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L’oggetto dell’obbligazione, l’oggetto della prestazione ed il contenuto del

Gli articoli cui si è già fatto riferimento non sono gli unici ad utilizzare la categoria di oggetto: il codice civile ricorre ad essa, generando non poche confusioni53, anche con riferimento all’obbligazione54.

omogenee, si applica la disposizione dell’articolo precedente, ancorché, per determinati effetti, le cose debbano essere numerate, pesate o misurate»; art. 1378, primo periodo, «Trasferimento di cosa determinata solo nel genere»: «Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere, la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da esse stabiliti»; art. 1470, «Nozione»: «La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo»; art. 1552, «Nozione»: «La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro».

51 Ad esempio, artt. 1265; 1282, comma 3; 1350, comma 1, n. 12); 1369 (si può leggere alla nt. 63); 1429, «Errore essenziale»: «L’errore è essenziale: 1) quando cade sulla natura o sull’oggetto del contratto; 2) quando cade sull’identità dell’oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso che, secondo il comune apprezzamento o in relazione alle circostanze, deve ritenersi determinante del consenso»; 1615, primo periodo.

52 Senza pretese di completezza, specialmente con riferimento al quinto libro del codice, si indicano gli artt. 326, comma 1; 499, comma 1; 560, comma 1; 563, comma 2; 771, «Donazione di beni futuri»: «1. La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati. 2. Qualora oggetto della donazione sia un’universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall’atto risulti una diversa volontà»; 772; 778; 782, comma 1; 783, comma 1; 790; 816; 818, commi 1 e 2; 954, comma 2; 1145, comma 3; 2096, comma 2; 2112, comma 6; 2113, comma 1; 2125, comma 1; 2126, comma 1; 2230, comma 1; 2240; 2603, commi 1, 2 e 3; 2643, n. 13); 2645-

bis, commi 1 e 4; 2645-quater; 2647, comma 1; 2683; 2684, n. 4); 2721; 2784, comma 2; 2825-bis;

2920, primo periodo; 2932, comma 2.

53 Cfr. M. ALLARA, Dei beni, Milano, 1984, p. 10.

54 Artt. 1182, comma 3, primo periodo, «Luogo dell’adempimento»: «L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al

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L’oggetto dell’obbligazione – che può consistere in un dare, in un fare ed in un non fare – sembra essere la prestazione, come affermato dalla giurisprudenza55

e dalla dottrina maggioritaria56 (che sotto questo profilo si possono basare sull’art.

1174 cod. civ.: «La prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore»).

Talvolta, però, si parla di oggetto della prestazione.

Nello specifico, se in dottrina si è ritenuto che l’oggetto della prestazione sia «il bene, il servizio e, più in generale, l’utilità avuti di mira dal creditore»57, non

si può d’altronde affermare – in linea con la constatazione della confusione legislativa effettuata poco fa – che il codice civile guidi con mano sicura le ricostruzioni compiute dagli interpreti: in esso sono infatti presenti articoli che si riferiscono all’oggetto della prestazione intendendolo di volta in volta come cosa58,

tempo della scadenza»; 1209, comma 1, «Offerta reale e offerta per intimazione»: «Se l’obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l’offerta deve essere reale»; 1224, comma 1, primo periodo, «Danni nelle obbligazioni pecuniarie»: «Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno»; 1230, comma 1, «Novazione oggettiva»: «L’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso»; 1256, comma 2, secondo periodo, «Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea»: «Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla»; 1288, «Impossibilità di una delle prestazioni»: «L’obbligazione alternativa si considera semplice, se una delle due prestazioni non poteva formare oggetto di obbligazione o se è divenuta impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti».

55 Vd., ex multis, Cass. 14 marzo 2016, n. 4951, in www.italgiure.giustizia.it.

56 B. TROISI, Le obbligazioni, cit., p. 5, il quale avverte: «Non bisogna confondere l’oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione, consistente nel comportamento teso al soddisfacimento dell’interesse creditorio, con l’oggetto della prestazione che, di volta in volta, è il bene, il servizio o l’utilità che viene attribuito al creditore»; E.BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, II, Struttura

dei rapporti d’obbligazione, Milano, 1953, p. 60: «Questa prestazione che il creditore attende forma

quello che oggi siamo abituati a considerare come l’oggetto o, con riguardo all’interesse, il contenuto dell’obbligazione»; P.LOCATELLI, voce Oggetto, cit., p. 789 s.; M.GIORGIANNI, voce Obbligazione

(dir. priv.), in Noviss. dig. it., XI, Torino, 1965, p. 581 ss., in particolare capo III, n. 17 ss.; F.

MESSINEO, Dottrina, cit., p. 99 (prestazione quale «contenuto dell’obbligazione»).

57 B. TROISI, Le obbligazioni, cit., p. 5.

58 Artt. 1221, comma 1, «Effetti della mora sul rischio»: «Il debitore che è in mora non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile,

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cosa o fatto59, come prestazione60 o tratteggiando significati più vaghi ed

intrinsecamente contraddittori61.

Si registrano, inoltre, articoli che fanno riferimento al contenuto del contratto62; ed anche l’art. 1369 cod. civ., pur utilizzando i sostantivi ‘natura’ ed

‘oggetto’, sembra alludere alla categoria del contenuto63.

Ancora, si leggano gli artt. 137664, 1470 e 1552 cod. civ.65: ben si coglie

come essi, descrivendo l’oggetto come trasferimento, compiano una

se non prova che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore»; 1257, comma 1, «Smarrimento di cosa determinata»: «La prestazione che ha per oggetto una cosa determinata si considera divenuta impossibile anche quando la cosa è smarrita senza che possa esserne provato il perimento»; 1259, «Subingresso del creditore nei diritti del debitore»: «Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile, in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento».

59 Art. 1316, «Obbligazioni indivisibili»: «L’obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti».

60 Art. 2232, «Esecuzione dell’opera»: «Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione».

61 Art. 1429, che si può leggere alla nt. 51. Cfr. G.B.FERRI, Capacità, 1992, cit., p. 133. 62 Art. 1389, comma 1, «Capacità del rappresentante e del rappresentato»: «Quando la rappresentanza è conferita dall’interessato, per la validità del contratto concluso dal rappresentante basta che questi abbia la capacità di intendere e di volere, avuto riguardo alla natura e al contenuto del contratto stesso, sempre che sia legalmente capace il rappresentato»; art. 1395, comma 1, «Contratto con se stesso»: «È annullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o come rappresentante di un’altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzato specificamente ovvero il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi»; art. 1431, «Errore riconoscibile»: «L’errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo».

63 Art. 1369, «Espressioni con più sensi»: «Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto». Cfr. E. GABRIELLI,Il contratto, cit., p. 27, nt. 5, con dottrina lì richiamata; parla di «contenuto

complessivo del contratto» G. ZANCHI,Mancata determinazione, cit., p. 169.

64 M. GIORGIANNI, voce Causa (dir. priv.), in Enc. dir., IV, Milano, 1960, p. 550, spiega come con l’art. 1376 cod. civ. il legislatore voglia far «compenetrare intimamente l’atto traslativo col contratto consensuale».

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sovrapposizione tra il profilo oggettuale, quello della causa e, in definitiva, quello del tipo contrattuale66.

Non può non rilevarsi, quindi, come il legislatore utilizzi uno ‘stile’ lessicale per nulla chiaro e preciso67.