• Non ci sono risultati.

Città di Castel Maggiore Provincia di Bologna. Regolamento comunale per la gestione del patrimonio

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Città di Castel Maggiore Provincia di Bologna. Regolamento comunale per la gestione del patrimonio"

Copied!
41
0
0

Testo completo

(1)

1

Città di Castel Maggiore Provincia di Bologna

Regolamento comunale

per la gestione del patrimonio

Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 09.11.2011

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 09.06.2015

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2018

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19.12.2018

(2)

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI ...5

CAPO I - BENI PATRIMONIALI E LORO INVENTARIAZIONE ... 5

Art. 1 - Definizione del patrimonio – beni disponibili ed indisponibili ... 5

Art. 2 - Principi generali per la gestione del patrimonio Comunale... 6

Art. 3 - Variazioni del patrimonio comunale... 6

Art. 4 - Tenuta dell’inventario ... 7

CAPO II – RAPPORTI CONTRATTUALI ... 7

Art. 5 - Utilizzo da parte di privati dei beni demaniali ed indisponibili... 7

Art. 6 - Generalità dei rapporti contrattuali e competenze dei servizi ... 8

Art. 7 - Contratti di edilizia residenziale pubblica ... 9

Art. 8 - Rapporti contrattuali in relazione alla manutenzione dei beni immobili ... 9

TITOLO II - MODALITA’ DI INCREMENTO DEL PATRIMONIO ... 10

CAPO I - CONVENZIONI URBANISTICHE ... 10

Art. 9 - Convenzioni urbanistiche ... 10

Art. 10 - Collaudo opere di urbanizzazione ... 10

Art. 11 - Acquisizione delle opere di urbanizzazione ... 10

Art. 12 - Realizzazione di standard previsti dalle norme tecniche di attuazione dei Piani Regolatori Generali (PRG) dal Piano strutturale Comunale (PSC) dal Piano operativo comunale (POC) e dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) ... 11

Art. 13 - Presa in carico ... 12

CAPO II - OPERE PUBBLICHE... 12

Art. 14 - Nuove opere ... 12

Art. 15 - Interventi di manutenzione straordinaria ... 13

CAPO III - ESPROPRIAZIONI... 13

Art. 16 Individuazione dell’ufficio per le espropriazioni ... 13

CAPO IV – DONAZIONI... 13

Art. 17 - Donazioni di beni mobili ... 13

Art. 18 - Donazioni di beni immobili ... 13

CAPO V – ACQUISIZIONE DI IMMOBILI IN LOCAZIONE ... 13

Art. 19 - Richiesta di locazione da parte degli uffici interni ... 13

TITOLO III - GESTIONE DEL PATRIMONIO ... 14

CAPO I – CONSEGNATARI E SUB CONSEGNATARI DEI BENI... 14

Art. 20 - Modalità di assegnazione ... 14

Art. 21 - Sub-consegnatari ... 15

Art .22 - Obblighi e facoltà del consegnatario e del sub-consegnatario ... 15

Art. 23 - Riconsegna di immobili per cessato utilizzo e loro riutilizzo ... 16

Art. 24 - Immobili soggetti ad operazioni di ristrutturazione ... 16

Art. 25 - Variazioni ... 17

CAPO II - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEI BENI INDISPONIBILI ... 17

Art. 26 - Ambito di applicazione ... 17

Art. 27 - Forme giuridiche di assegnazione in uso a terzi dei beni demaniali e dei beni indisponibili ... 17

Art. 28 - Richiesta di utilizzo ... 17

Art. 29 Atto di concessione ... 18

Art. 30- Determinazione del canone ordinario di concessione ... 18

Art. 31- Determinazione del canone agevolato di concessione ... 18

Art. 32- Garanzie ... 20

Art. 33- Durata della concessione ... 20

Art. 34- Rinnovo ... 21

Art. 35- Decadenza e revoca ... 21

Art. 36- Diritto di recesso ... 22

Art. 37- Obblighi del concessionario ... 22

Art. 38- Controlli da parte dell’Amministrazione concedente ... 22

Art. 39 Concessioni temporanee ... 23

CAPO III - GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI ... 23

Art. 40 - Forme giuridiche di assegnazione in uso a terzi dei beni patrimoniali disponibili ... 23

(3)

Art. 41 - Determinazione del canone di locazione ... 24

Art. 42 - Beni ad uso abitativo ... 24

Art. 43 - Durata del contratto di assegnazione ... 24

Art. 44 - Rinnovo del contratto ... 25

Art. 45 - Risoluzione e recesso dal contratto ... 25

Art. 46 - Comodato ... 25

ART. 47 – Garanzie ... 26

ART. 48– Obblighi del locatario e del comodatario ... 26

CAPO IV - SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA DELL’ATTO ... 26

Art. 49 – Scelta del contraente ... 27

Art. 50 – Stipula dell’atto ... 27

CAPO V - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ... 27

Art. 51 - Ambito di applicazione e rinvio ... 27

CAPO VI – CHIOSCHI ... 27

Art. 52 - Ambito di applicazione ... 27

Art. 53- Forme giuridiche di assegnazione in uso a terzi di chioschi ... 28

Art. 54 - Determinazione del canone ordinario di concessione ... 28

Art. 55 - Durata della concessione ... 28

Art. 56- Decadenza e revoca ... 29

Art. 57- Diritto di recesso ... 29

Art. 58 - Obblighi del concessionario ... 29

Art. 59 - Controlli da parte dell’Amministrazione concedente ... 30

Art. 60 - Richiesta di utilizzo ... 30

CAPO VII –EDILIZIA RESIDENZIALE ... 31

ART. 61- Ambito di applicazione e rinvio ... 31

CAPO VIII –CASA DEL VOLONTARIATO ... 31

ART. 62 - Rinvio ... 31

CAPO IX – ORTI COMUNALI ... 31

ART. 63 - Rinvio ... 31

CAPO X – IMPIANTI SPORTIVI... 31

Art. 64 – Abrogazione ... 31

Art. 65 - Finalità generali ... 32

Art. 66 – Gestione ... 32

Art. 67 – Priorità ... 32

Art. 68 - Uso degli impianti ... 32

Art. 69 - Documentazione richiesta alle società concessionarie ... 33

Art. 70 - Punti di ristoro ... 33

Art. 71 – Pubblicità ... 33

Art. 72 - Pulizie ... 33

Art. 73 - Obblighi ... 33

Art. 74 - Manutenzione straordinaria ed interventi di nuova realizzazione ... 34

Art. 75 - Proprietà ... 34

Art. 76 - Controlli ... 34

Art. 77 - Responsabilità ... 34

CAPO XI – SALE COMUNALI ... 35

Art. 78– Abrogazione ... 35

Art. 79 – Oggetto ... 35

Art. 80 – Utilizzo di terzi ... 35

Art. 81 - Richieste di utilizzo ... 35

Art. 82 - Tariffe e pagamento ... 36

Art. 83- Esenzione dal pagamento e riduzioni ... 36

Art. 84 – Rinunce ... 36

Art. 85- Revoche ... 36

Art. 86 - Misure di pubblica sicurezza ... 37

Art. 87 - Oneri degli utenti ... 37

Art. 88 - Responsabilità patrimoniali – Danni – Risarcimenti ... 37

TITOLO IV - ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI ECOSTITUZIONE DI DIRITTI REALI SUI BENI IMMOBILI ... 37

CAPO I – ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI...37

(4)

Art. 89 - Ambito di applicazione e rinvio ... 37

Art. 90 - Piano triennale delle alienazioni ... 38

Art. 91 - Alienazione di beni non compresi nel Piano delle Alienazioni ... 39

Art. 92 Procedure per l’alienazione di beni ... 39

CAPO II – DIRITTI REALI ... 39

Art. 93 - Individuazione dei diritti reali ... 39

Art. 94 - Costituzione e modifica dei diritti reali ... 39

Art. 95 - Durata dei diritti reali ... 39

Art. 96 - Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ... 40

(5)

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

CAPO I - BENI PATRIMONIALI E LORO INVENTARIAZIONE

Art. 1 - Definizione del patrimonio – beni disponibili ed indisponibili

1. Il patrimonio del comune di Castel Maggiore è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza suscettibili di valutazione economica.

2. La consistenza netta della dotazione patrimoniale è determinata dalla sua rappresentazione contabile e dal risultato differenziale della gestione annuale.

3. I beni patrimoniali si distinguono in demaniali, indisponibili, disponibili e di proprietà di terzi.

a) BENI DEL DEMANIO COMUNALE, cosiddetto naturale o artificiale, come definito agli art.822 e 823 del C.C.. Questi beni sono considerati fuori commercio e non possono essere oggetto di diritti reali di terzi. Possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune proprietario soltanto con provvedimenti di diritto pubblico quale, principalmente, la concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è in genere deputato.

b) BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli artt. 822 e 823 del C. C. e con esclusione delle aree ad uso pubblico soggette alla normativa di cui all’art. 5 della L. 281/70 e all’art. 63 del D.

Lgs. 446/97 (occupazione di suolo pubblico) sono destinati al perseguimento di fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici. Tali beni possono essere concessi in uso a terzi, in base all’art. 828 del C.C., in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. L'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

Appartengono a questa categoria, a mero titolo esemplificativo:

− i palazzi, ed in genere gli immobili adibiti ad uffici e pubblici servizi, ivi comprese le sedi delle circoscrizioni e i magazzini per servizi comunali;

− gli impianti sportivi;

− le sedi espositive e museali

− gli edifici scolastici ivi comprese le palestre annesse

− immobili ad uso abitativo di Edilizia Residenziale Pubblica.

c) BENI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE, non sono destinati al perseguimento di fini istituzionali del Comune e pertanto posseduti dallo stesso in regime di diritto privato. I beni disponibili sono destinati in funzione della loro attitudine a garantire una redditività economica per il Comune o a soddisfare bisogni della comunità locale. Tali beni possono essere affidati in uso a terzi tramite i contratti di diritto

(6)

privato previsti dal C.C. ed anche alienati, con le procedure previste alla sezione terza del Regolamento dei contratti (approvato con D.C. 37-07);

d) BENI DI PROPRIETA DI TERZI, da assumere in locazione in affitto, o comunque in uso a qualsiasi titolo per il perseguimento delle finalità e gli obiettivi dell’Amministrazione comunale;

4. Tutti i beni immobili di cui alle categorie suddette risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali predisposti dal servizio ragioneria.

Ciascun bene immobile appartenente ad una delle categorie sopradescritte può, con uno specifico provvedimento deliberativo della giunta comunale, trasferirsi da una categoria di appartenenza all'altra sulla base della effettiva destinazione d'uso.

Art. 2 - Principi generali per la gestione del patrimonio Comunale

1. La gestione del patrimonio comunale deve essere orientata a consentirne la migliore conservazione e valorizzazione.

2. A tal fine il servizio ragioneria assicura la completa iscrizione dei beni nell’inventario le variazioni della loro consistenza e gli aumenti e le diminuzioni del loro valore.

3. La gestione dell’inventario deve avvenire con strumenti informatici che consentano a tutti gli uffici interessati di avere ampie e dettagliate informazioni sui singoli cespiti.

4. I beni immobili dovranno essere gestiti in modo da garantire il miglior utilizzo possibile per il perseguimento della valorizzazione degli stessi. Salvi i casi espressamente previsti, che trovano la loro ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell’ente locale, i beni dovranno essere utilizzati in funzione della loro destinazione più idonea, sia rivolta al soddisfacimento dei bisogni della comunità locale sia ad assicurare un’entrata al bilancio dell’amministrazione.

5. L’attribuzione di vantaggi economici, sotto forma di spazi e immobili, a persone o enti, siano essi privati o pubblici dovrà derivare da criteri predeterminati.

Art. 3 - Variazioni del patrimonio comunale

1. Costituiscono causali di modificazione del patrimonio immobiliare tutte le azioni, atti o procedimenti che inducano:

a) incrementi del patrimonio dell'ente per sopravvenienza di nuovi cespiti;

b) diminuzione del patrimonio dell'ente per dismissione di cespiti;

c) variazioni dei cespiti esistenti relativamente a:

c1) natura del bene;

c2) sua consistenza;

c3) agibilità e abitabilità;

c4) destinazione d'uso di fatto o potenziale;

c5) manutenzioni straordinarie;

c6) responsabilità di consegna e/o custodia;

c7) centro di costo di riferimento;

c8) accensione mutui;

(7)

c9) condizioni giuridiche che modificano il valore. E' fatto pertanto carico ai dirigenti dei settori/servizi direttamente interessati nell'ambito dei procedimenti sopra elencati di trasmettere al servizio ragioneria anche attraverso procedimenti informatizzati, ogni atto di propria competenza necessario all'aggiornamento degli inventari.

Art. 4 - Tenuta dell’inventario

1. Il servizio ragioneria avvalendosi della collaborazione dei consegnatari dei beni dovrà garantire:

a) la corretta iscrizione nell'inventario comunale dei beni immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi ad essi relativi e suscettibili di valutazione economica o di produzione di reddito;

b) l’aggiornamento e registrazione annuale nell’inventario di tutte le variazioni relative ai beni patrimoniali del comune ivi comprese le modificazioni della loro valorizzazione ai sensi del D.Lgs. n.267/00;

c) la classificazione e declassificazione stradale ai sensi del codice della strada;

2. Il settore gestione del territorio attraverso i servizi lavori pubblici e urbanistica dovrà assicurare:

a) la classificazione e declassificazione giuridica dei beni immobili e dei diritti reali;

b) la costituzione di usi pubblici o servitù a favore del comune.

3. Il regolamento di contabilità definisce i beni di facile consumo o di modico valore che non vengono iscritti in inventario.

4. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto in quello di contabilità in vigore,approvato con D.C. 48/2006 di cui a titolo VI ed al testo unico degli enti locali (D. lgs 267/00).

CAPO II – RAPPORTI CONTRATTUALI

Art. 5 - Utilizzo da parte di privati dei beni demaniali ed indisponibili

1. I beni del demanio comunale ed i beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, ed essere oggetto di diritti di terzi se non nella forma della concessione amministrativa.

2. Il rapporto concessorio è sottoposto a regole di diritto pubblico e pertanto le condizioni per la concessione dell’immobile sono disposte unilateralmente dalla Amministrazione.

3. L'Amministrazione, nell’affidare in concessione a terzi beni appartenenti al proprio demanio o al patrimonio indisponibile, si ispira ai seguenti principi:

a) attuare una completa e razionale utilizzazione dei beni pubblici nel rispetto delle esigenze degli utenti e delle caratteristiche dei beni;

b) garantire la redditività dei beni;

c) assicurare la più ampia fruibilità dei propri beni.

(8)

4. La concessione amministrativa è sempre revocabile per esigenze di interesse pubblico secondo quanto previsto dall’art. 21 quinquies della L. 241/1990.

5. Le concessioni di cui sopra si intendono sempre onerose, salvi i casi espressamente previsti, ed il relativo canone o indennizzo sono determinati nel rispetto delle leggi vigenti e delle disposizioni del presente regolamento.

6. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili possono essere alienati o assoggettati alla costituzione di diritti a favore di terzi solo a seguito della loro declassificazione nel caso in cui siano venute meno le condizioni che ne avevano determinato l’originaria classificazione.

7. Il passaggio di classificazione degli immobili comunali (demanio, patrimonio indisponibile e disponibile) dovrà avvenire a seguito di delibera della giunta comunale e di successiva pubblicazione all’albo pretorio per almeno 15 gg. lavorativi consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art.829 del C.C..

Art. 6 - Generalità dei rapporti contrattuali e competenze dei servizi

1. La gestione dei rapporti contrattuali relativi ai beni patrimoniali compete ai vari servizi cui il bene è assegnato ed è costituita dalle seguenti attività:

a) Stipulazione dei contratti, eventuali modificazioni o rinnovi, in collaborazione anche con il servizio segreteria generale;

b) Gestione amministrativa dei contratti in essere c) Rapporti con i contraenti ;

d) Attivazione di azioni legali connesse alla gestione del patrimonio immobiliare;

e) Consegna e riconsegna degli immobili ai sub consegnatari ;

2. Al servizio ragioneria sono comunque attribuiti i seguenti compiti per tutti gli immobili:

a) la valutazione estimativa dei beni e dei canoni per i contratti, esclusi i casi particolari previsti dalla legge o da altri regolamenti,

b) l’assegnazione dei beni ai consegnatari

c) la verifica e il controllo delle gestioni condominiali esterne;

d) la fatturazione e l’incasso dei canoni e delle tariffe;

e) la ripartizione dei consumi e relativi rimborsi nei casi di utilizzo promiscuo degli immobili, previe specifiche tecniche fornite dal servizio LL.PP-Manutenzione;

3. Competono al servizio casa i rapporti contrattuali relativi agli immobili comunali con destinazione residenziale pubblica e tutti gli immobili destinati ad uso abitativo;

4. Competono al servizio urbanistica le procedure relative ad acquisizioni di immobili derivanti da convenzioni urbanistiche

5. Competono allo sportello unico dell’edilizia le acquisizioni di immobili costituenti standard urbanistici derivanti da attività edilizia e la gestione dei rapporti derivanti

da edilizia convenzionata PEEP e PIP.

(9)

Art. 7 - Contratti di edilizia residenziale pubblica

1. In relazione alla gestione degli immobili E.R.P., il servizio casa ha il compito:

a) di verificare lo stato dei fabbricati e/o dei singoli alloggi in collaborazione con il servizio LL.PP - Manutenzione;

b) di richiedere eventuali pareri di conformità e di abitabilità ai servizi tecnici competenti;

c) di calcolare i canoni in base alla normativa regionale in vigore;

d) provvedere alla stipulazione del contratto con l’assegnatario, conservare il deposito cauzionale, effettuare la comunicazione della cessione dell’alloggio all’autorità di pubblica sicurezza, verificare l’adempimento delle condizioni contrattuali, gestire tutti i rapporti con l’assegnatario

e) di verbalizzare la consegna e la riconsegna sia delle chiavi che dell’alloggio;

Art. 8 - Rapporti contrattuali in relazione alla manutenzione dei beni immobili

1. Al fine del corretto mantenimento del patrimonio immobiliare, per ogni tipologia di beni, anche assegnati a consegnatari, il servizio LL.PP manutenzione, ove necessario, relazionerà alla giunta comunale sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in coerenza con le risorse disponibili.

2. I costi del mantenimento dei beni devono essere previsti preventivamente e indipendentemente dal soggetto li che utilizza e/o che è responsabile della manutenzione stessa.

3. Le spese di manutenzione ordinaria, gravano sul conduttore per gli immobili affidati a terzi (affitti, locazioni, comodati, concessioni);

4. Nei casi d’urgenza il servizio LL.PP-manutenzione potrà autorizzare il soggetto utilizzatore dell’immobile ad eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria. In questo caso al conduttore spetta il rimborso delle spese sostenute presentando la documentazione comprovante la spesa, vistata dal servizio LL.PP .- manutenzione;

5. Al di fuori dei casi d’urgenza il servizio LL.PP – manutenzione potrà comunque concordare con i conduttori l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.

L’accordo deve risultare da atto scritto e siglato dall’interessato e dai servizi LL.PP.- manutenzione e ragioneria. L’importo dei lavori medesimi, anticipato dal conduttore, sarà detratto dal canone di locazione e/o concessione.

6. Gli interventi effettuati dagli utilizzatori che modificano in tutto o in parte l’

immobile utilizzato, dovranno essere autorizzati con delibera della giunta comunale a seguito di presentazione di elaborati progettuali idonei a rappresentare l’intervento. A seguito dell’autorizzazione gli attuatori dell’intervento dovranno acquisire titolo abilitativo ai sensi della LR 31/2001;

(10)

10

TITOLO II - MODALITA’ DI INCREMENTO DEL PATRIMONIO

CAPO I - CONVENZIONI URBANISTICHE Art. 9 - Convenzioni urbanistiche

1. Mediante la stipulazione di convenzioni urbanistiche viene disciplinata la realizzazione da parte dei soggetti attuatori di opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi all’interno dei comparti invece del pagamento degli oneri di urbanizzazione. Tali soggetti avranno la funzione di stazione appaltante e saranno tenuti a seguire le procedure previste dal codice dei contratti D.lgs 163/2006.

2. La convenzione viene approvata dalla giunta comunale al momento dell’approvazione dei piani attuativi, in forza dell’ art. 5 comma 13 lett.b del Decreto Sviluppo DL 70/2011 convertito L. 106/2011.

3. Nell’atto di approvazione deve essere indicato il valore delle opere che saranno realizzate dai soggetti attuatori.

4. Il valore delle opere dovrà essere garantito da apposita fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente al 120% del costo delle opere. Il valore delle opere dovrà risultare da computo metrico estimativo.

Art. 10 - Collaudo opere di urbanizzazione

1. Dopo il rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di privati il servizio urbanistica procede alla nomina di uno o più collaudatori, in funzione della complessità dell’intervento, che dovranno garantire che la realizzazione dell’opera sia effettuata nel rispetto delle norme di buona tecnica, in conformità con il progetto approvato e osservando le normative vigenti.

2. Le spese per il collaudo gravano interamente sui soggetti attuatori.

3. Il collaudo viene approvato con determinazione del dirigente del settore gestione del territorio

4. Il collaudo si presume positivamente concluso, pur in assenza di formale certificato, quando le opere di urbanizzazione siano materialmente utilizzate da almeno dieci anni, fatto salvo diversa disciplina risultante da norme specifiche di settore.

L’utilizzo può essere dimostrato in qualsiasi modo, ivi compresa l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e l’emissione di ordinanze da parte del Comune.

5. Il collaudo delle opere non fa venire meno la responsabilità dei soggetti attuatori per vizi occulti del bene.

Art. 11 - Acquisizione delle opere di urbanizzazione

(11)

1. Completate le operazioni di collaudo ed effettuati i frazionamenti delle aree con apposita determinazione dirigenziale del settore gestione del territorio viene approvata la bozza di atto di cessione.

2. Sarà compito del dirigente del settore gestione del territorio o di altro soggetto individuato dal regolamento di organizzazione o dalla giunta comunale, procedere alla stipulazione degli atti di cessione e fornire al servizio ragioneria la documentazione necessaria per l’iscrizione dei nuovi beni in inventario.

3. I costi per l’acquisizione delle opere di urbanizzazione gravano sui soggetti attuatori.

4. Le strade, le aree di sosta lungo le strade, le aiuole stradali, i percorsi ciclo-pedonali soggetti ad uso pubblico da almeno 20 anni possono essere inseriti nel patrimonio del Comune mediante le procedure previste dall’art. 31 comma 21 della L.

23/12/1998 n. 448

Art. 12 - Realizzazione di standard previsti dalle norme tecniche di attuazione dei Piani Regolatori Generali (PRG) dal Piano strutturale Comunale (PSC) dal Piano operativo comunale (POC) e dal Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

1. Quando la realizzazione di interventi edilizi sia subordinata alla cessione di standard all’Amministrazione comunale, prima del ritiro del titolo abilitativo o della presentazione della comunicazione nei casi in cui non sia previsto rilascio di titolo edificatorio, deve essere presentato atto unilaterale d’obbligo che impegna il soggetto attuatore alla cessione degli standard su richiesta dell’amministrazione.

2. La realizzazione delle opere va garantita con apposita fideiussione pari al 120%

dell’importo delle opere da cedere risultante da computo metrico.

3. E’ facoltà del dirigente del Settore gestione del territorio, in funzione della complessità delle opere procedere alla nomina di un collaudatore in corso d’opera. I costi di collaudo gravano comunque sul soggetto attuatore

4. Quando il certificato di collaudo non sia espressamente richiesto dalla normativa vigente, o qualora esso non sia stato richiesto ai sensi del comma precedente, il soggetto attuatore delle opere presenta il certificato di regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori

5. Il dirigente del settore gestione del territorio o suo delegato, con propria determinazione approva la bozza di atto di cessione degli standard edilizi.

6. Sarà compito del dirigente del settore gestione del territorio o di altro soggetto individuato dal regolamento di organizzazione o dalla giunta comunale, procedere alla stipulazione degli atti di cessione e fornire al servizio ragioneria i dati necessari per la corretta iscrizione dei nuovi beni in inventario.

7. I costi per le eventuali operazioni di collaudo e per l’acquisizione degli standard

edilizi gravano sui soggetti attuatori.

(12)

Art. 13 - Presa in carico

1. In caso di completamento di stralci funzionali delle opere di urbanizzazione queste possono essere provvisoriamente prese in carico dall’ Amministrazione mediante la sottoscrizione di verbale di presa in consegna, a firma del dirigente del settore gestione del territorio e dei soggetti attuatori ;

2. In tali casi è ammessa la riduzione delle fideiussioni prestate in funzione del valore delle opere realizzate. Il servizio SUE o il servizio Urbanistica procederanno alla riduzione delle fidejussioni, prestate per la realizzazione dell’intera opera in proporzione a quanto già preso in carico attraverso gli stralci funzionali, previo parere scritto del collaudatore o del direttore dei lavori, in assenza del collaudatore.

L’importo della fidejussione non potrà mai scendere al di sotto del 10% del valore originario.

3. A seguito della presa in carico l’amministrazione potrà utilizzare e destinare i beni alle finalità per cui sono stati realizzati. La presa in carico non solleva gli attuatori da responsabilità per danni derivanti a terzi dall’uso del bene .

4. La cessione anticipata non sgrava il soggetto attuatore da obblighi e responsabilità per difformità del bene ravvisate in sede di collaudo definitivo o a eventuali vizi occulti.

5. Il collaudo, i frazionamenti, e l’iscrizione/variazione a catasto di detti stralci funzionali avverrà solo a completamento di quanto previsto in convenzione. Nel caso in cui durante il collaudo emergessero difetti, il ripristino degli stessi sarà ad esclusivo carico degli attuatori;

CAPO II - OPERE PUBBLICHE Art. 14 - Nuove opere

1. Ai sensi dell’art. 7 della L. R. 31/2002 la realizzazione di opere pubbliche da parte del Comune non è soggetta al rilascio di titolo edilizio che è sostituito dall’approvazione del progetto da parte degli organi competenti .

2. Le opere pubbliche di nuova realizzazione o risultanti da trasformazione edilizia di immobili esistenti vengono iscritte al patrimonio dell’ente dopo che il dirigente del settore gestione del territorio ha approvato con propria determina il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori o il certificato di collaudo tecnico/amministrativo.

3. L’utilizzo dei fabbricati può avvenire solamente dopo il deposito della scheda tecnica descrittiva (ai sensi dell’art. 20 della L.R. 31/2002) o l’acquisizione del certificato di conformità edilizia/agibilità ( ai sensi dell’art. 21 della L.R. 31/2002).

4. Fino all’acquisizione di tutte le certificazioni necessarie il dirigente del settore gestione del territorio resta consegnatario delle opere.

(13)

Art. 15 - Interventi di manutenzione straordinaria

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria che modifichino il valore dei beni, pur senza modificarne l’uso comportano l’aggiornamento dell’inventario comunale.

2. Il servizio LL.PP-manutenzione dovrà fornire al servizio ragioneria tutti gli elementi necessari all’adeguamento della consistenza dei cespiti in funzione degli interventi manutentivi, così come previsto ai precedenti articoli.

CAPO III - ESPROPRIAZIONI

Art. 16 Individuazione dell’ufficio per le espropriazioni

1. Il servizio LL.PP-manutenzione svolge le funzioni di ufficio per le espropriazioni di cui all’articolo 6 del D.P.R 327/2002. La funzione di dirigente dell’ufficio per le espropriazioni è attribuita al dirigente del settore gestione del territorio o suo delegato. La redazione dei provvedimenti amministrativi relativi alle procedure espropriative è in capo al servizio segreteria generale

CAPO IV – DONAZIONI

Art. 17 - Donazioni di beni mobili

1. La giunta comunale delibera l’accettazione di donazioni, valutata preventivamente la convenienza da parte dell’ Ente, quando queste fanno riferimento a beni mobili. I beni ricevuti in donazione vengono iscritti nell’inventario in rispetto del regolamento di contabilità vigente.

2. Nell’utilizzo di tali beni viene rispettata la volontà del donatore.

Art. 18 - Donazioni di beni immobili

1. Il consiglio comunale delibera l’accettazione di donazioni, valutata preventivamente la convenienza da parte dell’ ente, quando queste sono riferite a beni immobili.

Dopo la deliberazione del Consiglio tali beni sono formalmente acquisiti ed iscritti nell’inventario comunale.

2. Nell’utilizzo di tali beni viene rispettata la volontà del donatore

CAPO V – ACQUISIZIONE DI IMMOBILI IN LOCAZIONE

Art. 19 - Richiesta di locazione da parte degli uffici interni

(14)

1. Al fine di redigere il piano delle locazioni passive relativo all'anno successivo, e di prevedere quindi l’eventuale impegno finanziario, i settori/servizi interessati all'affitto o alla locazione di immobili di terzi, devono presentare richiesta al servizio ragioneria entro il mesi di giugno di ogni anno.

2. L’individuazione del bene immobile di cui sopra verrà curata direttamente dal Servizio ragioneria in collaborazione con il servizio medesimo.

3. Nei casi urgenti, o nel caso in cui l’immobile fosse individuato successivamente alla data di cui al primo comma, sempre per esigenze di servizio, la previsione di spesa a bilancio e la individuazione fisica dell’immobile spetterà al servizio interessato.

Successivamente all’individuazione dell’immobile e alla previsione di spesa da parte di ciascun ufficio, le richieste dovranno pervenire al servizio ragioneria a firma del responsabile del settore/servizio proponente, con l’eventuale indicazione della tipologia dell’immobile necessario, delle destinazioni d’uso, della sua consistenza e di quanto altro ritenuto occorrente per la formalizzazione del contratto.

TITOLO III - GESTIONE DEL PATRIMONIO CAPO I – CONSEGNATARI E SUB CONSEGNATARI DEI BENI Art. 20 - Modalità di assegnazione

1. I beni mobili e i beni immobili, di proprietà comunale o di proprietà di terzi, verranno assegnati ai diversi settori e servizi con deliberazione della giunta comunale, in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, quale dotazione strumentale per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di competenza.

2. Il dirigente a cui viene assegnato in gestione il bene diventa così “consegnatario”

dello stesso ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e dei regolamenti. Ogni servizio/ufficio comunale che utilizzi per qualsiasi motivo un bene immobile in carenza di formali provvedimenti di consegna dovrà tempestivamente comunicarlo al servizio ragioneria perché provveda ad integrare il PEG e/o proporne la corretta formale assegnazione.

3. Al di fuori della formale assegnazione è vietato l’utilizzo e la gestione del patrimonio da parte di chiunque.

4. Fino alla avvenuta consegna i beni sono affidati al dirigente dei servizi finanziari.

5. La consegna dell’immobile avverrà comunque solo a seguito di verifica dello stato di conservazione, sicurezza del bene e della sua idoneità a perseguire gli obiettivi cui è destinato.

6. All’atto della consegna dei beni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal consegnatario e dal dirigente dei servizi finanziari.

7. Con la redazione del verbale di consegna l’immobile resterà affidato al consegnatario sino alla successiva, nuova e formale riconsegna da parte

dell’Amministrazione comunale ad altro soggetto.

(15)

8. Tali beni verranno gestiti da ciascun settore o servizio, con la diligenza del buon padre di famiglia e sulla base del successivo art. 23.

Art. 21 - Sub-consegnatari

1. Il responsabile del settore/servizio, consegnatario del bene immobile, per ragioni di servizio, d’impiego o fini istituzionali può consegnare i beni immobili di cui è responsabile ad altri dipendenti di ruolo o a terzi.

2. Nei casi di utilizzo esclusivo di locali da parte di un altro dipendente o di un altro responsabile, la consegna avviene con apposito verbale, sottoscritto da entrambi i soggetti.

3. Qualora l'immobile debba essere affidato per le proprie finalità istituzionali a terzi, siano essi persona fisica, società, ente o associazione esterno all'amministrazione, quest’ultimo si configura come sub-consegnatario, ferme restando le responsabilità civili e penali derivanti dalla conduzione del bene sulla base del titolo giuridico con il quale l'immobile è utilizzato. Gli atti necessari verranno predisposti direttamente dal consegnatario e trasmessi in copia al servizio ragioneria. In tali ipotesi il contratto, il disciplinare, la convenzione o l’autorizzazione all’uso devono essere seguiti da un verbale di consegna.

4. Per gli immobili vincolati, nel caso di concessioni o convenzioni d’uso a terzi o qualora ne venga variata la destinazione d’uso, il consegnatario, avvalendosi della collaborazione del settore gestione del territorio, provvederà ad inviare al servizio ragioneria tutte le informazioni necessarie, per la predisposizione della richiesta di autorizzazione alla competente soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.

Art .22 - Obblighi e facoltà del consegnatario e del sub-consegnatario

1. I consegnatari ed i sub-consegnatari, sono tenuti alla custodia ed al corretto utilizzo degli immobili a loro consegnati, vigilando sulla buona conservazione e sul regolare uso dei medesimi, comunicando agli uffici competenti eventuali problemi emergenti relativamente all’immobile e al suo uso.

2. Per conservazione s’intende quel complesso di provvedimenti che garantiscono l'integrità dei beni immobili e che promuovono il controllo sulla loro idoneità all’uso.

3. Per regolare uso s’intendono i provvedimenti in grado di tutelare giuridicamente ed economicamente l’immobile (compatibilità fra destinazioni ammesse ed effettivo uso, cauzioni, ecc..), controllare le attività svolte e prevenire eventuali comportamenti che potrebbero essere pregiudizievoli per il medesimo (polizze assicurative, riconsegna anticipata, divieti particolari, ecc...)

4. In particolare ai consegnatari o ai sub-consegnatari degli immobili compete:

(16)

a) sovrintendere alla custodia e allo stato di conservazione degli stessi;

b) sovrintendere all'apertura e alla chiusura degli edifici secondo le esigenze dell’uso;

c) richiedere direttamente l'intervento dei competenti uffici tecnici in caso di emergenza, e lavori di riparazione o manutenzione quando questi competano al Comune;

d) vigilare sull'uso corretto rispetto alla loro destinazione e alle finalità degli utilizzatori;

5. I sub-consegnatari, oltre a quanto specificato precedentemente, sono tenuti al rispetto ed applicazione delle clausole stabilite nell'atto contrattuale, disciplinare, convenzionale o autorizzativo che regola la conduzione dell'immobile.

6. I Cnsegnatari dei beni immobili sono tenuti a gestire direttamente i rapporti contrattuali, amministrativi e contabili circa l'utilizzo del bene, ovvero al controllo delle eventuali irregolarità riscontrate relativamente all'uso dell'immobile in dotazione, anche quando questo sia affidato in locazione, comodato o concessione a terzi o a sub-consegnatari.

7. l’esercizio del diritto di sciopero da parte di eventuali dipendenti utilizzatori degli immobili, non esime il consegnatario il sub-consegnatario dalla responsabilità conseguente alla mancata osservanza delle norme volte alla conservazione ed alla integrità dei beni loro consegnati.

8. I dirigenti consegnatari propongono alla giunta la regolamentazione particolare e specifica per l'uso degli immobili a loro consegnati, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi generali esposti nel presente regolamento.

Art. 23 - Riconsegna di immobili per cessato utilizzo e loro riutilizzo

1. A seguito di apposite disposizioni dell’amministrazione comunale, gli immobili non più utilizzati per le finalità cui erano adibiti devono essere riconsegnati dal consegnatario al servizio ragioneria, previa predisposizione di verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio.

2. Al fine di valutare le possibilità di riutilizzo dell’immobile riconsegnato il servizio ragioneria comunicherà a tutti i settori la disponibilità del bene, assegnando un termine entro il quale ognuno potrà presentare e inviare proposte di utilizzo.

3. La giunta valuterà le proposte acquisendo, qualora necessario studi di fattibilità dal servizio LL.PP-manutenzione. Attraverso il PEG la giunta prevederà l’assegnazione del bene ad un nuovo consegnatario in funzione dell’utilizzo stabilito. Qualora per il bene non si prospettino possibilità di uso si provvederà alla dismissione

Art. 24 - Immobili soggetti ad operazioni di ristrutturazione

1. I fabbricati o porzioni di fabbricati dismessi o in attesa di nuova utilizzazione, che necessitino di interventi di ristrutturazione, ampliamento, recupero, restauro o più in generale manutenzione straordinaria, vengono consegnati direttamente dal consegnatario al dirigente del settore gestione del territorio che ne diventa

(17)

consegnatario per tutto il periodo dei lavori e fino alla riconsegna al consegnatario competente successivamente al collaudo di dette opere.

2. Il dirigente del settore potrà a sua volta, ed in esecuzione di quanto previsto dal presente regolamento, individuare quale sub-consegnatario dell’immobile il tecnico che cura le operazioni di cantiere o che svolge i compiti di direzione dei lavori.

Art. 25 - Variazioni

1. In caso di riorganizzazione dell’ente o di variazione delle dotazioni dei servizi che potessero determinare modifiche alle consegne dei beni verranno predisposti dal servizio ragioneria nuovi verbali di consegna. Ciò vale anche per i beni immobili non di proprietà comunale.

CAPO II - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E DEI BENI INDISPONIBILI

Art. 26 - Ambito di applicazione

1. Sono soggetti alla disciplina prevista nel presente Capo gli immobili di cui all’art 1 comma 3 lettera a), b), assegnati a terzi;

Art. 27 - Forme giuridiche di assegnazione in uso a terzi dei beni demaniali e dei beni indisponibili

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 5 la concessione di beni demaniali o indisponibili potrà essere costituita nelle seguenti forme:

a) concessione-contratto: la concessione consiste in apposita scrittura privata o atto pubblico sottoscritto dalle parti e contenente gli obblighi reciproci e la regolamentazione dell’uso del bene, sulla base di una bozza approvata dalla giunta comunale;

b) concessione -per adesione: la concessione consiste nella sottoscrizione di un atto di adesione ad un proposta predefinita con atto della giunta comunale da parte del concessionario.

Art. 28 - Richiesta di utilizzo

1. Chiunque intenda utilizzare gli immobili di cui al precedente articolo 27 comma 1 deve fare domanda al servizio ragioneria, riportando le generalità complete del richiedente e il recapito telefonico, la denominazione e l’ubicazione esatta dell’immobile.

2. Nel caso di inoltro incompleto dei dati di cui sopra, il Servizio ragioneria inviterà il richiedente a fornire i dati ritenuti necessari per il completamente dell'istruttoria,

con conseguente sospensione dei termini previsti .

(18)

3. Una volta acquisita l’istanza il servizio ragioneria provvederà all’ inoltro al consegnatario del bene competente che espleterà l’istruttoria necessaria (disponibilità dei locali, rispetto della destinazione d'uso, nulla osta Uffici Tecnici, ecc.) al fine della valutazione della richiesta. Per la procedura è previsto un termine di 90 giorni che potrà essere interrotto una sola volta per l’acquisizione di documentazione integrativa

Art. 29 Atto di concessione

1. L'atto di concessione, contiene :

a) l’esatta individuazione dei beni, integrata dal rilievo dello stato dei luoghi e planimetrie relative, ove necessari;

b) gli obblighi del concessionario come definiti dal presente Regolamento;

c) gli oneri e le modalità di utilizzo del bene;

d) il canone o corrispettivo e i termini di pagamento;

e) la data di decorrenza del rapporto, il termine di scadenza e le eventuali modalità di retrocessione;

f) i relativi obblighi generali ai quali le parti dovranno attenersi, ed in particolare per quanto attiene alla manutenzione ed alle utenze a carico delle parti;

g) tutte le altre clausole ritenute opportune e/o necessarie nel caso specifico;

2. Le spese dell’atto di concessione (imposta di registro, di bollo, diritti di rogito) sono a carico del concessionario.

3. Ogni assegnazione di beni immobili comunali d’interesse storico artistico dovrà essere preventivamente autorizzata dal Soprintendente ed in ogni caso dovrà prevedere il divieto alla sub concessione.

Art. 30- Determinazione del canone ordinario di concessione

1. Il canone ordinario di concessione e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dal servizio ragioneria che potrà avvalersi dell’

agenzia del territorio o altro soggetto individuato per assolvere tale adempimento.

2. Il canone può determinarsi anche mediante procedura concorsuale tra i soggetti interessati all’utilizzo del bene.

3. Il canone e' adeguato automaticamente e annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

Art. 31- Determinazione del canone agevolato di concessione

1. Ai fini della determinazione del canone di concessione, l'amministrazione comunale tiene in considerazione gli scopi di rilevanza pubblica perseguiti dai concessionari.

(19)

In particolare sono concesse riduzioni del canone ai soggetti che svolgono attività rientranti nelle seguenti tipologie:

a) attività di assistenza sociale e socio sanitaria;

b) attività di tutela dell'ambiente e delle specie animali;

c) attività di protezione civile;

d) attività di educazione;

e) attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani;

f) attività culturali e scientifiche;

g) attività promozionali nel campo sportivo.

2. La Giunta comunale delibera con cadenza annuale la ricognizione degli immobili da destinarsi a dette finalità sociali.

3. Alle associazioni, fondazioni, organizzazioni o altri enti ed organismi senza scopo di lucro che svolgono le attività e perseguono le finalità di cui al comma 1, vengono applicate riduzioni del canone dal 50 al 90% rispetto al canone di mercato, fatto salvo quanto stabilito dal comma successivo. Tale canone non potrà comunque essere inferiore ad un importo minimo stabilito per tutti gli immobili dalla giunta comunale

4. La riduzione del canone si applica solo agli spazi effettivamente utilizzati per le attività di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione del canone di mercato per gli spazi utilizzati dallo stesso soggetto per fini diversi.

5. La determinazione della quota di riduzione del canone di cui ai commi precedenti dovrà essere formulata avuto riguardo ai seguenti aspetti:

a) rilevanza dei fini istituzionali, giudicata in rapporto alle esigenze e ai problemi del territorio;

b) grado di utilità pubblica, giudicata in concreto, anche in riferimento alle aree cittadine coinvolte e al livello di penetrazione delle attività in ambito cittadino;

c) possibilità di fruizione, da parte dei cittadini, dei beni affidati e loro eventuale coinvolgimento nelle attività svolte;

d) livello di affidabilità dell'ente o associazione, giudicato sulla base della congruità dei fini prospettati con le strutture organizzative, le risorse disponibili, il numero di aderenti, ecc.

e) livello di radicamento dell'ente o associazione sul territorio, giudicato sulla base del periodo di esistenza dello stesso e di eventuali precedenti rapporti con il comune o altri enti locali;

f) attività gratuite rivolte alla cittadinanza organizzate in collaborazione con

l'amministrazione comunale

(20)

20

6. All'atto della formalizzazione del rapporto di concessione, anche al fine di verificare l’effettiva assenza dello scopo di lucro, gli organismi di cui al comma 1 devono produrre l'atto costitutivo, lo statuto, la composizione degli organismi dirigenti, l'ultimo rendiconto della gestione approvato e una relazione annuale di sintesi dell’attività svolta. La mancata comunicazione delle modifiche degli atti di cui sopra o la mancata produzione, con cadenza annuale del rendiconto della gestione o della relazione, comporta la decadenza dalle agevolazioni del presente articolo, salva la facoltà della giunta di revocare la concessione.

7. La differenza tra l'importo del canone di mercato e l'importo effettivamente richiesto dall'ente, costituisce il vantaggio economico attribuito dal comune, quale beneficio che il territorio consegue dall'uso degli immobili da parte dei soggetti richiedenti.

8. In ogni caso in cui si proceda a determinare un canone ridotto e/o si proceda in deroga al presente articolo deve essere dato atto e dimostrato il rispetto dei principi generali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

9. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non si applicano ad enti o associazioni con fini di interesse proprio e alle associazioni e organizzazioni di dipendenti dell'ente. Parimenti non vengono applicate a partiti politici, organizzazioni sindacali, in riferimento al principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

10. Sono sottratti alle disposizioni del presente regolamento, in quanto disciplinati attraverso specifici atti di concessione, i rapporti con gli Enti pubblici non economici e quelli con le associazioni od organizzazioni cui l'Ente pubblico demandi lo svolgimento di funzioni proprie e le istituzioni scolastiche.

Art. 32- Garanzie

1. L’atto di concessione prevede di norma, a garanzia del puntuale rispetto da parte del concessionario degli obblighi anche economici contenuti, la prestazione di una cauzione stabilita al successivo art. 37 “obblighi del concessionario”. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione.

2. L’esenzione dalla presentazione della garanzia deve essere adeguatamente motivata.

Art. 33- Durata della concessione

1. La durata minima delle concessioni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili è in genere di cinque anni, esclusi i casi particolari debitamente motivati.

2. La durata massima non potrà essere comunque superiore ad anni 19 per i soggetti di cui al comma 3 dell’art.31.

3. La durata può essere commisurata al costo degli investimenti posti a carico del concessionario che si impegni al recupero e/o al restauro degli immobili, ma la

(21)

durata massima non potrà essere comunque superiore ad anni 30, in analogia a quanto stabilito all’art.1573 del C.C. per le locazioni, con esclusione dell’edilizia cimiteriale avente proprie modalità di gestione.

4. In ogni caso qualora la durata della concessione superi i 19 anni, la concessione equivale ad atto di disposizione permanente ed è di competenza del consiglio comunale.

5. In linea generale tali contratti avranno durata pari a quella minima consentita, con esclusione dei casi in cui vi sia da parte del contraente un impegno economico al fine di un miglioramento dell’immobile oppure al fine di ottenere garanzie economiche per eventuali finanziamenti (contributi pubblici, mutui, ecc....) necessari per le proprie finalità.

Art. 34- Rinnovo

1. Le concessioni non si rinnovano mai tacitamente.

2. Le concessioni non possono essere rinnovate più di una volta, per lo stesso termine di durata originariamente stabilito, ovvero per quello eventualmente stabilito dall’Amministrazione, qualora sia previsto dalla norma o dal provvedimento originario di assegnazione, previa rideterminazione del canone e verifica:

a) del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché l'effettuazione delle opere di manutenzione previste;

b) dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla concessione;

c) della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile.

3. Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo atto di concessione.

Art. 35- Decadenza e revoca

1. Il concessionario si intende decaduto, con l’obbligo della restituzione immediata dell’immobile libero da persone e cose e salvi gli eventuali altri danni, qualora si verifichino una delle seguenti ipotesi:

a) mancato pagamento del canone, per 2 scadenze consecutive;

b) riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non ha ottemperato entro 3 mesi dalla diffida da parte dell’Amministrazione;

c) mancato rispetto del divieto di sub-concessione;

d) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto;

e) cessazione del soggetto concessionario f) cessazione dell’attività di interesse pubblico

2. E’ sempre fatta salva la revoca della concessione in presenza di motivi di interesse pubblico, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dall’Amministrazione senza

(22)

che per tale fatto il concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

Art. 36- Diritto di recesso

1. E’ data facoltà al concessionario di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso scritto e motivato al concedente, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

2. In tal caso il concessionario non potrà pretendere la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso.

Art. 37- Obblighi del concessionario

1. L’assegnatario si obbligherà a far uso dell’immobile assegnatogli con la massima cura e diligenza, impegnandosi:

a) a costituire, prima dell’inizio della durata della concessione, apposita garanzia mediante deposito cauzionale o fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al valore di due canoni mensili;

b) a stipulare apposita assicurazione contro i danni;

c) a pagare il canone o il corrispettivo per l'utilizzo, ove previsto;

d) a sostenere l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nei casi in cui previsto dal presente regolamento;

e) a farsi carico di tutte le spese per le utenze, nella percentuale prevista dal presente regolamento, compresi eventuali spese per allacciamento dei contatori, oltre alle spese condominiali relative all’utilizzo delle parti comuni;

f) a non sub-concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, salvo che non sia diversamente disposto;

g) a garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant’altro.

h) a restituire i locali nella loro integrità e a riconsegnare l’immobile e le chiavi a seguito di apposito verbale predisposto in contraddittorio con il servizio LL.PP- manutenzione, impegnandosi comunque a eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l’immobile nelle condizioni iniziali, escluso il normale deperimento d’uso;

i) a risarcire ogni eventuale danno, arrecato a cose o persone, che si dovesse verificare durante l’uso dell’immobile

j) a sollevare l’amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose dall’uso dell’immobile

Art. 38- Controlli da parte dell’Amministrazione concedente

1. Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell’amministrazione comunale, le cui richieste in tal senso potranno

essere avanzate in qualunque momento.

(23)

Art. 39 Concessioni temporanee

1. Per concessione temporanea si intende l’uso di beni immobili per un periodo continuativo non superiore a sei mesi da parte di qualsiasi soggetto che ne faccia richiesta per lo svolgimento di attività culturali, formative, ricreative, sportive e per convegni, congressi, riunioni e mostre, svolte senza fini di lucro.

2. Per l’uso temporaneo di detti beni e per le sopradescritte finalità è previsto il pagamento di un canone rapportato al tempo di utilizzo e calcolato sulla base del canone come sopra determinato.

3. In occasione dell’evento per il quale è previsto l’utilizzo del bene immobile è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzata preventivamente dal comune e previa corresponsione del relativo tributo.

4. Sarà cura del concessionario ottenere permessi, nullaosta, e ogni altro atto di assenso e/o autorizzazione necessario per lo svolgimento della manifestazione.

Il concessionario è responsabile per un uso del bene diverso da quello legittimo .

5. In ogni caso deve essere presentata idonea polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni ai beni medesimi e a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni che possono verificarsi in occasione dell’evento per il quale è previsto l’utilizzo del bene.

6. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 quinquies della L.

241/1990 .

7. Resta in ogni caso ferma la regolamentazione dell’uso delle sale di cui al capo 10 del presente regolamento

CAPO III - GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

Art. 40 - Forme giuridiche di assegnazione in uso a terzi dei beni patrimoniali disponibili

1. L’assegnazione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è effettuata mediante contratti di affitto, locazione o comodato secondo quanto disposto dal codice civile.

Secondo quanto stabilito dall’art. 1571 c.c. la locazione è il contratto con cui un soggetto si obbliga a far godere ad un altro di una cosa mobile o immobile per un dato tempo in cambio di un corrispettivo. Ai sensi dell’art. 1615 del c.c. si ha affitto quando la locazione ha per oggetto un bene mobile o immobile con destinazione produttiva. Secondo quanto previsto dall’art. 1803 del c.c. il comodato è un contratto, essenzialmente gratuito, con il quale un soggetto consegna ad un altro una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un determinato tempo o per un

uso determinato

(24)

2. L’Amministrazione, per mezzo del servizio ragioneria, effettua ogni anno entro il mese di settembre una ricognizione dei beni del patrimonio disponibile al fine di programmarne l’utilizzazione e comunque la corretta gestione secondo i principi generali contenuti nell’art. 2 del presente regolamento.

Art. 41 - Determinazione del canone di locazione

1. Il canone ordinario di locazione da applicarsi al patrimonio disponibile e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dal servizio ragioneria. Il canone e' adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Quanto previsto dal presente comma non si applica agli immobili destinati all’ ERP o ad uso abitativo in quanto assoggettati a specifiche norme regionali e regolamenti comunali

2. Per l’individuazione dei principi e delle ipotesi in cui il canone può essere ridotto, si rinvia espressamente a quanto stabilito all’ art. 31 del presente regolamento.

Art. 42 - Beni ad uso abitativo

1. I beni ad uso abitativo facenti parte del patrimonio disponibile sono quelli individuati nell’inventario.

2. Tali beni vengono assegnati mediante apposite graduatorie con criteri predefiniti.

3. Nel caso in cui tali beni siano stati e siano tuttora destinati - in base ad atti giuridicamente validi - a soggetti aventi i requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica e quindi siano “assegnatari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” si mantiene l’assegnazione finché permane il diritto dell’assegnatario stesso in base alle norme vigenti.

4. In qualsiasi caso in cui cessi l’utilizzo di cui al precedente comma (decadenza, mobilità, ecc.) i piani di valorizzazione e di eventuale dismissione devono comunque prevedere il reintegro delle unità immobiliari in conto del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica.

5. Per i beni destinati ad uso abitativo non inseriti nell’ERP il canone viene determinato in base al cosiddetto “canone concordato”, cioè quello stabilito dagli accordi territoriali ai sensi della Legge 431/1998 e s.m.i. o comunque ad analoghe disposizioni di legge.

Art. 43 - Durata del contratto di assegnazione

1. La durata dei contratti di assegnazione dei beni patrimoniali disponibili di proprietà del comune, salvo specifiche disposizioni di legge, è di norma pari a sei anni.

(25)

2. Una maggiore durata può essere commisurata al costo degli investimenti realizzati sull’immobile dal soggetto che lo utilizza.

Art. 44 - Rinnovo del contratto

1. I contratti di cui al presente regolamento non si rinnovano mai tacitamente.

2. I contratti possono eventualmente essere rinnovati per una sola volta per lo stesso termine di durata originariamente stabilito ovvero per quello nuovo proposto dall’Amministrazione, in favore del soggetto assegnatario, qualora sia previsto dalla norma o dal provvedimento originario di assegnazione previa rideterminazione del canone e verifica :

a) del comportamento tenuto dall'utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonchè l'effettuazione delle opere di manutenzione previste;

b) dell'inesistenza di domande di altri soggetti pubblici o privati interessati alla locazione;

c) della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell'immobile.

3. In ogni caso il rinnovo deve essere sempre formalizzato con un nuovo contratto.

Art. 45 - Risoluzione e recesso dal contratto

1. L'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato e dalle relative di legge, nonché l'inosservanza delle prescrizioni stabilite in ordine alle modalità di utilizzazione del bene costituiscono causa di risoluzione contrattuale.

2. Il Servizio ragioneria e comunque gli uffici consegnatari dei beni immobili ai sensi degli artt. 6 e 7 del presente regolamento devono disporre accertamenti periodici in ordine all'esatto adempimento degli obblighi assunti dal soggetto contraente, nonché all'osservanza delle prescrizioni concernenti le modalità di utilizzazione del bene.

3. Il comune può procedere, con il rispetto del termine di preavviso di sei mesi, al recesso dal contratto in caso di sopravvenienza di esigenze di carattere pubblico, salvo rimborso per le eventuali migliorie preventivamente concordate ed apportate.

4. Per i casi di decadenza e revoca si rinvia all’art. 35

Art. 46 - Comodato

1. Ove sussista il pubblico interesse, con deliberazione di Giunta comunale congruamente motivata, i beni patrimoniali disponibili di proprietà comunale

(26)

possono essere concessi in comodato ad Enti, Associazioni, Fondazioni e Comitati, i quali non abbiano scopo di lucro e promuovano o tutelino interessi generali della comunità.

2. L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali e di agibilità dello specifico bene.

3. Sono posti a carico del comodatario tutti gli oneri di ordinaria manutenzione e quelli relativi alle utenze.

4. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto dei principi generali di cui all’art.2 del presente regolamento e di ciò deve essere dato atto nel provvedimento di assegnazione

ART. 47 – Garanzie

1. A garanzia degli obblighi assunti dalla parte contraente è prevista la prestazione di una cauzione, il cui importo viene determinato in funzione del valore del bene e della tipologia di uso.

ART. 48– Obblighi del locatario e del comodatario

1. Il comodatario si obbligherà a far uso dell’immobile assegnatogli con la massima cura e diligenza, impegnandosi:

a) a sostenere l'onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria ;

b) a farsi carico di tutte le spese per le utenze, compresi eventuali spese per allacciamento dei contatori, oltre alle spese condominiali relative all’utilizzo delle parti comuni;

c) a non sub-concedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, salvo che non sia diversamente disposto;

d) a garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al comune delle eventuali disfunzioni degli impianti o quant’altro.

e) a restituire i locali nella loro integrità e a riconsegnare l’immobile e le chiavi a seguito di apposito verbale predisposto in contraddittorio con il servizio LL.PP- manutenzione, impegnandosi comunque a eseguire ogni intervento di pulizia e manutenzione ritenuto necessario per ripristinare l’immobile nelle condizioni iniziali, escluso il normale deperimento d’uso;

f) a risarcire ogni eventuale danno, arrecato a cose o persone, per l’uso dei locali.

g) a sollevare l'amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a persone o cose, per l’uso dei locali assegnati.

CAPO IV - SCELTA DEL CONTRAENTE E STIPULA DELL’ATTO

(27)

Art. 49 – Scelta del contraente

1. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 2, la scelta del contraente cui affidare i beni appartenenti al patrimonio comunale avviene mediante procedura ad evidenza pubblica. Tale procedura è resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet. Il responsabile del procedimento, tenuto conto del valore del bene, può prevedere altre forme di pubblicità quali la pubblicazione su quotidiani, bollettini ufficiali ecc.

2. La scelta del contraente può essere effettuata mediante procedura negoziale quando:

a) è andata deserta la procedura ad evidenza pubblica;

b) qualora, in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, vi sia un unico soggetto interessato;

c) l’assegnazione avviene ai soggetti senza fini di lucro aventi le caratteristiche previste al precedente art. 31 e per le finalità in esso individuate

d) un soggetto già concessionario di un bene immobile di proprietà del comune chiede l'affidamento in concessione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già dato in concessione ovvero sia l’unico confinante con quest'ultimo ovvero qualora gli altri confinanti abbiano dichiarato espressamente di non essere interessati.

Art. 50 – Stipula dell’atto

1. Per quanto riguarda la stipula dell’atto di concessione e degli altri contratti si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento dei contratti vigente.

CAPO V - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO Art. 51 - Ambito di applicazione e rinvio

1. Ai sensi del comma 1 dell’art.63 della L.446/97, si intende per occupazione di suolo pubblico la sottrazione all’uso generale della collettività delle aree pubbliche, e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, oppure le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge o per uso continuato ultra ventennale, una servitù di pubblico passaggio;

2. La definizione delle condizioni per la concessione delle aree, le procedure di assegnazione, gli obblighi dei concessionari e quanto non esplicitato nel presente atto, trovano disciplina nel “Regolamento per l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 4 del 26/01/1999.

CAPO VI – CHIOSCHI

Art. 52 - Ambito di applicazione

Riferimenti

Documenti correlati

Art. 36 - Interventi Edilizi Art. 38 - Affitto di Fondi Rustici Art. 39 - Gestioni Condominiali Art. 41 - Trasferimento di Opere di Urbanizzazione Art.. Il presente regolamento

1. La programmazione costituisce la fase in cui, in coerenza con gli indirizzi e la dimensione strategica dell’ente, si definiscono gli obiettivi da assegnare ai centri di

Il sistema GE.CO., realizzato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), consente la gestione dei beni mobili,

Per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla specifica dichiarazione anagrafica di residenza (art. 223), con specificazione che trattasi di Convivenza

a) Riduzione proporzionale della cifra del contributo per ogni singola categoria di beneficiari.. Al termine della procedura valutativa, il Responsabile del Procedimento procede a

di dare atto che il sostegno a tale iniziativa comporta l'utilizzo del Teatro Biagi D’Antona nella giornata di martedì 12 febbraio 2013 ma non prevede l'erogazione di

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, lo schema di convenzione tra i Comuni di Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello

Per associazioni locali più rappresentative s’intendono o le sezioni/delegazioni locali delle associazioni di categoria provinciali o regionali delle strutture ricettive