• Non ci sono risultati.

Le categorie di patti aventi ad oggetto le future succession

Nel documento Il divieto dei patti successori (pagine 91-94)

1.2 L’intelaiatura della disciplina successoria, nel codice del 42: la collocazione sistematica del

1.2.2 Le categorie di patti aventi ad oggetto le future succession

Come `e noto, `e complesso configurare una nozione unitaria di patto successorio, poich`e sono innumerevoli le tipologie di patto che si possono realizzare245: come `e stato ben detto , se pur l’eteroge-

facolt`a in parola si troverebbe esclusa dall’art. 12 delle disp. prel, in quanto il divieto dei patti successori ha carattere d’ordine pubblico”.

244Cos`ı V. SALIS, La successione necessaria nel diritto civile italiano, Padova,

1929, pg. 94.

245Sul divieto dei patti successori si veda M.V. DE GIORGI, I patti sulle suc-

cessioni future, Napoli, 1976 e anche M.V. DE GIORGI, Patto successorio, in Enc. del Dir. XXXII, 1982; G.B. FERRI, I patti delle successioni future, in Ferri G.B., Saggi di diritto civile, I rist., Rimini, 1984; M. CALOGERO, Dispo- sizioni generali sulle successioni, in Il codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, sub. artt. 456-461, Milano, 2006; F.P. TRAISCI, Il divieto di patti successori nella prospettiva di un diritto europeo delle successioni, ESI, 2014; E. DEL PRATO, Sistemazioni contrattuali in fun- zione successoria: prospettive di riforma, in Riv. not., I, 2001; D. ACHILLE, Il divieto dei patti successori. Contributo allo studio dell’autonomia privata nella successione futura, Napoli, 2012. Nelle trattazioni pi`u generali: in A. CICU, Successioni per causa di morte, Milano, 1962; L. CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, I, Napoli, 1961; G. GROSSO - A. BURDESE, Le successioni: parte generale, in Tratt. dir. civ., diretto da F. Vassalli, Torino, 1977; P. RESCIGNO, La successione a titolo universale e particolare, in Successioni e donazioni, Vol. I, Padova, 1994; L. FERRI, Disposizioni generali sulle succes- sioni, nel Commentario del cod. civ. a cura di Scialoja e Branca, Libro II, delle successioni (att. 456-511, Bologna-Roma, 1964; A. PIRAS, Successione per causa di morte. Successione necessaria, Milano, 1965; A. PALAZZO, Istituti alternati- vi al testamento, Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato, diretto da Perlingieri, Napoli, 2003 e A. PALAZZO, Autonomia contrattuale e successioni anomale, Napoli, 1983 e, ancora, A. PALAZZO, Le successioni (2

neit`a di struttura e di funzione, le figure negoziali vietate sono tut- te riconducibili al medesimo referente concettuale, chiamato ”patti successori”247

All’interno del divieto, sancito nell’art. 458 c.c., si trova l’espressa nullit`a di ogni convenzione con la quale taluno dispone della propria successione, o dispone dei diritti che possono spettare su una suc- cessione non ancora aperta248. Pertanto si manifestano tre macro tipologie vietate di patti successori249, le quali hanno differenti natu-

re giuridiche250ma sono accumunate da un solo elemento in comune,

del tutto generale: tutti e tre i patti successori hanno ad oggetto una successione non ancora aperta251 In estrema sintesi, all’interno della

norma in esame, emerge: 1. il divieto dei patti successori istituti-

vol.), Milano, 1996; L. COVIELLO jr., Diritto successorio, Bari, 1962; 246;

L. BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1974; G. BONILINI, Diritto delle Successioni, Laterza, 2004; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Tomo I, ed. III, 2009; C. M. BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia - Le succes- sioni, Milano, 2011; G. CASU, I patti successori, in IBERATI, Testamento e patti successori, 2006; F.S. AZZARITI - G. MARTINEZ - G. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, 7aed., Padova, 1979.

247Cos`ı C. CACCAVALE, Il divieto dei patti successori, in Successioni e

donazioni, a cura di P.Rescigno, I, 2aed., I, Milano, 1991, pg. 25.

248Difatti la giurisprudenza prossima al codice civile del 42 ha affermato, pi`u

volte, che i patti successori vietati dalla legge non sono soltanto quelli aventi per oggetto una vera e propria istituzione di erede, rivestita dalla forma contrattuale, bens`ı ogni convenzione che abbia per oggetto la costituzione, modificazione, o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e faccia sorgere un vinculum juris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l’a- dempimento o il presupposto, a seconda che si riferisca alla successione propria o di altri; a tal proposito, si veda: Cass. 22 maggio 1959 n. 1556; Cass. 13 ottobre 1958 n. 3240; Cass. 5 maggio 1956 n. 1427; Cass. 26 maggio 1953 n. 1559; Cass. 5 luglio 1952 n. 2020; Cass. 4 agosto 1951 n. 2373.

249G. GIORGI, Teoria delle obbligazioni nel Diritto Moderno Italiano esposta

con la scorta della dottrina e della giurisprudenza dall’Avvocato Giorgio Giorgi, III, Firenze, 1889-1893, pg. 457 e ss., il quale ha avuto il merito di aver per primo distinto i patti successori, in istitutivi, dispositivi e rinunciativi

250Si veda M.V. DE GIORGI, I patti sulle successioni future, Napoli, 1976,

pg. 1 e ss. Al contrario, L. CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, I, Napoli, 1961, pg. 46, nega il senso della distinzione fra patti dispositivi e rinunciativi, ritenendo la rinuncia stessa un atto di disposizione.

251Difatti, si `e rilevato in M.V. DE GIORGI, I patti sulle successioni future,

Napoli, 1976, pg. 19 e ss. che nella ”unitaria nozione di patto successorio” man- chino ”caratteristiche comuni sufficientemente significative”; anche in R. LENZI, Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, in Riv. Not, 1989, pg. 1214, si afferma che ”al di l`a di tali requisiti comuni non sembra sia possiible, per la pluralit`a delle figure ipotizzabili, identificare ulteriori elementi ricorrenti”.

NEL CODICE DEL 42: LA COLLOCAZIONE SISTEMATICA DEL DIVIETO

vi o confermativi, ossia quei patti consistenti in un accordo relativo alla alla propria futura successione. Essi si possono definire come quei patti in cui un soggetto, il de cuius, dispone dei propri beni in previsione della sua morte- `e ininfluente se la disposzione sia a titolo universale o a titolo particolare - attraverso un contratto; 2. il divieto dei patti successori dispositivi, ossia quei patti per mezzo dei quali un soggetto dispone di beni che prevede di acquistare in futuro da una successione non ancora aperta: pertanto si tratta di quei patti dove taluno dispone di tutti quei diritti che acquister`a da una succes- sione mortis causa di un terzo e non ancora aperta; 3. il divieto dei patti successori rinunciativi (sempre patti che non hanno ad oggetto la propria successione), ossia quei negozi in cui si rinuncia ai diritti successori: ad esempio, si rinuncia alla propria futura istituzione o all’attribuzione di singoli beni252.

Per la stessa necessit`a sinottica si pu`o inoltre asserire, prima facie, che i patti istitutivi sono affetti da una illeceit`a causale253mentre in

quelli dispositivi e rinunciativi l’illeceit`a si manifesta nell’oggetto; a ben guardare i patti dispositivi e rinunciativi condividono con quelli istitutivi soltanto l’avere ad oggetto beni che sono parte di una eredit`a ed il riferirsi ad una successione non ancora aperta. E si riscontrer`a anche, con le prossime analisi circa la natura giuridica dei singoli patti, che sia i patti dispositivi che quelli rinunciativi non si pongono in contrasto con l’istituto del testamento254.

Pertanto alla luce di quanto emerso, verranno risaltate le singole particolarit`a dei patti suddetti allo scopo che tale poliedricit`a possa ingenerare cunfusione nell’individuare i singoli fondamenti giuridici - che nel prosesguio della trattazione, sulla scorta di imponente e presti- giosa dottrina, confuteremo in ”toto”; fino al raggiungere il nocciolo

252Si veda nuovamente G.B. FERRI, I patti delle successioni future, in Ferri

G.B., Saggi di diritto civile, I rist., Rimini, 1984, pg. 82.

253Su tal punto si veda M.V. DE GIORGI, I patti sulle successioni future,

Napoli, 1976, pg. 65 e ss e anche M.V. DE GIORGI, Patto successorio, in Enc. del Dir. XXXII, 1982, pg. 535; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Tomo I, ed. III, 2009, pg. 28; C. M. BIANCA, Diritto civile, 2, La famiglia - Le successioni, Milano, 2011, pg. 492; L. CARIOTA FERRARA, Le successioni per causa di morte, I, Napoli, 1961, pg. 399; M. IEVA, I fenomeni c.d. parasuccessori, in riv. del not., 1988, pg. 1141 e ss; G. GROSSO - A. BURDESE, Le successioni: parte generale, in Tratt. dir. civ., diretto da F. Vassalli, Torino, 1977, pg. 94; R. LENZI, Il problema dei patti successori tra diritto vigente e prospettive di riforma, in Riv. Not, 1989, pg. 1227 e ss; A. PALAZZO, Le successioni (2 vol.), Milano, 1996, pg. 205 e ss.

254Cos`ı anche M. R. MARELLA, Il divieto dei patti successori e le alternative

di questa trattazione, ossi mettere in discussione anche il principio della libert`a di disporre255 AAA

1.2.3

I patti successori istitutivi e le sue ragioni

Nel documento Il divieto dei patti successori (pagine 91-94)