STRUTTURE TRASFERIBILI E PARTICOLARI Art. 89
Installazione di strutture trasferibili
1. L'installazione e lo spostamento di costruzioni trasferibili ( tendoni, strutture realizzate per esposizioni, strutture gonfiabili per usi vari quali copertura di piscine o di altri impianti sportivi), sono soggette a Permesso di costruire.
2. Le opere dovranno essere rimosse o demolite a cura e spese degli interessati, senza diritto al alcun compenso o risarcimento, a semplice richiesta dell'Amministrazione o in caso non vengano rispettate le condizioni poste il permesso stesso.
3. Il Dirigente competente deve, in ogni caso, subordinare il Permesso di costruire all'osservanza di particolari prescrizioni o cautele, tramite il rilascio di adeguata fidevussione che verrà restituita al termine dei lavori.
4. Non è ammessa la realizzazione o l'installazione di costruzioni temporanee o precarie di qualsiasi tipo, ad uso residenziale.
5. Dette costruzioni non devono essere previste in aree prossime ad incroci stradali, limitare la visibilità per la circolazione veicolare, ostacolare la percezione della segnaletica stradale o delle indicazioni toponomastiche e comunque creare intralcio od ostacolo alla circolazione veicolare e pedonale. Esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione che non riducano il soleggiamento e l'aerazione di locali abitabili e purché la larghezza libera del marciapiede non risulti comunque inferiore a m. 1,50.
6. Dette installazioni non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche.
Art. 90
Installazione di tettoie e pensiline a carattere precario
1. Sugli spazi pubblici e privati possono essere collacate strutture precarie annesse a pubblici esercizi quali bar, ristoranti, circoli ricreativi, ecc. Le costruzioni trasferibili (chioschi e similari) possono essere permesse sul suolo pubblico e privato, di norma se previste in aree carenti di locali atti alle attrezzature per cui viene richiesta l'installazione stessa (vendita giornali, generi di ristoro, bar, ecc.).
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2. Esse sono ammesse in aderenza agli edifici esistenti a condizione che non riducano il soleggiamento e l'aerazione di locali agibili, ma non possono essere autorizzate in prossimità di monumenti ovvero in modo tale da limitare particolari visioni panoramiche.
3. Le strutture di cui trattasi devono avere le seguenti caratteristiche:
a) superficie massima 100% della superficie utile lorda esistente;
b) struttura portante realizzata con elementi amovibili appoggiati o ancorati al suolo con sistemi che non richiedono escavazioni sia durante la posa che durante la rimozione;
c) copertura leggera con teli in tessuto, policarbonati, pannelli coibentati ecc;
d) assenza di strutture fisse, impianti di riscaldamento;
e) chiusure laterali con elementi mobili;
4. Il permesso di costruire ha validità limitata nel tempo a mesi sei (6) che possono essere scelti nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 Ottobre di ogni anno: deve essere rinnovato per ogni anno solare.
5. Prima del rilascio del permesso deve essere versata cauzione a garanzia della rimozione alla scadenza del periodo autorizzato di € 20/mq.
6. Deve presentarsi relazione di tecnico abilitato che certifichi il collaudo statico e il regolare montaggio della struttura stessa, fatta salva la necessità di pratica sismica.
Art. 91
Edifici ed ambienti con destinazioni particolari
1. Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati ad uso industriale o commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini o depositi di merci, impianti sportivi e comunque tutte le realizzazioni di interesse pubblico, sottostanno, oltre che alle norme previste nel presente Regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari relative ed alle norme di legge inerenti le barriere architettoniche.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 92
Adeguamento delle costruzioni preesistenti
1. Gli edifici esistenti, che non rispondono alle prescrizioni del presente Regolamento, in tutto o in parte, devono generalmente adeguarvisi in occasione di interventi di recupero dell’esistente quali opere di ristrutturazione o restauro, fatto salvo quanto diversamente stabilito negli articoli precedenti.
2. La rimozione delle strutture insistenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, soprapassi, imposte di porte o di finestre apribili all’esterno, ecc., può essere prescritta nei casi in contrasto con il presente Regolamento, qualora arrechino pregiudizio all'estetica, alla sicurezza del traffico pedonale o veicolare o qualora costituiscano barriera architettonica.
Art. 93
Permesso di costruire in deroga
1. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici a al presente Regolamento edilizio è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d'uso ammissibili, la densità edilizia, l'altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione del PUA ovvero previste dal PRG e dai relativi strumenti attuativi.
Art. 94 Tolleranze
1. Sono da considerarsi nell’ambito delle tolleranze e non costituiscono quindi abusivismo o difformità edilizia dal titolo edilizio gli scostamenti dal progetto verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano i seguenti limiti:
a) tolleranze sulle misure lineari:0,5% misure esterne e 1% all’interno dei vani;
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2. Le tolleranze di cui sopra non trovano applicazione nel caso delle distanze minime tra fabbricati o dai confini tra privati prescritti dalla vigente normativa nonchè nel caso di verifica dei requisiti igienici minimi fissati dal presente regolamento.
Art.95 Sanzioni
1. In caso di violazione accertata alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative, civili, fiscali e penali previste dalla legislazione urbanistica ed edilizia vigente, ovvero le sanzioni pecuniarie già determinate dal presente Regolamento e contenute in calce ai singoli articoli.
2. Nel caso non vi sia un riferimento legislativo verranno applicate le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 267/2000 e s. m. e integraz. che saranno irrogate ai sensi della L. 689/81 e successive modifiche e integrazioni.
3. In tal senso si individuano di seguito alcune sanzioni amministrative pecuniarie da applicare non esplicitate nei vari articoli:
-Mancanta comunicazione inizio lavori per opere soggette a permesso costruire: minimo € 60 massimo € 360;
-mancata apposizione in luogo visibile dalla pubblica via del cartello di cantiere: minimo € 60 massimo € 360;
-mancata conservazione della documentazione nel cantiere: minimo € 80 massimo € 480;
-mancata ottemperanza delle prescrizioni esecutive contenute nel permesso di costruire: minimo
€ 80 massimo € 480
Art.96
Rapporti con le norme di attuazione del PRG
1. Le specificazioni di carattere tecnico contenute nel presente Regolamento hanno natura generalmente esplicativa ed interpretativa delle N.T.A. del PRG oppure ne definiscono in dettaglio alcuni aspetti non considerati.
2. Qualora indicazioni e/o definizioni del Regolamento edilizio risultassero in contrasto con le norme di attuazione del PRG vigente all’atto dell’entrata in vigore del Piano regolatore Generale queste ultime prevalgono su quelle del Regolamento Edilizio ai fini dell’attuazione del PRG.
Art.97
Abrogazione e modifica dei precedenti dispositivi
1. Dalla entrata in vigore delle presenti disposizioni sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune di Montiano che contrastino o risultano in compatibili con le norme contenute nel presente regolamento, fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo.
2. In particolare il presente Regolamento Edilizio modifica sostanzialmente il precedente Regolamento Edilizio.
Art.98
Validità ed efficacia
1. Dalla data di entrata in vigore, il R.E. assume piena validità ed efficacia nei confronti di ogni aspetto delle opere edilizie e del processo di intervento che ne costituisce l’oggetto.
2. Il R.E. non si applica tuttavia agli interventi per i quali sia stata regolarmente presentata istanza di permesso di costruire o D.I.A. in data antecedente a quella di entrata in vigore.
3. Per quanto riguarda le procedure amministrative il R.E. è integrato dalle disposizioni in quanto compatibili- contenute nello Statuto Comunale e nei Regolamenti di attuazione ai sensi della Legge n. 142/1990 modificata e integrata.
Art.99
Adeguamenti periodici
1. Tutti i riferimenti a norme nazionali o regionali vigenti o circolari ministeriali, una volta modificate, si intendono automaticamente modificati e accordati alle nuove disposizioni.
2. Il R.E. verrà periodicamente sottoposto a revisione per apportare le modifiche necessarie.
Art.100 Requisiti volontari
1. I requisiti volontari approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 21/2001 definiscono una qualità aggiuntiva del prodotto edilizio e vengono inseriti nel presente Regolamento edilizio, si specifica che l’applicazione degli stessi è totalmente volontaria anche se si auspica
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