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CITTA’ CONSOLIDATA O IN VIA DI CONSOLIDAMENTO ZONA B

DOTAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE , PROMOZIONE DEL PAESAGGIO E INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ

CITTA’ CONSOLIDATA O IN VIA DI CONSOLIDAMENTO ZONA B

CITTA’ CONSOLIDATA O IN VIA DI CONSOLIDAMENTO ZONA B

[Art. III.2.2] Opere di pre-urbanizzazione

1. Per opere di pre-urbanizzazione s’intende l’insieme organico degli interventi necessari alla caratterizzazione ad alla bonifica dei siti coinvolti in processi di dismissione e/o riconversione di aree produttive. Le opere di pre-urbanizzazione dovranno essere realizzate dal proprietario del sito nella misura necessaria ad ottenere caratteristiche dei terreni coerenti con l’utilizzazione prevista, secondo le modalità definite dalla legislazione vigente in materia.

[Art. III.2.3] Opere di urbanizzazione primaria e secondaria

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle definite al punto 1.1 dell’allegato A della DAL regionale n.186 del 20/12/2018.

Nonché altre opere strettamente connesse e necessarie alla funzionalità dell’insediamento, anche in relazione alle particolari caratteristiche del contesto ambientale e da definire in sede di progetto di PUA e relativa convenzione.

Quote maggiori a 11,00 m² per abitante convenzionale insediabile destinate a verde e parcheggio possono essere definite dalle prescrizioni grafiche e normative relative a singole componenti dello spazio urbano.

Sono considerate opere di urbanizzazione primaria anche le opere esterne al perimetro di PUA strettamente necessarie alla sua attuazione, nonché le opere funzionali al completamento degli spazi verdi attrezzati, cioè non riconducibili per funzione e dimensione ad opere di urbanizzazione secondaria.

2. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate di norma a cura e spese del soggetto attuatore del PUA o del titolare del permesso di costruire, a scomputo totale e/o parziale degli oneri di urbanizzazione, ferma restando la cessione gratuita delle aree; in tal caso, si applica quanto previsto dal comma 2-bis dell’art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i..

E' comunque facoltà del Comune optare per il versamento degli oneri di urbanizzazione , qualora ciò favorisca una più efficace attuazione delle opere. Gli oneri di urbanizzazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto delle deliberazioni e delle tabelle parametriche definite dalla Regione.

3. Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle definite al punto 1.1 dell’allegato A della DAL regionale n.186 del 20/12/2018.

Le quote da destinare a tali opere, sono le seguenti:

- Per le strade urbane di scorrimento, (come definite dal DM 05/11/01); le strade extraurbane; gli asili nido, le scuole materne, le scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore nella misura complessiva di 6,5 m² per abitante convenzionale insediabile

- Per attrezzature per servizi sociali e sanitari, per pubblica amministrazione, per attività culturali e sociali, per il culto nella misura complessiva di 3,5 m² per abitante convenzionale insediabile

- Per gli spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport di valenza circoscrizionale e/o superiore nella misura di 9,00 m² per abitante convenzionale insediabile.

La quota complessiva non può risultare inferiore a 19 m²/per abitante convenzionale insediabile salvo maggiori prescrizioni grafiche e normative relative a singole componenti dello spazio urbano e dello spazio portuale.

4. La realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria direttamente da parte del privato è disciplinata dalla normativa vigente in materia di realizzazione di lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. (Codice dei

contratti pubblici).

5. Nelle aree soggette a PUA, gli interventi di precarico dei terreni a scopo di consolidamento degli stessi per la futura realizzazione delle opere di urbanizzazione e per l'edificazione dei lotti, eseguiti tramite riporto di materiali inerti, sono eseguibili solamente a seguito della stipula della convenzione del PUA e previa presentazione di SCIA. L'utilizzo di materiali classificati rifiuti richiede il preventivo rilascio di autorizzazione provinciale. I materiali da utilizzare nelle aree interessate dai nuovi tracciati stradali, se non rimossi al termine del periodo di precarico, devono essere preventivamente approvati dal Servizio Strade del Comune.

6. Per i parcheggi pubblici, qualora l'area di manovra sia compresa nel calcolo dello standard deve essere ad esclusivo servizio del parcheggio e non può essere computata per una superficie maggiore di quella destinata allo stazionamento.

Il bilancio sarà computato sulla complessiva previsione di stalli e corselli.

Sono escluse dalla precedente prescrizione le aree di sosta per camion per le quali è sufficiente la dimostrazione della funzionalità della soluzione progettuale.

[Art. III.2.4] Asservimento di aree

1. Le aree asservite o da asservire alle costruzioni, esistenti e di progetto, corrispondono alle superfici fondiarie nelle quali esse ricadono, di dimensioni tali che applicando ad esse l’indice di Uf, la quantità risultante corrisponde alla SC dell’edificio; non è ammesso successivamente il frazionamento delle aree che hanno concorso a determinare la SC edificata.

2. Non è ammesso asservire aree di altra componente di spazio e/o sistema o aree non limitrofe ad esclusione delle zone agricole, nel rispetto delle specifiche norme di componenti; sono fatti salvi inoltre i casi disciplinati da specifiche norme di componente (per es. verde privato art. IV.1.10).

3. L’asservimento di aree deve essere effettuato mediante atto costitutivo di “servitù non aedificandi” totale o parziale, tra i lotti interessati, registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari prima del rilascio del permesso di costruire.

La servitù può essere cancellata solo in caso di non edificazione e comunque previo assenso formale dell’Amministrazione Comunale, tale obbligo deve essere inserito nell’atto di servitù.

[Art. III.2.5] Registro degli asservimenti

1. L’Amministrazione Comunale provvede a registrare su specifico tematismo del Sistema Informativo Territoriale SIT comunale chiamato Registro degli asservimenti, le aree di pertinenza giuridica relative a ciascun PdC per NC in attuazione del piano, sia nello Spazio urbano che nello Spazio rurale.

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[Art. III.3.1] Dotazioni pubbliche (standard urbanistici)

1. Gli interventi ad attuazione diretta, di cui all’art. III.1.1, sono di norma soggetti al solo reperimento delle dotazioni private di cui all’articolo successivo.

2. Gli interventi diretti condizionati, di cui all’art. III.1.2, nei casi di cui al comma successivo, sono soggetti al reperimento/realizzazione anche di dotazioni pubbliche (standard) nella quantità indicata dalle specifiche norme.

3. Sono soggetti al reperimento di dotazioni pubbliche, di norma parcheggi, gli interventi di cui agli articoli VIII.6.6

“Aree inedificate interne ai tessuti ad alta densità di standard pubblico” e VIII.6.10 “Complessi e/o edifici preesistenti al tessuto” qualora venga operata trasformazione/riqualificazione.

4. Per gli esercizi commerciali è applicabile la monetizzazione nei casi previsti dal punto 5.1.2 della Deliberazione di Consiglio Regionale n. 1253/1999 e s.m.i.

5. In merito agli standard pubblici si veda anche quanto previsto agli articoli:

- art. III.2.3 (Opere di urbanizzazione primaria e secondaria)

- art. III.1.3 c2 (monetizzazione standard per incentivi “Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica”)

- art. III.3.2 c9 (diversa ripartizione per dotazioni di parcheggio pubblici e privati) - art. IV.2.3 c4 (parcheggi in fascia di rispetto stradale)

- art. IV.3.1 c2 (Piano dei Servizi) - art. IV.3.12 c7 (Vasche di laminazione)

[Art. III.3.2] Parcheggi privati e privati di uso pubblico

1. Sono definiti parcheggi privati e privati di uso pubblico pertinenziali (di seguito denominati “parcheggi”) gli spazi necessari alla sosta dei veicoli, le aree o costruzioni, le porzioni di aree o di costruzioni, adibiti al parcheggio di veicoli, al servizio di un determinato insediamento (edificio e/o complesso di edifici) di cui assolvono la dotazione obbligatoria.

In caso di parcheggi di uso pubblico, anche con strutture multipiano, i progetti dovranno essere altresì verificati con quanto previsto dal Piano del Traffico.

2. I parcheggi dovranno essere ricavati nelle costruzioni con indicazione dei locali a tale uso destinati o nell'area scoperta di pertinenza dell'intervento, o in aree pubbliche limitrofe concesse in uso; essi dovranno essere opportunamente indicati con apposita segnaletica ed eventuali ulteriori prescrizioni potranno essere dettate in sede di rilascio del titolo edilizio per una più facile accessibilità al parcheggio stesso.

I parcheggi dovranno essere di norma alberati salvaguardando le alberature esistenti di valore. Potranno essere coperti, nel rispetto del Codice Civile, al fine di ospitare impianti fotovoltaici, senza che ciò comporti aumento di Sq e/o SC. In ambiti soggetti a PUA la disciplina di POC e/o di PUA stesso dovrà garantire tali obiettivi definendo specifici parametri.

Possono essere realizzati anche nelle eventuali aree destinate a verde privato di cui all’art. IV.1.10, poste fra la città consolidata e la zona agricola.

3. In tutte le NC, e nelle RE che determinino aumento di SC e in ogni intervento che prevede aumento di Unità immobiliari, vanno individuati progettati e realizzati nell'ambito di ciascun intervento, parcheggi nelle quantità prescritte, in funzione delle diverse destinazioni d’uso degli impianti e degli edifici, dalla successiva tabella, che fa parte integrante del presente articolo.

Non vi è obbligo di reperire nuovi spazi di parcheggio in caso di ampliamento di una singola Unità Immobiliare fino a 40 m² di SC.

4. Nella Città Storica il reperimento dei parcheggi è richiesto solo nell’ambito di PUA o PUC/PUAO ed è possibile localizzare parcheggi pubblici e/o privati interrati e/o servizi accessori a condizione che venga effettuata preventivamente un’indagine atta a verificare la presenza o meno di reperti archeologici.

5. Qualora non risultasse possibile soddisfare la dotazione richiesta di parcheggi nel lotto di intervento i parcheggi privati e privati di uso pubblico possono essere reperiti/compensati con le seguenti modalità:

a) potranno essere reperiti con le modalità di cui al c4 art. 9 della L. 122/89 e s.m.i.

b) il soddisfacimento dei parcheggi dovuto per interventi su edifici esistenti e/o cambi d’uso può essere assicurato attraverso la realizzazione in aree limitrofe di lavori su suolo pubblico a favore della mobilità, di pari valore dei parcheggi non realizzabili, definiti in accordo con il Servizio competente dell’Area Infrastrutture Civili.

In alternativa è ammessa la monetizzazione degli stessi secondo modalità e parametri da definirsi dal preposto Servizio Patrimonio sulla base dei costi reali di realizzazione delle opere e la stima del valore di mercato delle aree

c) nel caso di mutamento di destinazione d’uso e/o di RE con aumento di UI è consentito il reperimento:

- di un max del 50% della dotazione richiesta su area pubblica limitrofa previa presentazione di idonea documentazione e studio che accerti anche che dalla deroga non derivino situazioni di pericolo, o intralcio alla circolazione e che la dotazione dei parcheggi pubblici esistenti lo consenta

- della dotazione richiesta su aree private non di pertinenza dell’Unità immobiliare oggetto dell’intervento, destinate e/o da destinare alla sosta, purché poste in un intorno di m 300 e purchè risultino realisticamente fruibili e facilmente individuabili e i relativi percorsi di collegamento siano privi di barriere architettoniche; tale utilizzo dovrà essere garantito mediante apposito atto unilaterale d’obbligo registrato, da valersi nei confronti dei terzi, successori o comunque aventi causa.

La deroga è concessa dal dirigente del SUE previo parere del Servizio Mobilità e Viabilità.

In ogni caso gli stalli di parcheggio riservati ai diversamente abili dovranno comunque essere collocati all'interno dell'area di pertinenza dell'immobile ed in prossimità degli ingressi ai locali.

Tali deroghe non sono applicabili in casi di utilizzo delle superfici di posti/auto esistenti ad altri scopi.

Sono escluse dalla possibilità di deroga le Attività ludico-ricreative con problematiche di impatto sociale Spr8 e i servizi ad alta affluenza di pubblico Spr2.

6. Nei casi di iniziative tendenti all’ammodernamento, alla qualificazione e al consolidamento della rete commerciale preesistente, di cui al punto 5.25 lettere a) e c) della DCR n. 1253/1999 e s.m.i., la dotazione di parcheggi pertinenziali può essere ridotta del 30%. Il reperimento delle dotazioni di parcheggio non è dovuto nel caso di cui alla lettera b) della citata DCR n. 1253/1999 e s.m.i.

In tutti i suddetti casi a titolo compensativo deve essere previsto il miglioramento dell’accessibilità pedonale e con veicoli sostenibili e/o l’incremento della sosta di biciclette, ciclomotori, motocicli e/o opere di arredo urbano.

7. Nelle Centralità e/o assi di valorizzazione commerciale e turistica la quota di SC attribuita quale incentivo, non concorre al calcolo della dotazione di parcheggio.

8. Limitatamente agli Esercizi di vicinato (C1) ai Servizi pubblici (Spu) e ai Servizi privati (Spr), previo parere del Servizio competente in tema di mobilità, possono concorrere a determinare lo standard di parcheggio anche spazi di sosta destinati a biciclette, ciclomotori e motocicli alle seguenti condizioni:

- che la superficie considerata non sia eccedente il 15% della superficie da destinare a posti auto

- che la dotazione di sosta sia soddisfatta completamente all’interno dell’area privata e pertanto non sia richiesta o sia già stata concessa la deroga ai parcheggi ai sensi del presente articolo.

9. Per la realizzazione dei parcheggi, ferma restando la dotazione complessiva totale richiesta per le singole componenti, è ammessa, previa convenzione, una diversa ripartizione delle quote fra parcheggi pubblici, parcheggi privati di uso pubblico e parcheggi privati, in rapporto alle diverse caratteristiche di concorso di pubblico e di organizzazione funzionale dell’attività.

10. Al fine di migliorare la qualità urbana, la dotazione e fruibilità degli spazi pubblici e privati comuni, è consentita la realizzazione di garage e posti auto in vani interrati ed in elevazione (esclusivamente con strutture smontabili e amovibili). Le relative superfici non concorrono al calcolo della SC qualora:

- ricadenti in comparti e/o ambiti soggetti a strumento urbanistico preventivo che ne preveda espressamente la non computabilità e/o favoriscano la realizzazione di spazi porticati, piazze, aree verdi e pedonali, usi commerciali e servizi privati

- siano destinati ad uso pubblico - siano a servizio:

- di edifici ad uso direzionale, commerciale, ricettivo alberghiero, per servizi pubblici e privati; purché i garage e i posti auto abbiano funzione collettiva e ingresso comune

- di Ue plurifamiliari purché i garage e i posti auto abbiano ingresso comune e la superficie scoperta di pertinenza della Ue sia sistemata a verde per almeno il 50%

11. La superficie in m² di cui alla tabella successiva, è calcolata sulla SC, con esclusione comunque della SA destinata ad autorimessa o garage.

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