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c) segue: l’istituzione della Procura Europea.

cybercrime 4.5.a) Premessa.

4.5. c) segue: l’istituzione della Procura Europea.

In ambito squisitamente europeo257, peraltro, i tempi per porre in essere il predetto modello di cooperazione dinamica fra organi inquirenti di differenti paesi, sembrano ormai maturi. Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) siglato a Lisbona nel dicembre del 2007 ed entrato in vigore il I gennaio 2009, prevede, infatti, all’art. 86, la possibilità che l’Unione, attraverso una procedura legislativa ad hoc258, si doti di un inedito organismo investigativo preposto a individuare, perseguire e rinviare a giudizio - eventualmente in collegamento con Eurojust ed Europol - gli autori di reati che ledano gli interessi finanziari

dell'Unione259 e i loro complici. Detto organismo – testualmente definito Procura Europea – oltre a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, dovrebbe essere deputato, altresì, a perseguire tutti i più gravi fatti di criminalità aventi dimensione transnazionale, dinanzi agli organi giurisdizionali dei singoli Stati membri.

Ora, a distanza di oltre quattro anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e precisamente il 17 luglio del 2013, la Commissione europea ha avviato l’anzidetto iter normativo finalizzato alla istituzione del predetto ufficio di Procura.

Nelle sue dichiarazioni programmatiche il Presidente della Commissione pro tempore ha auspicato che il nuovo organismo possa iniziare a funzionare già dal I gennaio del

257

Con la sola eccesione di U.K. e Danimarca e con l’option (in o out) da esperirsi da parte dell’Eire.

258

Stessa procedura “aggravata” prevista dal successivo art. 87 TFUE al fine emanare norme di diritto europeo tese a sviluppare, tra le diverse autorità di polizia degli stati aderenti, una cooperazione di tipo operativa e non meramente di interscambio informativo e/o addestra.

259

2015 e che possa colmare, in modo definitivo, le divergenze sussistenti tra i diversi sistemi penali degli Stati membri.

La proposta di regolamento – COM (213) n°534 – delinea, nello specifico, un ufficio di Procura Europeo secondo un modello decentrato destinato ad intergrarsi nei sistemi giudiziari nazionali. Più precisamente, a fianco della figura del Procuratore, nominato dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo, vengono previsti quattro procuratori aggiunti (o delegati) e cinque sostituti procuratori. Questi eserciteranno le proprie funzioni nella duplice veste di magistrati europei e di pubblici ministeri nazionali. I procuratori delegati, quindi, eseguiranno indagini ed avvieranno azioni penali nello Stato membro cui saranno assegnati avvalendosi, a tal fine, del personale nazionale e applicando le leggi del singolo Stato. I predetti magistrati saranno diretti e coordinati dal procuratore europeo il quale, attraverso il suo puntuale intervento, assicurerà uniformità di approccio in tutta l’Unione e, se del caso, potrà altresì decidere di avocare direttamente l’effettuazione delle indagini servendosi, per il loro concreto espletamento, delle autorità di polizia nazionali. Sulla base dei suoi ampi poteri, il Procuratore, al verificarsi di specifiche esigenze, potrà addirittura sottrarre la direzione delle indagini al sostituto a cui inizialmente le stesse erano state assegnate ed affidarle ad altro sostituto anche se operante in uno Stato diverso. La proposta in esame conferisce, inoltre, alle persone indagate dalla Procura europea diritti procedurali più estesi rispetto a taluni sistemi nazionali garantendo, in ogni caso, il diritto alla traduzione e all'interpretazione, il diritto all'informazione e all'accesso agli elementi di prova oltre che il diritto a farsi assistere da un avvocato in caso di arresto.

Le norme proposte, oltre a delineare questa prima fisionomia della Procura europea definiscono, altresì, taluni diritti che la legislazione dell'UE non ha tutt’ora armonizzato e rafforzano ulteriormente i diritti procedurali degli indagati. Tra questi, il diritto a tacere e la presunzione di innocenza; il diritto al patrocinio a spese dello Stato e il diritto di presentare elementi di prova a proprio discarico ovvero di chiedere l’audizione di testimoni.

La proposta definisce inoltre norme chiare e armonizzate sulle misure investigative che la Procura europea può disporre per le sue indagini e disciplina la raccolta e l'utilizzo degli elementi di prova.

Così, ad esempio, nei casi di indagini che concernono reati di una certà gravità che coivolgono più Stati dell’Unione, il Procuratore europeo potrà promuovere il coordinamento fra più sostituti procuratori europei e fra le varie autorità inquirenti e di polizia nazionali delegate allo svolgimento delle indagini, così come potrà decidere di seguire in prima persona le investigazioni.

Di notevole rilievo, inoltre, la disposizione introdotta dall’articolo 25 della proposta di regolamento nella quale si legge chiaramente che, “ai fini delle indagini e

dell’esercizio delle azioni penali ad opera dell’ufficio del Procuratore europeo, l’intero territorio degli Stati membri dell’Unione deve essere considerato alla stregua di un’unica area legale all’interno delle quale il Procuratore può esercitare le sue prerogative e le sue legittime funzioni senza particolari limitazioni”. Qualora si

rendesse poi necessario richiedere – per caratteristiche intrinseche alle azioni delittuose - la cooperazione di uno Stato terzo, la proposta di regolamento assegna al Procuratore ampi poteri di coordinamento e peculiari strumenti giuridici necessari per richiedere assistenza e collaborazione alle autorità inquirenti extracomunitarie. Dal punto di vista dei mezzi necessari per la ricerca delle fonti di prova, la proposta riconosce alla Procura europea – come si accennava supra - un ventaglio molto ampio e penetrante di strumenti investigativi. Tra i predetti strumenti (da esperirsi alla stregua delle norme dello Stato di esecuzione) si annoverano: ispezioni; perquisizioni; sequestri; ordini di esibizione; accesso a corrispondenza e documentazione; intercettazioni di comunicazioni informatiche e telematiche; accesso alle banche dati relative alle transazioni economiche e finanziarie; controllo della documentazione custodita dagli istituti di credito e dalle società finanziarie; il potere di autorizzare operazioni sotto-copertura e video-riprese in luoghi non aperti al pubblico (con l’esclusione delle abitazioni private); la capacità di disporre pedinamenti, anche mediante il tracciamento gps e l’identificazione di sospetti attraverso il rilevamento di dati biometrici e pose fotografiche; la facoltà di ordinare consulenze tecniche, rilievi, sopralluoghi, campionature e di interrogare o far interrogare indiziati e potenziali testimoni. Infine il Procuratore europeo viene legittimato dalla proposta di regolamento ad attivare presso le autorita giudiziali competenti l’esecuzione di misure restrittive e interdittive o di richiedere l’attuazione di misure cautelari anche di natura custodiale.

Ovviamende, come anticipato in apertura, il coordinamento (ma sarebbe più corretto parlare di univocità) dell’azione investigativa sarà possibile nei limitati casi contemplati dallo statuto del Procuratore europeo260.

Ciò non toglie peraltro che, fenomeni criminali di vasta portata quali: il phishing, le frodi o i sabotaggi di sistemi su larga scala; l’utilizzazione abusiva sistematica di carte di credito; le cd. cyber-estorsioni, il riciclaggio del denaro sporco attraverso i casinò virtuali; la pedopornografia e la prostituzione online; le truffe commerciali e bancarie

online ecc. ecc. – giusto per citarne alcuni – costituiscono eventi delittuosi di

accentuata pericolosità che ben si presentano quali fonte di grave e rilevante pregiudizio per gli interessi finanziari dell’Unione. A ciò si aggiunga che le predette attività, molto spesso, vengono ideate e poste in essere da temibili organizzazioni criminali, presentando, ontologicamente e per la loro stessa architettura, non soltanto carattere transfrontaliero, ma un’effettiva e preoccupante dimensione sovranazionale. Va da se che, in ordine ai predetti casi e al ricorrere di consimili gravi eventi criminali - posti in essere attraverso il disinvolto sfruttamento di tecnologie informatiche e telematiche - l’intervento del Procuratore europeo si rivelerà non soltanto desiderabile, ma addirittura inevitabile e doveroso.

260

In definitiva escludsvamente nelle ipotesi in cui siano pregiudicati gli interessi finanziari della U.E. ovvero nei casi di gravi forme di criminalità transfrontaliera.

4.5.d) Le linee guida di cooperazione tra le Forze di Polizia e gli Internet Service

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