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La causa ed i progetti europei e transnazionali di armonizzazione del diritto

Tracciato il percorso che ha portato dalla promulgazione dei codici ottocenteschi sino alle soglie del controllo contemporaneo effettuato tramite causa e meritevolezza negli ordinamenti francese ed italiano, occorre altresì prendere brevemente in esame le innovazioni portate dai progetti transnazionali di codificazione e dalle raccolte di principi di diritto contrattuale che hanno avuto maggiore influenza. Gli UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), i Principles of European Contract Law (PECL) e il Draft Common Frame of Reference (DCFR), infatti, hanno avuto ed hanno tutt’ora un’influenza non solo sul formante dottrinale, ma anche sulla giurisprudenza (ordinaria ed arbitrale), oltre che sulle riforme dei codici civili nazionali. Ne è un esempio eclatante la riforma del Code civil, che ha esplicitamente tratto ispirazione da questi progetti555.

In questa sede non si vuole ripercorrere la genesi, gli sviluppi ed i possibili sbocchi di tali progetti, quanto piuttosto analizzare la visione del contratto e dei contraenti che emerge da tali progetti e, conseguentemente, dei controlli giudiziali che sullo stesso sono ammessi. Infatti, come si è giustamente affermato: «il problema della causa non può prescindere, nella misura in cui ovviamente esse incidono sull’evoluzione del diritto interno, dalla sua trattazione nell’attuale complessità delle fonti del diritto privato, la cui articolazione dà luogo a fenomeni

di reciproca influenza proprio nella puntualizzazione e determinazione dei confini delle nuove categorie giuridiche»556.

Questi progetti non menzionano la causa tra i requisiti essenziali del contratto557 (a prescindere dal fatto che le parti possano invece consensualmente accordarsi sulla sua necessità): è nota l’affermazione dei PICC circa gli elementi del contratto secondo cui vi è «no need for cause, no need for consideration». Tale disposizione, che ha suscitato numerose riflessioni dottrinali ed ha contrapposto coloro che la interpretano come «morte della causa»558 a coloro che ne vedono invece «l’invisibile presenza»559, in un intenso dibattito dottrinale560, non esaurisce tuttavia la problematica oggetto della presente indagine, né è l’unico aspetto sul quale concentrarsi al fine di analizzare la concezione del contratto che emerge dai progetti.

Infatti, benché la causa, quale elemento cardinale attorno al quale ruota la disciplina del contratto rappresenti un punto assolutamente privilegiato per esaminarne l’evoluzione, oltre che per analizzare l’emergere di nuove razionalità, essa non esaurisce le norme in cui si manifestano tali mutamenti e, quindi, tramite cui studiare gli stessi; inoltre, occorre altresì considerare che l’eliminazione del requisito causale non implica automaticamente che siano eliminate le problematiche che tramite lo stesso erano affrontate e risolte561.

Infatti, già ad una prima disamina di tali progetti si può notare che all’eliminazione del requisito causale - che dipende da numerose ragioni di carattere

556 R.ROLLI, Causa in astratto e causa in concreto, cit., p. 110.

557 G.SICCHIERO, Tramonto della causa del contratto?, in Contr. e impr., 2003, p. 103 ss. 558 C. CASTRONOVO, Un contratto per l’Europa. Prefazione all’edizione italiana dei Principi

di diritto europeo dei contratti, Milano, 2001, I-II, p. XXVI ss.

559 G.B.FERRI, L’“invisibile” presenza della causa del contratto, in Eur. dir. priv., 2002, p.

901 ss.

560 Si è così parlato di «tramonto della causa», cfr. G.SICCHIERO, Tramonto della causa del

contratto?, in Contr. e impr., 2003, p. 100 ss., così come di «morte e resurrezione», cfr. U.BRECCIA, Morte e resurrezione della causa: la tutela, in Il contratto e le tutele, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2002, p. 241 ss. Per un’indagine critica e approfondita del dibattito sul tema cfr. R.ROLLI,

Causa in astratto e causa in concreto, cit., p. 123 ss.; M.GIROLAMI, L’artificio della causa

contractus, Padova, 2012, p. 184 ss.

561 E. NAVARRETTA, Le ragioni della causa e il problema dei rimedi, in Riv. dir. comm.,

storico, economico e culturale562 - non corrisponde una visione del contratto ancora più classicamente liberale di quella dei codici ottocenteschi; non vi è un rafforzamento ulteriore della sanctity of contract e del principio pacta sunt servanda.

Al contrario, da un’analisi complessiva di tali testi emerge una rafforzata necessità di valutazione del contesto nel quale il contratto è stato concluso, nonché dell’equilibrio delle prestazioni563. Ciò esprime una necessità di razionalità dell’accordo rispetto al contesto di mercato nel quale lo stesso viene concluso564.

I presupposti di tale controllo variano: in alcuni casi, esso è permesso solamente qualora il contratto sia per condizioni generali, quindi non negoziato565. È il caso di 4:110 PDEC, degli articoli II. – 9:404 e 9:405 DCFR; degli articoli 2.1.19 e 2.1.20 PICC, circa cui si è già detto nella prospettiva della trasformazione della concezione del contratto contemporanea566. In altri casi, invece, esso prescinde sia dalla qualità dei contraenti, sia dalla negoziazione del contratto. È il caso della gross disparity di cui all’art. 3.2.7 PICC e dell’abuso di dipendenza, di debolezza o dello stato di bisogno di cui all’art. 4:109 PDEC.

Da questi spunti ricostruttivi emerge che tali progetti si inseriscono nella nuova concezione del contratto e del relativo controllo attribuito al giudice. L’eliminazione della causa non implica una maggiore espansione dell’autonomia della volontà ed un’intangibilità delle pattuizioni, a prescindere dal loro contenuto. Emerge invece una notevole attenzione ai profili attinenti al contesto nel quale è concluso, nonché al comportamento dei contraenti: se la visione antagonistica e

562 Circa le differenti motivazioni dell’eliminazione della causa nei summenzionati progetti

cfr. G. ALPA, La causa e il tipo, cit., p. 559 ss.; C. CASTRONOVO, Un contratto per l’Europa.

Prefazione all’edizione italiana dei Principi di diritto europeo dei contratti, cit., p. XXIV; C. SCOGNAMIGLIO, Il problema della causa: la prospettiva del diritto privato europeo, in Roma e

America. Diritto romano comune, 2001, 12, p. 335.

563 R.ROLLI, Causa in astratto e causa in concreto, cit., p. 139 ss.

564 G.SICCHIERO, Tramonto della causa del contratto?, cit., p. 114 ss., il quale evidenzia i

numerosi indizi che portano a ritenere che detti principi non abbiano consacrato un volontarismo assoluto, ma che invece regolino il contratto (e, quindi, l’operazione economica) ai «valori del mercato». Cfr. altresì A. GENTILI, L’equilibrio del contratto nei principi di diritto contrattuale

europeo, in AA.VV. La riforma dei codici in Europa, p. 204; G.ALPA, I « Principles of European

Contract Law » predisposti dalla Commissione Lando, in Riv. crit. dir. priv., 2000, p. 496-497.

565 Sull’importanza della negoziazione cfr. quanto analizzato nel par. 1.11. 566 Cfr. cap. 1.

cooperativa del contratto convivono, non domina il dogma dell’intangibilità dell’accordo, ma la necessità della sua intelligibilità per la comunità del commercio, oltre che una tutela di equilibrio minimo tra le prestazioni, espressione della razionalità dell’accordo567. Anche quando si prevede la possibilità di adattamento giudiziale del contratto, infatti, esso deve essere ricondotto a quello che sarebbe stato il risultato secondo il «reasonable commercial standards of fair dealing»568.

Si può quindi notare che, a prescindere dalla ragione per la quale il contratto sia così concepito, ciò a cui si vuole rimediare è la non rispondenza dello stesso rispetto a ciò che risulta razionale secondo la prospettiva del mercato, qualora questa sia tanto marcata da non poter essere considerata come il risultato di una diversa valutazione delle parti569. Non sono invece interventi volti a promuovere una differente distribuzione della ricchezza seconda la prospettiva solidaristica propria della Costituzione italiana o del solidarisme francese.

Occorre infine considerare che tali progetti sono il risultato dell’elaborazione di autorevoli giuristi provenienti da paesi con culture giuridiche tra loro anche molto differenti: ciò significa che, da un lato, vi è un sostanziale accordo sul fatto che la concezione del contratto (e, conseguentemente, anche del ruolo del giudice) non sia più quella classica; dall’altro, occorre altresì considerare che tali norme, che si strutturano secondo clausole generali e standard, possono essere interpretate in maniera anche molto differente e che esse possano avere portata e finalità differenti, secondo la prospettazione di ogni giurista ed in relazione ad ogni ordinamento. La loro influenza si esercita quindi in molteplici direzioni ed aspetti, come risulterà dall’analisi normativa e giurisprudenziale condotta nei capitoli successivi.

567 R.ROLLI, Causa in astratto e causa in concreto, cit., p. 139 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, Il

problema della causa: la prospettiva del diritto privato europeo, cit., p. 333; A. D’ANGELO, Principi

Unidroit e regole causalistiche, in I contratti in generale. Aggiornamento 1991-1998, diretto da G. Alpa e M. Bessone, Torino, 1999, p. (235) 236-237.

568 Sono le parole dell’art. 3.2.7, comma 2 PICC, su cui cfr. M. TIMOTEO, Nuove regole in

materia di squilibrio contrattuale: l’art. 3.10 dei Principi Unidroit, in Contr. e impr./Europa, 1997, p. 141 ss.

569 G.SICCHIERO, Tramonto della causa del contratto, cit., p. 128-130; M.BARCELLONA, La

buona fede e il controllo giudiziale del contratto, in Il contratto e le tutele, a cura di S. Mazzamuto, Torino, 2002, p. 305 ss.; C. CASTRONOVO, Un contratto per l’Europa. Prefazione all’edizione

3.C

AUSA E MERITEVOLEZZA DEL CONTRATTO NELLA

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