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Disposizioni in materia di gruppo assicurativo

IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI NEL SETTORE ASSICURATIVO

4.1. Aspetti general

4.3.5. Disposizioni in materia di gruppo assicurativo

Il Regolamento ISVAP n. 20 del 2008, sensibile al crescente mutamento degli scenari finanziari internazionali e della crescente interazione ed integrazione tra inter- mediari assicurativi368, dando attuazione agli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del Codice delle Assicurazioni Private, che attribuiscono all’ISVAP il potere di dettare di- sposizioni in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei ri- schi delle imprese e dei gruppi assicurativi369, ha normato il tema del gruppo assicurati- vo agli artt. 26 e 27 del Capo VI.

I gruppi assicurativi possono essere definiti come: “il risultato di processi di concentrazione e allocazione di valori aziendali in unità distinte e giuridicamente auto- nome, collegate da legami partecipativi e coordinate dall’unitario soggetto controllante

al fine di conseguire obiettivi di maggiore efficienza organizzativa, maggiore competiti- vità attraverso l’offerta di un’ampia gamma di prodotti, e maggiore efficacia della ge-

stione amministrativa, finanziaria e commerciale”370.

Occorre prestare attenzione alla differenza intercorrente tra il termine “gruppo

assicurativo” ed il termine “conglomerato finanziario”, in quanto quest’ultima fattispe-

cie si riferisce ad una realtà economica diversa rispetto alla prima. Per la precisione, con il termine conglomerato finanziario ci si riferisce alla concentrazione, in un unico grup- po intersettoriale, di servizi bancari, servizi finanziari e servizi assicurativi371. Quest’ultima realtà, sebbene si identifichi sempre in un gruppo di imprese, anche se ete-

rogenee, non viene normata nel Regolamento n. 20 del 2008, ma trova specifiche dispo-

368 Cfr. F. SANTOBONI, op.cit., pag. 329.

369 Cfr. Relazione al Regolamento ISVAP n. 20 del 26 Marzo 2008, op. cit., pag. 1. 370 Cfr. F. SANTOBONI, op.cit., pag. 341.

371 Cfr. MORVILLO M., “I conglomerati finanziari”, in AMOROSINO S., DESIDERIO L. (a cura di), “Il nuovo Codice delle Assicurazioni – Commento sistematico”, op.cit., pag. 65.

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sizioni in tema di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari (DIR. 2002/87, recepita in Italia con il D.lgs. 142/2005)372.

Il progetto Solvency II, nell’intento di accentuare la vigilanza sui gruppi rispetto alla vigilanza individuale, introdusse la vigilanza supplementare sui gruppi assicurativi, con il D.lgs. n. 239/2001, e successivamente la vigilanza supplementare sui conglome- rati finanziari, con il D.lgs. n. 142/2005373. Mentre con la vigilanza supplementare sui gruppi si è stabilita l’introduzione di un nuovo parametro di solvibilità, ossia il margine

di solvibilità corretto; con la vigilanza sui conglomerati, a causa del contemporaneo coinvolgimento di diverse Autorità di vigilanza, si è optato per una vigilanza in modo congiunto delle diverse Autorità di settore (IVASS, Banca d’Italia, CONSOB, COVIP) con l’identificazione di un coordinatore individuato sulla base del criterio della preva-

lenza374.

Per disporre di una nozione di gruppo assicurativo, al fine dell’individuazione del perimetro della vigilanza supplementare, occorre rivolgersi al Codice delle Assicu- razioni Private che, all’art. 82, lo identifica alternativamente nell’aggregato composto:

dall’impresa d’assicurazione o di riassicurazione italiana, capogruppo di altre imprese assicurative o strumentali controllate o dall’impresa italiana di partecipazione assicura- tiva o riassicurativa capogruppo di società assicurative o strumentali controllate375.

Nella definizione di gruppo assicurativo rilevano tre fattori: il controllo, la na- zionalità della capogruppo e l’oggetto sociale delle imprese376

. Il controllo, elemento costitutivo del gruppo assicurativo, viene chiaramente normato all’art. 72 del Codice

372 Cfr. PORZIO C., PREVIATI D., COCOZZA R., MIANI S., PISANI R., op.cit., pag. 117. 373 Cfr. PORZIO C., PREVIATI D., COCOZZA R., MIANI S., PISANI R., op.cit., pag. 117. 374 Cfr. PORZIO C., PREVIATI D., COCOZZA R., MIANI S., PISANI R., op.cit., pag. 123.

375 Cfr. art. 82, “Gruppo assicurativo”, co. 1, D.lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private.

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delle Assicurazioni Private. Il D.lgs. n. 209/2005 precisa che sussiste controllo nei casi previsti dall’art. 2359, co. 1 e co. 2, c.c., “Società controllate e società collegate”, ed in

presenza di particolari contratti o clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effet- to il potere di esercitare attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497/2497-sexies, c.c.377 L’art. 72 del D.lgs. n. 209/2005, richiamando sia il co. 1 che il co. 2 dell’art. 2359 c.c., implicitamente contempla più fattispecie di controllo: controllo

di diritto dato dalla maggioranza dei voti in assemblea e controllo di fatto ravvisabile nell’esercizio di un’influenza notevole. Mentre l’art. 73 del Codice delle Assicurazioni

Private allarga la nozione di controllo anche alla detenzione di partecipazioni indirette (cd. controllo indiretto). Ma l’art. 72, co. 2, prevedendo tre situazioni di controllo, al- larga la nozione di diritto comune e contempla situazioni di controllo non derivanti solo da rapporti partecipativi ma dall’esistenza di particolari accordi (cd. patti parasociali, di cui all’art. 2341-bis, c.c.) o di particolari rapporti da cui consegua una delle fattispecie previste all’art. 72, co. 2, lett. c)378

.

Altro elemento costitutivo della definizione di gruppo assicurativo è la naziona- lità della capogruppo379; per poter parlare di holding italiana, essa deve avere la propria sede legale in Italia, esercitare un controllo diretto o indiretto su altre società assicurati- ve, riassicurative o strumentali e non deve essere, a sua volta, controllata da altre impre- se380.

Infine occorre che l’oggetto sociale delle imprese appartenenti al gruppo sia esclusivamente assicurativo o riassicurativo, in quanto l’art. 82, co. 2 del Codice delle

377 Cfr. art. 72, “Nozione di controllo”, co. 1, D.lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private.

378 Cfr. art. 72, “Nozione di controllo”, co. 2, D.lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private.

379 Cfr. art. 83, “Impresa capogruppo”, co. 1, D.lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private.

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Assicurazioni Private esclude dal gruppo le imprese che esercitino attività bancaria o d’intermediazione finanziaria e le altre imprese soggette a vigilanza consolidata in con-

formità del Testo Unico Bancario o del Testo Unico della Finanza381.

In tema di sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, la capogruppo as- sume il ruolo di referente dell’IVASS e fornisce tutte le informazioni quantitative e qua- litative necessarie ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare382. L’art. 28-bis

del Regolamento ISVAP n. 20/2008 stabilisce spetti alla capogruppo, in qualità di re- sponsabile dell’attività di direzione e coordinamento del gruppo, inviare all’IVASS una relazione indicante: le direttive impartite, la struttura interna e i sistemi di coordinamen- to tra organi sociali e funzioni aziendali, il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi adottato dall’impresa, le modalità di reportistica interna, gli esiti delle verifiche e delle valutazioni condotte dalle singole società appartenenti, nonché le modalità adottate dalla capogruppo per assicurarsi che le direttive impartite siano attuate in modo coerente in tutte le imprese del gruppo383.

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento ISVAP n. 20/2008, alla capogruppo spetta l’esercizio:

 di un controllo strategico sull’evoluzione delle diverse aree di attività in cui il

gruppo assicurativo opera e dei rischi ad esse correlate;

 di un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di

equilibrio economico, finanziario e patrimoniale (sia delle singole imprese che del gruppo assicurativo nel suo insieme);

381 Cfr. F. SANTOBONI, op.cit., pag. 355.

382 Il tema della “Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione” è regolamentato dal D.lgs. n. 209/2005, Codice delle Assicurazioni Private, al Titolo XV.

383 Cfr. art. 28-bis, “Relazione della Capogruppo – comunicazione all’IVASS”, Regolamento ISVAP n. 20/2008.

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 di un controllo tecnico operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di ri-

schio384.

Data la complessità della realtà economica “gruppo d’imprese”, con il relativo aggravarsi dei rischi tipici di ogni singola attività economica e con l’insorgenza di nuovi rischi dati dall’appartenenza al gruppo, l’art. 27 del Regolamento prevede che la capo-

gruppo doti il gruppo assicurativo di un sistema dei controlli interni e di gestione dei ri- schi coerente con i requisiti di governance di gruppo. Quest’ultimo deve risultare ido- neo ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del gruppo nel suo complesso che sull’equilibrio gestionale delle singole componenti385

.

Ma non basta un sistema dei controlli unitario di gruppo; occorre che ogni singo- la impresa appartenente al gruppo, all’interno della propria governance, formalizzi un

sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi individuale. Risulta indispensabile, lo si capisce dalle previsioni dell’art. 27, co. 3 e co. 4, che, affinché possa crearsi un

equilibrio di gruppo e affinché il sistema dei controlli interni del gruppo sia efficiente, ogni singola società lavori in modo sano e prudente e non solo in un’ottica di individua- lità, ma anche in un’ottica di insieme.

Tra tutte le società appartenenti al gruppo assicurativo e la capogruppo, sono ne- cessarie procedure di coordinamento e collegamento, anche informativo386. Occorrono poi procedure idonee a garantire in modo accentrato l’identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi a livello di gruppo assicurativo387, ma risulta fondamen-

384 Cfr. art. 26, “Ruolo della capogruppo”, co. 1, lett. a), b), c), Regolamento ISVAP n. 20/2008.

385 Cfr. art. 27, “Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo”, co. 1, Regola- mento ISVAP n. 20/2008.

386 Cfr. art. 27, “Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo”, co. 3, lett. a), Regolamento ISVAP n. 20/2008.

387 Cfr. art. 27, “Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo”, co. 3, lett. g), Regolamento ISVAP n. 20/2008.

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tale che ogni società esegua autonome identificazioni e valutazioni del proprio profilo di rischio. Inoltre è importante esista una coerenza tra i dati e le informazioni prodotti ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare e quelli prodotti ai fini dell’esercizio

della vigilanza sul gruppo assicurativo388; ma perché ciò avvenga occorre che ogni so- cietà disponga di una struttura che permetta una scambio di informazioni e di un sistema di produzione di dati efficiente e tempestivo.

Facendo parte di un unico complesso, la capogruppo deve garantire che la politi- ca della gestione del rischio a livello di gruppo assicurativo sia attuata in modo coerente e continuativo all’interno dell’intero gruppo389

, tenendo conto dei rischi di ciascuna im- presa e delle reciproche interdipendenze. I rischi di gruppo vengono chiaramente elen- cati all’art. 27, co. 4: rischio di contagio, rischio di concentrazione, rischi derivanti da imprese con sede legale in Stati terzi o esercitanti l’attività assicurativa in giurisdizioni

differenti, rischi derivanti da imprese non soggette a normativa di settore o soggetto a normative di settore differenti e ricomprese nel perimetro della vigilanza supplementa- re390. Per essere esaustivi se ne sono richiamati alcuni, ma si lascia al lettore l’approfondimento del tema del rischio nelle configurazioni di gruppo391

.

Alla capogruppo spettano altri compiti in tema di controllo e gestione dei rischi; all’art. 27, co. 5, si prevede spetti ad essa valutare, con cadenza almeno annuale, i rischi cui il gruppo assicurativo è esposto in un’ottica attuale e prospettica e riportare, all’organo amministrativo e successivamente all’Alta Direzione e alle altre strutture in-

388 Cfr. art. 27, “Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo”, co. 3, lett. e), Regolamento ISVAP n. 20/2008.

389 Cfr. art. 27, “Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo”, co. 4, Regola- mento ISVAP n. 20/2008.

390 Cfr. art. 27, “Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo”, co. 4, Regola- mento ISVAP n. 20/2008.

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teressate, gli esiti delle valutazioni condotte392. Infine, ai sensi dell’art. 27, co. 7, la ca- pogruppo, avvalendosi dell’aiuto della funzione di internal audit di ogni società control- lata, verifica che l’operato di ogni impresa appartenente al gruppo sia conforme agli in-

dirizzi e alle direttive ad essa impartite393.

In definitiva, nonostante la complessità del tema e la sua amplificazione vista l’applicabilità a livello di gruppo, ci si può ritenere soddisfatti in quanto esiste un’ampia

regolamentazione in materia. Il Regolamento ISVAP n. 20/2008 infatti, assieme alle previsioni del Codice delle Assicurazioni Private in tema di vigilanza supplementare, sembra regolamentare in modo esaustivo il tema, senza lasciare zone d’ombra.

392 Cfr. art. 27, “Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo”, co. 5, Regola- mento ISVAP n. 20/2008.

393 Cfr. art. 27, “Controllo interno e gestione dei rischi nel gruppo assicurativo”, co. 7, Regola- mento ISVAP n. 20/2008.

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