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La spinta verso una tutela specifica del consumatore è arrivata dai numerosi interventi in materia dell’Unione Europea, che se ne è occupata fin dal principio63.

La tutela del consumatore è un obiettivo fondamentale dell’Unione Europea, che lo ha sancito all’art. 153 del Trattato UE stabilisce che: “Al fine di

promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”. La norma pone dei principi fondamentali, recepiti come si

vedrà in seguito dalla normativa interna.

In primo luogo, l’art. 153 Trattato UE menziona alcuni diritti fondamentali, quali la salute, la sicurezza e gli interessi economici e li mette in relazione con il diritto all’informazione, all’educazione e all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. Ciò significa in primo luogo che “il mercato non è un valore

in sé, ma che deve essere regolato anche per realizzare valori esistenziali”64. In secondo luogo, la norma stabilisce i mezzi di tutela del consumatore, identificandoli nell’informazione, nell’educazione e nella pubblicità65.

Il diritto all’informazione nel contesto del diritto comunitario ha così rango costituzionale, in quanto sancito da una norma fondamentale e in quanto il comma 3 del medesimo articolo individua lo strumento di attuazione dell’obiettivo costituzionalmente sancito66 nel ravvicinamento delle legislazioni.

63 Già nella risoluzione del Parlamento europeo del 1969 e nella Carta Europea di protezione

dei consumatori, la tutela del consumatore veniva posta tra gli interessi della comunità Europea. L’atto unico europeo del 1986 ha inserito nel Trattato di Roma esplicite norme riguardanti la tutela dei consumatori. Infine, il Trattato di Maastricht del 1992 ha inserito nel trattato di Roma un apposito capo dedicato alla protezione dei consumatori.

64 L. Rossi Carleo, Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo,

cit., p. 353

65 Ibidem, p. 353

66 C. Castronovo – S. Mazzamuto, Manuale di diritto privato europeo, tomo II, Proprietà,

L’educazione del consumatore si può definire come l’attività volta a fargli apprendere una effettiva conoscenza del mercato e delle sue dinamiche,

“un’attività tesa a rendere percepibile il funzionamento del mercato inteso come luogo nel quale ogni scambio deve svolgersi in modo sicuro e ordinato, tale da considerare, o quanto meno da rispettare, il rapporto di equilibrata integrazione che deve sussistere fra gli aspetti economici e le ulteriori istanze espresse dalla società civile”67. L’educazione in questo senso è un concetto più ampio rispetto a quello di informazione, in quanto mira a favorire la conoscenza del mercato e dei suoi meccanismi da parte del consumatore, al fine di consentirgli di effettuare scelte autonome.

Nell’accezione posta dal diritto comunitario, l’informazione è un diritto. Le regole dell’informazione consentono al destinatario di effettuare una scelta tra le diverse offerte che il mercato propone68. Ed è per questo motivo che l’informazione si pone alla base del corretto funzionamento della concorrenza e di tutto il mercato, con la conseguenza che “nell’attuale contesto economico vi è

concordia di opinioni nell’indicare nelle asimmetrie informative una delle forme più rilevanti di fallimento del mercato”69. È proprio per gli importanti condizionamenti prodotti sul funzionamento del mercato che il diritto dei consumatori viene qualificato come un sottosistema della disciplina della concorrenza e del mercato e che “la lotta per la giustizia contrattuale è la lotta per il funzionamento del mercato”70.

Il diritto a essere informati, così come descritto dalla norma comunitaria e come recepito dall’ordinamento interno, denota un cambio di prospettiva rispetto alla normativa di cui all’art. 1341 c.c., nella quale era il contraente aderente alle condizioni della controparte, a doversi attivare per conoscere le informazioni utili,

67 Ibidem, p. 356

68 A.M. Benedetti, Contratto asimmetrico, cit., p. 375 “un consumatore libero di scegliere deve essere anche informato e consapevole, in quanto per essere capaci occorre poter intendere, ma ciò non accade, solitamente o pienamente, a causa delle condizioni opportunistiche presenti nel mercato che l’ordinamento deve riequilibrare”.

69 C. Castronovo – S. Mazzamuto, Manuale di diritto privato europeo, p. 361 70 R. Sacco- G. De Nova, Il Contratto, Torino, 2004, p. 26

le quali venivano semplicemente messe a disposizione dal predisponente. Nella nuova prospettiva, il diritto all’informazione è un diritto a essere informati dalla controparte, l’attività di informazione è posta quindi a carico di chi predispone il contenuto del contratto e deve essere realizzata in modo da garantire non la mera conoscibilità ma l’effettiva conoscenza e ridurre così le asimmetrie informative71.

Contrariamente a quanto contenuto nel Codice civile, ispirato all’uguaglianza formale dei contraenti e al principio liberistico, nel quale il corretto funzionamento del mercato era garantito dalla assoluta libertà e autonomia contrattuale, la normativa europea garantisce l’uguaglianza sostanziale delle parti72, per la quale gli squilibri tra le stesse devono essere colmate attraverso tutele specifiche per le parti deboli.

Si capisce pertanto che in tale ottica di tutela, non sia più sufficiente che i doveri di protezione, nella specie di informazione, siano genericamente contenuti nel richiamo alla vigenza della clausola della buona fede, che come detto, non ha contenuto predeterminato. Lasciare l’individuazione dei singoli doveri all’interprete infatti, lascia spazio a una incertezza nella tutela della parte debole. Al contrario, per avere certezza del fatto che le informazioni arrivino al contraente in posizione di debolezza e che si sostanzino in un comportamento verificabile e tangibile, nella normativa europea a tutela del consumatore i doveri di informazione vengono esplicitati, elencati in maniera dettagliata, riportati espressamente nel contenuto del contratto e stabiliti a priori dallo stesso legislatore.

Grazie all’intervento del diritto comunitario quindi la tutela del consumatore, attraverso la sua informazione, da successiva, cioè volta a rimediare ad eventuali squilibri già in essere, diventa preventiva73, diretta a orientare le scelte del

71 Ibidem, p. 363 “si tenta in tal modo di realizzare il superamento di quello sforzo fisico, oltre che economico, che procura l’onere di accedere all’informazione, cercando, quindi, di ridurre il problema delle asimmetrie informative”.

72 P. Stanzione – A. Musio, La tutela del consumatore, in Trattato di diritto privato, diretto da

M. Bessone, vol. XXX, p. 3

73 L. Rossi Carleo, Il diritto all’informazione: dalla conoscibilità al documento informativo,

consumatore nella fase precedente alla conclusione del contratto e con la chiara finalità di prevenire i conflitti. Gli obblighi informativi, da generici e non contenuti nel regolamento contrattuale, diventano specifici, facenti parte del contenuto del contratto e vincolanti, come si vedrà in seguito. L’individuazione dei doveri di informazione non è rimessa ex post alla valutazione dell’interprete, ma è compiuta dal legislatore a monte, nel momento stesso in cui detta la disciplina positiva di determinati contratti nei quali ravvisa posizioni del contraente debole particolarmente critiche.

Il ruolo centrale dell’informazione, che pervade il diritto europeo, è tipico della teoria della scelta razionale, secondo la quale il consumatore, adeguatamente informato, sia capace di compiere scelte razionali e soddisfacenti. L’uomo informato arriverebbe ad una decisione consapevole e il più possibile libera. Ne deriva che l’informazione che assume maggiore importanza è quella precontrattuale74.

74 M. L. Chiarella, Contrattazione asimmetrica. Segmenti normativi e costruzione unitaria, cit.,

p. 55. È opportuno dare atto della presenza di un diverso approccio, il quale mette in discussione l’adeguatezza dello strumento dell’informazione al fine di tutelare il soggetto contraente debole, il quale non opera in maniera razionale nelle scelte consumeristiche. È questo l’approccio seguito dalla behavioural law and economics, per la quale si veda tra gli altri E. Righini, Behavioural law

and economics. Problemi di policy, assetti normativi e di vigilanza, Milano, Franco Angeli, 2013;

G. Rojas Elgueta, N. Vardi (a cura di), Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e

razionalità limitata nel diritto privato, Roma, Roma tre-press, 2014; V. Roppo, La nullità virtuale del contratto dopo la sentenza Rordorf, in Danno e resp., 2008