, ovvero B. MOSCATELLO, L ’ art. 24

della legge notarile e l’art. 43 del regolamento, in Notariato italiano, 1879, pg. 402 e A. CONTI, Intorno agli atti che la legge vieta al notaio di ricevere, in Il Giornale de’ notai, 1876, 248

228La norma coincideva anche con l’art. 1122 c.c. del 1865, simile all’odierno

sori.

Alla luce di ci`o si palesa la circostanza per la quale l’art. 24 della legge notarile del 1875, in combinato disposto con l’assolutezza del divieto dei patti successori, prevista dal primo codice civile italiano, ha messo del tutto fine alla stipula di contratti aventi ad oggetto la futura eredit`a.

Nulla `e cambiato con la successiva legge notarile del 1913; invero, l’art. 28 vieta ai notai di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari all’ordine pubblico e al buon costu- me: `e indubbio che l’art. 458 c.c. - basta solo leggere la rubrica - prevede espressamente il divieto dei patti successori e pertanto gli atti al suo interno sono irricevibili dai notai229.

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E evidente che dalla prima legge notarile in avanti non `e davve- ro pi`u possibile verificare quanto il fermento pattizio successorio sia esteso poich`e i notai, fin d’allora non possono pi`u riceverli.

In soli dieci anni, dall’introduzione del primo codice italiano fino ad arrivare alla prima legge notarile, la nuova politica legislativa - del tutto nostrana - ha assicurato l’assolutezza del divieto dei pat- ti successori, attestando - per la prima volta! - il monopolio del tesamento.

1.1.8

Il progetto del divieto nei lavori del codice

Nel documento Il divieto dei patti successori (pagine 83-85)