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Cass civ., Sez III, 19 luglio 2012, n 12454

Sezione III – Altre fattispecie di immeritevolezza, tratte dalla

2. Cass civ., Sez III, 19 luglio 2012, n 12454

La sentenza ha ad oggetto la validità di un contratto di mutuo finalizzato all’acquisto di un’autovettura a seguito della domanda di risoluzione per inadempimento del connesso contratto di vendita. Nello specifico, due coniugi, convenuta in giudizio una concessionaria di automobili ed un istituto di credito, chiedevano la risoluzione, per colpa del venditore, del contratto di vendita concluso tra Tizio e la concessionaria e del contratto di mutuo che era stato nel frattempo concluso dalla moglie Caia per finanziare l’acquisto dell’autovettura. Il mutuo, in particolare, prevedeva che la somma di denaro fosse versata direttamente al venditore e che il mutuatario fosse in ogni caso tenuto al pagamento delle rate anche nell’ipotesi in cui il venditore, rendendosi inadempiente, non procedesse alla consegna del bene.

Malauguratamente, si veniva a verificare proprio quest’ultima eventualità. Agivano in giudizio i coniugi chiedendo, in prima battuta, la risoluzione del contratto di vendita e, in secondo luogo, la nullità della clausola del contratto di mutuo avente ad oggetto l’inopponibilità al mutuante delle eccezioni relative al contratto di vendita, poiché vessatoria e contraria a buona fede.

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Ad analoghe conclusioni non giungeva però il Tribunale né tantomeno la Corte d’appello che dichiarava la risoluzione (di diritto) per colpa del venditore inadempiente del contratto di compravendita affermando contestualmente la piena validità del contratto di mutuo. Secondo i giudici infatti, la clausola censurata non rientrerebbe ‹‹in alcuna delle ipotesi di vessatorietà››, ex art. 33 Cod. cons., ‹‹perché il rapporto su cui si controverte è la compravendita intercorrente tra Tizio e la concessionaria e non il mutuo concluso da Caia con l’istituto di credito››.

2.2 (segue) Decisione

La decisione della Suprema Corte qualifica il contratto di finanziamento come un mutuo di scopo (151) ravvisando contestualmente un collegamento negoziale (152) tra detto contratto ed il contratto di vendita (153), senza attribuire rilievo alla circostanza che i predetti negozi siano stati conclusi da due persone differenti (154). Questa premessa, di non poco conto, consente di valutare l’operazione economica nella sua interezza. In particolare, il collegamento negoziale acquista rilievo su due fronti (155): in primis, per disciplinare l’azione restitutoria

(151) ‹‹Il mutuo di scopo – va sottolineato – generalmente è caratterizzato dalla consegna al mutuatario di somme di denaro od altre cose fungibili allo scopo esclusivo di raggiungere una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale››; v. anche GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, Edizioni scientifiche, 2015, 1161: ‹‹Il mutuo di scopo consiste … nel prestito di denaro per una precisa e prefissata destinazione d’uso che è atta a realizzare un interesse non solo del mutuatario ma anche del mutuante o di terzi››; Sussumendo la fattispecie in discorso entro lo schema del mutuo di scopo, la Corte finisce per escludere che si tratti di credito al consumo. Rileva a questo fine RISPOLI, Clausole generali e regole settoriali, in Giur. it., 2013, 1813: ‹‹Mancherebbe infatti la prova [oggi non più necessaria] di un accordo che attribuisca al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore››. Detto ciò, l’autore sferra due critiche. In primo luogo, ‹‹ben potrebbe [un mutuo di scopo] rientrare nella figura del credito al consumo, sussistendo tra i due istituto un rapporto di genere a specie››; in secondo luogo, ‹‹l’asserita necessità della prova di un accordo di esclusiva fra venditore e finanziatore›› rilevava unicamente al fine di riconoscere in capo al consumatore il diritto d’azione nei confronti del finanziatore e non allo scopo di qualificare la fattispecie.

(152) definizione collegamento negoziale

(153) ‹‹Nella specie, la Corte di merito, nell'affermare l'autonomia dei due rapporti - quello di compravendita e quello di mutuo "diverso sebbene collegato" - non ha considerato, nè messo in rilievo le seguenti circostanze.

a) Lo stretto legame funzionale esistente fra il contratto di compravendita e quello di mutuo destinato a finanziare l'acquisto del veicolo oggetto della compravendita;

b) La circostanza che le trattative per la concessione del mutuo erano state condotte all'interno dei locali della venditrice dell'autovettura (Tontini Auto s.r.l);

c) La qualità delle parti, coniugi: il L. acquirente del veicolo, la C. mutuataria;

d) La destinazione immediata della somma mutuata alla società venditrice dell'autovettura. Tali circostanze, se complessivamente considerate, avrebbero reso evidente che il contratto di mutuo concluso dalla C. era finalizzato soltanto all'acquisto del veicolo del coniuge››.

(154) RISPOLI, Clausole generali e regole settoriali, cit., 1813, rileva acutamente l’intento della Corte finalizzato a dare rilievo ‹‹all’operazione economica nel suo complesso›› e non già ai singoli negozi di cui essa si compone.

(155) PALUMBO, Un'occasione mancata per chiarire alcuni (tra i tanti) dubbi in materia di collegamento negoziale nel credito al consumo, in giur. it., 2013, 2 ss.

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della somma oggetto del contratto di mutuo e, in secundis, al fine di valutare, in concreto, la meritevolezza della clausola di inopponibilità al mutuante delle eccezioni di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita.

Discostandosi da precedenti arresti (156), il giudicante afferma l’immeritevolezza della clausola del contratto di mutuo da ultimo citata. Essa ‹‹che sarebbe potuta essere astrattamente valida, quale espressione della libertà negoziale delle parti›› dev’essere interpretata ‹‹alla luce dei principi di buona fede e di correttezza›› tenendo conto dei molteplici interessi che contraddistinguono l’operazione economica. Segnatamente, l’interesse del mutuante, il quale avrebbe la possibilità di rivalersi sul venditore, cui la somma era stata consegnata già nel momento in cui il contratto di mutuo era stato concluso, e del mutuatario, il quale si ritroverebbe a versare delle somme mai percepite a fronte di un bene mai ricevuto. Il principio qui esposto emerge con limpida chiarezza dalla lettura di una delle massime attinente alla ratio decidendi della pronuncia: ‹‹ In tema di mutuo di scopo collegato ad un contratto di vendita avente ad oggetto l'acquisto di un bene da parte del mutuatario, la validità (sotto il profilo della meritevolezza degli interessi tutelati) della clausola, la quale preveda l'obbligo del mutuatario di effettuare i singoli pagamenti a favore del mutuante nei modi e nei termini convenuti, anche nel caso di inadempimento di qualsiasi genere da parte del venditore, ivi compresa la mancata consegna del bene richiesto, deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede e di correttezza, tenendo presente, da un lato, l'interesse del mutuante, che avrebbe la possibilità di ripetere la somma dal venditore al quale l'aveva direttamente consegnata e, dall'altro, la condizione del mutuatario che, anche di fronte alla mancata consegna del bene, dovrebbe continuare a restituire somme, mai percepite, ma entrate direttamente nella sfera di disponibilità del venditore favorito dalla diretta consegna, da parte del mutuante, della somma, pur senza avere adempiuto all'obbligazione di consegna (157) ››.

(156) Cass. civ., Sez. III, 24 maggio 2003, n. 8253, in Gius., 2003, 21, 2414: ‹‹In tema di contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un veicolo, è valida la clausola che, pur escludendo in modo palese il collegamento negoziale, faccia gravare sul mutuatario il rischio della mancata consegna del bene. In tal caso il contratto di mutuo rimane estraneo alle vicende che interessano quello di vendita ed il mutuatario, che non riceva il veicolo dal venditore, non può opporre al mutuante l'eccezione di inadempimento per rifiutare di pagare le rate del mutuo››; Cass. civ. Sez. I, 11-02-2011, n. 3392, in Contratti, 2011, 11, 994: ‹‹In tema di contratto di mutuo finalizzato all'acquisto di un veicolo, la clausola di rinuncia del mutuatario a far valere nei confronti del mutuante l'eccezione di mancata consegna del veicolo da parte del venditore, pur astrattamente valida, in quanto espressione della libertà negoziale, deve essere valutata alla luce della fattispecie concreta, potendo essere considerata invalida qualora violi il principio di buona fede, non sussistendo alcun interesse del mutuante diverso da quello di favorire il venditore, che tratterebbe la somma senza aver consegnato l'auto. (Rigetta, App. Ancona, 31/05/2004).

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3. Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 2017, n. 4224