Alla luce di quanto detto, appare evidente come il regolamento 1/03 abbia rimescolato le funzioni, i ruoli e soprattutto le competenze e i correlati poteri delle Autorità antitrust nazionali e della Commissione. Sulla considerazione che tali istituzioni devono cooperare e coordinarsi per applicare le regole di concorrenza nel pubblico interesse, il regolamento 1/03 ha creato una rete tra le stesse autorità e ha consentito sotto molti aspetti la convergenza tra le normative nazionali e quella comunitaria sulla base dei principi ivi condivisi e sotto la guida della Commissione. Infatti, l’attività della Commissione, a livello centrale, e delle Autorità, in via decentrata, volta a garantire le dinamiche competitive nei mercati interessati e l’integrazione degli stessi in una prospettiva comunitaria, tutela la concorrenza e non i concorrenti, anche se questi ultimi possono beneficiare di questo intervento. Tale sistema che trova il suo fulcro nei provvedimenti delle Autorità amministrative della concorrenza rappresenta il c.d. public enforcement del diritto antitrust.
Accanto e parallelamente a ciò, il regolamento 1/03 ha espressamente riconosciuto anche in capo alle giurisdizioni nazionali la competenza ad applicare le regole comunitarie della concorrenza358. L’intervento dei giudici è volto a garantire la tutela dei diritti dei singoli, da un lato, dichiarando la nullità di un contratto o, dall’altro, concedendo agli interessati il risarcimento dei danni subiti a causa di una violazione degli articoli 81 e 82 TCE.
Nell’applicazione del diritto comunitario della concorrenza, i giudici nazionali si possono rivolgere alla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234 TCE e partecipano quindi ad una dialettica con la stessa di fondamentale rilevanza. Infatti, il rinvio pregiudiziale ha costituito e costituisce uno degli strumenti più importanti dello sviluppo dei principi comunitari in materia di
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Vedi Bennacchio G.A., Presentazione del convegno di studi, in Bennacchio G.A., Carpagnano M. (a cura di), Il Private Enforcement del diritto comunitario della concorrenza: ruolo e competenze dei giudici nazionali, atti del Convegno tenuto presso l’Università degli Studi di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Scienze Giuridiche, 15-16 giugno 2007, Quaderni del Dipartimento, n. 66/07, p. 1, dove l’autore sottolinea (come già indicato nel capitolo I di tale elaborato) che la diretta applicabilità degli articoli 81 e 82 del TCE da parte di qualsiasi giurisdizione nazionale non rappresenta affatto una novità. È sempre stato così sin dalle pronunce della Corte di Giustizia negli anni ‘60 e ‘70 a partire dalla sentenza Van Gend & Loos del 1963 e successive.
concorrenza. Giova sottolineare che l’attivazione di tale strumento è precluso invece alle Autorità nazionali359. Tale sistema in cui i giudici ordinari applicano le regole comunitarie della concorrenza è comunemente definito come private enforcement del diritto antitrust.
La complementarità dei diversi ruoli attribuiti alle Autorità e ai giudici nazionali nella dialettica con la Commissione e la Corte di Giustizia garantisce l’efficacia complessiva del sistema antitrust introdotto dal regolamento 1/03. Infatti, il rischio per le imprese di essere esposte al risarcimento del danno ha una funzione deterrente importante e parallela rispetto alla funzione deterrente e punitiva delle sanzioni irrogate dalle Autorità360.
Pertanto, a completamento dell’analisi sul decentramento istituzionale introdotto con il regolamento 1/03, nel capitolo successivo saranno analizzate le modalità di attuazione della tutela del singolo danneggiato dalla condotta dell’impresa in violazione della legge antitrust, alla luce degli ultimi orientamenti della Corte di Giustizia e dei provvedimenti della Commissione europea che recepiscono tali pronuncie.
In particolare, l’esigenza che sembra manifestare la Commissione all’indomani del decentramento è quella di garantire una coerenza nelle modalità procedurali e nell’attività di indagine e di decisione delle giurisdizioni nazionali tra loro, data la mancanza di una rete di confronto e scambio come quella creata per le Autorità nazionali. Il regolamento 1/03 ha, dove possibile, favorito la cooperazione tra i giudici, la Commissione europea e le Autorità nazionali. In materia di azioni a risarcimento del danno, come si vedrà di seguito, la Commissione cerca e propone un approccio più “invasivo” dell’autonomia delle giurisdizioni nazionali nelle pronuncie in materia antitrust, non da tutti gli Stati membri positiviamete accolta. Ovviamente tale approccio sembra coerente con l’impostazione che la Commissione ha dato alla riforma introdotta con il regolamento 1/03 e giunta a una maturazione tale per cui la stessa Commissione, nel suo ruolo di garante della “corretta applicazione delle regole di concorrenza”, e
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Sentenza della Corte di Giustizia del 31 maggio 2005, C-53/03, Syfait, in Racc., 2005, I-4609, in base alla quale le Autorità nazionali antitrust non costituiscono una giurisdizione ai sensi dell’articolo 234 TCE e quindi non sono legittimate ad adire la Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale. Ciò anche in ragione delle regole di funzionamento dell’ECN che vedono in capo alla Commissione un ruolo sovraordinato rispetto alle singole Autorità nazionali della concorrenza in particolare in ragione del potere della Commissione di avocare a sé un procedimento ex articoli 81 e 82 TCE avviato da una Autorità nazionale.
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Vedi Romano G., Rapporti tra giudici nazionali, Commissione e AGCM, in Bennacchio G.A., Carpagnano M. (a cura di), op. cit., p. 19.
“dell’effetto utile delle norme comunitarie”, interviene nell’attuazione delle norme antitrust anche da parte dei giudici nazionali.
Alla luce della prassi delle giurisdizioni nazionali nel successivo capitolo sarà messo in luce come l’azione a risarcimento del danno abbia a pieno diritto fatto ingresso anche nel nostro ordinamento, seppur con qualche mancanza, secondo le recenti sentenze della Suprema Corte, e come, invece, sia restia ad accettare gli ultimi orientamenti della Commissione europea nell’attività di direzione dell’applicazione delle regole comunitarie antitrust.