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FORME E STRUMENTI DI VERIFICA DEI SERVIZI

Parte III DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Articolo 13 FORME E STRUMENTI DI VERIFICA DEI SERVIZI

Nella gestione del contratto l’Aggiudicatario deve garantire la corretta gestione del servizio ed effettua a tal fine controlli periodici e capillari per accertare almeno i seguenti punti:

(a) rispetto delle regole di erogazione e delle procedure di controllo da parte degli esercizi commerciali convenzionati.

(b) utilizzo dei Voucher Sociali solo presso i PSA e da parte dei legittimi beneficiari o di persone che si dedicano alla cura della persona titolare del Voucher Sociale (famigliari, assistenti famigliari, persone che notoriamente si occupano del beneficiario). In quest’ultimo caso sarà cura dei responsabili dei servizi sociali trattenere agli atti del beneficiario una dichiarazione da parte dell’effettivo utilizzatore il quale si impegna ad utilizzare il Voucher Sociale esclusivamente nell’interesse del beneficiario.

(c) liceità dei beni acquistati.

Qualora dalle operazioni di riscontro di cui al punto precedente il gestore rilevi inadempienze da parte degli esercizi commerciali aderenti al circuito oppure violazioni da parte dei beneficiari, provvede a darne immediata comunicazione al Comune di Corbetta che valuterà l’esclusione dal circuito degli esercizi che non avranno rispettato le regole di erogazione con contestuale sostituzione con altro esercizio commerciale e/o la revoca o la riduzione del beneficio ai destinatari.

Nel caso in cui l’esercizio escluso per i motivi suddetti sia un punto di erogazione di articoli diversi, l’esclusione dovrà valere per tutti gli articoli venduti e la ditta appaltatrice provvederà alla sostituzione con un numero di PSA corrispondenti alle categorie da ripristinare.

A seguito delle procedure di controllo l’Aggiudicatario predispone altresì documenti scritti di verifica delle modalità di attuazione del servizio e della sua qualità che dovranno essere trasmessi al Comune con cadenza quadrimestrale.

Almeno una volta all’anno il responsabile dell’Aggiudicatario partecipa alla riunione con i referenti del servizio per relazionare in merito all’impiego del Voucher Sociale.

Nel primo anno di utilizzo del Voucher elettronico il responsabile della ditta affidataria partecipa alla prima riunione che si terrà tre mesi dopo la partenza del servizio e ad una successiva riunione che si terrà sei mesi dopo la prima.

Capitolato Speciale d’Appalto Articolo 14 BENI E SERVIZI ACQUISTABILI

Con deliberazione di Giunta comunale del 18 luglio 2019, n. 106, è stato approvato il documento denominato “Istituzione di titoli sociali - Voucher per l’acquisto di beni e servizi A1”.

Il documento prevede che i beni erogabili con il “Voucher beni e servizi A1” siano i seguenti:

(1) generi alimentari per il consumo umano, ad esclusione di alcolici e superalcolici;

(2) prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa;

(3) prodotti per la prima infanzia (pannolini, pappe, passeggini ecc.);

(4) beni (cancelleria, testi ecc.) per la frequenza scolastica della scuola dell’obbligo, purché non coperti da altro finanziamento pubblico;

(5) farmaci, parafarmaci, sop e otc, ad esclusione dei prodotti cosmetici;

(6) prodotti ottici da vista;

(7) abiti e scarpe.

I servizi erogabili tramite il “Voucher beni e servizi A1” sono i seguenti:

(1) visite e screening visivi presso ottici;

(2) baby sitting;

(3) cure mediche e odontoiatriche purché non coperte dal servizio sanitario nazionale con il sistema del ticket;

(4) attività extrascolastiche sportive o ludiche per bambini fino a quattordici anni.

Nei singoli progetti di intervento predisposti dal servizio sociale professionale possono essere previste limitazioni ai beni e servizi utilizzabili, in relazione alla valutazione e agli obiettivi definiti dal servizio sociale professionale.

L’Aggiudicatario, in coerenza con quanto previsto dall’Articolo 15, attraverso la rete dei PSA, dovrà rendere disponibili tutti i beni previsti dai numeri da 1) a 7).

L’Aggiudicatario, in coerenza con quanto previsto dall’Articolo 15, attraverso la rete dei PSA, dovrà rendere disponibili, in prima istanza, i servizi previsti dai numeri da 1) e 3). La stazione appaltante definirà con l’Aggiudicatario il piano di estensione e attivazione degli altri servizi, in presenza di disponibilità di punti PSA.

I servizi potranno essere ridotti oppure non erogati qualora sia dimostrata, da parte dell’Aggiudicatario, l’impossibilità a reperire punti PSA in grado di erogare i servizi stessi.

L’elenco dei beni e dei servizi potrà essere modificato dalla stazione appaltante a proprio insindacabile giudizio, fatta salva l’eventuale impossibilità ad adempiere dell’Aggiudicatario per mancanza di disponibilità di punti PSA accreditati o da accreditare.

L’Amministrazione comunale potrà istituire altri titoli sociali, secondo le proprie disposizioni regolamentari.

La stazione appaltante potrà perciò estendere il contratto anche a nuove tipologie di titoli sociali e, conseguentemente, di beni e servizi acquistabili. Questa clausola individua in maniera chiara la possibilità di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo

Capitolato Speciale d’Appalto 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 15 VARIANTI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

L’elenco dei beni e dei servizi potrà essere modificato dalla stazione appaltante a proprio insindacabile giudizio, fatta salva l’eventuale impossibilità ad adempiere dell’Aggiudicatario per mancanza di disponibilità di punti PSA accreditati o da accreditare.

Articolo 16 CRITERI SOCIALI.

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi

"standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'Aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste da questo capitolato speciale.

Articolo 17 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO Sono, in particolare, a carico dell’Aggiudicatario i seguenti obblighi ed oneri:

(1) Oneri relativi al personale impiegato direttamente e indirettamente nei servizi;

Capitolato Speciale d’Appalto (2) Curare e mantenere le condizioni di fruibilità dei servizi;

Qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, farà carico esclusivamente all’Aggiudicatario con esonero totale da parte della Stazione appaltante.

L’Aggiudicatario è tenuto:

(1) a concordare con la Stazione appaltante, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, le modalità di esecuzione del servizio.

(2) a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi di relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

(3) ad osservare nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal direttore dell’esecuzione;

(4) a dare immediata comunicazione al direttore dell’esecuzione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.

(5) a stipulare una polizza assicurativa, a beneficio della Stazione appaltante e dei terzi e valida a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario in ordine allo svolgimento di attività oggetto del presente appalto con un adeguato massimale di sinistro, per danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

Articolo 18 OBBLIGHI VERSO I PROPRI DIPENDENTI

L’Aggiudicatario si impegna a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, nell’ambito della propria impresa, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

I contratti collettivi di settore sono individuati nel rispetto dell’art. 51 del 5 giugno 2015, n. 81.

Parte IV

CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 22 CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

I servizi erogati sono soggetti a commissioni percentuali sul valore transato.

La percentuale offerta in sede di gara è da intendersi bloccata per l’intera durata del contratto.

Articolo 23 PREZZI DEI SERVIZI

I prezzi dei servizi sono costituiti da un corrispettivo versato in via diretta dalla stazione appaltante a fronte prestazioni svolte dall’appaltatore, rappresentato da una commissione non superiore al 5,00%

del valore transato, iva esclusa.

Articolo 24 MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il servizio è finanziato mediante i fondi di bilancio dell’ente, per la parte a carico della Stazione

Capitolato Speciale d’Appalto appaltante.

Il pagamento del prezzo sarà effettuato, previa verifica di conformità o regolare esecuzione sulla base delle fatture emesse dal Fornitore contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia (inclusa, ove applicabile, la ritenuta dello 0,5 % ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, da liquidarsi solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva).

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere il riferimento alla procedura telematica a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al periodo di riferimento delle prestazione dei Servizi ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, mediante il sistema di fatturazione elettronica nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.

Rimane inteso che il Comune di Corbetta, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ove applicabile.

Parte V

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI Articolo 25 POLIZZE ASSICURATIVE

Il Comune non risponde dei danni subiti dal Personale dell’aggiudicatario o da esso arrecati a propri dipendenti, a terzi o cose anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell’esecuzione dei Servizi affidati.

L’Aggiudicatario, prima dell’avvio dei servizi, dovrà presentare valide polizze assicurative che coprano i rischi di responsabilità civile menzionati.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico dell’aggiudicatario, il quale dovrà consegnare al Comune copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Comune potrà provvedere direttamente, a spese dell’Aggiudicatario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte dell’Aggiudicatario.

Le polizze dovranno indicare e/o comprendere anche il Comune tra i soggetti assicurati.

L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia al Comune del mancato pagamento dei premi, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Comune potrà sostituirsi all’aggiudicatario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Comune, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le parti.

L’Aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente al Comune ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna dell’assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta

Capitolato Speciale d’Appalto

impossibilità. Le parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Comune, ovvero lo stato di forza maggiore entro 30 giorni dalla detta comunicazione dell’Aggiudicatario.

Articolo 26 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Stazione appaltante può richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si rimanda al già richiamato art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il deposito cauzionale definitivo verrà svincolato al termine del contratto, una volta attestata la regolarità dei servizi resi.

Articolo 27 PENALITA’

L’Aggiudicatario in caso di inadempimenti sarà soggetto alle seguenti penalità:

IMPORTO CAUSA

€ 25,00 Per ogni giorno naturale in cui non sia assicurato il servizio di gestione dei voucher e dei pagamenti ai destinatari del servizio.

€ 25,00 Per giorno naturale in cui non sia assicurato il servizio software di gestione dei voucher agli operatori comunali.

€ 50,00 Per ogni giorno naturale in cui non sia assicurata l’attivazione e il

funzionamento di PSA tali da escludere intere categorie di beni e servizi acquistabili

Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi sono trattenuti previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull’ammontare delle fatture emesse in pagamento o sul deposito costituito a titolo di garanzie per gli obblighi assunti in sede di gara con la cauzione definitiva costituita in conformità all’Articolo 26, ove prestata.

La somma delle suddette penali non potrà complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo, con le modalità di cui al successivo Articolo 29.

Qualora si verifichino cause di forza maggiore che possano pregiudicare l’erogazione dei servizi, l’Aggiudicatario dovrà immediatamente farne denuncia documentata al Comune, nella persona del direttore dell’esecuzione, che potrà disporre le opportune prescrizioni in accordo con il responsabile del procedimento.

Capitolato Speciale d’Appalto Articolo 28 VERIFICHE

Il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi al termine delle prestazioni contrattuali, il tutto secondo i termini e con le modalità vigenti e le indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Il Direttore dell’esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Comune di Corbetta.

In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili;

da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l’importo relativo alle prestazione rese nel periodo di riferimento.

Si precisa che, qualora l’Amministrazione contraente non proceda, per fatto non imputabile al Fornitore, alla verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni entro il termine di cui al precedente comma 1, il Fornitore potrà comunque emettere fattura relativamente ai servizi resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto, fatta salva l’eventuale successiva applicazione delle penali qualora vengano riscontrate, seppur tardivamente, delle non conformità.

In caso di esito negativo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, il Fornitore potrà comunque emettere fattura, decurtata delle eventuali penali applicate, relativamente ai servizi effettivamente resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto.

Articolo 29 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Ove la Stazione appaltante accerti che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale l’Aggiudicatario si deve conformare a tali disposizioni.

Trascorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario con posta elettronica certificata.

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall’Aggiudicatario e debitamente contestati e in particolar modo per:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l’abilitazione al Sistema di e-procurement, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;

d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto e) violazione del violazione dovere riservatezza;

Capitolato Speciale d’Appalto

f) azioni giudiziarie contro il Comune di Corbetta per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;

g) violazione dell’articolo sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;

h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente capitolato.

i) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella richiesta di preventivo.

l) subappalto non autorizzato;

m) fallimento dell’aggiudicatario;

- n) ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato

La risoluzione comporterà in ogni caso l’incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento del danno da parte dell’Aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo sostenuto dalla Stazione appaltante, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicatario, salvo l’eventuale ulteriore danno.

Articolo 30 CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di Corbetta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti Comune di Corbetta a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di Corbetta contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Corbetta contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Articolo 31 SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il subappalto sarà concesso dall’Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei

Il subappalto sarà concesso dall’Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei

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