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IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NELLE FONTI NORMATIVE NAZIONAL

3.1. Nel Codice Civile

Nell’originaria stesura del codice civile del 1942 il legislatore si era ispirato ad

un modello di società per azioni chiusa e a ristretta base azionaria123. Per questo la di- sciplina codicistica prevedeva un sistema di controllo finalizzato essenzialmente alla tu- tela delle minoranze e alla salvaguardia del patrimonio come forma di garanzia per i creditori sociali124.

La figura che assumeva maggior rilievo in questo contesto regolatorio era il col- legio sindacale, che si trovava investito sia di compiti di revisione contabile che di fun- zioni di controllo interno125. L’accentramento in un unico organo di responsabilità così varie, non produsse risultati soddisfacenti, soprattutto perché in molti casi i sindaci non disponevano di competenze così ampie da ricomprendere sia aspetti tecnico-contabili che aspetti operativi126.

Verso la metà degli anni ’70 si iniziò ad assistere ad un mutamento dello scena-

rio economico italiano e alla proliferazione di società per azioni che, viste le maggiori

123 Cfr. G. GASPARRI, op. cit., pag. 26. 124 Cfr. G. GASPARRI, op. cit., pag. 25.

125 Cfr. P. MARCHETTI, “Riforma del collegio sindacale e ruolo dei revisori”, in Giur. comm., 1995, il quale ha additato una contraddizione di fondo nella presenza di «un organo che si vuole do- tato di una professionalità tecnico contabile, ma al quale poi si affidano compiti che vanno ben aldi- là del controllo contabile per investire la legalità complessiva dell’attività sociale».

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dimensioni, finirono per coinvolgere gli interessi di numerosi investitori. Fu per questo che il legislatore si trovò a dover regolare in maniera differenziata la figura ed i compiti che incombevano sui sindaci delle società quotate rispetto a quelli che operavano all’interno delle società di diritto comune. In forza dell’art. 2, lett. a) della legge n.

216/74 (contenente disposizioni relative al mercato mobiliare), venne delegata al Go- verno l’emanazione di disposizioni legislative disciplinanti il tema del controllo conta-

bile all’interno delle società quotate127.

La disciplina finale, divergendo dalla precedente, prevedeva l’affidamento della

funzione di controllo contabile ad un organo esterno: la società di revisione iscritta in un apposito albo speciale. L’intervento normativo tuttavia finì per creare ulteriore confu- sione a causa della contemporanea concorrenza dei sindaci e della società di revisione contabile nell’espletamento di funzioni di controllo contabile128

.

Successivamente, con la riforma del diritto societario del 2003, si delinearono con precisione le responsabilità del collegio sindacale dando fine all’unificazione, in ca- po allo stesso, di compiti sia di controllo contabile che di controllo sull’amministrazione129

. Le nuove disposizioni codicistiche introdussero una ripartizio- ne dualistica dei controlli prevedendo un obbligo di cooperazione tra l’organo ammini-

strativo ed il collegio sindacale130.

Nonostante il collegio sindacale abbia perso, per effetto dei numerosi interventi normativi, l’esclusiva dei poteri di vigilanza sulla gestione sociale, esso rappresenta

127 Cfr. G. GASPARRI, op. cit., pag. 26.

128 Infatti l’ art 1, co. 2 del d.p.r. n. 136/75, attuativo della delega precedentemente conferi- ta all’ Esecutivo, precisava che restavano «ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile». Cfr. G. GASPARRI, op. cit., pag. 27.

129 Si veda par. 2.4. “Concetti e attori del controllo”. 130 Cfr, G. GASPARRI, op. cit., pag. 28.

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comunque un organo di importanza cruciale ed il vertice del sistema di vigilanza nelle società che adottino il sistema tradizionale131.

Ad esso competono funzioni di vigilanza “sull’osservanza della legge e dello

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”132. Per adempiere ai doveri di vigilanza im- partitegli dall’articolo 2403 c.c., i sindaci possono “in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo” 133 ed il collegio “può chiede-

re agli amministratori notizie […] sull’andamento delle operazioni sociali o su deter- minati affari”134. Inoltre il collegio sindacale, affinché possa agire adeguatamente in- formato sul generale andamento della gestione, deve “assistere alle adunanze del consi-

glio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo”135. Nell’espletamento delle loro funzioni, i sindaci “devono adempiere […] con la

professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, […]”136

.

Inoltre il codice civile dispone che, qualora la società non faccia ricorso al mer- cato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto “può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindaca-

le”137 e non da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il D.lgs. n. 39/2010, am- pliando ulteriormente le funzioni spettanti all’organo di controllo, gli attribuì la nuova

veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile138.

131 Cfr, G. GASPARRI, op. cit., pag. 55. 132 Articolo 2403, co.1, c.c.

133Articolo 2403-bis, co.1, c.c. 134Articolo 2403-bis, co.2, c.c. 135Articolo 2405, co.1, c.c.

136Articolo 2407, co.1, c.c. Si veda inoltre par. 2.1 “Significato e caratteristiche generali”. 137Articolo 2409-bis, co.3, c.c. In tal caso il collegio sindacale deve essere costituito da revi- sori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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Tuttavia la disciplina dettata dal codice civile risulta destinata a trovare applica- zione solo in via residuale; questo perché molte delle disposizioni codicistiche non tro- vano applicazione nelle società quotate. Infatti per queste ultime, le funzioni di controllo spettanti al collegio sindacale sono disciplinate quasi completamente agli artt. 148-154 del Testo Unico della Finanza139.

Con la riforma del 2003 numerose furono invece le modifiche apportate agli ar- ticoli relativi la regolazione dell’organo amministrativo. Si vuole brevemente ricordare quanto dispone l’articolo 2380-bis del codice civile in tema di amministrazione della società, prevedendo esplicitamente che “ La gestione dell’impresa spetta esclusivamente

agli amministrator, […]”140.

Successivamente l’articolo 2381 c.c. consente al consiglio di amministrazione di delegare, se l’atto costitutivo o l’assemblea lo consentono, i propri compiti “ad un

comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega”. Spetta al consiglio di amministrazione, come detta-

to dall’articolo 2381 c.c., determinare “il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di

esercizio della delega”; in qualsiasi caso al consiglio si riconosce anche il potere di

“impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni[…]”.

Ma l’aspetto che qui più ci interessa riguarda il fatto che, compito del consiglio di amministrazione è quello di valutare “l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, am-

ministrativo e contabile della società” sulla base delle informazioni ricevute dagli stessi

organi delegati. Questi ultimi, ossia il comitato esecutivo e gli amministratori delegati, “curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natu-

ra e alle dimensioni dell’impresa [...]".

139 Se ne parlerà più approfonditamente nel proseguo. 140 Cfr, G. GASPARRI, op. cit., pag. 34.

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Dunque, secondo quanto disposto dall’articolo 2381 c.c., al consiglio di ammini-

strazione spetta la direzione aziendale, attraverso la definizione delle strategie operative da attuare, e alla componente delegata del plenum spetta la gestione diretta delle funzio- ni delegate141. Inoltre alla componente non esecutiva del consiglio di amministrazione spetta un’ulteriore funzione, ossia quella di “vigilare” sul generale andamento della ge-

stione attraverso le informazioni ricevute dagli organi delegati e attraverso un’attività di monitoraggio delle performances dell’impresa142.

Se alla componente delegante spetta la verifica sull’adeguatezza dell’organigramma societario, alla componente delegata spetta la predisposizione delle

strutture organizzative e delle procedure operative più conformi alle caratteristiche e al- le finalità aziendali.

Si può concludere evidenziando che, il tratto saliente di questo breve ragiona- mento, è rappresentato dal comma 3 dell’articolo 2381 c.c. che, definendo i “principi di

corretta amministrazione”143, riconosce al plenum il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione che si intreccia poi con il riconoscimento, a favore dell’organo delegante, di ampi doveri-poteri valutativi144

.

Affinché il consiglio di amministrazione nel suo plenum adempia ai propri com- piti, bipartiti tra componente delegante e delegata, in maniera corretta ed efficiente, oc- corre che i due organi lavorino in modo coordinato. È necessario infatti che, affinché la componente non esecutiva del consiglio di amministrazione vigili sulla gestione e

141 Cfr. G. GASPARRI, op. cit., pag. 36. 142 Cfr. G. GASPARRI, op. cit., pag. 37.

143 Principio elevato a clausola generale di comportamento degli amministratori delle so- cietà quotate – art 149, co. 1, lett. b, TUF.

144 Cfr. P. MONTALENTI, “Il sistema dei controlli interni nel settore assicurativo”, cit., pag. 201.

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sull’adeguato presidio dei rischi aziendali, la componente delegata produca informazio-

ni tempestive ed accurate riguardanti la gestione aziendale145.

Se quindi il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi rappresenta un segmento procedurale dell’organizzazione interna, allora la valutazione sulla sua ade-

guatezza rappresenta il fulcro dei doveri che incombono sul consiglio di amministrazio- ne nel suo plenum per perseguire una corretta gestione d’impresa146.

Da ultimo si vuole ricordare che, nel nuovo testo del codice civile, novellato dal D.lgs. n. 6 del 17 Gennaio 2003, sono stati previsti due nuovi sistemi di amministrazio- ne e di controllo: il sistema dualistico147 ed il sistema monistico148.

145 Al riguardo si veda G. GASPARRI, “I controlli interni nelle società quotate – Gli assetti del- la disciplina italiana e i problemi aperti”, in Quaderni giuridici Consob, n. 4, 2013, par. 4.1.3, “Il circui- to informativo endoconsiliare”, pagg. 49/54.

146 Cfr. P. MONTALENTI, op. cit., pag. 202.

147Disciplinato dall’articolo 2409-octies all’articolo 2409-quinquiesdecies. 148Disciplinato dall’articolo 2409-sexiesdecies all’articolo 2409-noviesdecies.

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