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NORMATIVE ITALIANE ED EUROPEE SULLA CITTADINANZA

2.1. Carta costituzionale e cittadinanza in Italia

La Costituzione italiana rappresenta un sistema fondamentale valore politico, oltre che giuridico, poiché raccoglie le “grandi idee”109, sulle quali

riflettere circa i valori, la storia e l’organizzazione della società. Lungo questa direzione, va precisato che il momento storico nell’ambito del quale interviene l’opera dei costituenti è quello del secondo dopoguerra, caratterizzato dall’esigenza di smantellare l’impalcatura lasciata dal regime fascista e la relativa

109 Cfr. G. Berti, Pluralismo dei valori e dei diritti personali e sociali, in N. Galli, Quali valori nella scuola di Stato, La Scuola, Brescia 1989, p. 358.

educazione volta a formare, in vista dell’evento bellico, una gioventù adatta alla guerra. Il bisogno primario diventa, a questo punto, rendere accessibile ai giovani la partecipazione alla nascente democrazia, attraverso un’educazione e ad una scuola che non formasse più sudditi obbedienti, ma cittadini responsabili110. In

questo senso, gli anni difficili della ricostruzione si intridono di una pedagogia dell’impegno, largamente influenzata dall’etica di Maritain111 e Mounier112 e

dall’etica laica di Dewey e da una sorta di apertura in direzione internazionale per approdare ad una nuova cittadinanza, non più racchiusa entro i confini nazionali, anche se non sfoceranno mai del tutto, nemmeno nella Costituzione italiana, in una vera educazione alla cittadinanza113.

In effetti, se la Costituzione sancisce indubbiamente princìpi democratici, in realtà li incentra, in base alla visione cattolica, tutto sulla dignità dell’uomo e non dell’uomo in quanto e soltanto cittadino114, con la conseguenza che

l’educazione, volta alla formazione della persona alla democrazia, si radica più che altro nella conoscenza dei valori e delle regole sancite dalla Costituzione, perdendo così le grandi intuizioni pedagogiche implicite in essi. A tal proposito, già Maritain nel 1949 sosteneva la necessità di «introdurre una nuova disciplina che metterebbe a profitto per i propri fini varie materie, tra cui la storia nazionale e la storia della civiltà come quadro fondamentale, poi le umanità, le scienze sociali, la filosofia sociale e la filosofia del diritto, tutto questo incentrato sullo sviluppo e sul significato delle grandi idee contenute nella Carta comune»115.

È utile, a questo punto, analizzare il significato della cittadinanza soprattutto alla luce di alcuni articoli fondamentali, per poi chiedersi se attualmente la Costituzione italiana, può realmente concretizzare gli obiettivi della cittadinanza attraverso l’educazione.

110 Cfr. C. W. Washburne, Che cos’è l’educazione progressiva?, La Nuova Italia, Firenze 1973, p.

30.

Cfr. J. Maritain, Umanesimo integrale, Borla, Roma 2002 (1944).

111 Cfr. E. Mounier, Il personalismo, tr. it. AVE, Roma, 1964. 112

113 Cfr. M. Santerini, Educare alla cittadinanza. La pedagogia e le sfide della globalizzazione, cit.,

pp. 23 – 24.

114 Cfr. G. Chiosso, I cattolici e la scuola dalla Costituente al centro – sinistra, La Scuola, Brescia

1988, p. 28.

La cittadinanza è uno status attribuito ai membri di una comunità statale che, in virtù delle norme vigenti e in un preciso momento storico, costituiscono il popolo. I criteri generali di attribuzione, come stabilito in precedenza, riguardano lo jus sanguinis e lo jus soli nell’intento di sottolineare il legame esistente tra il concetto in questione, la discendenza e il territorio. In questa prospettiva, si ravvisa che la cittadinanza comporta di per sé la titolarità di situazioni giuridiche soggettive, identificabili con i diritti, quali ad esempio le libertà civili e i diritti politici, e di doveri, come quelli inerenti alle prestazioni tributarie, il cui esercizio è sia interno, ossia previsto sia nell’ambito del territorio statale, sia esterno ad esso, come nel caso dell’assistenza delle rappresentanze diplomatiche all’estero. In considerazione della sua rilevanza, la Costituzione italiana ne riconosce esplicitamente il valore all’art. 22, attraverso il quale viene disposto che nessun membro possa esserne privato per motivi politici. La posizione di tutela nei confronti del cittadino presente nella Carta costituzionale emerge da numerosi articoli che disciplinano i diritti fondamentali e i doveri di quest’ultimo. Lungo questa direzione, appare immediato il riferimento all’art. 3 che garantisce a tutti i cittadini pari dignità ed uguaglianza di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, e al comma secondo del medesimo, il quale stabilisce che è compito della Repubblica italiana la rimozione degli ostacoli, di ordine economico e sociale, sfavorevoli per la realizzazione dell’effettiva libertà ed uguaglianza dei cittadini e, di conseguenza, per il concreto e pieno sviluppo della persona umana e per l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Ciò che emerge dalla Costituzione, a causa anche delle diverse tendenze politiche dei Costituenti ed, in particolare, del personalismo, è senza dubbio una visione “alta della persona nella sua comunità”, quindi, un rapporto tra individuo e Stato dove il prima ha la precedenza sia per dignità che per autonomia nel quadro, però, dei rapporti con gli altri uomini, quali la socialità, la solidarietà e la cooperazione116. Secondo altre teorie, invece, la Costituzione è frutto dei princìpi

116 Cfr. M. Santerini, Educare alla cittadinanza. La pedagogia e le sfide della globalizzazione, cit.,

dell’antifascismo e della Resistenza, ma al di là delle diverse teorizzazioni ciò che conta, come ha evidenziato Pietro Scoppola è che, comunque, la Costituzione “ha dato forma giuridica a speranze, sentimenti, idee, comportamenti, a quelle forme molecolari di solidarietà, presenti e operanti nel tessuto popolare, Si creano le premesse di una nuova identità nazionale: quella che senza escludere il richiamo ai dati naturali della nazione si fonda sul senso di una cittadinanza comune”117.

Lungo questa direzione, si snoda l’educazione basata sulla carta democratica, ossia far comprendere al soggetto educandus sia l’importanza di quanto è conquistato in termini morali e sociali, sia l’unità e la coesione del popolo italiano nello Stato, seppur nel pluralismo delle fedi e delle scuole culturali, filosofiche e religiose118.

In prospettiva attuale, l’importanza dell’unità diventa particolarmente significativa se si considera il pluralismo sociale per il quale è necessario un solido punto di approdo nell’ambito della ricerca di procedure di valori comuni, anche attraverso l’adattamento dei valori di parte alla coesione sociale, volti all’edificazione di una convivenza proficua, senza perdere di vista nella ricerca di unità il valore del pluralismo che deve mirare all’educazione alla democrazia e allo sviluppo del pensiero critico119. In questo senso, le osservazioni non possono

mancare per quanto attiene alla crescita del multiculturalismo nella società europea in generale ed in quella italiana in particolare. E, alla luce di tale fenomeno, diventa necessario prendere in considerazione una visione della Costituzione che, intesa come garanzia di uguaglianza nei confronti delle differenze ingiuste tra i cittadini (vd art. 3), stabilisce una concezione materiale dell’uguaglianza, ossia uguali opportunità, controllando le condizioni di partenza e si pone come compromesso tra i princìpi complementari, indivisibili e solidali

117 Cfr. P. Scoppola, La Costituzione contesa, Einaudi, Torino 1998, p. 41.

118 Cfr. J. Maritain, L’uomo e lo Stato, cit., p. 139; M. Santerini, Educare alla cittadinanza. La pedagogia e le sfide della globalizzazione, cit., p. 96.

119 Cfr. E. Damiano, L’azione didattica. Per una teoria dell’insegnamento, Armando, Roma 1993,

p. 56; L. Pazzaglia, Il contributo della scuola pubblica all’educazione politica dei giovani, in N. Galli, Quali valori nella scuola di Stato, cit., p.308.

tra loro di libertà ed uguaglianza120. In questa prospettiva si ribalta anche l’idea di

Stato che interviene contro le ingiustizie sociali.

Su questa scia, in materia di cittadinanza, l’ordinamento italiano fa riferimento alla legge 13/06/1912, n. 555, successivamente modificata con l’integrazione della legge 21/04/1983, n. 123 e, ridisciplinata proprio alla luce dei cambiamenti creati dai flussi migratori che investono l’Italia ed anche dalla direzione in senso evolutivo prende il ruolo della donna all’interno della società121.

Se la Costituzione rappresenta garanzia e tutela dei diritti fondamentali per i possessori della cittadinanza italiana, ci si chiede cosa avviene per coloro che ne sono privi. In riferimento ai flussi migratori, appare legittimo domandarsi se gli immigrati o addirittura i clandestini, hanno il diritto/dovere di iscriversi a scuola, al pari di un italiano, soprattutto in considerazione della prevalenza del diritto generale, esplicitato dall’art. 34 della Costituzione o della normativa prudenziale, che pone dei limiti alla presenza degli stranieri in Italia. A tal proposito, esiste un regolamento, il T.U. DPR 31/08/1999 n. 394, che all’art. 45 stabilisce che “i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”. In tal senso, emerge il dramma di Antigone posto tra il nòmos, la legge scritta, e la fùsis, la legge orale, non scritta, ma avvertita come giustizia dalla coscienza122.

Senza dubbio si ravvisa che ogni aspettativa merita di non essere disattesa e di essere tutelata a livello legislativo, ma l ‘azione di riconoscimento dei diritti presuppone la conoscenza degli equilibri presenti, delle risorse disponibili e, prima ancora, dell’assunzione dei doveri.

Le politiche dei paesi sviluppati, atte ad estendere i diritti, in linea generale, conferiscono maggiore attenzione e ricchezza di contenuto all’offerta per i cittadini rispetto ai non cittadini. E, questo dato di fatto, sembra dimostrare

120 Cfr. G. Zagrebelsky, Questa Repubblica. Corso di educazione civica per le scuole superiori, Le

Monnier, Firenze 1993, pp 5 e sgg.; N. Bobbio, Eguaglianza e libertà, Einaudi, Torino 1995, p. 38.

121 Cfr. L. Arcidiacono, A. Carullo, G. Rizza, Manuale di diritto costituzionale, Monduzzi,

Bologna 2005, pp. 40 – 44.

122 Cfr. L. Corradini, Radici e sviluppi dell’educazione alla convivenza civile in ID, W. Fornasa, S.

come non vi sia, fra il genere umano, l’identico tendere in direzione dell’uguaglianza, più facilmente percepibile verso la libertà.

Una riflessione su questa importante tessitura permette di approdare ad una concezione di civiltà di qualunque popolo, non solo e sempre fondata sulla ricchezza che è in grado di produrre, ma imperniata soprattutto su un modus agendi che si avvicini sempre più alla logica della dottrina internazionale di diritti umani universali123.