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GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO

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Academic year: 2022

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GESTIONE DEI VOUCHER SOCIALI PER IL PERIODO

2022-2024

Servizio di emissione e gestione dei voucher, comprensivo della creazione della rete dei punti vendita

Comune di Corbetta – Settore Servizi alla Persona

(2)

Capitolato Speciale d’Appalto SOMMARIO

Sommario

Parte I CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO ... 3

Articolo 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI ... 3

Articolo 3 DURATA DELL’APPALTO ... 4

Articolo 4 VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO ... 5

Parte II SOGGETTI DEL RAPPORTO ... 6

Articolo 5 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ... 6

Articolo 6 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE ... 7

Articolo 7 RAPPRESENTANTE DELL’AGGIUDICATARIO. ... 7

Parte III DESCRIZIONE DEI SERVIZI ... 7

Articolo 8 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI ... 7

Articolo 9 STRUMENTI PER LE GESTIONE DEI SERVIZI ... 8

Articolo 10 VOUCHER ELETTRONICI ... 8

Articolo 11 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SOFTWARE ... 8

Articolo 12 RETE DEGLI ESERCIZI PSA ... 10

Articolo 13 FORME E STRUMENTI DI VERIFICA DEI SERVIZI ... 11

Articolo 14 BENI E SERVIZI ACQUISTABILI ... 12

Articolo 15 VARIANTI... 13

Articolo 16 CRITERI SOCIALI. ... 13

Articolo 17 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO ... 13

Articolo 18 OBBLIGHI VERSO I PROPRI DIPENDENTI ... 14

Parte IV CONDIZIONI ECONOMICHE ... 14

Articolo 22 CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI ... 14

Articolo 23 PREZZI DEI SERVIZI ... 14

Articolo 24 MODALITA’ DI PAGAMENTO ... 14

Parte V ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI ... 15

Articolo 25 POLIZZE ASSICURATIVE ... 15

Articolo 26 CAUZIONE DEFINITIVA... 16

Articolo 27 PENALITA’ ... 16

Articolo 28 VERIFICHE ... 17

Articolo 29 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO ... 17

(3)

Capitolato Speciale d’Appalto

Articolo 30 CESSIONE DEL CONTRATTO ... 18

Articolo 31 SUBAPPALTO ... 18

Articolo 32 STIPULAZIONE CONTRATTO ... 19

Articolo 33 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI ... 19

Articolo 34 CONTROVERSIE ... 20

Articolo 35 CODICE DI COMPORTAMENTO ... 20

Articolo 36 RINVIO ... 20

Articolo 37 CLASUOLA CONSIP – RISERVA ... 21

Articolo 38 TRATTAMENTO DEI DATI DEI PARTECIPANTI E DELL’AGGIUDICATARIO ... 21

Articolo 39 NOMINA DELL’AGGIUDICATARIO QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI……… ... 21

(4)

Capitolato Speciale d’Appalto

Parte I

CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO Articolo 1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la progettazione operativa e la gestione dei servizi di emissione di voucher sociali per gli anni dal 2022-2024.

Il servizio comprende queste attività, che saranno meglio descritte in questo Capitolato:

(a) l’organizzazione del circuito dei “Punti di Servizio Accreditati” (d’ora in poi PSA): selezione ed accreditamento degli esercizi commerciali e dotazione di idonei terminali necessari al funzionamento del circuito elettronico;

(b) la consegna ed utilizzo dei dispositivi idonei al funzionamento del servizio (hardware e software);

(c) il controllo del servizio e dell’impiego dei titoli di spesa e supporto tecnico in tutte le fasi di svolgimento del servizio;

(d) la messa a disposizione di un software di gestione che deve permettere estrazioni, con scelta dell’intervallo temporale da parte dell’utente, che evidenzino quanto speso per le singole voci/beni/servizi. Le estrazioni dovranno essere possibili sia per voce di spesa, sia per soggetto beneficiario del contributo. L’estrazione per voce di spesa dovrà comunque contenere il soggetto beneficiario. I report estratti (a cadenza mensile) devono permettere un’analisi dei dati scorporati per singola voce di spesa e per singolo beneficiario (quanto speso da beneficiario per farmacia/alimentari/affitto/utenze) per consentire all’Ente la creazione di un’unica banca dati;

(e) il presidio sul funzionamento del servizio di erogazione dei voucher, segnalazione ed attivazione di tutte le azioni correttive, qualora necessarie, atte a garantire l’erogazione dei vouchers anche in caso di temporaneo guasto dei terminali presso i PSA.

Questo servizio è identificato nel vocabolario comune degli appalti con il codice principale CPV 85320000-8 Servizi sociali. Il servizio appartiene alla categorie di CPV previste dall’allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI

La prima parte dell’art. 17, comma 1, della legge n. 328/2000 prevede che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale(…)”.

Le regioni sono chiamate a disciplinare i criteri e le modalità per la concessione dei titoli

“nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali”.

Come ha correttamente osservato l’Autorità nazionale anticorruzione (ex AVCP ) nella

(5)

Capitolato Speciale d’Appalto

determinazione n. 22/2010, “tali iniziative si inseriscono in un processo di progressiva introduzione, da parte delle normative regionali, di nuovi modelli gestionali delle politiche di welfare, volti a rendere flessibili ed innovativi i servizi alla persona, nel tentativo di coniugare efficienza produttiva, efficacia ed economicità degli interventi. I buoni sociali o voucher, in particolare, costituiscono strumenti alternativi alla concessione di contributi economici in denaro e sono concretamente rappresentati da card elettroniche o buoni cartacei, validi come titoli di identificazione e legittimazione, affinché i beneficiari possano accedere, a condizioni agevolate, ad una rete di punti di vendita e/o strutture accreditati per l’acquisto di prodotti o la fruizione di servizi, previamente individuati dall’ente erogante. Attraverso il sostegno alla rete di offerta, l’utilizzo dei voucher contribuisce alla differenziazione, ampliamento e specializzazione del mercato dei servizi sociali, favorendo il sostegno della cura e dell’assistenza dei soggetti fragili, orientando, al contempo, il contributo pubblico verso impieghi “meritevoli”, in grado di contrastare fenomeni di emarginazione e di nuove povertà, in vista del benessere globale dei soggetti beneficiari.”

Nella determinazione n. 22/2010 l’Autorità ha correttamente precisato che: “(…) In proposito si deve operare anzitutto una fondamentale distinzione tra voucher sociali volti a legittimare l’accesso a prestazioni educative, socio-assistenziali e socio-sanitarie presso caregivers accreditati (quali, cooperative, asili nido, organizzazioni no profit, ecc.) e voucher sociali finalizzati al sostegno del reddito per l’acquisto di prodotti presso esercizi commerciali accreditati (negozi, alimentari, farmacie, cartolibrerie, ecc.).”.

Con deliberazione di Consiglio comunale del 27 settembre 2018, n. 50 veniva approvato il

“REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN CAMPO SOCIALE”.

Il Regolamento disciplina gli interventi realizzati dal Comune di Corbetta per assicurare sostegni economici alle persone e alle famiglie che presentano condizioni di difficoltà, disagio e/o fragilità.

Il Capo V del Regolamento disciplina gli strumenti per inclusione sociale attiva rimettendo alla Giunta comunale, anche in via sperimentale, il compito di istituire strumenti per l’inclusione sociale attiva nel rispetto di alcuni criteri generali fissati dal Regolamento.

Con deliberazione di Giunta comunale del 20 maggio 2019, n. 76, sono stati istituiti alcuni strumenti d’inclusione sociale attiva, sperimentando alcune prime misure ispirate in parte ai modelli+

sviluppati da altre amministrazioni comunali.

Il documento approvato con deliberazione di Giunta comunale del 20 maggio 2019, n. 76, contempla diverse misure, tra cui i sostegni economici erogati in forma di voucher per l’acquisto di beni e servizi.

Con deliberazione di Giunta comunale del 18 luglio 2019, n. 106, è stato approvato il documento denominato “Istituzione di titoli sociali - Voucher per l’acquisto di beni e servizi A1”.

Il documento ha disciplinato i criteri principali per la creazione della rete dei punti vendita, privilegiando l’individuazione di un partner che offra diverse prestazioni e servizi, oggetto appunto di questo Capitolato.

Articolo 3 DURATA DELL’APPALTO

(6)

Capitolato Speciale d’Appalto

L’appalto avrà inizio con la gestione dei servizi nel corso dell’anno 2022 e terminerà il 31 dicembre 2024.

La durata dell’appalto può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l’Aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 4 VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO

Il valore dell’appalto corrispondente al valore complessivo del contratto è quello risultante dall’aggiudicazione.

Con tale finanziamento si intendono interamente compensati all’impresa aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non dal capitolato, inerenti e conseguenti alla fornitura e riferiti all’appalto, ivi inclusi oneri per la sicurezza dei lavoratori dell’Aggiudicatario.

Il costo degli oneri per la riduzione dei rischi da interferenza è quantificato in 00,00 EUR per l’intero contratto perché non emergono interferenze nell’erogazione dei servizi.

L’Amministrazione ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione dei servizi entro i limiti di legge.

In particolare, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

L’importo stimato e posto a base d’asta è determinato anche alla luce delle indicazioni contenute nella determinazione n. 22/2010 ANAC. I corrispettivi possono essere potenzialmente di due tipi:

(1) un corrispettivo versato in via diretta dalla stazione appaltante a fronte di parte delle prestazioni svolte dall’appaltatore, stimato nel periodo non superiore a 5.000,00 EUR;

(2) un introito derivante dall’attività di convenzionamento degli erogatori e dalla correlata possibilità di richiedere (i) un contributo per l’affiliazione al network di prestatori qualificati e/o (ii) uno sconto sul prezzo al momento della presentazione dei titoli all’incasso (commissione).

Per il triennio, si ritiene che il valore contrattuale possa essere stimato in 15.000,00 EUR prevedendo quale base d’appalto il solo corrispettivo da versare a fronte delle prestazioni svolte dall’appaltatore.

Sulla base delle possibili varianti previste da questo Capitolato, si stima che il valore del contratto possa aumentare sino al valore complessivo di € 20.400,00 (€15.000+€ 2.000+€3.400).

L’offerta economica del concorrente dovrà specificare la percentuale di commissione applicata sul valore transato al netto IVA, che non potrà essere superiore al 5%, percentuale considerata nella stima dell’importo a base d’asta.

Di seguito il prospetto di determinazione del valore del contratto:

(7)

Capitolato Speciale d’Appalto

Tipo Importo Sistema di stima

Tipo di beni e servizi acquistabili con voucher Corrispettivo a carico

della stazione appaltante

€ 5.000,00 (annue)

Commissione non

superiore al 5,00% del valore transato, iva esclusa.

Stimati € 100.000,00 (annui) di contributi/voucher/cedole librarie

Contributi per acquisti di cancelleria e cedole librarie per alunni delle scuole primarie, borse di studio; beni di tipo ricreativo-culturale; beni di prima necessità.

Totale intera durata del contratto

€ 15.000

Quadro delle possibili varianti art. 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

Tipo Importo Sistema di stima

Tipo di beni e servizi acquistabili con voucher Corrispettivo a carico

della stazione appaltante

€ 2.000,00 Commissione non

superiore al 5,00% del valore transato, iva esclusa.

Stimati ulteriori € 40.000,00 (triennio 2022-2024) di

contributi/voucher/cedole librarie

Beni e servizi nuovi o generati dall’istituzione di nuovi titoli sociali

Totale per l’intera durata del contratto

€ 2.000

Quadro delle possibili varianti art. 106, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Tipo Importo Sistema di stima

Tipo di beni e servizi acquistabili con voucher Aumento delle prestazioni

originarie o delle varianti prefissate

€ 3.400,00 Commissione non superiore al 5,00% del valore transato, iva esclusa.

Stimato il 20% di aumento (triennio 2022-2024) sul totale comprensivo delle varianti

Aumento delle

prestazioni già previste o introdotte da varianti prefissate

Totale per l’intera durata del contratto

€ 3.400,00

Parte II

SOGGETTI DEL RAPPORTO

Articolo 5 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(8)

Capitolato Speciale d’Appalto

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, e-mail settore.persona@comune.corbetta.mi.it.

Al RUP spettano tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee guida approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione, nonché quelle espressamente attribuite da questo Capitolato.

Articolo 6 DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

Il ruolo di Direttore dell’esecuzione (DEC) è assunto da un dipendente della Stazione appaltante nominato dal RUP.

Al Direttore sono attribuite tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee guida approvate dall’Autorità nazionale anticorruzione, nonché quelle espressamente attribuite da questo Capitolato.

Il RUP può designare uno o più assistenti del Direttore dell’esecuzione per lo svolgimento di compiti determinati.

Il Direttore dell’esecuzione riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento gli eventuali inadempimenti dell’Aggiudicatario. Al Responsabile del Procedimento spettano i compiti relativi alla contestazione ed all’eventuale applicazione delle penalità secondo la disciplina specifica recata da questo Capitolato.

Articolo 7 RAPPRESENTANTE DELL’AGGIUDICATARIO.

L’Aggiudicatario designa un proprio rappresentante per tutta la fase di esecuzione del Contratto.

L’Aggiudicatario comunica al Comune il nominativo del proprio rappresentante entro la data di avvio dell’esecuzione del contratto.

L’eventuale sostituzione del rappresentante del Aggiudicatario è comunicata al Comune nel più breve tempo possibile.

Il rappresentante dell’Aggiudicatario interviene in nome e per conto del Aggiudicatario in tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del Contratto ed in particolare, durante le verifiche previste da questo Capitolato.

Parte III

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Articolo 8 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SERVIZI

I servizi devono essere organizzati secondo le indicazioni del Progetto che verrà presentato dal concorrente, tenendo conto delle indicazioni del presente Capitolato.

I servizi devono essere organizzati nel rispetto delle norme di riferimento e delle eventuali norme o disposizioni che entrassero in vigore successivamente e che siano immediatamente applicabili ai servizi.

Il servizio dovrà assicurare:

(a) l’organizzazione del circuito dei “Punti di Servizio Accreditati” (d’ora in poi PSA): selezione ed accreditamento degli esercizi commerciali e dotazione di idonei terminali necessari al funzionamento del circuito elettronico;

(b) la consegna ed utilizzo dei dispositivi idonei al funzionamento del servizio (hardware e software);

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Capitolato Speciale d’Appalto

(c) il controllo del servizio e dell’impiego dei titoli di spesa e supporto tecnico in tutte le fasi di svolgimento del servizio;

(d) la messa a disposizione di un software di gestione che deve permettere estrazioni, con scelta dell’intervallo temporale da parte dell’utente, che evidenzino quanto speso per le singole voci/beni/servizi. Le estrazioni dovranno essere possibili sia per voce di spesa, sia per soggetto beneficiario del contributo. L’estrazione per voce di spesa dovrà comunque contenere il soggetto beneficiario. I report estratti (a cadenza mensile) devono permettere un’analisi dei dati scorporati per singola voce di spesa e per singolo beneficiario (quanto speso da beneficiario per farmacia/alimentari/affitto/utenze) per consentire all’Ente la creazione di un’unica banca dati;

(e) il presidio sul funzionamento del servizio di erogazione dei voucher, segnalazione ed attivazione di tutte le azioni correttive, qualora necessarie, atte a garantire l’erogazione dei vouchers anche in caso di temporaneo guasto dei terminali presso i PSA.

Articolo 9 STRUMENTI PER LE GESTIONE DEI SERVIZI

L’Aggiudicatario dovrà assicurare la piena disponibilità dei seguenti strumenti per la gestione dei servizi:

(a) Software gestionale web-based, raggiungibile dal pc degli operatori designati dal Comune per operare in piena autonomia nell’attribuzione dei contributi economici attraverso voucher elettronici;

(b) Servizi di formazione all’utilizzo del software per gli operatori del Comune di Corbetta

(c) Servizi di assistenza per l’utilizzo del software che assicura la continuità di funzionamento e la fruibilità costante del sistema, fatto salvo il tempo strettamente necessario alla risoluzione di problemi;

(d) Strumenti elettronici (ad esempio, POS) presso i PSA per la registrazione dei pagamenti e dell’utilizzo dei voucher elettronici;

L’Aggiudicatario, in fase di offerta, potrà proporre anche altri strumenti utili alla gestione dei servizi.

Quando gli strumenti trattano dati personali delle persone, trova piena applicazione l’Articolo 39 di questo Capitolato.

Articolo 10 VOUCHER ELETTRONICI

I Voucher elettronici dovranno essere disponibili in più configurazioni alternative tra loro, in modo da assicurare la possibilità di un utilizzo coerente con le finalità del voucher erogato dalla stazione appaltante.

Le configurazioni possibili sono le seguenti:

(a) Utilizzo della tessera sanitaria (CRS) per l’identificazione del beneficiario e il pagamento presso i PSA;

(b) Utilizzo di card appositamente realizzate, con impresso il logo del Comune di Corbetta;

(c) Utilizzo di ticket classici stampati su blocchetti cartacei antifalsificazione, qualora sia appropriato o necessario ricorrere a questo strumento.

Articolo 11 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA SOFTWARE

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Capitolato Speciale d’Appalto

Il sistema informatizzato proposto per la gestione del servizio dovrà permettere al Comune di Corbetta di erogare i contributi economici secondo un principio di estrema flessibilità e completo monitoraggio del processo di erogazione.

Il sistema dovrà garantire la massima flessibilità per poter erogare differenti tipologie di contributi offrendo la possibilità di impostare regole di erogazione diversificabili in funzione della tipologia di titolo di contributo.

Il software messo a disposizione dall’Aggiudicatario dovrà garantire la massima affidabilità e flessibilità e dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:

(a) gestione completa di tutti i dati anagrafici e gestionali, con particolare attenzione ai dati amministrativi e di pagamento, attraverso un sistema interamente WEB based utilizzato in modalità ASP e sito presso un IDC avente caratteristiche di affidabilità e sicurezza secondo quanto descritto di seguito;

(b) per garantire il pieno rispetto della privacy e della sicurezza il software utilizzato dovrà essere realizzato da un’azienda certificata ISO9001 e ISO27001 per la sicurezza informatica e a tal fine dovranno essere forniti i certificati ISO in corso di validità della software house utilizzata.

Essendo i sistemi funzionanti on-line è fondamentale che la software house fornitrice del sistema informatizzato possa garantire la Continuità Operativa (Business Continuity) per non creare problemi o disservizi alla Stazione Appaltante o ai Cittadini, come richiesto dall’articolo 50-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale;

(c) il sistema informatizzato dovrà essere attivato entro 15 giorni dalla firma del contratto;

(d) Dovrà essere garantito il mantenimento per tutta la durata dell’appalto di un contratto di hosting atto a garantire la gestione del programma presso un IDC (Internet Data Center) avente caratteristiche di affidabilità e sicurezza attestate dalla certificazione ISO27001 del Datacenter. A tal fine dovranno essere forniti i vari certificati ISO in corso di validità della software house utilizzata e, se necessario, successivi rinnovi;

(e) Le funzionalità specifiche offerte dal sistema dovranno prevedere almeno le seguenti possibilità:

1) gestione dei contributi a valore libero a scalare (decurtando la cifra esatta dell’acquisto) e a tagli fissi;

2) plafond di spesa massima, per ogni beneficiario, definibile con tetto giornaliero, settimanale, quindicinale, mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale e annuale;

3) possibilità di poter assegnare ad ogni beneficiario uno o più titoli di contributo immediatamente disponibili, e di poterli altresì anche sospendere con effetto immediato;

4) possibilità di poter gestire su ogni punto cassa molteplici titoli di contributo, appartenenti anche a circuiti diversi;

5) utilizzo di un unico database centrale per censire univocamente i beneficiari: il Comune di Corbetta deve poter censire, in completa autonomia, anagraficamente ed univocamente, ogni singolo beneficiario. Nel data base centrale devono essere registrati automaticamente tutti i movimenti riguardanti tutti i contributi associati ed effettivamente utilizzati, in modo tale da permettere al Comune di Corbetta, ed ad altri Enti eventualmente autorizzati dal Comune, di accedere e di conoscere in dettaglio la situazione dei contributi relativi ad ogni singolo beneficiario, al fine di prevenire il cumulo di più contributi da parte di enti diversi..

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Capitolato Speciale d’Appalto

6) Tutte le operazioni di spesa del voucher sociale devono avvenire “ON LINE”: il residuo del valore economico del voucher sociale registrato nel data base centralizzato del sistema informatizzato, deve essere decrementato in tempo reale contestualmente ad ogni singola operazione d’acquisto, registrando almeno i seguenti dati d’acquisto: data, ora, PSA, importo, beneficiario, titolo di contributo. Ogni ulteriore informazione, quale: tipi di merce acquistata, identificazione del compratore ecc., verrà valutata in sede di offerta tecnica.

Questa funzionalità è indispensabile per evitare qualsiasi problema di utilizzo anomalo del voucher sociale e per un controllo simultaneo da parte del Comune di Corbetta;

7) Facoltà di gestire dei “delegati”, cioè persone (badanti o famigliari di assistiti dotati di scarsa mobilità) che, con la propria CRS/TS-CNS oppure con la Card, effettuano acquisti relativi ai voucher sociali per conto di un assistito scalando l’importo dal plafond dell’assistito;

8) Per garantire la massima sicurezza, soprattutto per la funzione di attribuzione dei contributi economici agli assistiti, gli operatori del Comune di Corbetta devono accedere al sistema informatizzato mediante un’autenticazione che preveda login e password o SPID;

9) Verifica della corretta digitazione del codice fiscale degli utenti inseriti nel sistema;

10) A fronte dello smarrimento della CRS/TS-CNS o della Card, deve essere possibile il blocco on line della stessa carta;

11) Possibilità di estrapolare report che permettano un’analisi dettagliata dei dati scorporati e possibilità di far confluire tutte le informazioni inerenti all’utilizzo del voucher sociale elettronico in un unico database centralizzato dove il Comune di Corbetta possa accedere ed avere una visione globale delle attività dell’erogazione dei contributi sociali.

Articolo 12 RETE DEGLI ESERCIZI PSA

L’Aggiudicatario provvede ad accreditare almeno le seguenti tipologie di esercizi presenti nei territori del Comune di Corbetta:

(a) almeno 2 (due) supermercati o ipermercati;

(b) almeno 1 (uno) negozio alimentare “di prossimità”;

(c) almeno 1 (uno) discount;

(d) almeno due (due) farmacie;

(e) almeno 1 (uno) negozio di vendita abbigliamento. Si precisa che, nel caso in cui i supermercati accreditati ricomprendessero un reparto abbigliamento, questo sarà conteggiato nel numero minimo di negozi di vendita abbigliamento e dovrà essere specificato nel patto di accreditamento;

(f) almeno 3 (tre) esercizi di vendita di libri e articoli per la scuola (cartolibrerie). Si precisa che, nel caso in cui i supermercati accreditati ricomprendessero un reparto di articoli per la scuola questo sarà conteggiato nel numero minimo di negozi di vendita articoli per la scuola (cartolibrerie) e dovrà essere specificato nel patto di accreditamento.

(g) Almeno 3 (tre) esercizi di vendita di articoli informatici, multimediali, digitali (telefonia, PC, film, musica, ecc.). Si precisa che, nel caso in cui i supermercati accreditati ricomprendessero un reparto di vendita di questi prodotti, questo sarà conteggiato nel numero minimo di negozi di vendita articoli informatici, multimediali, digitali e dovrà essere

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Capitolato Speciale d’Appalto specificato nel patto di accreditamento.

Potranno essere accreditati gli esercizi in possesso dei requisiti morali e giuridici per contrarre con la Pubblica Amministrazione e che si impegnano a sottoscrivere un “Patto di Accreditamento” con l’Aggiudicatario che dovrà contenere espressamente questa clausola.

Per la durata dell’appalto, le ditte accreditate sono invitate ad attivare eventuali promozioni e offerte speciali nei confronti degli utenti del servizio sociale.

Il Patto deve prevedere gli impegni del soggetto convenzionato a rispettare le regole di erogazione e le procedure di controllo che dovranno essere effettuate per evitare che persone non legittimate usufruiscano del servizio ed in tal senso la ditta fornisce in forma scritta e dettagliata le procedure di erogazione e controllo ai soggetti da accreditare.

Il circuito deve essere attivo e, quindi, già testato, entro 30 giorni dalla firma del contratto.

Articolo 13 FORME E STRUMENTI DI VERIFICA DEI SERVIZI

Nella gestione del contratto l’Aggiudicatario deve garantire la corretta gestione del servizio ed effettua a tal fine controlli periodici e capillari per accertare almeno i seguenti punti:

(a) rispetto delle regole di erogazione e delle procedure di controllo da parte degli esercizi commerciali convenzionati.

(b) utilizzo dei Voucher Sociali solo presso i PSA e da parte dei legittimi beneficiari o di persone che si dedicano alla cura della persona titolare del Voucher Sociale (famigliari, assistenti famigliari, persone che notoriamente si occupano del beneficiario). In quest’ultimo caso sarà cura dei responsabili dei servizi sociali trattenere agli atti del beneficiario una dichiarazione da parte dell’effettivo utilizzatore il quale si impegna ad utilizzare il Voucher Sociale esclusivamente nell’interesse del beneficiario.

(c) liceità dei beni acquistati.

Qualora dalle operazioni di riscontro di cui al punto precedente il gestore rilevi inadempienze da parte degli esercizi commerciali aderenti al circuito oppure violazioni da parte dei beneficiari, provvede a darne immediata comunicazione al Comune di Corbetta che valuterà l’esclusione dal circuito degli esercizi che non avranno rispettato le regole di erogazione con contestuale sostituzione con altro esercizio commerciale e/o la revoca o la riduzione del beneficio ai destinatari.

Nel caso in cui l’esercizio escluso per i motivi suddetti sia un punto di erogazione di articoli diversi, l’esclusione dovrà valere per tutti gli articoli venduti e la ditta appaltatrice provvederà alla sostituzione con un numero di PSA corrispondenti alle categorie da ripristinare.

A seguito delle procedure di controllo l’Aggiudicatario predispone altresì documenti scritti di verifica delle modalità di attuazione del servizio e della sua qualità che dovranno essere trasmessi al Comune con cadenza quadrimestrale.

Almeno una volta all’anno il responsabile dell’Aggiudicatario partecipa alla riunione con i referenti del servizio per relazionare in merito all’impiego del Voucher Sociale.

Nel primo anno di utilizzo del Voucher elettronico il responsabile della ditta affidataria partecipa alla prima riunione che si terrà tre mesi dopo la partenza del servizio e ad una successiva riunione che si terrà sei mesi dopo la prima.

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Capitolato Speciale d’Appalto Articolo 14 BENI E SERVIZI ACQUISTABILI

Con deliberazione di Giunta comunale del 18 luglio 2019, n. 106, è stato approvato il documento denominato “Istituzione di titoli sociali - Voucher per l’acquisto di beni e servizi A1”.

Il documento prevede che i beni erogabili con il “Voucher beni e servizi A1” siano i seguenti:

(1) generi alimentari per il consumo umano, ad esclusione di alcolici e superalcolici;

(2) prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa;

(3) prodotti per la prima infanzia (pannolini, pappe, passeggini ecc.);

(4) beni (cancelleria, testi ecc.) per la frequenza scolastica della scuola dell’obbligo, purché non coperti da altro finanziamento pubblico;

(5) farmaci, parafarmaci, sop e otc, ad esclusione dei prodotti cosmetici;

(6) prodotti ottici da vista;

(7) abiti e scarpe.

I servizi erogabili tramite il “Voucher beni e servizi A1” sono i seguenti:

(1) visite e screening visivi presso ottici;

(2) baby sitting;

(3) cure mediche e odontoiatriche purché non coperte dal servizio sanitario nazionale con il sistema del ticket;

(4) attività extrascolastiche sportive o ludiche per bambini fino a quattordici anni.

Nei singoli progetti di intervento predisposti dal servizio sociale professionale possono essere previste limitazioni ai beni e servizi utilizzabili, in relazione alla valutazione e agli obiettivi definiti dal servizio sociale professionale.

L’Aggiudicatario, in coerenza con quanto previsto dall’Articolo 15, attraverso la rete dei PSA, dovrà rendere disponibili tutti i beni previsti dai numeri da 1) a 7).

L’Aggiudicatario, in coerenza con quanto previsto dall’Articolo 15, attraverso la rete dei PSA, dovrà rendere disponibili, in prima istanza, i servizi previsti dai numeri da 1) e 3). La stazione appaltante definirà con l’Aggiudicatario il piano di estensione e attivazione degli altri servizi, in presenza di disponibilità di punti PSA.

I servizi potranno essere ridotti oppure non erogati qualora sia dimostrata, da parte dell’Aggiudicatario, l’impossibilità a reperire punti PSA in grado di erogare i servizi stessi.

L’elenco dei beni e dei servizi potrà essere modificato dalla stazione appaltante a proprio insindacabile giudizio, fatta salva l’eventuale impossibilità ad adempiere dell’Aggiudicatario per mancanza di disponibilità di punti PSA accreditati o da accreditare.

L’Amministrazione comunale potrà istituire altri titoli sociali, secondo le proprie disposizioni regolamentari.

La stazione appaltante potrà perciò estendere il contratto anche a nuove tipologie di titoli sociali e, conseguentemente, di beni e servizi acquistabili. Questa clausola individua in maniera chiara la possibilità di modifica del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del decreto legislativo

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Capitolato Speciale d’Appalto 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 15 VARIANTI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 106, comma 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

L’elenco dei beni e dei servizi potrà essere modificato dalla stazione appaltante a proprio insindacabile giudizio, fatta salva l’eventuale impossibilità ad adempiere dell’Aggiudicatario per mancanza di disponibilità di punti PSA accreditati o da accreditare.

Articolo 16 CRITERI SOCIALI.

I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi

"standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'Aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate. La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste da questo capitolato speciale.

Articolo 17 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO Sono, in particolare, a carico dell’Aggiudicatario i seguenti obblighi ed oneri:

(1) Oneri relativi al personale impiegato direttamente e indirettamente nei servizi;

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Capitolato Speciale d’Appalto (2) Curare e mantenere le condizioni di fruibilità dei servizi;

Qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, farà carico esclusivamente all’Aggiudicatario con esonero totale da parte della Stazione appaltante.

L’Aggiudicatario è tenuto:

(1) a concordare con la Stazione appaltante, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, le modalità di esecuzione del servizio.

(2) a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi di relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

(3) ad osservare nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal direttore dell’esecuzione;

(4) a dare immediata comunicazione al direttore dell’esecuzione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto.

(5) a stipulare una polizza assicurativa, a beneficio della Stazione appaltante e dei terzi e valida a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario in ordine allo svolgimento di attività oggetto del presente appalto con un adeguato massimale di sinistro, per danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

Articolo 18 OBBLIGHI VERSO I PROPRI DIPENDENTI

L’Aggiudicatario si impegna a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, nell’ambito della propria impresa, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

I contratti collettivi di settore sono individuati nel rispetto dell’art. 51 del 5 giugno 2015, n. 81.

Parte IV

CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 22 CLAUSOLA DI REVISIONE PREZZI

I servizi erogati sono soggetti a commissioni percentuali sul valore transato.

La percentuale offerta in sede di gara è da intendersi bloccata per l’intera durata del contratto.

Articolo 23 PREZZI DEI SERVIZI

I prezzi dei servizi sono costituiti da un corrispettivo versato in via diretta dalla stazione appaltante a fronte prestazioni svolte dall’appaltatore, rappresentato da una commissione non superiore al 5,00%

del valore transato, iva esclusa.

Articolo 24 MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il servizio è finanziato mediante i fondi di bilancio dell’ente, per la parte a carico della Stazione

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Capitolato Speciale d’Appalto appaltante.

Il pagamento del prezzo sarà effettuato, previa verifica di conformità o regolare esecuzione sulla base delle fatture emesse dal Fornitore contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia (inclusa, ove applicabile, la ritenuta dello 0,5 % ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, da liquidarsi solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva).

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere il riferimento alla procedura telematica a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al periodo di riferimento delle prestazione dei Servizi ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, mediante il sistema di fatturazione elettronica nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.

Rimane inteso che il Comune di Corbetta, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificherà la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ove applicabile.

Parte V

ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI Articolo 25 POLIZZE ASSICURATIVE

Il Comune non risponde dei danni subiti dal Personale dell’aggiudicatario o da esso arrecati a propri dipendenti, a terzi o cose anche derivanti da infortunio avvenuto in occasione dell’esecuzione dei Servizi affidati.

L’Aggiudicatario, prima dell’avvio dei servizi, dovrà presentare valide polizze assicurative che coprano i rischi di responsabilità civile menzionati.

Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico dell’aggiudicatario, il quale dovrà consegnare al Comune copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, il Comune potrà provvedere direttamente, a spese dell’Aggiudicatario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte dell’Aggiudicatario.

Le polizze dovranno indicare e/o comprendere anche il Comune tra i soggetti assicurati.

L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia al Comune del mancato pagamento dei premi, a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il Comune potrà sostituirsi all’aggiudicatario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Comune, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le parti.

L’Aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente al Comune ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna dell’assicurazioni a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta

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Capitolato Speciale d’Appalto

impossibilità. Le parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Comune, ovvero lo stato di forza maggiore entro 30 giorni dalla detta comunicazione dell’Aggiudicatario.

Articolo 26 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Stazione appaltante può richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si rimanda al già richiamato art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il deposito cauzionale definitivo verrà svincolato al termine del contratto, una volta attestata la regolarità dei servizi resi.

Articolo 27 PENALITA’

L’Aggiudicatario in caso di inadempimenti sarà soggetto alle seguenti penalità:

IMPORTO CAUSA

€ 25,00 Per ogni giorno naturale in cui non sia assicurato il servizio di gestione dei voucher e dei pagamenti ai destinatari del servizio.

€ 25,00 Per giorno naturale in cui non sia assicurato il servizio software di gestione dei voucher agli operatori comunali.

€ 50,00 Per ogni giorno naturale in cui non sia assicurata l’attivazione e il

funzionamento di PSA tali da escludere intere categorie di beni e servizi acquistabili

Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi sono trattenuti previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull’ammontare delle fatture emesse in pagamento o sul deposito costituito a titolo di garanzie per gli obblighi assunti in sede di gara con la cauzione definitiva costituita in conformità all’Articolo 26, ove prestata.

La somma delle suddette penali non potrà complessivamente eccedere il 10% dell’ammontare netto contrattuale, nel qual caso il Comune avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo, con le modalità di cui al successivo Articolo 29.

Qualora si verifichino cause di forza maggiore che possano pregiudicare l’erogazione dei servizi, l’Aggiudicatario dovrà immediatamente farne denuncia documentata al Comune, nella persona del direttore dell’esecuzione, che potrà disporre le opportune prescrizioni in accordo con il responsabile del procedimento.

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Capitolato Speciale d’Appalto Articolo 28 VERIFICHE

Il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi al termine delle prestazioni contrattuali, il tutto secondo i termini e con le modalità vigenti e le indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Il Direttore dell’esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Comune di Corbetta.

In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili;

da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l’importo relativo alle prestazione rese nel periodo di riferimento.

Si precisa che, qualora l’Amministrazione contraente non proceda, per fatto non imputabile al Fornitore, alla verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni entro il termine di cui al precedente comma 1, il Fornitore potrà comunque emettere fattura relativamente ai servizi resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto, fatta salva l’eventuale successiva applicazione delle penali qualora vengano riscontrate, seppur tardivamente, delle non conformità.

In caso di esito negativo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, il Fornitore potrà comunque emettere fattura, decurtata delle eventuali penali applicate, relativamente ai servizi effettivamente resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto.

Articolo 29 RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

Ove la Stazione appaltante accerti che l’esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite da questo Capitolato, fissa un congruo termine entro il quale l’Aggiudicatario si deve conformare a tali disposizioni.

Trascorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all’Aggiudicatario con posta elettronica certificata.

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dall’Aggiudicatario e debitamente contestati e in particolar modo per:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l’abilitazione al Sistema di e-procurement, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;

b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;

c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;

d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto e) violazione del violazione dovere riservatezza;

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Capitolato Speciale d’Appalto

f) azioni giudiziarie contro il Comune di Corbetta per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;

g) violazione dell’articolo sulla Tracciabilità dei flussi finanziari;

h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dal presente capitolato.

i) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni, rispetto a quanto indicato nella richiesta di preventivo.

l) subappalto non autorizzato;

m) fallimento dell’aggiudicatario;

- n) ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato

La risoluzione comporterà in ogni caso l’incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento del danno da parte dell’Aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo sostenuto dalla Stazione appaltante, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicatario, salvo l’eventuale ulteriore danno.

Articolo 30 CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune di Corbetta, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti Comune di Corbetta a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di Corbetta contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune di Corbetta contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Articolo 31 SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il subappalto sarà concesso dall’Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dal richiamato art. 105.

Nel caso in cui la Stazione appaltante autorizzi il subappalto, l’Aggiudicatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del

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Capitolato Speciale d’Appalto

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

In ogni caso la Stazione appaltante pagherà i corrispettivi all’Aggiudicatario, restando escluso ogni rapporto economico diretto con l’impresa subappaltatrice.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso inadempimento da parte dell’Aggiudicatario;

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto Articolo 32 STIPULAZIONE CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva nei modi previsti dalla legge, fatta salva la facoltà di esonero ai sensi dell’art. 103, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il contratto sarà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, con invio di lettera tenente luogo di contratto, firmata dal responsabile unico del procedimento, soggetto all’imposta di bollo solo in caso d’uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, art. 24, tariffa parte seconda.

Articolo 33 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 13, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, atti a ricevere i corrispettivi dovuti dall’Amministrazione Appaltante.

L’Aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario, quali, in particolare:

a) i riferimenti specifici dell’impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, il codice fiscal;

b) tutti i dati relativi al conto corrente, on riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (Codici ABI e CAB, Codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);

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Capitolato Speciale d’Appalto

c) i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l’impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossi ai dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;

d) l’eventuale indicazione della relazione tra il conto dedicato e l’appalto (se il conto è stato attivato unicamente per quell’appalto).

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione delle informazioni.

I documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, dovranno riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Tutti i dati utili per l’emissione delle fatture elettroniche da parte del Aggiudicatario sono i seguenti:

- Denominazione Ente: COMUNE DI CORBETTA - Codice Univoco Ufficio: UF5JYB

- Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

- Codice Fiscale del servizio di Fatturazione elettronica: 03122360153 - Partita Iva: 03122360153

- Regione dell'ufficio: Lombardia - Provincia dell'ufficio: MI

- Comune dell'ufficio: Corbetta

- Indirizzo dell'ufficio: Via Carlo Cattaneo, 25 - Cap dell'ufficio: 20011

Al fine di rendere più facilmente processabile ciascuna fattura si raccomanda inoltre di riportare nei documenti contabili anche il codice CIG e gli estremi della determinazione con la quale è stata commissionata la prestazione.

Articolo 34 CONTROVERSIE

Ogni controversia riguardante questo Capitolato, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione che non si sia potuto risolvere bonariamente, sarà devoluta al foro di Milano.

E’ escluso l’arbitrato.

Articolo 35 CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2, comma 1, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corbetta (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13 gennaio 2014), la ditta aggiudicataria e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ,al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, che sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente.

Articolo 36 RINVIO

Per tutto quanto non previsto da questo Capitolato sono applicabili le disposizioni in materia di appalti pubblici previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in quanto applicabili, nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la

(22)

Capitolato Speciale d’Appalto materia.

Articolo 37 CLASUOLA CONSIP – RISERVA

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 48, qualora dopo la proposta di aggiudicazione, ovvero dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente di annullare l’aggiudicazione definitiva assunta. L’amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall’art. 1 comma 13 della legge 7 agosto 2012 n. 135 l’amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Articolo 38 TRATTAMENTO DEI DATI DEI PARTECIPANTI E DELL’AGGIUDICATARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti e dell’Aggiudicatario sono finalizzate allo svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione del servizio.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; la conseguenza di un’eventuale rifiuto consiste nell’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e nell’impossibilità di eseguire validamente il contratto.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- Il personale comunale implicato nel procedimento;

- Gli eventuali partecipanti alla procedura di gara

- Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241

- Altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dal dal Regolamento (UE) 2016/679

Il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato quale delegato al trattamento specifico il Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Articolo 39 NOMINA DELL’AGGIUDICATARIO QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione del contratto l’Aggiudicatario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati per le attività collegate con l’esecuzione dell’appalto.

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

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Capitolato Speciale d’Appalto

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’Aggiudicatario responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

L’Aggiudicatario responsabile del trattamento deve:

a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno alla Stazione appaltante;

b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;

c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;

e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell’esecuzione del contratto e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l’esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, l’Aggiudicatario dovrà dare comunicazione dell’avvenuta cancellazione dei dati alla Stazione Appaltante, anche a contratto d’appalto scaduto;

f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

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