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Art. 52 - Ambito di applicazione

1. La concessione a terzi per la realizzazione e conduzione di chioschi o altre strutture.

sugli immobili classificati come parchi e giardini è soggetta alla disciplina prevista nel presente capo. Rimane disciplinata dal regolamento per l’applicazione del canone Cosap la collocazione di chioschi in aree stradali e parcheggi.

2. La struttura deve essere realizzata inserendosi correttamente sotto il profilo sia estetico che compositivo, nel contesto delle apparenze architettoniche e delle quinte sceniche che circondano la zona e deve rispettare le norme previste dal regolamento urbanistico ed edilizio (R.U.E);

3. La realizzazione dei chioschi destinati ad attività di pubblico esercizio dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione del consiglio dell’unione Reno Galliera n. 33 del 22/12/09 “Criteri di programmazione e norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande al pubblico.”.

Art. 53- Forme giuridiche di assegnazione in uso a terzi di chioschi

1. L’assegnazione in uso a terzi di beni demaniali e di beni patrimoniali indisponibili è effettuata attraverso la concessione amministrativa. Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto pubblico e pertanto le condizioni per la concessione dell’immobile sono disposte unilateralmente dalla Amministrazione.

2. In particolare la concessione potrà essere costituita nella forma della concessione- contratto come stabilito nel presente regolamento

Art. 54 - Determinazione del canone ordinario di concessione

1. Il canone ordinario di concessione e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dal Servizio ragioneria che potrà avvalersi dell’

agenzia del territorio o altro soggetto individuato per assolvere tale adempimento.

2. Il canone e' adeguato automaticamente e annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

3. Il canone di concessione assolve al pagamento del canone COSAP ma non agli altri tributi comunali. Il Canone di Concessione risulterà dall'offerta presentata in gara e non potrà essere inferiore di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo.

4. In alcun modo può essere previsto un canone agevolato di concessione o una riduzione dello stesso.

Art. 55 - Durata della concessione 1. La durata è prevista per dieci anni.

2. L’eventuale rinnovo può essere effettuato nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 45.

Art. 56- Decadenza e revoca

1. Il concessionario si intende decaduto, con l’obbligo della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verifichino una delle seguenti ipotesi:

a) mancato pagamento del canone, per 2 scadenze consecutive;

b) riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non ha ottemperato entro 3 mesi dalla diffida da parte dell’Amministrazione;

c) mancato rispetto del divieto di sub-concessione;

d) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;

2. E’ sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dall’amministrazione senza che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

Art. 57- Diritto di recesso

1. E’ data facoltà al concessionario di poter recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto motivato al concedente, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

2. In tal caso il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso.

Art. 58 - Obblighi del concessionario

Gli obblighi del concessionario in merito all’uso del bene devono risultare dal provvedimento di assegnazione

L’assegnatario si obbligherà a far uso di quanto assegnatogli e di quanto realizzato con la massima cura e diligenza, impegnandosi:

a) a costituire, prima dell’inizio della durata della concessione, apposita garanzia mediante fideiussione bancaria per un importo pari a 2 mensilità;

b) a dotarsi del prescritto permesso di costruire. La struttura ultimata dovrà essere munita di agibilità ed in regola con quanto previsto dall’art. 6 del Reg. C.E. n.

852/2004 per la somministrazione di alimenti e bevande e, specificatamente, per il tipo di autorizzazione che verrà rilasciata. Se la struttura non avrà i requisiti prescritti dalla legge, il Comune di Castel Maggiore non sarà vincolato in alcun modo al rilascio delle relative autorizzazioni;

c) a stipulare apposita assicurazione contro i danni;

d) a pagare il canone o 49 e) il corrispettivo per l'utilizzo;

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f) a farsi carico di tutte le spese per le utenze, compresi eventuali spese per allacciamento dei contatori il posizionamento dei cestini portarifiuti, lo sfalcio dell’erba, la pulizia, l’annaffiatura e la manutenzione dell’intera area verde di pertinenza oggetto della concessione, la pulizia degli altri spazi fruibili ivi situati;

g) a non installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco (videogiochi);

h) a farsi carico totalmente degli oneri derivanti dagli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area di pertinenza e del relativo chiosco bar;

i) a non effettuare interventi che comportino l'eliminazione o il danneggiamento di alberi o piante;

j) a non sub-concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto, salvo che non sia diversamente disposto;

k) a garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant’altro.

l) a risarcire ogni eventuale danno, arrecato a cose o persone, che si dovesse verificare da parte di chiunque utilizzi l’immobile. Conseguentemente, e in dipendenza del contratto, l'amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose, sia all'interno che all'esterno dei locali consegnati.

m) Alla scadenza della concessione, il chiosco dovrà essere rimosso.

n) Qualsiasi miglioramento o addizione apportati sulle aree oggetto di concessione e relative pertinenze al cessare della concessione stessa, per qualsiasi causa, resteranno in proprietà ed in uso dell’Amministrazione comunale senza che il concessionario possa vantare alcun diritto in termini di indennizzo, rivalsa, ristoro o quant’altro.

Art. 59 - Controlli da parte dell’Amministrazione concedente

1. Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’Amministrazione comunale di Castel Maggiore, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento.

Art. 60 - Richiesta di utilizzo

1. La concessione dell’area avviene a seguito di bando pubblico, con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 50. Il procedimento può essere avviato sulla base di una proposta di un privato promotore qualora ritenuta di interesse da parte dell’amministrazione

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