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Parte V ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 31 SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto, secondo le modalità e nei termini stabiliti nell’art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il subappalto sarà concesso dall’Amministrazione, previa verifica del possesso in capo al/i subappaltatore/i delle certificazioni e dei requisiti di legge. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione di quanto subappaltato salvo i casi contemplati esplicitamente dal richiamato art. 105.

Nel caso in cui la Stazione appaltante autorizzi il subappalto, l’Aggiudicatario deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del

Capitolato Speciale d’Appalto

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa ed eventualmente grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L’Aggiudicatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

In ogni caso la Stazione appaltante pagherà i corrispettivi all’Aggiudicatario, restando escluso ogni rapporto economico diretto con l’impresa subappaltatrice.

La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite esclusivamente nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso inadempimento da parte dell’Aggiudicatario;

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto Articolo 32 STIPULAZIONE CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata all’avvenuta costituzione della cauzione definitiva nei modi previsti dalla legge, fatta salva la facoltà di esonero ai sensi dell’art. 103, comma 11 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il contratto sarà sottoscritto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, con invio di lettera tenente luogo di contratto, firmata dal responsabile unico del procedimento, soggetto all’imposta di bollo solo in caso d’uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, art. 24, tariffa parte seconda.

Articolo 33 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010 n. 13, l’Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, atti a ricevere i corrispettivi dovuti dall’Amministrazione Appaltante.

L’Aggiudicatario dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del movimento finanziario, quali, in particolare:

a) i riferimenti specifici dell’impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell’unità produttiva che gestisce l’appalto, il codice fiscal;

b) tutti i dati relativi al conto corrente, on riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (Codici ABI e CAB, Codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);

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c) i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l’impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossi ai dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;

d) l’eventuale indicazione della relazione tra il conto dedicato e l’appalto (se il conto è stato attivato unicamente per quell’appalto).

Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione delle informazioni.

I documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, dovranno riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Tutti i dati utili per l’emissione delle fatture elettroniche da parte del Aggiudicatario sono i seguenti:

- Denominazione Ente: COMUNE DI CORBETTA - Codice Univoco Ufficio: UF5JYB

- Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

- Codice Fiscale del servizio di Fatturazione elettronica: 03122360153 - Partita Iva: 03122360153

- Regione dell'ufficio: Lombardia - Provincia dell'ufficio: MI

- Comune dell'ufficio: Corbetta

- Indirizzo dell'ufficio: Via Carlo Cattaneo, 25 - Cap dell'ufficio: 20011

Al fine di rendere più facilmente processabile ciascuna fattura si raccomanda inoltre di riportare nei documenti contabili anche il codice CIG e gli estremi della determinazione con la quale è stata commissionata la prestazione.

Articolo 34 CONTROVERSIE

Ogni controversia riguardante questo Capitolato, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione che non si sia potuto risolvere bonariamente, sarà devoluta al foro di Milano.

E’ escluso l’arbitrato.

Articolo 35 CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell’art. 2, comma 1, Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Corbetta (approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13 gennaio 2014), la ditta aggiudicataria e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto ,al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, che sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ente.

Articolo 36 RINVIO

Per tutto quanto non previsto da questo Capitolato sono applicabili le disposizioni in materia di appalti pubblici previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in quanto applicabili, nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la

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Articolo 37 CLASUOLA CONSIP – RISERVA

Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 48, qualora dopo la proposta di aggiudicazione, ovvero dopo l’approvazione della proposta di aggiudicazione ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione definitiva ovvero, rispettivamente di annullare l’aggiudicazione definitiva assunta. L’amministrazione si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

Come disposto dall’art. 1 comma 13 della legge 7 agosto 2012 n. 135 l’amministrazione si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’Aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Articolo 38 TRATTAMENTO DEI DATI DEI PARTECIPANTI E DELL’AGGIUDICATARIO

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che la richiesta e il trattamento dei dati dei partecipanti e dell’Aggiudicatario sono finalizzate allo svolgimento della procedura di gara e dell’esecuzione del servizio.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; la conseguenza di un’eventuale rifiuto consiste nell’esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e nell’impossibilità di eseguire validamente il contratto.

I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:

- Il personale comunale implicato nel procedimento;

- Gli eventuali partecipanti alla procedura di gara

- Ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241

- Altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni rese e per ogni controllo previsto dalla legislazione vigente.

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dal dal Regolamento (UE) 2016/679

Il Titolare del trattamento è il Comune di Corbetta nella persona del Sindaco pro tempore che ha designato quale delegato al trattamento specifico il Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Articolo 39 NOMINA DELL’AGGIUDICATARIO QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai fini dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 con la stipulazione del contratto l’Aggiudicatario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati per le attività collegate con l’esecuzione dell’appalto.

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

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conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L’Aggiudicatario responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica del titolare del trattamento o suo designato.

L’Aggiudicatario responsabile del trattamento deve:

a) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza, documentando tale impegno alla Stazione appaltante;

b) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679;

c) assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (UE) 2016/679, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

d) assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679;

e) restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e conservare copia dei dati solo al fine di tutelare la propria posizione giuridica da eventuali richieste di risarcimento di danni provocati nel corso dell’esecuzione del contratto e/o per finalità assicurative, per finalità di difesa/intervento in eventuali giudizi penali promossi per fatti occorsi durante l’esecuzione contrattuale; il tempo di conservazione non potrà essere superiore a dieci anni, e comunque non oltre il termine di prescrizione civile o penale applicabile; al termine del periodo legale di conservazione massima, l’Aggiudicatario dovrà dare comunicazione dell’avvenuta cancellazione dei dati alla Stazione Appaltante, anche a contratto d’appalto scaduto;

f) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti da questo articolo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

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