Parte VI – Dichiarazioni finali
CODICE CIG 8155468917
L'anno 2020, il giorno ……. del mese di ………., nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge
TRA
- l'Arch. Michele Saglioni, nella sua qualità di Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Bellaria Igea Bellaria Igea Marina, con sede in Piazza del Popolo 1 a Bellaria Igea Marina, C.F./Partita Iva 00250950409, che agisce in nome, per conto nell’interesse del Comune stesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. …. del ../../2020, d’ora innanzi citato come “Comune”;
E
- Il professionista /studio/società..., (seguono dati) ,……….., in qualità di professionista incaricato., con sede legale in ……….via/piazza……….., C.F./, Partita Iva
……….., d’ora innanzi citato come “Professionista”), tra le parti come sopra costituite
Si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 Oggetto dell’accordo quadro
Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva senza ulteriore negoziazione o consultazione dell’operatore economico ed ai sensi dell’art. 54 c. 3 del d.lgs. n. 50/2016 (d’ora in poi Codice), i futuri contratti applicativi per la fornitura dei servizi di architettura ed ingegneria ed altri servizi tecnici, ex art. 3, comma 1, lett. vvv), del d.lgs. 50/2016, inerenti la realizzazione dell’opera pubblica “ Nuovo asse pedonale in prosecuzione di viale Cristoforo Colombo “ a Bellaria Igea Marina per un importo complessivo di € 2.946.259,09, e precisamente la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,la direzione lavori e la tenuta della contabilità.
Il RUP ha preliminarmente accertato che trattasi, ai sensi dell’art. 23 comma 2 D.lgs 50/2016 di progettazione di lavori di non particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, in quanto trattasi di costruzione di un asse viario con unica ID e categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ – viabilità ordinaria - V.02, grado di complessità 0,45.
I servizi saranno affidati dal Comune nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dall’Ente medesimo, in relazione alle proprie esigenze.
I servizi dovranno essere realizzati in conformità alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche di cui alla documentazione che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo elencata al successivo art. 5.
Art. 2 Normativa di riferimento
1. Dovranno essere osservate le normative vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza, e in particolare:
COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA - Prot.N.0002480/2020 del 20/01/2020 13:26:03 - tipo: U Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da MICHELE SAGLIONI e stampato il giorno 20/01/2020 da del Vecchio Cosimo Damiano.
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i.;
- D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto 19/4/2000 n.145 regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici;
- D.M.14/01/2008 Norme tecniche delle costruzioni;
- D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
Art. 3 Durata
Il termine di validità contrattuale del presente Accordo viene stabilito in quattro (4) anni dalla stipula, ovvero dalla data di consegna del servizio se antecedente, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e, salvo, invece, che l’importo contrattuale e le opzioni previste vengano utilizzati in un termine minore esaurendo l’importo massimo spendibile e fino al raggiungimento del medesimo.
Alla scadenza del presente Accordo, la Stazione Appaltante non potrà aggiudicare ulteriori contratti, tuttavia le condizioni del presente accordo e le specifiche tecniche resteranno vigenti fino al termine dell’esecuzione dell’ultimo contratto applicativo.
Detta protrazione dei termini non darà al Professionista, alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
Art. 4 Contratti applicativi
La stipula dell’Accordo Quadro consentirà al Comune la formulazione di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “applicativi” o “discendenti”) con il Professionista, senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi indicati ed aggiudicati in sede di gara.
I contratti applicativi saranno approvati con apposite Determine Dirigenziali del Responsabile del servizio.
Dal momento della stipula del contratto applicativo, il Professionista dovrà essere immediatamente in grado di erogare il servizio e di darvi esecuzione nel tempo indicato negli ordini stessi.
Non esiste un numero massimo di contratti applicativi aggiudicabili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati con i singoli contratti che non dovrà superare il limite definito dall’art. 5 del presente Accordo; parimenti il Comune non garantisce un numero di contratti applicativi o un quantitativo minimo di servizio da attivare nel periodo considerato.
Le attività di cui all’Accordo quadro non sono affidate al Professionista in esclusiva e, pertanto,il Comune , nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Professionista medesimo.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente Accordo Quadro.
Art. 5. Condizioni generali
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Il professionista , preso atto della natura delle prestazioni oggetto del presente Accordo, si impegna ad eseguirle a regola d’arte nel rispetto di quanto previsto nella documentazione sotto elencata, nell’offerta qualitativa presentata in sede di gara, nonché in tutte le norme di legge e disposizioni in materia vigenti e che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo.
Il Professionista dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.
Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Comune non assume nessun obbligo nei confronti del Professionista se non quello del rispetto delle condizioni previste nei contratti applicativi.
Tutti gli appalti oggetto del presente Accordo saranno affidati e specificati di volta in volta al Professionista , con la stipula di appositi contratti applicativi.
Il Professionista non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché il Comune non aggiudicherà e sottoscriverà i contratti applicativi.
Per quanto riguarda l’esecuzione delle prestazioni,queste dovranno essere svolte alle condizioni di cui al presente atto e dell’offerta tecnica ed economica oggetto di aggiudicazione da intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
i singoli contratti applicativi prevedono, nello specifico, le prestazioni di cui all’allegato elenco con i prezzi unitari da cui vanno decurtati i ribassi percentuali offerti in sede di procedura di affidamento.
Il professionista svolgerà gli incarichi in stretto contatto con il Responsabile del Procedimento dell’Amministrazione, individuato nella persona dell’Arch. Michele Saglioni, dal quale riceverà le necessarie istruzioni e linee guida alle quali dovrà attenersi.
Il professionista dovrà interfacciarsi con le altre figure professionali eventualmente incaricate dall’amministrazione.
Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati,si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D.Lgs. n. 50/2016 , dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dal Codice Civile,dal d.lgs. n. 66/2017, dalla L.R. n. 26/2001 e dalla L. n. 104/1992 e da tutta l’altra normativa vigente in materia.
Art. 6 Gruppo di lavoro e Consulenti specialistici
Considerata la tipologia e la natura specifica delle prestazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico affidato il Professionista avvalersi della collaborazione dei seguenti Tecnici, ognuno per la propria specifica competenza, e nel dettaglioi:
Ing. ……….. : ………, iscritto Ordine Professionale………..
Arch. ……….. : ……… iscritto Ordine Professionale………
Geom. ……….. : ……… iscritto Ordine Professionale………..
P.I. ……….. : ……… iscritto Ordine Professionale………..
Il Professionista incaricato del coordinamento del gruppo di lavoro sarà ………
iscritto all’Ordine Professionale………..
Resta inteso che i compensi dovuti ai Tecnici di cui sopra saranno di spettanza del Professionista incaricato
COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA - Prot.N.0002480/2020 del 20/01/2020 13:26:03 - tipo: U Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da MICHELE SAGLIONI e stampato il giorno 20/01/2020 da del Vecchio Cosimo Damiano.
tra il Professionista e tali Tecnici saranno regolamentati con appositi contratti tra le parti interessate. Questi ultimi nulla avranno a pretendere nei confronti del Committente sottoscrittore del presente documento.
Il Professionista potrà avvalersi di consulenti specialistici di propria fiducia, senza per questo poter richiedere ulteriori compensi e rimborsi, ed è comunque tenuto alla sottoscrizione di tutti gli elaborati.
Art. 7 Importo dell’Accordo
L’importo dell’Accordo Quadro ammonta a € ………. (Euro………..) individuato applicando la decurtazione dei ribassi percentuali offerti in sede di gara all’importo complessivo di € € 117.112,10, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, ed è comprensivo del rimborso spese fissato in una quota percentuale del 3% sull’imponibile di € 113.701,07, oneri da interferenza lavorativa pari a 0.
Il corrispettivo dei servizi di ingegneria ed architettura oggetto dei successivi contratti applicativi, determinante il valore complessivo dell’accordo quadro, è stato calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m.
17.6.2016), secondo il dettaglio di cui all’elaborato denominato “Calcolo dei corrispettivi” redatto secondo i parametri ivi indicati
Non sono previste opzioni di proroga o rinnovo. E’ prevista l’opzione, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, per cui qualora nella fase di redazione degli elaborati progettuali (progetto definitivo ed esecutivo in unico livello), dovessero essere modificati gli importi dei lavori di cui al presente avviso, nonché qualora in fase di esecuzione dei lavori oggetto di progettazione si presentino situazioni impreviste ed imprevedibili per le quali necessitino variazioni/varianti al progetto approvato ed appaltato, o altri servizi tecnici accessori ai servizi tecnici in appalto relativi all’opera pubblica considerata, è possibile sottoscrivere altri contratti accessori comportanti una diminuzione o un aumento delle prestazioni tecniche fino a concorrenza del quinto d’obbligo di cui all’art. 106 comma 12 del D.Lgs n. 50/2016. In tali casi il R.U.P. può imporre al contraente l'esecuzione dei servizi alle stesse condizioni previste nel contratto originario con applicazione del ribasso percentuale offerto. Le modifiche non dovranno alterare la natura generale dell’appalto e, in tal caso, il contraente non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
L’importo massimo di cui al precedente comma rappresenta, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 106 c.1lett.
a) del d.lgs. n. 50/2016, la soglia massima di modifica contrattuale attivabile dal RUP durante il periodo di efficacia. L’importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. Il Comune non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento della soglia massima che è meramente presuntiva. L’Appaltatore, per contro, è vincolato all’esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno affidati con specifici contratti applicativi aggiudicati dal Comune.
I prezzi applicati saranno quelli di aggiudicazione della gara, non sono ammessi accordi al rialzo per qualsiasi ragione. Il prezzo in base al quale verrà aggiudicato l’appalto si intende accettato dal Professionista in base a calcoli di propria convenienza e congruità, a proprio rischio, ed è quindi, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità. Il Prezzo è da considerarsi onnicomprensivo e riguarda il costo di tutti i servizi nella loro interezza.
COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA - Prot.N.0002480/2020 del 20/01/2020 13:26:03 - tipo: U Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale firmato digitalmente da MICHELE SAGLIONI e stampato il giorno 20/01/2020 da del Vecchio Cosimo Damiano.
Art. 8 Incompatibilità
Il professionista e i componenti il gruppo di lavoro non potranno partecipare né all'appalto o alla concessione, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi al lavoro pubblico oggetto del presente incarico di progettazione.
Ai medesimi appalto, concessione, subappalti e cottimi non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista ai sensi dell'art.2359 C.C.
Art. 9 Termine per le prestazioni
Il professionista dovrà espletare le prestazioni professionali riportate nei singoli contratti applicativi in accordo con il Responsabile del Procedimento.
- redazione progetto definitivo: consegna elaborati entro gg.45 (quarantacinque giorni) naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula del contratto o consegna anticipata del servizio;
- redazione progetto esecutivo: consegna elaborati entro gg45 (quarantacinque giorni) naturali e consecutivi a partire dalla data di approvazione del progetto definitivo da parte dell’Amministrazione Comunale
Sono fatte salve proroghe o sospensioni concordate con il RUP nelle more per l’ottenimento di nulla osta e dell’Autorizzazione paesaggistica .
Per quel che riguarda la Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza, le prestazioni verranno svolte nei termini stabiliti nell'esecuzione dei lavori.
Art. 10 Ritardi e penali
I termini di cui all’art. 9 sono da considerarsi inderogabili ed essenziali in relazione alle necessità di ultimazione della stessa opera pubblica, per cui ogni ritardo comporterà, salvo i casi di concessione di proroga per forza maggiore e per giustificati motivi, l'applicazione di una penale computata in ragione del 1
% dell'onorario complessivo per ogni settimana di ritardo, da trattenere sul saldo del compenso.
Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni trenta (30), l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.
Il professionista, in caso di particolari impedimenti ovvero di motivazioni impreviste ed imprevedibili, potrà richiedere adeguate proroghe per ognuno dei termini indicati all’art.9.
Art. 11 Garanzie e coperture assicurative
A far data dalla stipula della presente, il progettista deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Gli onorari potranno essere erogati solamente in presenza della polizza assicurativa del professionista incaricato.
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.
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La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 , a garanzia della corretta esecuzione del presente accordo, il professionista ha costituito fideiussione bancaria/assicurativa n. _____________ del ______.__., emessa dalla Banca/Assicurazione __________,________) pari al 10% dell'importo complessivo dell’Accordo, a mezzo ……… con validità pari alla durata del presente atto e conforme all’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 a prima richiesta assoluta .
La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti applicativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’ultimo contratto applicativo stipulato; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Comune verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Le cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
Il Comune ha diritto di valersi della suddetta cauzione nel caso di inadempienze contrattuali, di risarcimento dei danni e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente a valere sui vari contratti applicativi.
Il professionista dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di escussione parziale o totale della cauzione, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
Il Comune può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese derivanti da eventuali prestazioni eseguite d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto per cause dipendenti dall’Impresa, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Professionista di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura di cui al primo comma se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 12 Proprietà degli elaborati
Il professionista è tenuto alla consegna in 3 copie cartacee degli elaborati oltre ad una copia su supporto informatico sottoscritta digitalmente ed in formato editabile (formato word/excel, pdf, dwg).
Gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione;
Resta salvo , anche dopo il pagamento del compenso da parte del Committente, la proprietà intellettuale ed i diritti d’autore relativi al progetto che sono, per legge, riservati all’/agli autore/i che rilascia/ano sin d’ora, anche per i propri eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, ampio consenso alla pubblicazione di fotografie e rappresentazioni dell’opera, rinunciando ad ogni corrispettivo o indennità. Il Committente sarà comunque tenuto a citare il nome dell’/degli autore/i in tutti i casi in cui intendesse pubblicare o rendere di pubblico
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dominio l’opera. Il/i Professionista/i potrà/anno rendere pubblico il risultato del loro lavoro omettendo, se non autorizzato, il nominativo del Committente ed altri dati sensibili (ad esempio di toponomastica).
Art. 13 Modalità di pagamento degli onorari
La liquidazione dei corrispettivi dovuti all’affidatario, avverrà solo a seguito di positiva verifica del rendiconto periodico di dette ore e su presentazione di regolari fatture, entro 30 (trenta) giorni dalla data protocollo fattura, riscontrata regolare.
I compensi per le prestazioni eseguite,comprensivi di spese, dedotto il ribasso percentuale offerto in sede di gara, oltre oneri ed IVA di legge, verranno corrisposti come segue:
compenso per la progettazione definitiva, con l'approvazione del progetto definitivo;
compenso per la progettazione esecutiva, con l'approvazione del progetto esecutivo;
compenso per la direzione lavori ed il coordinamento sicurezza, con l'emissione del certificato di fine lavori;
Art. 14 Variazioni alle prestazioni richieste
Il Responsabile del Procedimento si riserva di manifestare, per ogni fase di esecuzione, il proprio motivato orientamento sui punti fondamentali del progetto; di tale orientamento e degli indirizzi e osservazioni formulati dagli Enti di Controllo, il professionista dovrà tenere conto obbligandosi ad apportare le modifiche eventualmente necessarie, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.
Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n.136 (tracciabilità dei flussi finanziari), il professionista si impegna a Comunicare al Comune di Bellaria Igea Marina gli estremi del Conto Corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alla commessa, indicando altresì i nominativi delle persone autorizzate ad operare sul suddetto conto.
Il Professionista dichiara di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i; dichiara inoltre di impegnarsi a dare immediata comunicazione al Comune di Bellaria Igea Bellaria Igea Marina ed alla Prefettura di Rimini della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 16 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Professionista si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Professionista si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Professionista si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.