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LA FRUIZIONE DEI TERRITORI MONTANI IN BICICLETTA: IL QUADRO NORMATIVO

2.2. Il codice della strada

Conclusa la trattazione delle regole di autoregolamentazione sviluppatesi in USA ed approdate da qualche tempo anche in Italia, ci si appresta ora alla disamina della normativa applicabile al nostro tema in base alla legislazione nazionale.

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La fonte normativa che nel nostro Paese disciplina i rapporti tra biker è il codice della strada (D.lgs. 285/1992)63, in quanto è una legge quadro che detta le prime regole base per l’utilizzo della bicicletta su qualsiasi percorso, sia urbano che di montagna64.

Più da vicino, l’articolo che in primis consente di applicare il codice della strada alla bicicletta è l’art. 50, il quale annovera tra i veicoli anche il velocipede: “i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita”65.

Stabilito pacificamente che la bicicletta è un veicolo e che come tale viene ricondotto alla disciplina del codice della strada, valutiamo di seguito i principi generali che possono essere estrapolati dal codice in materia bikeristica:

1) Il senso di marcia ed i divieti: si applicano le stesse regole applicate agli altri veicoli e devono essere rispettate non soltanto su strade urbane ma anche su percorsi forestali;

2) Il rispetto delle precedenze nell’affrontare gli incroci: anche percorrendo mulattiere o strade forestali è importante avere sempre la

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Il codice della strada ha subito dal 1992 molte integrazioni e modifiche e in questi tempi è sottoposto a nuovi disegni e progetti volti ad inasprire le pene e a disciplinare il rilascio della patente di guida. Tuttavia a noi interessa l’aspetto relativo alla bicicletta e non sono previste per ora modifiche agli articoli analizzati.

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L’art. 150 del codice della strada prevede al comma 2 l’applicazione implicita del codice della strada anche sulle strade di montagna o di forte pendenza, “Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l’incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia”.

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Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 24, L. 3.02.2003, n. 14. Si riporta di seguito il testo previgente: "1. I velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo."

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diligenza di fermarsi e di valutare gli incroci prima di attraversarli, altri ciclisti o animali o pedoni potrebbero trovarsi sullo stesso percorso ma nel verso opposto;

3) Luci di posizione in situazioni particolari: più in generale è previsto l’obbligo per i fruitori delle strade trafficate di segnalare la loro presenza, soprattutto nelle prime ore del mattino ed alla sera, con delle luci di posizione. Nessuno pretenderà tuttavia che i mountain biker installino dei fari sulle loro modernissime mountain bike, tuttavia essi devono almeno munirsi di piccoli dispositivi di illuminazione da utilizzare in caso di necessità, tunnel, buio. Tutto questo è disposto dall’art 68 commi 1, 2 e 3.

4) Pedalare in fila indiana e non affiancati l’uno all’altro: questo principio, molto importante per la sicurezza del ciclista e per la scorrevolezza del traffico, viene sancito esplicitamente nell’art 182 rubricato “Circolazione dei velocipedi” il quale al comma 1 specifica che:

“I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.”

5) Mantenere le distanze di sicurezza anche tra ciclisti: sarà necessario mantenere una velocità moderata nei tratti a scarsa visibilità o fondo sdrucciolevole, anche in mountain bike bisogna tenere una velocità tale da permettere di arrestare il mezzo prima di collidere con un veicolo o un ostacolo che ci precede. Tale principio viene dettato dal comma 2 dell’art 182:

“I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.”

6) Valutare i pericoli ed adattare la condotta alle condizioni della circolazione: proseguendo con la lettura dell’art 182 al comma 4

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troviamo le regole per ridurre il pericolo di incidenti nella circolazione promiscua di pedoni e ciclisti:

“I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.”

7) Sanzioni in caso di violazioni: il codice della strada prevede delle sanzioni amministrative: chiunque viola le regole dettate dall’articolo 182 può incorrere in sanzioni pecuniarie fino a 99 €66.

2.3 La normativa specifica della mountain bike: l’esperienza