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5. I contratti di viaggio

5.2 Il Codice del turismo

Gli articoli da 82 a 100 del codice del consumo sono stati abrogati dal D. Lgs. 23 maggio 2011 n. 79, con il quale è stato adottato il Codice del turismo, nel quale è stata trasfusa la disciplina relativa ai pacchetti turistici. La disciplina dei contratti turistici ha quindi trovato collocazione nel testo volto a riordinare le diverse norme di legge in materia e, per quello che qui interessa, gli obblighi informativi sono riportati negli articoli 36, 37 e 38.

aiutare il consumatore in caso di difficoltà; Se tali rappresentanti e organismi non esistono, il consumatore deve in ogni caso disporre di un numero di telefono di emergenza o di qualsiasi altra informazione che gli consente di entrare in contatto con l’organizzatore e/o il venditore; iii) per i viaggi e soggiorni di minorenni all’estero, informazioni che consentano di stabilire un contatto diretto con il giovane o il responsabile locale del suo soggiorno; iv) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione che copra le spese di annullamento da parte del consumatore o di un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti o malattie.”

95 G. Silingardi – F. Morandi, La vendita di pacchetti turistici, cit., p. 48

Neanche il codice del turismo ha elencato gli obblighi informativi nella giusta sequenza logica, in quanto le informazioni precontrattuali sono disciplinate dall’art. 38, dopo quelle relative al contenuto del contratto97. L’art. 36 contiene un elenco dettagliato di tutte le informazioni che devono essere inserite nel contratto98 e riprende testualmente l’art. 85 del codice del consumo. Tali informazioni, essendo inserite nel contratto saranno date per iscritto, vista la prescrizione di forma di cui all’art. 35 (che prevede che il contratto sia redatto in forma scritta in termini chiari e precisi), in modo da renderne immediatamente conoscibile e trasparente al consumatore il contenuto99. Diversamente rispetto alla generalità dei contratti standard, nel caso dell’art. 36 è la legge che stabilisce il mezzo attraverso il quale il predisponente delle condizioni generali deve renderle conoscibili al consumatore100.

97 G. De Cristofaro, La disciplina dei contratti aventi ad oggetto pacchetti turistici, nel codice del turismo: profili di novità e questioni problematiche, cit., p.

98 Art. 36 D. Lgs 79/2011 “Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o dell’intermediario che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista; d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’art. 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista; f) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; g) ove il pacchetto turistico includa il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell’Unione europea; h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il turista deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo di partecipanti eventualmente previsto; m) accordi specifici sulle modalità di viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore e l’intermediario e il turista al momento della prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’art. 41.”

99 C. Alvisi, Il contratto di vendita di pacchetto turistico, cit., p. 185 100 Ibidem, p. 186

L’art. 37 riguarda ulteriori informazioni che devono essere fornite nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto per iscritto101 relative a passaporti, visti e obblighi sanitari. Al secondo comma viene specificato il fondamentale divieto di fornire informazioni ingannevoli. Tale norma ripropone il contenuto dell’art. 87 del codice del consumo.

L’art. 38 amplia ulteriormente l’elenco delle informazioni precontrattuali e dispone che siano racchiuse nell’opuscolo informativo102, a cui vengono parificati,

101 Art. 37 D. Lgs 79/2011 Informazione del turista: “1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione della conclusione del contratto, l’intermediario o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno. 2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell’organizzatore o dell’intermediario ovvero di uffici locali contattabili dal turista in caso di difficoltà; c) recapito telefonico dell’organizzatore o dell’intermediario utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; e) la facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione e copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. 4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al turista”.

102 Art. 38 D. Lgs 79/2011 Opuscolo informativo: “L’opuscolo indica in modo chiaro e preciso: a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato; b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’esatta ubicazione con particolare riguardo alla distanza dalle principali attrazioni turistiche del luogo, la categoria o il livello e le caratteristiche principali con particolare riguardo agli standard qualitativi offerti, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante; c) i pasti forniti; d) l’itinerario; e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno; f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo; g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il turista deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico; h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza; i) gli estremi della copertura assicurativa obbligatoria, delle eventuali polizze assicurative facoltative a copertura delle spese sostenute dal turista per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia, nonché delle eventuali ulteriori polizze assicurative sottoscritte dal turista in relazione al contratto. 2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e l’intermediario in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate

ai sensi del comma 3, le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica. Con riferimento all’opuscolo informativo, il codice del turismo ha espunto dall’art. 38 rispetto alla normativa precedente, l’inciso “ove posto a disposizione del consumatore” che lasciava intendere la facoltatività dello stesso. L’opuscolo quindi sembra diventare obbligatorio e non costituisce più il contenuto di una mera facoltà103, ma secondo altra parte della dottrina rimarrebbe una facoltà dell’organizzatore e non uno specifico obbligo precontrattuale104.

Le informazioni fornite nell’opuscolo e in generale con le forme scritte di cui si parlerà in seguito, non escludono che l’organizzatore sia tenuto a fornirne altre che si rendano necessarie nel caso concreto. Operano sempre e comunque infatti le clausole generali di buona fede e correttezza105.

Tutte le previsioni in materia di obblighi informativi non prevedono alcunché in ordine alle conseguenze alla loro violazione, che si risolverebbero quindi nella possibilità di domandare il risarcimento dei danni all’organizzatore o al venditore che si sia reso responsabile106.

La trasfusione della disciplina relativa ai contratti di viaggio nel codice del turismo ha fatto in modo che non fosse più applicabile l’art. 143 cod. cons. che

non siano comunicate per iscritto al turista prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione. 3. Sono parificati all’opuscolo le informazioni ed i materiali illustrativi divulgati su supporto elettronico o per via telematica”.

103 C. Alvisi, Il contratto di vendita di pacchetto turistico, cit., p. 189 104 R. Santagata, Diritto del turismo, Utet, p. 291

105 In questo senso si è espressa Corte Appello Napoli, Sez. III n. 2502 del 09.05.2019, in

risposta all’eccezione dell’appellante secondo il quale l’art. 87 del D. lgs 206/2005 prevede esclusivamente l’obbligo di dare informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione Europea e non riguardo alla documentazione necessaria per l’espatrio dei cittadini extra Unione, la Corte rileva che “a siffatta

lettura riduttiva della norma ha dato puntuale risposta il tribunale, evidenziando che quel riferimento origina dalla matrice europea della legislazione e discende dalla finalità di uniformare la normativa applicabile in detto ambito, ma non significa che, negli obblighi facenti capo all’organizzatore del viaggio o al venditore, non sussista quello, anche in base alla clausola generale di buona fede e correttezza che impronta di sé l’intera disciplina dei contratti, di fornire esaustivamente tutte le informazioni occorrenti per la buona riuscita del viaggio”.

106 G. De Cristofaro, La disciplina dei contratti aventi ad oggetto pacchetti turistici, nel codice del turismo: profili di novità e questioni problematiche, cit., p. 1282

prevedeva “I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È

nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice”. Questa norma

si riferisce infatti, in maniera inequivocabile, ai soli diritti attribuiti al consumatore dal codice, da intendersi il codice del consumo. Nel Codice del turismo al contrario, non risulta alcuna norma che dichiari irrinunciabili i diritti attribuiti, di modo che i limiti all’autonomia negoziale, anche in fatto di contenuto del contratto, dovrebbero derivare dalla previsione espressa di norme del codice del turismo, o dalla operatività delle norme sulle clausole vessatorie107. Tale normativa è stata abrogata dall’entrata in vigore del D. lgs n. 62/2018 che ha recepito la direttiva 2015/2302/UE.