• Non ci sono risultati.

Le clausole ‹‹claims made››

Sezione II – La difficile integrazione della clausola claims made

1. Le clausole ‹‹claims made››

Le clausole claims made, elaborate dalla prassi assicurativa anglosassone (64), sono state importate nel nostro paese negli anni Novanta (65) ed hanno gradualmente sostituito il modello tradizionale (cd. loss occurence). Questo innovativo modello assicurativo garantisce la responsabilità civile unicamente per le istanze di risarcimento giunte all’assicurato, per la prima volta, dopo il perfezionamento del contratto, nel periodo di operatività della garanzia assicurativa; ciò a prescindere dal momento in cui il danno si è prodotto (66). Si attua in questo modo una delimitazione temporale del rischio garantito, inesistente nel modello loss occurence, che prevede invece che la garanzia assicurativa copra il risarcimento che l’assicurato deve pagare a terzi in virtù della sola circostanza che il fatto generatore della responsabilità sia accaduto ‹‹durante il tempo dell’assicurazione›› (1917, c.c., comma 1) (67).

In altre parole, con la clausola claims made la garanzia assicurativa opera esclusivamente nel caso in cui la richiesta di risarcimento pervenga in corso di polizza, mentre in regime loss occurrence la copertura scatta se è il fatto

(64) CARASSALE, La clausola claims made nelle polizze di responsabilità civile professionale, in

danno resp., 2006, 5, 600 e MARIOTTI GUACCI, La responsabilità civile nelle polizze di

assicurazione, Milano, 2004, 126, in cui si puntualizza come nel mondo anglosassone la clausola claims made sia nata per assecondare l’interesse delle imprese di produzione di beni al fine di garantire loro una copertura per i danni prodotti dai beni messi in circolazione.

(65) CARNEVALI,La clausola claims made nella sentenza delle sezioni unite, in Contratti, 2016, 8-9, 753 ss.

(66) MAZZOLA, La copertura assicurativa claims made: origine, circolazione del modello e sviluppi normativi, Eur. dir. priv., 2017, 3, 1013 ss.

(67) MAGNI, La clausola claims made tra atipicità del contratto, inesistenza del rischio e limitazione di responsabilità, in Giur. it., 2011, 834: ‹‹Lo schema del contratto di assicurazione designato nell’art. 1917 c.c. (e che, sempre secondo la terminologia anglosassone è definito loss occurence ossia “insorgenza del danno”), prevede l’obbligo dell’assicuratore di tenere indenne l’assicurato “di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare ad un terzo›› e, dunque, obbliga l’assicuratore alla manleva del proprio assicurato rispetto a tutti i sinistri verificatisi in costanza di contratto, ossia per un periodo di tempo molto esteso e che va ben al di là della efficacia stessa del contratto di assicurazione. Infatti l’unico limite temporale è la prescrizione del diritto dell’assicurato, perché una volta cessata l’efficacia del contratto, l’assicuratore è comunque tenuto alla garanzia anche a distanza di anni se il danneggiato agisce per un fatto verificatosi durante l’esistenza del contratto››.

48

dannoso ad accadere nel suddetto periodo e, salvo prescrizione (68), indipendentemente dal momento in cui pervenga l’istanza di risarcimento. La prassi assicurativa ha elaborato due differenti versioni di clausola claims made. Un primo modello definito “puro” tramite il quale l’assicuratore si obbliga a manlevare l’assicurato per tutte le richieste di risarcimento inoltrate nel periodo di efficacia della polizza, sia nel caso in cui esse facciano riferimento a sinistri verificatisi durante il periodo di vigenza del contratto, sia ad incidenti che, sorti in precedenza, non abbiano mai trovato formalizzazione nei confronti di quest’ultimo (c.d. periodo di garanzia retroattiva) (69).

V’è poi un secondo modello denominato “spurio” o “misto”, di più frequente applicazione, in virtù del quale sono garantiti unicamente i sinistri verificatisi in corso di polizza purché risultino denunciati durante il tempo dell’assicurazione (70); in determinati casi questo tipo di polizza attribuisce una limitata copertura retroattiva, di regola non superiore a due o tre anni dal momento in cui il contratto è stato concluso.

In sintesi: con la clausola claims made “pura”, all’assicurato viene garantita una copertura retroattivamente illimitata; ciò non avviene nel modello “spurio o misto” in cui la garanzia viene accordata soltanto in relazione a fatti dannosi verificatisi in corso di polizza, o, se specificamente previsto, in un limitato periodo temporale anteriore alla sua stipulazione.

Si noti che, qualsiasi sia la versione della clausola presa in considerazione, l’elemento essenziale del modello claims made resta la circostanza che la richiesta di risarcimento pervenga entro la data di validità della garanzia (71). Al di fuori di questo presupposto essenziale, il sinistro non trova copertura.

Con l’intento di estendere l’ambito temporale di copertura del rischio oltre i limiti sopraccennati, la prassi assicurativa ha elaborato varie soluzioni. Tra di esse, spiccano per importanza:

(68) Si noti che nella responsabilità civile il termine prescrizionale di riferimento è spesso decennale perché il titolo della responsabilità è contrattuale. A tal proposito, vedi MAGNI, La clausola claims made tra atipicità del contratto, inesistenza del rischio e limitazione di responsabilità, cit., 834, nota 5, in cui si fa riferimento alla responsabilità medica e a Cass. civ., Cass. civ., Sez. VI, 30 settembre 2015, n. 19559.

(69) MAGNI, Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile claims made non è

meritevole di tutela se non è prevista la garanzia postuma, cit., 1191 ss; BONUOMO,

L’inserimento in un contratto assicurativo di una clausola claims made determina la stipulazione di un contratto atipico, lecito, in Giur. it., 2006, 257: ‹‹Attraverso tale clausola l’assicuratore si obbliga a lasciar indenne l’assicurato per tutti quei sinistri che gli siano stati comunicati dal terzo danneggiato nel periodo di vigenza del contratto, indipendentemente quindi dal giorno del loro materiale verificarsi››.

(70) MAGNI,ibidem.

49

- La “Sunset clause” che estende il frangente temporale di presentazione della richiesta di risarcimento oltre il termine di scadenza della polizza (72);

- La “Deeming clause” ossia la formula assicurativa che prevede la possibilità per l'assicurato di denunciare, in corso di polizza, circostanze che potrebbero dar origine ad una richiesta di risarcimento in un momento successivo alla sua scadenza.

2. Le esigenze dei soggetti coinvolti nell’attuazione del modello