• Non ci sono risultati.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Nel documento COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (pagine 61-70)

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA “FIERA D’AUTUNNO” E DEL “FESTONE DI

TUTTO CIO’ PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa e norme regolatrici

1) I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2) L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel capitolato speciale d’oneri e nei suoi allegati, anche:

a) dalle disposizioni del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida ANAC;

b) dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore per i contratti di diritto privato.

Art. 2 - Oggetto

1) L’Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all’impresa

……….………..., in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, la concessione del servizio di organizzazione, gestione e svolgimento delle 2 (due) manifestazioni fieristiche denominate “Fiera d’autunno” e “Festone di Decima”, che dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme vigenti.

2) Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:

a) Capitolato d’oneri

c)Analisi di sostenibilità economico finanziaria d) offerta tecnica presentata dall’operatore Art. 3 – Durata e penali

1) La concessione di servizi avrà una durata pari a un numero di 2 (due) edizioni, corrispondenti a 2 (due) anni, a decorrere dalla data della sottoscrizione della medesima, salva la facoltà per il Comune di revoca anticipata e di decadenza per i motivi indicati negli artt. 15 e 17 del capitolato speciale d’oneri. Alla scadenza dei 2 (due) anni la concessione decadrà di diritto. Alla scadenza quindi, l’area dovrà tornare nella piena disponibilità del Comune nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento dell’ultima consegna.

2) In caso di inottemperanza alle disposizioni del capitolato speciale d’oneri, l’Amministrazione potrà applicare al Concessionario delle penali come indicato all’art.

19 del capitolato stesso.

3) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori 2 (due) edizioni, pari a 2 (due) anni. La stessa esercita tale facoltà mediante PEC prima della scadenza del contratto.

Art. 4 – Garanzia definitiva

1) La garanzia ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante...n………emessa da ………. in

data ………, per un importo di

euro ...

prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, Cod. Civ.

3) La cauzione viene prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque adoperati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione.

4) L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

5) La cauzione rimarrà vincolata fino al termine della seconda edizione delle manifestazioni fieristiche di cui all’art. 2, comma 1, del presente contratto.

Art. 5 – Obblighi del concessionario

1) Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese, anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività oggetto del contratto.

2) Il Concessionario con la stipula del contratto di concessione, oltre a quanto già previsto nel capitolato speciale d’oneri, si obbliga altresì a:

servizi di cui al predetto capitolato;

b) presentare agli uffici competenti per territorio tutti i titoli abilitativi propedeutici per lo svolgimento delle attività richiesti dalla normativa vigente, espletando altresì tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento del servizio;

c) eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche vigenti, e, in particolare, secondo le condizioni, le modalità, ed i termini indicati nel presente contratto e agli artt. 1, commi 3 e 4, e 11 del capitolato speciale d’oneri, ovvero nel rispetto di quanto sarà anche concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali;

d) a segnalare tempestivamente al Comune eventuali anomalie o situazioni di pericolo dalle quali possa derivare un danno alle cose o alle persone ed attivando gli interventi immediati eventualmente necessari, compresa la chiamata delle persone o Enti competenti (Comune, Pubblica Sicurezza, Vigili del Fuoco ecc.);

e) produrre all’Amministrazione Comunale, per ogni anno di concessione, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi dalla chiusura della seconda delle 2 (due) manifestazioni oggetto della stessa, num. 2 (due) consuntivi (uno per ciascuna fiera) riportanti l’indicazione analitica delle entrate e delle spese sostenute;

f) svolgere ogni attività strumentale e accessoria rispetto a quelle precedentemente indicate;

g) consentire all’Amministrazione Aggiudicatrice di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo

h) provvedere a proprie spese a quant’altro ritenuto necessario per l’erogazione del servizio affidato;

i) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, nell’esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.

l) notificare immediatamente all’Amministrazione Comunale, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio occorso durante l’esecuzione dei servizi oggetto della concessione.

Art. 6 - Canoni

1) Il Concessionario provvede al pagamento del canone di concessione (comprensivo di IVA al 22%) offerto in sede di gara, il quale viene determinato nella misura di:

Euro per la prima annualità contrattuale;

Euro per la seconda annualità contrattuale;

2) Il canone annuale di concessione deve essere pagato in un’unica soluzione da corrispondersi al domicilio del concedente. In particolare, per l’anno 2021 il canone annuale sarà interamente versato all’atto della stipula del contratto; per l’anno 2022 invece dovrà essere corrisposto, in un’unica soluzione, entro 60 (sessanta) giorni prima dell’inizio dello svolgimento della prima delle due manifestazioni fieristiche in oggetto.

3) In caso di mancato pagamento del canone il Concedente potrà avvalersi del disposto dell’articolo 1453 C.C. (“Risolubilità del contratto per inadempimento”), senza bisogno di previa diffida o di costituzione in mora. La concessione, in tal caso,

Art. 7 - Verifica dell’attività contributiva

1) L’Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva del Concessionario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2) L’Amministrazione provvede d’ufficio all’acquisizione del DURC e l’eventuale presentazione del documento da parte del concessionario non rileva ai fini della verifica.

Art. 8 – Divieto di cessione del contratto

In tema di cessione del contratto e di subconcessione si rinvia a quanto espressamente indicato all’art. 7 del Capitolato speciale d’oneri.

Art. 9 – Responsabilità

1) Il Concessionario resta responsabile nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto. In ogni caso il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l’organizzazione e gestione del sevizio.

2) In caso di gravi e reiterate inadempienze da parte del Concessionario riguardo agli obblighi contrattuali, o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, o anche per ingiustificata sospensione od abbandono del servizio, anche per una sola volta, l’Amministrazione Comunale si riserva la

risarcimento dei danni. Ove l’Amministrazione Comunale ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, procederà con la contestazione in forma scritta al Concessionario, il quale ha facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni, per iscritto, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della predetta nota. Decorso tale termine l’Amministrazione Aggiudicatrice adotterà le determinazioni ritenute opportune.

Eventuali danni da ciò derivati, quali la stipulazione di un nuovo contratto, l’esecuzione d’ufficio del servizio, il ritardo per l’ultimazione del servizio, ecc., saranno totalmente a carico del Concessionario.

3) Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità, compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Concessionario ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;

5) A tal fine il Concessionario prova di aver costituito la polizza assicurativa, di cui all’art. 13 del capitolato speciale d’oneri, n° ………., del ……….., sottoscritta con………

Art. 10 - Risoluzione del contratto

1) Il contratto di affidamento di concessione della gestione e organizzazione delle manifestazioni fieristiche di cui all’oggetto, oltre alle cause previste nel capitolato speciale d’oneri, si risolverà di diritto, previa semplice comunicazione, per i seguenti motivi:

a) nel caso in cui il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara per la procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale il medesimo si è

b) nel caso in cui il titolare dell’impresa individuale, ovvero taluno degli amministratori siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia (D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.).

Art. 11 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016

1) Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 11, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono soddisfatte.

Art. 12 - Recesso unilaterale dell’Amministrazione

1) L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art 109 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto.

2) Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3) Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 13 - Adempimenti in materia antimafia

1) L’Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l’informativa antimafia di cui all’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i., dalla quale emerge l’insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. nei confronti del Concessionario e l’insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società, di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo

Art. 14 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1) L’impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti i relativi oneri.

2) L’impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3) L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4) I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Art. 15 - Oneri, stipula e registrazione

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del concessionario, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio.

2) Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i..

Art. 16 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

pena di nullità assoluta del presente contratto, comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, anche per gli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori. L'impresa aggiudicataria è tenuta, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai summenzionati dati trasmessi.

2) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

3) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione di diritto del contratto.

Nel documento COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (pagine 61-70)