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COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DEL MONTANTE CONTRIBUTIVO IN PENSIONE DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2020

Nel documento PROGRAMMA INPS Valore P.A. (pagine 23-29)

Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto Direttoriale del 15 maggio 2018 in Gazzetta Ufficiale 08 giugno 2018 n. 131

Età Divisori 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

57 23,812 4,200 4,2087 4,2173 4,2260 4,2347 4,2433 4,2520 4,2607 4,2693 4,2780 4,2867 4,2953 58 23,236 4,304 4,3132 4,3223 4,3315 4,3407 4,3498 4,3590 4,3682 4,3773 4,3865 4,3957 4,4048 59 22,654 4,414 4,4238 4,4337 4,4435 4,4533 4,4632 4,4730 4,4828 4,4927 4,5025 4,5123 4,5222 60 22,067 4,532 4,5424 4,5528 4,5633 4,5737 4,5841 4,5945 4,6049 4,6153 4,6258 4,6362 4,6466 61 21,475 4,657 4,6681 4,6792 4,6903 4,7013 4,7124 4,7235 4,7346 4,7457 4,7568 4,7678 4,7789 62 20,878 4,790 4,8018 4,8137 4,8255 4,8373 4,8492 4,8610 4,8728 4,8847 4,8965 4,9083 4,9202 63 20,276 4,932 4,9446 4,9572 4,9698 4,9823 4,9949 5,0075 5,0201 5,0327 5,0453 5,0578 5,0704 64 19,672 5,083 5,0965 5,1100 5,1235 5,1370 5,1505 5,1640 5,1775 5,1910 5,2045 5,2180 5,2315 65 19,064 5,245 5,2595 5,2740 5,2885 5,3030 5,3175 5,3320 5,3465 5,3610 5,3755 5,3900 5,4045 66 18,455 5,419 5,4344 5,4498 5,4653 5,4807 5,4961 5,5115 5,5269 5,5423 5,5578 5,5732 5,5886 67 17,844 5,604 5,6207 5,6373 5,6540 5,6707 5,6873 5,7040 5,7207 5,7373 5,7540 5,7707 5,7873 68 17,231 5,804 5,8221 5,8402 5,8583 5,8763 5,8944 5,9125 5,9306 5,9487 5,9668 5,9848 6,0029 69 16,609 6,021 6,0407 6,0603 6,0800 6,0997 6,1193 6,1390 6,1587 6,1783 6,1980 6,2177 6,2373 70 15,982 6,257 6,2783 6,2997 6,3210 6,3423 6,3637 6,3850 6,4063 6,4277 6,4490 6,4703 6,4917

71 15,353 6,513

Il montante individuale è dato dall’accantonamento annuo del 33% di tutte le retribuzioni (fisse e accessorie) percepite dal dipendente. Tale valore sarà rivalutato sulla base dei tassi di capitalizzazione costituiti dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

Annualmente i tassi di capitalizzazione vengono aggiornati dall’Istituto di previdenza.

Tasso di capitalizzazione

Montante maturato al 31.12

Decorrenza della pensione

1,055871 1996 1998

1,053597 1997 1999

1,056503 1998 2000

1,051781 1999 2001

1,047781 2000 2002

1,043698 2001 2003

1,041614 2002 2004

1,039272 2003 2005

1,040506 2004 2006

1,035386 2005 2007

1,033937 2006 2008

1,034625 2007 2009

1,033201 2008 2010

1,0179351 2009 2011

1,0161652 2010 2012

1,0113443 2011 2013

1 Nota operativa Inpdap del 04 ottobre 2010 n. 48.

2 Messaggio Inps del 29 marzo 2012 n. 5498.

1,0016434 2012 2014

1,0000005 2013 2015

1,0050586 2014 2016

1,004684 2015 2017

1,005205 2016 2018

Nel sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata pensione di vecchiaia (cfr. articolo 1 comma 19 della Legge 335/1995).

L’articolo 24, comma 3, del DL 201/2011 ha previsto che nel sistema contributivo, a decorrere dal 2012, le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla pensione di vecchiaia (commi 6 e 7) e dalla pensione anticipata (commi 10 e 11).

I soggetti cui si applica tale sistema di calcolo sono assoggettati ad un massimale annuo della base contributiva; in altre parole al superamento di determinate retribuzioni non avverrà più la trattenuta relativa ai contributi previdenziali (Cpdel e Fondo credito), né tali somme attribuiranno alcun beneficio ai fini della determinazione del montante contributivo (e quindi del trattamento pensionistico alla cessazione).

Il massimale è stato previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge 08 agosto 1995 n. 335 per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo.

Massimale contributivo articolo 2, comma 18, Legge 08 agosto 1995 n.3357

Anno Importo

1993 € 59.742,70

1994 € 62.251,65

1995 € 64.679,51

1996 € 68.172,31

1997 € 70.881,03

1998 € 72.035,41

1999 € 73.332,23

2000 € 74.505,62

2001 € 76.442,85

2002 € 78.506,61

2003 € 80.390,77

2004 € 82.400,54

2005 € 84.048,55

2006 € 85.477,37

2007 € 87.186,91

2008 € 88.669,08

2009 € 91.506,49

3 Messaggio Inps del 05 marzo 2013 n. 3936.

4 Messaggio Inps del 18 febbraio 2014 n. 2626.

5 Cfr. articolo 5 Decreto Legge 21 maggio 2015 n. 65. L’Inps aveva già previsto una rivalutazione pari a 1 considerato che l’indice effettivo calcolato dall’Istat avrebbe comportato una svalutazione del montante precedentemente accumulato (- 0,1927%).

6 Nota Istat del 27 ottobre 2015 – prot. n. 566.15.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

2010 € 92.147,03

2011 € 93.621,38

2012 € 96.149,008

2013 € 99.034,009

2014 € 100.123,0010

2015 € 100.324,0011

2016 € 100.324,0012

2017 € 100.324,0013

2018 € 101.427,0014

2019 € 102.543,0015

I requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico – secondo le regole del contributivo – per l’anno 2011 sono:

 5 anni di contributi

 61 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini.

Anche nel sistema contributivo si sta assistendo a un graduale innalzamento dell’età legato alla speranza di vita.

Fino al 2011: Per coloro che accedono ad un trattamento pensionistico con un’età anagrafica inferiore a 65 anni è necessario verificare che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale riferito all’anno di maturazione di tutti i requisiti previsti per la pensione nel sistema contributivo (€ 417,14 x 1,2 volte = € 500,60).

Fino al 2011, in alternativa era confermata la possibilità di accesso al pensionamento con quaranta anni di contribuzione, prescindendo dall’età anagrafica. Non si tiene conto dei riscatti periodi di studio o contribuzione volontaria (art.1 comma 7 L.335/1995).

A tal fine, è stata prevista una deroga ai sensi dell’art.1 – comma 77 – della Legge 247/2007;

tali periodi sono utili – attualmente – anche ai fini del raggiungimento del diritto a pensione.

Dal 2012, secondo la previsione del comma 7 dell’articolo 24, l’anzianità contributiva minima passa a 20 anni e – per i contributivi puri – l’importo della pensione non potrà essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

Inoltre, per il 2012, l’accesso al trattamento pensionistico anticipato potrà avvenire in presenza di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne. Dal 2013 l’aumento, comprensivo della speranza di vita, sarà di 4 mesi e dal 2014 verrà incrementato di un ulteriore mese.

Per il triennio 2016/2018 i requisiti sono 41 anni 10 mesi per le donne e 42 anni 10 mesi per gli uomini, in considerazione di quanto previsto dal decreto ministeriale 16 dicembre 2014 in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Si precisa che rientra nel contributivo solo coloro i quali non possono far valere nessun contributo in un’epoca antecedente il 1° gennaio 1996 presso la gestione previdenziale.

L’eventuale valorizzazione tramite gli appositi istituti giuridici (ricongiunzione, riscatto,

8 Circolare Inps del 09 febbraio 2012 n. 21 (non arrotondato € 96.149,42).

9 Circolare Inps del 28 dicembre 2012 n. 149

10 Circolare Inps del 17 gennaio 2014 n. 7 rettificato dalla circolare Inps del 06 febbraio 2014 n. 20

11 Circolare Inps del 23 gennaio 2015 n. 11.

12 Circolare Inps del 27 gennaio 2016 n. 11.

13Circolare Inps del 31 gennaio 2017 n. 19.

14Circolare Inps del 26 gennaio 2018 n. 13.

15Circolare Inps del 27 dicembre 2018 n. 122.

totalizzazione anche estera o computo a domanda o d’ufficio) farebbe mutare il regime di calcolo (se tali periodi risultassero antecedenti il 1996) in misto o ex retributivo.

L’Inps, con la circolare del 1° aprile 2016 n. 58, ha precisato che, al fine di stabilire quale sistema di calcolo risulta applicabile al lavoratore, occorre considerare esclusivamente la contribuzione accreditata presso la gestione pensionistica che liquida la pensione.

L’unica eccezione è rappresentata dalla Cassa Stato dove il servizio militare è valutabile “ex se” e quindi non necessita di alcuna istanza.

In passato l’interpretazione fornita dall’ex Inpdap era diversa. Infatti, ai fini della valorizzazione del sistema di calcolo applicabile all’iscritto, dovevano essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa, compresi il lavoro all’estero, la maternità obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro ed il servizio militare ancorché non richiesti in accredito/computo presso la Gestione dei dipendenti pubblici (lettera circolare Inpdap del 18 dicembre 2008).

Anche coloro i quali venivano iscritti ad una gestione pensionistica dal 1996 ma potevano vantare una precedente contribuzione, ancorché tale contribuzione pregressa non fosse più disponibile in quanto avesse già dato luogo ad un trattamento pensionistico non si sarebbe applicato il sistema contributivo ma, a seconda dell’anzianità contributiva maturata al 1995, sarebbero stati destinatari di un sistema ex retributivo o misto.

Tale interpretazione è stata superata con la citata circolare 58/2016.

In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, resta confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e di un’età non inferiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti (dal 1° gennaio 2013 il requisito è incrementato di tre mesi) che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (articolo 1, comma 9, Legge 243/2004). L’Inps, con le circolari 35 e 37/2012, ha precisato che il termine del 31 dicembre 2015 deve essere inteso quale decorrenza del trattamento pensionistico. Ne deriverà che la finestra mobile, che in tale fattispecie continua a trovare applicazione, dovrà risultare aperta entro il 30 dicembre 2015 per le lavoratrici iscritte alla Gestione dei dipendenti pubblici ed entro il 30 novembre 2015 per le lavoratrici dipendenti del settore privato. Il requisito richiesto alle lavoratrici autonome del settore privato è di 58 anni 3 mesi e la finestra mobile è pari a 18 mesi.

La legge di stabilità per il 2016 ha esteso la possibilità di accesso alla pensione in “opzione donna” anche a coloro che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi successivamente a tale data.

La legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 222, Legge 232/2016) ha esteso la facoltà del calcolo contributivo alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla norma in esame per effetto degli incrementi legati alla speranza di vita.

In pratica vengono salvaguardate le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1958 e le autonome nate entro il 31 dicembre 1957. Costoro dovranno comunque perfezionare i +7 mesi legati alla speranza di vita e, da tale data, dovranno attendere 12/18 mesi legati alla finestra mobile che nel caso in esame continua a trovare applicazione.

Il comma 40 dell’articolo 1 della Legge 335/1995 prevede che alla lavoratrice che abbia avuto figli, esclusivamente per coloro che si trovano nel contributivo, venga concesso un anticipo rispetto all’età prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia.

Tale anticipo è pari a 4 mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi e non assume rilevanza che la maternità sia avvenuto o meno in costanza di rapporto di lavoro.

IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

In alternativa a tale possibilità è prevista in caso di maternità una maggiorazione del coefficiente di rendimento relativo all’età: + 1 anno per 1 o 2 figli, + 2 anni per tre o più figli.

Tali benefici non si applicano alle lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità con il regime sperimentale (articolo 1, comma 9, Legge 243/2004).

IL SISTEMA DELLE QUOTE PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ FINO AL 31 DICEMBRE 2011

Capitolo Quarto

IL SISTEMA DELLE QUOTE PER LE PENSIONI DI ANZIANITÀ

Nel documento PROGRAMMA INPS Valore P.A. (pagine 23-29)

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