7. A partire da un piano di fermata dell'ascensore, deve essere possibile raggiungere gli spazi pubblici attigui all'edificio a mezzo di percorsi pedonali ed accessi progettati in conformità agli artt. 3 e 7 del D.P.R. 27/4/1978, n. 384.
8. Il vano scala deve essere separato dal vano ascensore mediante un infisso, o deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di imboccare involontariamente, uscendo dal vano ascensore, la rampa di discesa al piano inferiore.
9. Nei vani scala comuni a più abitazioni, gli apparecchi elettrici di comando e di segnalazione, posti ad una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento, devono essere facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla (piastre o pulsanti fluorescenti o luminosi) ed azionabili mediante leggera pressione.
10. Eventuali apparecchi elettrici di segnalazione devono essere in posizione tale da consentire la immediata percezione visiva ed acustica.
11. Le porte di ingresso ai nuovi alloggi devono avere luce libera netta di almeno m. 0,85, inoltre gli apparecchi di comando e di sicurezza dell'impianto elettrico devono poter essere utilizzati da una altezza massima di m. 1,20 dal pavimento.
12. Nelle nuove opere di urbanizzazione, nonché, ove possibile, negli interventi su quelle esistenti, devono essere tenute presenti anche le necessità delle persone che, per qualsiasi motivo, hanno ridotte o impedite capacità motorie, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità agli edifici, le fermate dei mezzi pubblici ed i principali percorsi pedonali, nonché la loro interazione con le strutture del traffico veicolare.
Art. 53 Recinzioni
1. Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente e non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.
2. Eventuali prescrizioni specifiche possono essere oggetto della normativa dei singoli strumenti urbanistici esecutivi.
3. Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi dagli strumenti urbanistici e non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.
4. Il Comune può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.
5. Le recinzioni devono essere realizzate a una distanza di almeno 1,00 m. dal ciglio più prossimo del fosso stradale.
Art. 54
Caratteristiche formali e costruttive dei servizi agricoli
1. I fabbricati di servizio connessi agli usi agricoli siti in zona agricola e adibiti a ricovero attrezzi e macchine agricole, deposito di prodotti agricoli, fertilizzanti, sementi o adibiti alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei prodotti dell’azienda devono uniformarsi alle seguenti caratteristiche formali e costruttive:
a) L’edificio deve avere di norma pianta rettangolare o subrettangolare;
b) La copertura deve essere a due falde, con manto di copertura in laterizio tradizionale;
c) Le superfici esterne delle murature dovranno essere rifinite con intonaco e tinteggiate
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d) Gli infissi visibili dall’esterno, se metallici, devono essere tinteggiati con toni cromatici non brillanti; in ogni caso non devono essere visibili parti metallici o comunque non compatibili con l’intorno agricolo tradizionale;
e) La quota delle banchine delle finestre dovrà essere posta ad almeno 2,00 ml. rispetto alla quota del pavimento finito interno;
f) La distribuzione interna dovrà essere essenziale e comunque non sono ammessi più di tre vani al piano terra,
Art. 55
Depositi di materiali su aree scoperte
1. I depositi su aree scoperte di materiali, alla rinfusa o accatastati, prospettanti su strade o spazi pubblici, sono vietati nelle zone destinate alla residenza.
2. Sono invece ammessi nelle zone produttive , fatte salve le NTA di PRG o dei specifici piani attuativi, ma sempre che, a giudizio del Comune, essi non costituiscano fatto indecoroso o pericolo per l'igiene pubblica o dell' ambiente e per l'incolumità delle persone.
Art. 56
Apertura e modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche
1. L'apertura e la modifica di passi carrabili e di accessi privati su strade ed aree pubbliche o soggette a pubblico transito, interne ed esterne all'abitato, è soggetta ad autorizzazione amministrativa comunale, subordinatamente al nulla osta dell'ente proprietario della strada. Nel caso di strade comunali o vicinali il nulla osta è espresso dal Servizio Polizia Municipale.
2. Il passo carrabile o l'accesso deve essere costruito con materiale di buona consistenza e sempre mantenuto senza fango.
3. Al di fuori delle zone omogenee A, i cancelli di ingresso carrabile su qualsiasi strada o spazio pubblico, devono di norma essere arretrati dal ciglio stradale in modo da consentire la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso all'esterno della sede stradale e in perfette condizioni di visibilità. E’ possibile derogare all’arretramento del cancello di passo carraio alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Nuovo Codice della Strada.
4. Sugli eventuali fossi stradali devono essere formati e mantenuti opportuni ponti senza alterare la sezione della strada ed il suo piano viabile.
5. Lo scolo delle acque meteoriche deve essere opportunamente convogliato nelle fognature e nei fossi stradali per evitare che defluisca sul piano viabile.
6. L'autorizzazione di cui trattasi non può essere rilasciata se l'apertura del passo o dell'accesso costituisca un serio intralcio per la circolazione e allorquando la costruzione o lo spostamento avviene in corrispondenza o in prossimità di crocevia, di curve, di dossi, di gallerie e di passaggi a livello.
ART. 57
Provvedimenti per costruzioni che minacciano rovina
1. Nel caso una costruzione o parte di essa minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla pubblica incolumità, il proprietario e/o gli utenti hanno l'obbligo di fare immediata denuncia al Comune e agli altri organi competenti e, nei casi di estrema urgenza, provvedere ad un immediato sommario puntellamento e alla protezione degli spazi pubblici o privati minacciati da pericolo.
2. Il Comune ingiunge al proprietario, o a chi per esso, i provvedimenti più urgenti da prendere nei riguardi della pubblica incolumità, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un termine preciso per l'esecuzione del lavoro stesso. In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate da parte degli interessati e dopo intimazione ad eseguire i lavori stessi, il Comune provvede, a cura e spese del proprietario o dei proprietari inadempienti, a far eseguire i provvedimenti urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica, ed eventualmente allo sgombro e alla demolizione della costruzione o parte di essa che minaccia rovina, a norma della legislazione vigente e senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.
Art. 58
Prescrizioni antincendio e normativa antisismica
1) Si rimanda alle normative specifiche in materia e precisamente per la “prevenzione incendi”
alla L. n. 818/1994 e ss.mm. e per la “normativa antisismica” alla L. n. 64/1974 e ss.mm. e nel Dpr 06 \ 06 \ 2001 n. 380 " Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia " e dalla legislazione regionale vigente in materia.
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CAPITOLO V
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE OPERE ESTERIORI DEI FABBRICATI E ALL'ARREDO URBANO.
Art. 59
Aspetto e manutenzione degli edifici, decoro ed arredo urbano
1. Qualsiasi costruzione, sia pubblica che privata, e le eventuali aree a servizio delle stesse devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente.
2. Nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero di edifici esistenti, tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla costruzione, e tutte le opere ad essi attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.
3. Ove non è previsto da specifiche normative è vietato sistemare tubi di scarico o canne di ventilazione o canalizzazione in genere esternamente alle murature delle facciate.
4. Il Comune, per ragioni di decoro, può obbligare alla esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, imponendo un determinato termine, passato il quale farà eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.
7. Il Dirigente competente, su parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, qualora l’intervento necessiti del parere della stessa, può richiedere rimozioni, ripristini e modifiche a salvaguardia del decoro cittadino e del buon ordine, ivi compreso ogni elemento di arredo urbano.
8. In caso di rifiuto o inadempienza, il Comune può provvedere d'autorità a spese degli interessati.
Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni legislative vigenti.
Art. 60
Indicatori, apparecchiature e impianti relativi a servizi pubblici
1. Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare, previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati di qualsiasi natura, le indicazioni, le apparecchiature e gli impianti relativi a pubblici servizi. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli o modificarli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati, rimossi o modificati, per fatti a loro comunque imputabili.
Art. 61
Facciate degli edifici di pregio:Tinteggiature e rivestimenti
1. Per ogni tipo di intervento sugli edifici del Centro Storico ed in particolar modo per gli edifici pubblici o di interesse pubblico ultracinquantennali, è prescritta la conservazione degli elementi architettonici con caratteristiche storico-artistiche di pregio nonché la salvaguardia degli elementi di testimonianza storica come fontanelle, esedre, muri di confine, lapidi, maestà, antichi numeri civici, edicole sacre ecc.
2. Per ogni tipo di intervento nel Centro Storico riguardante la modifica o il rifacimento completo dei paramenti di facciata devono rispettarsi rigidamente le indicazioni contenute nel Piano del Colore; qualora questo strumento pianificatorio non sia stato ancora redatto o approvato dall’Amministrazione comunale, la sistemazione delle facciate esterne dovrà uniformarsi ai seguenti criteri:
a) Riferirsi per quanto possibile alle tracce di tinteggiatura originale reperibili sui medesimi prospetti o, in mancanza, attenersi alla gamma dei colori presenti nella tradizione locale e cioè alle tonalità del giallo, dell’ocra, dell’arancio, del rosso;
b) caratterizzare gli elementi stilistici delle facciate (modanature, cornici, lesene, fasce marcapiano ecc.) impiegando diverse colorazioni tra loro compatibili.
c) Impiegare materiali coerenti con l’originalità del paramento, con preferenza di norma per l’impiego di pitture a calce o ai silicati di potassio a pigmenti inorganici naturali;
3. Prima di procedere all'esecuzione di tinteggiature, intonacatura o rivestimenti esterni, gli interessati devono eseguire campioni sul posto e richiedere tempestivamente il sopralluogo del personale tecnico competente del comune onde consentire a questi la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni generali e a quelle eventualmente contenute nel titolo abilitativo e il conseguente rilascio del nulla osta.
Iin ogni caso si dovrà lasciare il campione approvato sino alla ultimazione delle integgiature o del rivestimento.
4. Fatte salve ulteriori e più gravi sanzioni previste dalla normativa vigente, in caso di inosservanza di quanto stabilito al comma 1, il Comune può ordinare l'applicazione di nuove tinteggiature o rivestimenti, e in caso di inadempienza, può fare eseguire i lavori d'ufficio a spese degli interessati.
5. L’inosservanza delle indicazioni di cui ai commi 1 e 2 comporta comunque l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260 a €800.
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Art. 62
Posa su fabbricati di insegne per attività direzionali, commerciali e produttive
1. Per la posa su fabbricati di insegne per attività direzionali, commerciali e produttive si