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La funzione interpretativa della causa concreta

L’utilizzo della causa per controllare il contenuto del contratto sarà ampiamente analizzato nei capitoli successivi539; in questa sede occorre richiamare l’attenzione su una rilevante funzione «preliminare» della causa concreta, che è quella di strumento per l’interpretazione540 e la qualificazione del contratto. Se,

537 Cass., 24 luglio 2007, n. 16315, in Giur. it., 2008, p. 1133, con nota di B. Izzi, parla di

interesse che «viene ad (anche tacitamente) obiettivarsi».

538 Cfr. cap. 1. 539 Cfr. cap. 3 e 4.

540 Su cui cfr. D. ACHILLE, La funzione ermeneutica della causa concreta del contratto, in

infatti, le parti sono libere di concludere negozi atipici e se il nomen iuris non vincola il giudice nell’interpretazione del contratto, la causa permette di categorizzarlo e stabilire se specifiche normative, anche di settore o legate al tipo, siano applicabili. Inoltre, più in generale, è in relazione a tale interpretazione che viene svolto il giudizio di compatibilità tra la funzione economico-individuale realizzata dall’accordo e l’ordinamento. Gli esempi delle applicazioni in tal senso della causa concreta sono innumerevoli, in questa sede basterà menzionarne alcuni. La disamina della funzione perseguita tramite il contratto autonomo di garanzia ha consentito di dichiararne la validità e compatibilità con l’ordinamento, nonostante lo stesso non rispetti il principio di accessorietà proprio della fideiussione e, quindi, presenti problemi rispetto alla disciplina codicistica delle garanzie.

La sentenza del 2006541, nella quale la Suprema Corte ha elaborato la nota definizione di causa concreta, ha fatto uso di detta nozione al fine di determinare l’effettiva portata del contratto e, in secondo luogo, giudicarne la validità. L’accordo contestato era un un contratto per prestazioni di consulenza concluso da una società con uno dei propri amministratori542. La Corte, confermando le decisioni di merito, afferma che il contratto di consulenza era privo di causa, in quanto esso prevedeva che la parte effettuasse prestazioni e servizi identici a quelli da svolgere in ragione del ruolo amministrativo occupato nella società.

Altro caso di notevole rilievo, che dimostra come la causa sia strumento imprescindibile nell’interpretazione e categorizzazione del contratto, riguarda le controverse polizze unit-linked e la loro qualificazione come polizze assicurative sulla vita o contratti di investimento, da effettuare alla luce della normativa europea e nazionale di settore543. La Corte di Cassazione ha affermato che al fine di determinare la natura di dette polizze occorre esaminare la funzione concretamente perseguita tramite le stesse544, ossia la causa concreta; tale disamina ha consentito

541 Cass., 8 maggio 2006, n. 10490, cit.

542 Il contratto di consulenza era apparentemente concluso con società terze, ma le corti hanno

valutato che esso dovesse considerarsi concluso direttamente con l’amministratore.

543 Su cui cfr. L. BRIZI, Le nuove categorie normative in materia di prodotti assicurativi

finanziari, in Danno e resp., 2019, p. 24 ss.

di definire tali polizze come strumenti finanziari qualora non sia prevista la garanzia della conservazione del capitale investito, dato che in questi casi non può ritenersi che la polizza abbia causa previdenziale545: ciò ha rilevanti conseguenze circa la disciplina applicabile (del settore finanziario o assicurativo)546.

La causa concreta viene in rilievo anche nella determinazione della natura della polizza assicurativa contro gli infortuni non mortali. A fronte della originaria qualificazione come polizza sulla vita, è oramai consolidato l’orientamento secondo cui essa è una polizza contro i danni547. Ciò pone tuttavia rilevanti problemi interpretativi e di compatibilità tra il principio indennitario ed alcune specifiche polizze che contengono clausole che possono incidere sulla causa.

In primo luogo, sussiste la possibilità che le parti determino contrattualmente quanto dovuto dall’assicuratore in caso il sinistro e che tale ammontare sia superiore al danno effettivamente subito dall’assicurato548. Inoltre, anche alla luce delle recenti sentenze delle Sezioni Unite549 sulla compensatio lucri cum damno, problemi analoghi si pongono in relazione alla causa indennitaria dell’assicurazione contro gli infortuni nel caso in cui la polizza preveda una clausola di rinuncia al diritto di surroga e, quindi, l’assicurato possa cumulare l’indennizzo ed il risarcimento550. Autorevole dottrina si è interrogata circa gli effetti di tale clausola sulla causa551: si è infatti evidenziato che essa tende a modificare la causa del

545 Cass., ord., 30 aprile 2018, n. 10333, in Danno e resp., 2018, p. 701 ss., con nota di A.

Candian.

546 Come afferma la sentenza Cass., ord., 30 aprile 2018, n. 10333, cit.

547 Ricostruisce l’evoluzione L. LOCATELLI, La polizza contro gli infortuni non mortali: un

contratto a causa variabile?, in Resp. civ. prev., 2019, p. 339 ss. Per una ricostruzione unitaria della causa del contratto di assicurazione come causa indennitaria cfr. T. ASCARELLI, Sul concetto

unitario del contratto di assicurazione, in Saggi giuridici, 1949, p. 408 ss.

548 Circa la possibilità o meno di applicare l’art. 1908 c.c. anche alla polizza contro gli

infortuni non mortali cfr. L. LOCATELLI, La polizza contro gli infortuni non mortali: un contratto a

causa variabile?, cit., p. 345.

549 Cass., sez. un., 22 maggio 2018, n. 12564, 12565, 12566, 12567, in Resp. civ. prev., 2018,

p. 1160 ss., con nota di L. Nivarra.

550 Per un’ampia ricostruzione di tali problemi cfr. F.SARTORI, Appunti sulle assicurazioni

infortuni: funzione indennitaria e vantaggi compensativi, in Giust. civ., 2019, p. 813 ss.

551 M. FRANZONI, La compensatio lucri cum damno secondo la Cassazione, in Resp. civ.,

prev., 2018, p. 1101 ss.; v. altresì ricostruzione del dibattito dottrinale e gli opportuni riferimenti in L. LORENZANI, Clausola di rinuncia all’azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., in Clausole negoziali, I,

contratto e ad incidere sulla qualificazione della polizza, spostandola dal ramo danni al ramo previdenziale552.

Riconducendo ad unità i due problemi summenzionati, si è proposto di qualificare l’assicurazione contro i danni come contratto con «causa variabile»: essa sarebbe causa indennitaria se e nella misura in cui l’indennizzo costituisce risarcimento del danno, causa previdenziale per quanto invece eccede tale misura553.

Se, alla luce della giurisprudenza sulle clausole claims made, non può dubitarsi che una clausola possa incidere sulla causa del contratto554, ci sembra che la summenzionata ricostruzione dottrinale sia convincente. Infatti, sia la causa indennitaria, sia quella previdenziale presentano uno scambio tra pagamento del premio e traslazione di un rischio (ed in questo risiede l’elemento unitario della causa dell’assicurazione); nel primo caso il premio viene versato contro la traslazione del rischio di dover indennizzare il danno subito: l’operazione ha come scopo quello di garantire la copertura contro i danni subiti; nel secondo si scambia il premio contro il rischio del pagamento di una somma non dipendente dall’ammontare del danno: l’operazione ha come scopo quello di garantire al beneficiario una somma se e quando l’evento si verifichi.

Il fatto che la rinuncia alla surroga possa incidere sulla causa del contratto è d’altronde dimostrato anche dal fatto che, usualmente, tale clausola faccia aumentare l’importo del premio della polizza e, quindi, che incida sul quid scambiato; né modifica tale considerazione il fatto che, a volte, la clausola non modifichi il premio (ma sia proposta al fine di rendere più attrattiva e competitiva la polizza): anche in tale caso, infatti, incide sul quid scambiato (dato che rende la polizza maggiormente vantaggiosa rispetto ad altre).

La causa concreta, quindi, svolge una prima e rilevante funzione in relazione all’interpretazione del contratto ed alla determinazione della disciplina applicabile. L’indagine sulla funzione in concreto perseguita dalle parti prescinde dal tipo del

552 M. FRANZONI, La compensatio lucri cum damno secondo la Cassazione, cit., p. 1104. 553 L. LOCATELLI, La polizza contro gli infortuni non mortali: un contratto a causa

variabile?, cit., p. 346 ss.

contratto e porta ad interrogarsi sulla realtà dell’operazione al momento della sua creazione giuridica. Tale analisi permette di comprendere l’effettivo assetto delle obbligazioni delle parti e su di esso si concentra il giudizio causale come controllo sul contratto o su una singola clausola, che è stato lo strumento del recente protagonismo giurisprudenziale e sul quale si ritornerà ampiamente in seguito.

2.10 La causa ed i progetti europei e transnazionali di

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