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Il codice del consumo

Completata l’analisi delle disposizioni sull’oggetto contenute nel codice civile, appare ora interessante analizzare anche la disciplina del codice del consumo (d.lgs. 206/2005) e di quello dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016): essi, infatti, sono testi normativi di derivazione eurounitaria di particolare ampiezza che contengono articoli rilevanti ai fini del presente studio.

In particolare, nel codice del consumo si fa talvolta riferimento all’oggetto del contratto e, in altre disposizioni, all’oggetto delle clausole vessatorie68.

Quando fa riferimento all’oggetto del contratto, il decreto lo descrive come cosa69, come prestazione70, come cosa o prestazione71, come effetto traslativo o

prestazione72 e, infine, sembra indicare la possibilità che l’oggetto del contratto sia

a sua volta un contratto73.

66 P.PERLINGIERI -F.CRISCUOLO, Oggetto, cit., p. 497; F. CRISCUOLO, Arbitraggio, cit., p. 128, nt. 210.

67 Cfr. P. GALLO, Trattato del contratto, II, Torino, 2010, p. 859.

68 Art. 33 («Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore»), comma 2, primo periodo: «Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di …»; art. 36 («Nullità di protezione»), comma 2: «Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di …».

69 Art. 33, comma 5; art. 72-bis, comma 2.

70 Art. 67-ter, lett. a) e c); art. 33, commi 3, primo periodo, e 4 (cfr. E. GABRIELLI,Il

contratto, cit., p. 27, nt. 5, con letteratura).

71 Art. 34, commi 1 e 2, «Accertamento della vessatorietà delle clausole»: «1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. 2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile».

72 Art. 45, lett. e); art. 47, comma 1, lett. e).

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Sotto un differente profilo, in dottrina è stato osservato come la materia consumeristica faccia abbondante uso della categoria dell’oggetto, intendendolo nel senso di completa e puntuale descrittiva negoziale dell’operazione economica a tutela dei contraenti deboli74.

In ogni caso, si può rilevare come anche la disciplina legislativa extra-

74 E.GABRIELLI, L’oggetto2, cit., p. 52 ss.: «Nella storia dell’oggetto del contratto sembra dunque assistersi (anche in ragione del passaggio dall’idea di oggetto del contratto, inteso come bene, a quella di termine esterno alla sua struttura, inteso come prestazione) ad un progressivo processo di “dematerializzazione concettuale” della nozione, così che, nella sua più recente considerazione normativa, se ne va sempre più valorizzando – attraverso una disciplina del contenuto del contratto – il profilo rappresentativo e descrittivo. Nella nuova legislazione contrattuale, in particolare quella di derivazione comunitaria, ove è più evidente il momento di protezione dell’asimmetria di potere contrattuale, la disciplina dell’oggetto, del contenuto, costituisce infatti strumento di tutela di una parte reputata “debole” dal legislatore, nella misura in cui si impone ai contraenti di “descrivere” non solo le prestazioni oggetto del contratto, ma anche talvolta le loro modalità, affinché vi sia – nell’interesse della parte che si reputa esposta a possibili abusi – maggiore certezza di ciò che da essa è dovuto e che ad essa si può chiedere, e dunque del rischio dell’operazione economica complessiva … Nel nuovo diritto dei contratti la disciplina dell’oggetto mantiene dunque un ruolo centrale nella complessiva regolazione dell’operazione economica, e, proprio nella prospettiva ricostruttiva che lo individua all’esterno dell’atto di autonomia, ne viene accentuato il profilo della descrittiva negoziale come strumento di collegamento tra realtà esterna (intesa come prestazione) e contratto … Tale ultimo rilievo risulta confermato, a maggior ragione, dalla disciplina sulla vendita di beni di consumo, nella quale la descrittiva negoziale dell’oggetto, secondo una tesi a suo tempo già sostenuta, diviene il criterio e lo strumento interpretativo per valutare l’esattezza dell’adempimento dell’obbligazione del professionista. In tema di vendita di beni di consumo, infatti, l’art. 129 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), nel valutare la conformità del bene al contratto, pone una presunzione di conformità laddove i beni siano conformi alla descrizione fattane dal venditore. Sussisterà dunque inadempimento del fornitore se il bene effettivamente consegnato non risulti conforme a quello “dovuto”, cioè a quello “descritto” nell’ambito del contenuto del contratto. Sembra allora potersi sostenere che il nuovo diritto dei contratti non solo fa affidamento sull’oggetto del contratto, come profilo di disciplina per perseguire i propri obiettivi di tutela della asimmetria di potere contrattuale, ma correttamente riconduce il tema alla sua matrice teorica più corretta, quella cioè di elemento esterno al contratto, ma necessariamente descritto nel suo contenuto». Ciò vale anche per i contratti tra imprese, per i quali v. E.GABRIELLI, op. cit., p. 53: «Limitando il discorso soltanto ad un richiamo

ai contratti tra imprese, va segnalata la particolare disciplina dell’oggetto contenuta nella legge 18 giugno 1998, n. 192 sulla subfornitura nelle attività produttive, dove si prevede che il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto debba essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, così da non generare incertezze nell’interpretazione dell’entità delle reciproche prestazioni e nell’esecuzione del contratto (art. 2, comma 4°); che nel contratto debbano essere specificati vari elementi, ovverosia il bene o servizio richiesti, il prezzo, i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento (art. 2, comma 5°); nonché fissati i termini di pagamento della subfornitura e precisati gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna (art. 3, comma 1°)».

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codicistica complichi il quadro normativo che stiamo analizzando.

9. L’oggetto del contratto nel codice dei contratti pubblici e l’oggetto del