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7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.5 C ONDIZIONI D EFINITIVE

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le Condizioni Definitive del Prestito, secondo il modello di cui al successivo capitolo 9, che verranno pubblicate e messe a disposizione del pubblico presso le filiali dell’Emittente entro il giorno antecedente l’inizio del collocamento e contestualmente trasmesse alla Consob

INFORMAZIONI CONTENUTE NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE PER LE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

Le Condizioni Definitive, pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio dell’offerta e contestualmente trasmesse alla Consob, saranno a disposizione del pubblico presso le Filiali dell’Emittente.

Pagina

Codice Isin 1

Fattori di rischio relativi all’Emittente 2 Fattori di rischio relativi ai titoli offerti 2-3-4

Ammontare totale dell’Emissione 5

Durata del Periodo di offerta 5

Lotto minimo di adesione 5

Prezzo di emissione 5

Data di emissione 5

Data di godimento 5

Data di regolamento 5

Data di scadenza 5

Tasso di interesse nominale prima cedola 5

Parametro di indicizzazione della cedola 5

Convenzione di calcolo 5

Spead 6 Data di rilevazione del Parametro di Indicizzazione 6

Frequenza nel pagamento delle cedole 6

Commissioni e spese a carico del sottoscrittore 6

Soggetti Collocatori 6

Accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni 6

Agente di Calcolo 6

Tipologia di titoli 6

Esemplificazione dei rendimenti 7-8-9

Autorizzazioni relative all’emissione 9

MODELLO DI REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA B.C.C. CASTAGNETO C.CCI S.C.P.A.

OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE

Il presente regolamento è parte integrante della Nota Informativa e ne ripropone le condizioni contrattuali. Il regolamento (il "Regolamento") disciplina i titoli di debito (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") che la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.C.P.A. (l'"Emittente") emetterà, di volta in volta, nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato B.C.C. CASTAGNETO C.CCI S.C.P.A. Obbligazioni a Tasso Variabile (il "Programma").

Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito") saranno indicate in documenti denominati "Condizioni Definitive", ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione. Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta (come di seguito definito) relativo a tale Prestito. Il regolamento di emissione dei singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 2 ("Condizioni dell'Offerta") delle Condizioni Definitive di tale Prestito.

Articolo 1 - Importo e taglio delle

Obbligazioni

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare totale del Prestito (l'"Ammontare Totale"), sempre espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il

"Valore Nominale"). Il regolamento del prestito e’ disciplinato dalla legge italiana.

Articolo 1 bis – Modalità di emissione

Le obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, verranno emesse secondo due possibili alternative: a) in forma dematerializzata accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. e gestite secondo il regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione CONSOB n. 11768/98, e successive modifiche.

Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli S.p.A. il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. b) in forma cartolare mediante la consegna a ciascun sottoscrittore, di un certificato obbligazionario cartaceo al portatore del valore corrispondente all’importo delle obbligazioni dal medesimo sottoscritte, come indicato nelle Condizioni Definitive del Prestito.

Articolo 2 - Collocamento

Collocatore unico e’ la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.C.p.A.

Gli investitori potranno aderire al Prestito compilando e sottoscrivendo l'apposita modulistica messa a disposizione presso le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.C.P.A. .

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, e salva la facoltà dell'Emittente di procedere alla chiusura anticipata senza preavviso.

L’esercizio di tale facoltà comporterebbe la riduzione dell’ammontare complessivo dell’offerta.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "Lotto Minimo"). Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l'Ammontare Totale, l'Emittente procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste da parte delle Filiali dell’Emittente incaricate del collocamento.

In ogni caso la chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da affiggere presso le filiali della Banca e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Articolo 3 -

Godimento e Durata

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la "Data di Godimento") e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la "Data di Scadenza").

L'Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione (le "Date di Regolamento" e ciascuna la "Data di Regolamento").

Nell'ipotesi in cui durante il Periodo di Offerta vi sia un'unica Data di Regolamento, questa coinciderà con la Data di Godimento.

Laddove, durante il Periodo di Offerta vi siano sottoscrizioni effettuate prima della Data di Godimento saranno regolate alla Data di Godimento. Le sottoscrizioni effettuate successivamente alla Data di Godimento saranno regolate all’atto della sottoscrizione. In tal caso, il Prezzo di Emissione (come di seguito definito) da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la Data di Godimento e la data di sottoscrizione.

Articolo 4 - Prezzo di Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di

emissione Emissione"), è pari al 100% del Valore Nominale.

Articolo 5 - Commissioni ed oneri

Non sono previsti aggravi di spese o commissioni a carico dei sottoscrittori.

Articolo 6 - Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione, alla pari, alla data di scadenza e cessa di essere fruttifero dalla stessa data.

Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

Articolo 7 - Interessi Il tassi di interesse applicato alle obbligazioni e’ un tasso di interesse variabile.

Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno, su base periodica, il pagamento di cedole (le "Cedole" e ciascuna la

"Cedola"), il cui importo è calcolato applicando al Valore Nominale uno dei parametri di indicizzazione di seguito descritti (i "Parametri di Indicizzazione" e ciascuno il "Parametro di Indicizzazione") ( tasso Euribor 3-6-12 mesi, il rendimento d’asta dei BOT a tre, sei o dodici mesi) , eventualmente maggiorato o diminuito di uno spread indicato in punti percentuali (lo "Spread") . Il Parametro di Indicizzazione e l'eventuale Spread saranno indicati nelle Condizioni Definitive del Prestito.

Le Cedole saranno pagate con frequenza trimestrale, semestrale o annuale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Il calcolo delle cedole annuali, semestrali e trimestrali ( si utilizza la convenzione di calcolo 30/360 con cui si fa riferimento all’anno commerciale di 360 giorni e a mesi di 30 giorni ) viene effettuato secondo la seguente formula:

• per le cedole annuali: I = C x R

• per le cedole semestrali: I = C x (R/2)

• per le cedole trimestrali: I = C x (R/4) Dove:

I = Interessi

C = Valore Nominale

R = Tasso annuo in percentuale

Il valore del Parametro di Indicizzazione da applicare al Valore Nominale ai fini del calcolo della Cedola sarà reso noto entro il giorno lavorativo precedente il primo giorno di godimento della Cedola stessa, presso le filiali dell'Emittente.

Parametri di Indicizzazione

Nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, l'Emittente individuerà il Parametro di Indicizzazione prescelto fra quelli sotto indicati. In particolare, le Cedole potranno essere parametrate ad uno dei seguenti Parametri di Indicizzazione:

Rendimento d'asta del BOT

Per "Rendimento d'asta del BOT" si intende il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta BOT effettuata il mese solare antecedente (il "Mese di Riferimento") l'inizio del periodo di godimento di ciascuna Cedola. Qualora tale valore non fosse disponibile si farà riferimento alla prima asta BOT valida antecedente all'asta del Mese di Riferimento. Il rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.debitopubblico.it oppure www.bancaditalia.it.

Il "Rendimento d'asta del BOT" scelto come Parametro di Indicizzazione potrà essere il rendimento d'asta del BOT a tre mesi, oppure il rendimento d'asta del BOT a sei mesi, oppure il rendimento d'asta del BOT annuale, così come indicato nelle Condizioni Definitive.

Tasso Euribor

L'Euribor ( Euro Interbank Offered Rate ) è il tasso lettera sul mercato interno dell'Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) - calcolato secondo la convenzione indicata nelle Condizioni Definitive - e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario.

Inoltre tale tasso è quotidianamente pubblicato sul quotidiano finanziario ‘Il Sole 24 Ore’ nella parte ‘Finanza e Mercati’ ( Tassi a breve termine)

Sarà preso come Parametro di Indicizzazione il Tasso Euribor di Riferimento (come di seguito definito) rilevato alle date indicate nelle Condizioni Definitive (le "Date di Rilevazione"). Le rilevazioni saranno effettuate secondo il calendario "Target". Il calendario operativo "Target" prevede, sino a revoca, che il mercato operi tutti i giorni dell'anno con esclusione delle giornate di sabato, della domenica nonché il primo giorno dell'anno, il venerdì santo, il lunedì di Pasqua, il primo maggio, il 25 ed il 26 dicembre.Per giorni lavorativo ‘TARGET’ si intendono tutti i giorni in cui e’ attivo il Sistema di Regolamento Transeuropeo lordo in tempo reale gestito dalla BCE.

Se una delle Date di Rilevazione cade in un giorno in cui il Tasso Euribor di Riferimento non viene pubblicato, la rilevazione viene

effettuata il primo giorno utile successivo la Data di Rilevazione.

Il tasso Euribor scelto come Parametro di Indicizzazione (il "Tasso Euribor di Riferimento") potrà essere il tasso Euribor trimestrale, oppure il tasso Euribor semestrale, oppure il tasso Euribor annuale, così come indicato nelle Condizioni Definitive e rilevato alle Date di Rilevazione.

Ove il Tasso Euribor non fosse rilevabile, si farà riferimento ad analogo tasso rilevato da Enti o Organismi allo scopo designati.

Articolo 8 –

Rendimento effettivo

Il tasso di rendimento effettivo di ciascun Prestito Obbligazionario sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito. Una esemplificazione del rendimento e’ riportata al paragrafo 2.3 della Nota Informativa.

Articolo 9 - Servizio del prestito

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati presso gli sportelli della Banca emittente o per il tramite di Monte Titoli S.p.A ( nel caso in cui il Prestito Obbligazionario sia accentrato alla Monte Titoli ).Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi Articolo 10 - Regime

Fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono le obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti. Attualmente si rende applicabile l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239, con le modifiche adottate dal Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461.

Articolo 11 - Termini di prescrizione

I diritti relativi agli interessi, si prescrivono decorsi 5 anni dalla data di scadenza della cedola e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui il Prestito è divenuto rimborsabile.

Articolo 12 -

Rimborso anticipato

Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e a favore degli obbligazionisti.

Articolo 13 - Mercati e Negoziazione

L'Emittente non richiederà la quotazione nei mercati regolamentati.

Ciò costituisce rischio nel caso in cui il sottoscrittore decida di liquidare l’investimento prima della scadenza, sia per la eventuale difficoltà di trovare un terzo acquirente sia perché la vendita potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al valore di emissione. La Banca Emittente è eventualmente disponibile a porsi come contropartita alla vendita.

Articolo 14 - Garanzie

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell’ Emittente. Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito

Cooperativo.

Articolo 15 –Ranking Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso.

Articolo 16 –Diritti Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e dal regolamento del prestito; e quindi segnatamente il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla data di scadenza.

Articolo 17 – Restrizioni alla trasferibilità

Non esistono restrizioni imposte dalle condizioni di emissione alla libera trasferibilità delle obbligazioni.

Articolo 18 – Delibere, autorizzazioni e approvazioni.

L’ emissione delle obbligazioni può essere disposta dal Direttore Generale della Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci nel rispetto dei parametri deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Per le emissioni aventi caratteristiche diverse da quanto previsto e’

necessaria la preventiva delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun Prestito sarà emesso ed offerto in conformità all'articolo 129 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Articolo 19 - Legge applicabile e foro competente

Le Obbligazioni sono regolate dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente Prestito Obbligazionario, le Obbligazioni o il presente Regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Livorno.

Articolo 20 - Varie La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.

MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Le Condizioni Definitive racchiudono quelle che sono le caratteristiche peculiari del singolo titolo emesso, che non sono fornite nella presente Nota Informativa ma la integrano e la completano e devono essere lette unitamente alla stessa.Il Regolamento che è parte integrante della Nota Informativa contiene e riproduce i contenuti contrattuali del singolo strumento finanziario che verrà emesso e sarà a sua volta integrato dalle Condizioni Definitive.

CONDIZIONI DEFINITIVE

alla

NOTA INFORMATIVA/PROGRAMMA SUL PROGRAMMA

"B.C.C. CASTAGNETO C.CCI S.C.P.A. OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE"

(Denominazione delle Obbligazioni), (ISIN __________________)

Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la

"Direttiva sul Prospetto Informativo") e al Regolamento 2004/809/CE e, unitamente al Documento di Registrazione sull'Emittente Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.C.P.A. (l'"Emittente") alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi, costituiscono il prospetto (il "Prospetto") relativo al programma di prestiti obbligazionari Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci S.C.P.A. Obbligazioni a Tasso Variabile (il

"Programma"), nell'ambito del quale l'Emittente potrà emettere, in una o più tranche di emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 50.000 Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione").

L’adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 12/10/2006 a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 6078589 del 03/10/2006 (la "Nota Informativa"), al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 12/10/2006 a seguito di nulla osta della CONSOB comunicato con nota n. 6078589 del 03/10/2006 (il "Documento di Registrazione") e alla relativa Nota di Sintesi (la "Nota di Sintesi"), al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data __/__/_____.

Le presenti Condizioni Definitive si riferiscono alla Nota Informativa relativa al programma di prestiti obbligazionari B.C.C. CASTAGNETO C.CCI S.C.P.A. Obbligazioni a Tasso Variabile depositata presso la CONSOB in data 12/10/2006 a seguito di nulla osta comunicato con nota n.

6078589 del 03/10/2006.

FATTORI DI RISCHIO

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno lo stesso significato ad essi attribuito in altre sezioni della presente Nota Informativa, ovvero del Documento di Registrazione.

1. Fattori di rischio relativi all'Emittente

AL FINE DI COMPRENDERE I FATTORI DI RISCHIO, GENERICI E SPECIFICI, RELATIVI ALL’EMITTENTE, CHE DEVONO ESSERE CONSIDERATI PRIMA DI QUALSIASI DECISIONE DI INVESTIMENTO, SI INVITANO GLI INVESTITORI A LEGGERE CON ATTENZIONE IL DOCUMENTO DI

REGISTRAZIONE, DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA 12/10/2006, A SEGUITO DI NULLA OSTA RILASCIATO CON NOTA N. 6078589 DEL 03/10/2006, COME SUCCESSIVAMENTE AGGIORNATO.

IL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE È A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO PRESSO LA SEDE AMMINISTRATIVA E DIREZIONE GENERALE DELL’EMITTENTE IN VIA AURELIA N.11 LOCALITÀ

DONORATICO ( COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - LIVORNO) ED È CONSULTABILE SUL SITO INTERNET DELL'EMITTENTE HTTP://WWW.BCCCASTAGNETO.IT/.

PER IL PERIODO IN CUI IL TASSO CEDOLARE RIMANE FISSATO IL VALORE DI MERCATO DELLE

OBBLIGAZIONI TENDE A DIMINUIRE ALLAUMENTARE DEI TASSI DI INTERESSE E VICEVERSA.NE SEGUE CHE IN CASO DI NEGOZIAZIONE PRIMA DELLA SCADENZA, IL PREZZO DELLE

OBBLIGAZIONI POTRA ESSERE INFERIORE O SUPERIORE AL PREZZO DIEMISSIONE IN RELAZIONE AI TASSI CORRENTI SUL MERCATO IN QUEL MOMENTO RELATIVAMENTE A TITOLI CON PARI VITA RESIDUA.

2. Fattori di rischio relativi ai titoli offerti

LE OBBLIGAZIONI CHE VERRANNO EMESSE NELL'AMBITO DELLA PRESENTE NOTA

INFORMATIVA SONO TITOLI DI DEBITO CHE GARANTISCONO IL RIMBORSO DEL 100% DEL

VALORE NOMINALE A SCADENZA.INOLTRE, LE OBBLIGAZIONI DANNO DIRITTO AL PAGAMENTO DI CEDOLE IL CUI AMMONTARE È DETERMINATO IN RAGIONE DELL'ANDAMENTO DEL

PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE PRESCELTO (AD ESEMPIO EURIBOR O TASSO DI RENDIMENTO DEI BOT) EVENTUALMENTE AUMENTATO O DIMINUITO DI UNO SPREAD, INDICATO NELLE

CONDIZIONI DEFINITIVE PER CIASCUN PRESTITO. CONSEGUENTEMENTE, LINVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI COMPORTA I RISCHI PROPRI DI UN INVESTIMENTO OBBLIGAZIONARIO A TASSO VARIABILE.

LE OBBLIGAZIONI SONO STRUMENTI FINANZIARI CHE PRESENTANO PROFILI DI RISCHIO/RENDIMENTO LA CUI VALUTAZIONE RICHIEDE PARTICOLARE COMPETENZA. È

OPPORTUNO CHE GLI INVESTITORI VALUTINO ATTENTAMENTE SE LE OBBLIGAZIONI COSTITUISCONO UN INVESTIMENTO IDONEO ALLA LORO SPECIFICA SITUAZIONE

IN PARTICOLARE, IL POTENZIALE INVESTITORE DOVREBBE CONSIDERARE CHE L'INVESTIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI È SOGGETTO AI RISCHI DI SEGUITO ELENCATI.

a. RISCHIO DI LIQUIDITA

NON È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO ALCUN MERCATO REGOLAMENTATO DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. PERTANTO, L'INVESTITORE POTREBBE ESSERE ESPOSTO AL RISCHIO RAPPRESENTATO DALLA DIFFICOLTÀ O IMPOSSIBILITÀ DI VENDERE LE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA, AD UN PREZZO CONGRUO.

GLI INVESTITORI POTREBBERO PERTANTO DOVER ACCETTARE UN PREZZO INFERIORE A QUELLO DI SOTTOSCRIZIONE, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LE RICHIESTE DI VENDITA POSSANO TROVARE TEMPESTIVA ED ADEGUATA CONTROPARTITA. LEMITTENTE È EVENTUALMENTE DISPONIBILE A PORSI COME CONTROPARTITA ALLA VENDITA.

b. RISCHIO DI TASSO

FLUTTUAZIONI DEI TASSI DINTERESSE E, DI CONSEGUENZA, VARIAZIONI NELLANDAMENTO DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DI RIFERIMENTO POTREBBERO DETERMINARE TEMPORANEI DISALLINEAMENTI DEL VALORE DELLA CEDOLA IN CORSO DI MATURAZIONE RISPETTO AI LIVELLI DEI TASSI DI RIFERIMENTO ESPRESSI DAI MERCATI FINANZIARI, E CONSEGUENTEMENTE, DETERMINARE VARIAZIONI SUI PREZZI DEI TITOLI STESSI. MAGGIORE E LA FREQUENZA DI RIALLINEAMENTO TEMPORALE DEL RICALCOLO (

FREQUENZA DELLA CEDOLA ), MINORI SONO TALI RISCHI.

L’AMMONTARE DEGLI INTERESSI CUI DANNO DIRITTO LE OBBLIGAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA È DETERMINATO IN RAGIONE DI UN TASSO DI INTERESSE VARIABILE CALCOLATO SULLA BASE DI UN PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE, CON LA POSSIBILITÀ DI APPLICARE ALLO STESSO UN MARGINE POSITIVO O NEGATIVO

(“SPREAD”) COME SARÀ INDICATO NELLE CONDIZIONI DEFINITIVE PER CIASCUN PRESTITO. SI EVIDENZIA CHE LEVENTUALE APPLICAZIONE DI UN MARGINE NEGATIVO COMPORTEREBBE CHE IL TASSO DI INTERESSE ED IL CORRISPONDENTE RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RISULTINO NECESSARIAMENTE INFERIORI AL PARAMETRO DI

INDICIZZAZIONE.

c. RISCHI CONNESSI ALLEMITTENTE

IL SOTTOSCRITTORE , DIVENTANDO FINANZIATORE DELL’EMITTENTE, SI ASSUME IL RISCHIO CHE L’EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI ADEMPIERE ALLOBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE CEDOLE MATURATE E DEL RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA.LE OBBLIGAZIONI NON SONO ASSISTITE DA GARANZIE REALI O PERSONALI DI TERZI NE

DALLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO

COOPERATIVO.

d. RISCHIO DI EVENTI DI TURBATIVA RIGUARDANTI IL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE

IL REGOLAMENTO DEI TIOLI PREVEDE, NELLIPOTESI DI NON DISPONIBILITA DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DEGLI INTERESSI, PARTICOLARI MODALITA DI DETERMINAZIONE DELLO STESSO E QUINDI DEGLI INTERESSI A CURA DELL’EMITTENTE OPERANTE QUALE AGENTE DI CALCOLO. LE MODALITA DI DETERMINAZIONE DEGLI

INTERESSI NEL CASO DI NON DISPONIBILITA DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE SONO RIPORTATE NELLARTICOLO N.7 DEL REGOLAMENTO ED AL SUCCESSIVO PUNTO 4.7.

e. RISCHIO CORRELATO ALLASSENZA DI RATING

L’EMITTENTE NON DISPONE AL MOMENTO DI RATING; NEMMENO I TITOLI DA ESSA EMESSI NE SONO PROVVISTI.

f. COINCIDENZA DELLEMITTENTE CON LAGENTE DI CALCOLO

POICHE L’EMITTENTE OPERERA ANCHE QUALE RESPONSABILE PER IL CALCOLO, CIOE

SOGGETTO INCARICATO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI E DELLE ATTIVITA

CONNESSE, TALE COINCIDENZA DI RUOLI ( EMITTENTE ED AGENTE DI CALCOLO )

CONNESSE, TALE COINCIDENZA DI RUOLI ( EMITTENTE ED AGENTE DI CALCOLO )

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