1. Con il presente atto si intende abrogare il precedente regolamento approvato con deliberazione consigliare n. 24 del 23.03.1993 e s.m.i. per la gestione degli impianti sportivi.
Art. 65 - Finalità generali
1. L’amministrazione comunale favorisce l’associazionismo sportivo e persegue la promozione dello Sport nei suoi aspetti formativo - ricreativi rispondendo ai bisogni fisici, psichici, sociali dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età anziana.
2. L’amministrazione tende ad assicurare al più ampio numero di cittadini la partecipazione alle attività sportive e offrire diverse occasioni di impiego del tempo libero.
Art. 66 – Gestione
1. La presente parte di regolamento afferisce agli immobili destinati ad impianti sportivi di proprietà del comune e esistenti nel territorio.
2. Il Comune affida la gestione degli impianti a società sportive, società cooperative di servizi sportivi, polisportive o enti di promozione, che per statuto o atto costitutivo non abbiano alcuna finalità di lucro ed indichino lo scopo e i programmi della loro attività.
3. La gestione da parte degli Enti sopracitati avviene tramite apposite convenzioni.
Art. 67 – Priorità
1. L’uso degli impianti di proprietà dell’amministrazione, viene assegnato rispettando le seguenti priorità in ordine decrescente:
a) operatività nel territorio;
b) operatività da maggior tempo;
c) maggior numero di iscritti;
d) affiliazione al Coni o ad altri Enti di promozione sportiva;
e) esperienza acquisita nella gestione degli stessi impianti sportivi richiesti;
2. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzo degli impianti per iniziative da essa organizzate o patrocinate, sentito il parere e tenuto conto delle esigenze della società concessionaria.
3. Soddisfatte le esigenze della società, l’amministrazione può permettere, in accordo con l’ente gestore, l’utilizzo, da parte di cittadini e di associazioni sportive di nuova costituzione, degli spazi resi disponibili negli impianti.
4. Per associazioni sportive si intendono quelle che esplicano attività formativa e di base nel comune, interessando prevalentemente cittadini del Comune.
Art. 68 - Uso degli impianti
1. L’uso degli impianti viene definito attraverso una programmazione annuale da predisporre entro il mese di settembre di ogni anno, e consegnata da parte delle società concessionarie all’Assessorato allo Sport, che ne curerà la verifica in
collaborazione con la C.C.S. al fine di valutare la possibilità di inserimento di altri soggetti che avranno presentato domanda all’Ufficio competente ed in possesso dei requisiti prescritti.
Art. 69 - Documentazione richiesta alle società concessionarie
1. Le società aventi i requisiti prescritti per ottenere la concessione di impianti sportivi debbono produrre i seguenti documenti:
a) dichiarazione di appartenenza o meno ad ente di promozione sportiva;
b) dati, documenti, relazioni, rendiconti di interesse dell’Amministrazione comunale;
c) dichiarazioni in ordine ai cartellini sanitari ed alla assicurazione degli iscritti all’attività sportiva o formativa in base alla legge;
Art. 70 - Punti di ristoro
1. I punti di ristoro all’interno degli impianti debbono essere autorizzati dall’Amministrazione comunale in ottemperanza alla normativa vigente; non potranno essere trasferiti all’esterno degli impianti e le autorizzazioni relative saranno revocate alla scadenza della concessione o per risoluzione della convenzione.
2. Non costituisce sub concessione l’affidamento, da parte del concessionario dell’impianto, della gestione del punto di ristoro ad un soggetto terzo
Art. 71 – Pubblicità
1. La pubblicità all’interno degli impianti viene disciplinata secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per la pubblicità e sulle pubbliche affissioni.
2. La programmazione e gestione degli spazi pubblicitari degli impianti dati in concessione spetta al concessionario, come pure l’onere del pagamento dell’imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale.
Art. 72 - Pulizie
1. Le società concessionarie dovranno provvedere a loro spese a garantire la pulizia giornaliera e lo stato igienico dell’impianto con personale e mezzi propri in proporzione all’utilizzo dell’impianto stesso.
Art. 73 - Obblighi
1. Il corrispettivo per l’utilizzo degli impianti da parte delle società, cooperative, polisportive e per gli enti di promozione sportiva concessionari degli impianti dovrà
essere corrisposto mediante l’esecuzione di lavori atti a garantire la conservazione e l’efficienza degli impianti, o il loro ampliamento.
2. Per la durata della convenzione, a partire dal secondo anno di validità della stessa ed entro il mese di gennaio di ogni anno, il concessionario della gestione si obbliga a trasmettere al servizio LL-PP manutenzione comunale un documentato rendiconto delle attività manutentive, e delle spese relative, sostenute nell’anno precedente. Il servizio trasmetterà quindi le proprie osservazioni sul rendiconto al consegnatario competente incaricato di sovrintendere sull’andamento della concessione.
3. Le spese di riscaldamento, di luce e acqua sono ripartite fra il Comune ed il
concessionario degli impianti in eguale misura.
4. Tramite accordo tra le parti può essere prevista l’intestazione delle utenze ai concessionari.
Art. 74 - Manutenzione straordinaria ed interventi di nuova realizzazione
1. Si rimanda a quanto disciplinato dai precedenti articoli.
Art. 75 - Proprietà
1. Tutti gli impianti, attrezzature ed immobili in gestione, oggetto di interventi di manutenzione ordinaria o di nuova realizzazione rimarranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune senza che peraltro le società concessionarie possano avanzare alcuna pretesa.
Art. 76 - Controlli
1. Compete all’Amministrazione comunale tramite il proprio servizio lavori pubblici e manutenzione, stabilire se sia possibile o meno utilizzare gli impianti sportivi per partite o allenamenti, qualora detti impianti non si trovino in condizioni di completa praticabilità.
2. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere la concessione degli impianti per problemi di natura tecnica o per manutenzione, dandone comunicazione con congruo preavviso alle società interessate in ordine all’inizio e al termine dei lavori.
Art. 77 - Responsabilità
1. Nel caso di impianti dati in concessione, il concessionario è l’unico responsabile di fronte al Comune degli eventuali inconvenienti che il Comune stesso dovesse rilevare in dipendenza della gestione non corretta dell’impianto.
2. L’Amministrazione comunale e’ inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell’uso degli impianti sportivi, strutture annesse ed attrezzature