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FIFINNAALLIITTÀÀ EE DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDEELLLLOO SSPPAAZZIIOO PPOORRTTUUAALLEE[Art. VII.1.1] Finalità e articolazione delle componenti dello spazio portuale
1. Per lo Spazio portuale il RUE ha la finalità di migliorare l’assetto delle aree del porto per una maggiore sostenibilità e sicurezza, perseguendo la qualità ecologica-ambientale degli insediamenti sia al suo interno che in rapporto alle aree limitrofe. In relazione alle singole componenti il RUE contiene le regole di riferimento per gli interventi di Attuazione diretta finalizzati al completamento, mantenimento, riqualificazione e sviluppo degli insediamenti esistenti e norme specifiche in ordine alla sicurezza ed, in particolare, ai Rischi da Incidente Rilevante RIR.
2. Le componenti dello Spazio portuale sono individuate dal RUE secondo la seguente classificazione:
a) aree consolidate per attività produttive portuali
b) aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di PU vigenti alla data di adozione del PSC c) aree consolidate per attività produttive portuali con impianti a Rischio di Incidente Rilevante RIR d) aree consolidate per attività industriali portuali
e) aree consolidate per cantieristica f) Centro Direzionale del Porto g) Servizi al Porto.
[Art. VII.1.2] Disposizioni di carattere generale
1. In tutte le componenti dello Spazio Portuale si applicano le disposizioni generali, di cui al presente articolo, fatte sale le diverse prescrizioni o limitazioni di cui alle specifiche norme di componente.
2. Sono ammessi tutti gli usi PO di cui alle lettere c) e d) dell’art. II.2.3. Non sono comunque consentiti nuovi impianti per la produzione di energia da combustibili fossili; quelli esistenti possono essere sostituiti e/o modificati solo se:
- gli interventi comportano miglioramenti tecnologici all’impianto e non comportino aggravio al bilancio delle emissioni in atmosfera con particolare riferimento alle polveri e agli ossidi di azoto, in conformità alle prescrizioni del PAIR;
- la produzione energetica sia finalizzata all’autoconsumo;
- viene realizzato il massimo utilizzo possibile dell’energia termica prodotta anche attraverso lo sviluppo di reti di teleriscaldamento.
Tali impianti esistenti possono essere trasformati in impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) come definiti dal D.M. MISE 05/09/2011 e s.m.i.
I progetti relativi ad attività di produzione, stoccaggio, movimentazione di materiali polverulenti devono essere coordinati con le prescrizioni stabilite dalla Provincia, quale autorità competente, ai sensi della parte I dell’allegato V (polveri e sostanze organiche liquide) della parte V del D.Lgs 152/2006.
3. In tali aree si applicano i seguenti indici e parametri:
- Uf ≤ 0,8 m²/m², comprensivi di tutte le dotazioni e gli accessori eventualmente richiesti e/o prescritti per l'approvazione dell'intervento da parte degli Enti istituzionalmente competenti e/o per garantire la sicurezza - IVL ≥ 0,3
- De = IVL
- Distanza dal confine stradale ≥ m 6,00 o in confine con rispetto stradale individuato
- Distanza dai confini di proprietà e/o di zona (componente) = IVL, con un minimo di m 5,00 o in confine previo accordo tra i proprietari
- Superficie operativa (percorsi interni, aree di parcheggio, etc.): ≥ 20% della SF. La predetta entità di superficie operativa soddisfa anche la dotazione di parcheggi privati al lotto di cui all'art. III.3.2 delle presenti norme - L’IVL e la distanza di m 5,00 dai confini di proprietà e/o di zona (componente) non si applicano alle costruzioni
e installazioni frontistanti alle aree di banchina portuale, previo nulla osta. da parte dell’Autorità Portuale.
4. Nelle aree interessate da aree di isodanno derivanti dalla presenza di stabilimenti soggetti agli obblighi del D.Lgs 105/2015 (stabilimenti RIR), gli interventi sono subordinati ad una verifica di coerenza con le categorie territoriali ritenute compatibili con la presenza di stabilimenti RIR ai sensi del Decreto 9 maggio 2001 e s.m.i.
5. Sono considerate installazioni temporanee di cantiere, anche le strutture provvisorie necessarie e funzionali alla gestione delle attività d’impresa in relazione agli usi consentiti nello Spazio portuale, fino alla concorrenza massima di 1.000 m² di SC per il periodo necessario alla ultimazione della commessa e comunque non oltre 2 anni.
Qualora le attività di movimentazione/stoccaggio/produzione si svolgano su aree differenti (per proprietà e/o destinazione e/o su aree non contigue), la realizzazione delle installazioni provvisorie potrà interessare anche una soltanto delle aree coinvolte nell’attività. A tal fine, solo per quest'ultimo caso e qualora intenda avvalersi della possibilità, il titolare dell’attività dovrà presentare la comunicazione prescritta, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività.
[Art. VII.1.3] Aree consolidate per attività produttive portuali Destinazioni / esclusioni
1. Le Aree consolidate per attività produttive portuali sono destinate alle attività che, per ragioni logistiche, debbono avere una stretta relazione con il porto.
2. Nelle Aree consolidate per attività produttive portuali si applicano usi, indici e parametri dell’art. VII.1.2, con le relative limitazioni.
In tali zone non sono consentiti:
- nuovi impianti e/o potenziamento di impianti esistenti per movimentazione, deposito e lavorazione di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008), salvo il caso che derivino dal trasferimento di uguali quantità e tipologie già insediate nell’ambito dei processi di delocalizzazione previsti dall’art. VII.1.5, c3
- nuovi impianti RIR, anche mediante potenziamento di impianti esistenti, nel caso questi comportino aree di isodanno esterne ai confini di stabilimento, al di fuori della procedura per la delocalizzazione prevista dall’art.
VII.1.5, c3, fatto salvo quanto diversamente disposto dall’art. VII.1.5 per gli stabilimenti/impianti RIR esistenti.
3. In tali aree si interviene mediante attuazione diretta, previo adeguamento delle eventuali opere di urbanizzazione incomplete.
[Art. VII.1.4] Aree consolidate per attività produttive portuali facenti parte di PU vigenti alla data di adozione del PSC
1. Nelle Aree consolidate per attività produttive portuali il RUE individua le parti che sono comprese in PU approvati ed in corso di attuazione alla data di adozione del PSC.
I Progetti Unitari di cui si tratta sono i seguenti:
a) Progetto Unitario "Trattaroli Destra", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 30880/936 del 19.7.1990
b) Progetto Unitario "Trattaroli Sinistra", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 30879/935 del 19.7.1990
c) Progetto Unitario "Lottizzazione Ovest Piomboni", approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.
51890/1831 del 22.12.1987
d) Progetto Unitario "Darsena S.Vitale", approvato dal Consiglio Comunale ed esecutivo dal 16.2.1989.
2. In tali aree, si applicano usi, indici e parametri di cui all’art. VII.1.2 con riferimento ad una SF calcolata al netto delle aree di uso pubblico già previste dai rispettivi PU, o, qualora non in contrasto, le previsioni dei PU approvati, fermo restando che l’attuazione o il completamento delle parti pubbliche o di uso pubblico è regolata dalle prescrizioni dei singoli PU approvati.
3. I PU vigenti possono essere modificati sulla base di uno specifico PUA, come indicato nell’art. 37 delle NTA del POC.
[Art. VII.1.5] Aree consolidate per attività produttive portuali con impianti a Rischio di Incidente Rilevante RIR 1. Gli stabilimenti/impianti esistenti classificati RIR, rappresentati con le relative aree di isodanno nell’elaborato
QUADRO CONOSCITIVO del PSC, tavola B3.2.a (o Elaborato Tecnico RIR), sono individuati con apposito perimetro nelle tavole RUE 2; tali stabilimenti/impianti possono essere oggetto di MO e MS e possono essere potenziati/integrati sulla base degli indici e delle prescrizioni di cui all’art. VII.1.2 precedente, purché nei relativi progetti non siano previsti la detenzione e/o l’uso di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008), e/o il potenziamento e/o l'integrazione non comportino l'incremento delle aree di isodanno all'esterno del confine dello stabilimento rispetto agli scenari rappresentati nell’elaborato sopra riportato.
In tale componente sono ammessi esclusivamente i seguenti usi: PO.1, PO.4 e PO.6.
2. La realizzazione di nuovi stabilimenti/impianti o gli interventi di modifica di stabilimenti/impianti esistenti che comportino nuove aree di isodanno e/o l'incremento delle aree di isodanno all’esterno del confine dello stabilimento stesso possono essere previsti solo nel caso di trasferimento di uguali quantità e tipologie già insediate e nell’ambito dei processi di delocalizzazione di cui al successivo c3.
3. Salvo quanto definito dal POC, gli interventi di Delocalizzazione di stabilimenti e/o impianti RIR esistenti, devono essere finalizzati alla eliminazione e/o riduzione degli scenari di rischio e delle relative aree di isodanno e devono essere previsti e valutati nell’ambito di specifici progetti di delocalizzazione da attuarsi tramite PUA.
Detti PUA dovranno:
- riguardare l’ambito territoriale costituito dall’area su cui è insediato l’impianto da delocalizzare e dall’area di nuova localizzazione dell’impianto
- dimostrare che il bilancio della delocalizzazione non produce a livello complessivo un peggioramento degli scenari di rischio e delle relative aree di isodanno esterni allo stabilimento rappresentati nell’elaborato B3.2.a (QUADRO CONOSCITIVO del PSC)
- rispettare indici e parametri di insediamento vigenti per la zona di nuova localizzazione
- prevedere l’installazione di nuovi impianti o la modifica di stabilimenti esistenti che comportino aggravio degli scenari di rischio e delle aree di isodanno all’esterno del confine dello stabilimento solo a fronte di una contemporanea e corrispondente eliminazione di scenari di rischio e di aree di isodanno esistenti in zone più prossime agli ambiti urbani e/o a zone sensibili dal punto di vista ambientale
- prevedere gli usi ammessi nell'area su cui era insediato l'impianto/stabilimento, una volta che questo sia stato delocalizzato; in caso di dismissione totale degli impianti RIR dall'area, gli usi ammessi potranno essere integrati, rispetto a quelli già previsti al c1, con gli usi indicati all'art. VII.1.2.
Ai PUA è associata una convenzione contenente i termini della delocalizzazione ed i relativi obblighi, con particolare riguardo agli impegni finalizzati alla bonifica ed al riuso dei luoghi degli impianti dimessi.
[Art. VII.1.6] Aree consolidate per attività industriali portuali
1. Il RUE negli elaborati di RUE 2 individua le aree consolidate per attivià industriali portuali nelle quali è ammesso, oltre agli usi di cui all’art. VII.1.2, anche l’uso Pr1.
2. In tali aree il RUE si attua per intervento diretto applicando gli indici e i parametri di cui all’art. VII.1.2 con le seguenti prescrizioni, da documentarsi in sede di progetto:
- l’attività da insediare deve esere connessa per ragioni logistiche con l’infrastruttura portuale - l’attività deve essere compatibile con le zone ambientali limitrofe.
[Art. VII.1.7] Aree consolidate per cantieristica
1. Le Aree consolidate per cantieristica sono destinate ad attività di produzione e servizio per la nautica da diporto, ad attività di produzione e servizio per il settore off-shore e ad attività di servizio generali per il porto.
In tale componente sono ammessi esclusivamente i seguenti usi: PO.2 e PO.3.
Il mantenimento e potenziamento dell’impianto di raccolta e trattamento delle acque di sentina è sempre compatibile con la destinazione di zona trattandosi di presidio ambientale di carattere generale esistente.
2. In tali Aree, ai fini del mantenimento e completamento degli insediamenti esistenti e/o alla costituzione di presidi ambientali ed al loro potenziamento (captazione e trattamento acque di prima pioggia, raccolta e trattamento delle acque di sentina, abbattimento polveri, spazi verdi, filari alberati, ecc.), si interviene per “attuazione diretta semplice”, applicando gli indici e i parametri di cui all’art. VII.1.2 con la seguente eccezione:
- De = IVL, con un minimo di m 10 fra edifici ricadenti in proprietà diverse.
3. In caso di interventi rilevanti con RU e/o riconversione produttiva si applica la disciplina di POC.
[Art. VII.1.8] Centro Direzionale del porto
1. Il RUE negli elaborati RUE 2, individua l’area del “Centro Direzionale del porto soggetta ad intervento diretto per il completamento/integrazione del 1° stralcio funzionale realizzato con PdC n° 621/2007 rilasciato in data 13/11/2007.
In tale area sono ammessi esclusivamente i seguenti usi: PO.3, C1, C2, C3, T1, Spu, Spr (ad esclusione del Spr8) e Sm, e si applicano i seguenti indici e parametri:
- SC ≤ 25.000 m² - H ≤ 30 m - De = IVL
- Distanza dal confine stradale ≥ m 6,00
- Distanza dai confini di proprietà e/o di zona (componente) = IVL con un minimo di m 5,00.
L’attuazione in modalità indiretta del comparto di nuovo impianto, come individuato dal PSC e dal RUE negli elaborati RUE 2, è disciplinato dall’art. 46 c4 lett. B) del POC.
[Art. VII.1.9] Servizi al Porto
1. Le aree per servizi al Porto sono destinate esclusivamente ad attività pubbliche e private di servizio al porto (PO.6) che necessitano di particolari collocazioni in relazione al canale portuale. Tali aree sono in particolare destinate al mantenimento delle strutture relative ai servizi di rimorchio ed ormeggio ed alla loro integrazione con strutture dedicate al servizio di attività off shore; rientrano in tali usi le sedi amministrative ed operative, nonché i servizi di foresteria dedicati al personale imbarcato.
2. In tali aree, ai fini del mantenimento e completamento degli insediamenti esistenti ed alla realizzazione di nuovi insediamenti a servizio delle attività off shore si interviene per “attuazione diretta semplice”, applicando i seguenti indici e parametri:
- Uf ≤ 0,60 m²/ m² - De = IVL
- Distanza dal confine stradale ≥ m 6,00
- Distanza dai confini di proprietà e/o di zona (componente) = IVL con un minimo di m 5,00
- L’IVL e la distanza di m 5,00 dai confini di proprietà e/o di zona (componente) non si applicano alle costruzioni e installazioni frontistanti alle aree di banchina portuale, previo nulla osta da parte dell’Autorità Portuale.
[Art. VII.1.10] Particolari modalità attuative
1. Nelle Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali, nelle Aree di ristrutturazione per attività industriali e produttive portuali, nelle aree del Polo Centro Direzionale del porto, nelle Aree di ristrutturazione per attività produttive-terziarie, nelle Aree di transizione allo spazio urbano e nelle Aree di nuovo impianto per la logistica portuale in destra del canale portuale, fino alla approvazione dei relativi PUA previsti dalle Norme di POC possono essere attuati gli interventi di cui ai successivi c2, c3, c4.
2. Le Aree di nuovo impianto per attività produttive portuali e le aree del Polo Centro Direzionale del porto e le Aree di nuovo impianto per la logistica portuale possono essere temporaneamente utilizzate per il trattamento e utilizzate per il deposito temporaneo e/o finale del materiale proveniente dall’escavo del canale portuale, sulla base di conformi previsioni del progetto esecutivo di dragaggio e previa verifica di compatibilità ambientale dei materiali di escavo nel rispetto della pianificazione sovraordinata e della vigente legislazione in materia.
3. Le Aree di ristrutturazione per attività produttive-terziarie sono soggette ad attuazione indiretta ai sensi dell’art. 33 del POC.
● Fino all’approvazione del PUA previsto all’art. 33 del POC, gli insediamenti produttivi esistenti all'interno del deposito “PETRA” possono essere oggetto esclusivamente dei seguenti interventi:
- gli stabilimenti/impianti esistenti classificati a RIR, individuati con le relative aree di isodanno nell’elaborato QUADRO CONOSCITIVO del PSC, tavola B3.2.a anche nel caso in cui siano presenti o previsti la detenzione e/o l’uso di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008), possono essere oggetto di MO e/o di interventi finalizzati al conseguimento di maggiori condizioni di sicurezza
- gli stabilimenti/impianti esistenti classificati a RIR, nei quali non siano presenti o previsti la detenzione e/o l’uso di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008), che possono essere oggetto di interventi di MS purché l'intervento non introduca la detenzione e/o l’uso di sostanze con sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008), e/o l’intervento non comporti aggravio delle aree di isodanno all’esterno del confine dello stabilimento
- per la sostituzione e/o modifica di impianti per la produzione di energia da combustibili fossili vale quanto riportato al c2 dell’art.VII.1.2.
● All’esterno del deposito “PETRA” sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:
- interventi finalizzati alla bonifica dei suoli - interventi relativi alla realizzazione del by-pass
- gli edifici e gli impianti esistenti possono essere oggetto di interventi di MO, MS, D.
4. Fino alla approvazione dei PUA previsti dall'art. 35 del POC, nelle Aree di transizione allo spazio urbano gli insediamenti produttivi esistenti, in riferimento alla relativa tipologia, possono essere oggetto dei seguenti interventi:
- gli stabilimenti/impianti esistenti classificati a RIR, e quelli in cui siano presenti la detenzione e/o l’uso di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 e R12 ai sensi della Direttiva 67/548 CEE (ora sostituita dal Reg. CE 1272/2008), sono prioritariamente destinati alla delocalizzazione secondo le procedure di cui all’art. VII.1.5.
Per gli stabilimenti/impianti RIR in cui siano presenti la detenzione e l’uso di sostanze con sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 ed R12 sono ammessi esclusivamente interventi di MO.
Per gli stabilimenti/impianti RIR in cui non siano presenti la detenzione e l’uso di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 ed R12 sono consentiti interventi di MO e MS purchè gli interventi non prevedano la detenzione e/o l’uso di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 ed R12 e/o l’intervento non comporti aggravio delle aree di isodanno in relazione agli scenari rappresentati nell’elaborato QUADRO CONOSCITIVO del PSC, tavola B3.2.a, all’esterno del confine dello stabilimento; sono sempre consentiti gli interventi finalizzati al conseguimento di maggiori condizioni di sicurezza
OSS 42 ID 3064
In riferimento all'area RIGROS, inserire nel testo dell'art.VII.1.10 c.4, o in cartografica, che la possibilità di integrare/ampliare gli insediamenti produttivi avvenga applicando indici e parametri dell'art.VIII.6.12 attraverso interventi diretti.
- gli insediamenti esistenti relativi ad attività non classificate a rischio di incidente rilevante RIR e senza la presenza di sostanze aventi le caratteristiche per le quali erano classificate R11 ed R12, che comunque non siano nocive, dannose o rumorose secondo eventuale valutazione tecnica di AUSL e/o ARPAE, possono essere mantenute e/o integrate applicando indici e parametri dell’art. VIII.6.12, escluso il c5 (Città consolidata o in via di consolidamento prevalentemente per attività produttiva), attraverso interventi diretti semplici di cui all’art. 21 del PSC.
La medesima possibilità di integrazione all'interno delle Aree di Transizione è concessa, alle stesse condizioni di cui sopra, anche agli insediamenti produttivi esistenti in aree contigue alle Aree di Transizione o separate da esse solo da viabilità e/o spazi pubblici.
Nel caso in cui gli interventi di integrazione comportino elevata domanda di sosta e/o risultino suscettibili di attivare correnti di traffico rilevanti ai fini della fluidità e della sicurezza della circolazione (condizioni da verificare previa adeguata analisi progettuale degli impatti viabilistici generati dagli interventi), si applica quanto previsto al c.7 dell'art. VIII.6.3.